Art. 2 
 
 
Modifiche  all'articolo  20  della  legge  3  febbraio  1963,  n.  69
               (Attribuzioni del Consiglio nazionale) 
 
  1. Dopo l'articolo 20 della  legge  3  febbraio  1963,  n.  69,  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 20-bis (Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia  di
formazione). - 1. Ai fini dell'esercizio delle competenze  attribuite
dall'articolo 20, comma 1, lettera b), e a garanzia del conseguimento
di livelli di formazione  uniformi  sul  territorio  nazionale  e  di
elevata qualita' per  un  esercizio  professionale  rispondente  agli
interessi della collettivita' e ai principi di  cui  all'articolo  21
della Costituzione,  il  Consiglio  nazionale  esercita  le  seguenti
attribuzioni: 
      a) promuove, coordina e  autorizza  l'attivita'  di  formazione
professionale continua  svolta  dagli  Ordini  regionali  assicurando
criteri  uniformi  e  livelli  qualitativi  omogenei  su   tutto   il
territorio nazionale; 
      b) stabilisce i requisiti e i titoli di cui  devono  essere  in
possesso i soggetti  terzi  che  intendono  essere  autorizzati  allo
svolgimento dell'attivita' di  formazione  professionale  continua  a
favore  degli  iscritti  agli  albi,  previo  parere  vincolante  del
Ministro della giustizia; 
      c) individua gli standard  minimi  dei  contenuti  formativi  e
deontologici degli  eventi  e  delle  iniziative  che  concorrono  al
programma formativo; 
      d) stabilisce parametri  oggettivi  e  predeterminati  ai  fini
della  valutazione  dell'attivita'   formativa   proposta   e   della
conseguente  determinazione  dei  crediti  da  parte   degli   Ordini
regionali; 
      e) verifica che i piani di offerta formativa predisposti  dagli
Ordini regionali siano conformi agli standard e ai parametri  di  cui
alle lettere c) e d); 
      f) disciplina con propria determinazione,  da  emanarsi  previo
parere vincolante del Ministro  della  giustizia,  le  modalita'  per
l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo,
per la gestione e l'organizzazione  dell'attivita'  di  formazione  a
cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi, nonche'  quelle  di
accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo formativo. 
  2.  Il  Consiglio  nazionale  promuove  la  formazione  finalizzata
all'accesso     alla     professione     giornalistica     attraverso
l'autorizzazione di apposite strutture, di seguito denominate scuole,
come  sedi  idonee  allo  svolgimento  della  pratica   giornalistica
prevista dall'articolo 34  della  presente  legge.  A  tal  fine,  il
Consiglio con  propria  determinazione,  da  emanarsi  previo  parere
vincolante del Ministro della Giustizia, disciplina: 
    a) le condizioni e i requisiti ai fini dell'autorizzazione  delle
scuole di giornalismo; 
    b) il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso
Consiglio nazionale puo' stipulare con le scuole; 
    c) gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale; 
    d) la durata dei  corsi  di  formazione  e  del  relativo  carico
didattico; 
    e) le modalita' e le condizioni per la  frequenza  dei  corsi  di
formazione da parte del praticante; 
    f)  l'istituzione  e  le  competenze  di  un   Comitato   tecnico
scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di
accesso  e  formazione  professionale,  orientamento   didattico   ed
organizzativo delle scuole nonche' di verifica per la valutazione  di
ciascuna  scuola  sotto  il  profilo  della  funzionalita'  e   della
rispondenza agli indirizzi didattici e  organizzativi  stabiliti  dal
Consiglio stesso; 
    g) la vigilanza e le  misure  da  adottare  nei  confronti  delle
scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni  o  agli
indirizzi didattici e organizzativi  stabiliti  dal  Consiglio  anche
attraverso   la   previsione   di    una    procedura    di    revoca
dell'autorizzazione,   garantendo,   ove   possibile,   il   regolare
compimento dei corsi formativi autorizzati.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della  legge  n.  69
          del 1963: 
              "Art. 20. (Attribuzioni del Consiglio). - Il  Consiglio
          nazionale, oltre a  quelle  demandategli  da  altre  norme,
          esercita le seguenti attribuzioni: 
              a) da' parere, quando ne  sia  richiesto  dal  Ministro
          della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che
          riguardano la professione di giornalista; 
              b) coordina  e  promuove  le  attivita'  culturali  dei
          Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese  al
          miglioramento ed al perfezionamento professionale; 
              c) da' parere sullo scioglimento dei Consigli regionali
          o interregionali ai sensi del successivo art. 24; 
              d) decide, in via amministrativa, sui  ricorsi  avverso
          le deliberazioni dei Consigli degli Ordini  in  materia  di
          iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal
          registro, sui ricorsi in materia disciplinare e  su  quelli
          relativi alle elezioni dei  Consigli  degli  Ordini  e  dei
          Collegi dei revisori; 
              e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi
          e  degli  affari  di  sua  competenza,  da  approvarsi  dal
          Ministro della giustizia; 
              f)  determina,  con  deliberazione  da  approvarsi  dal
          Ministro della giustizia, la  misura  delle  quote  annuali
          dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento; 
              g)  stabilisce,  ogni  biennio,  con  deliberazione  da
          approvarsi dal Ministro della grazia e giustizia, il limite
          massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali  o
          interregionali dai rispettivi iscritti.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della Costituzione: 
              "Art.  21.  -  Tutti  hanno  diritto   di   manifestare
          liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
          ogni altro mezzo di diffusione. 
              La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni  o
          censure. 
              Si  puo'  procedere  a  sequestro  soltanto  per   atto
          motivato dell'autorita' giudiziaria nel  caso  di  delitti,
          per  i  quali  la  legge  sulla  stampa  espressamente   lo
          autorizzi, o nel caso di  violazione  delle  norme  che  la
          legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 
              In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non  sia
          possibile   il   tempestivo    intervento    dell'autorita'
          giudiziaria,  il  sequestro  della  stampa  periodica  puo'
          essere eseguito da ufficiali di  polizia  giudiziaria,  che
          devono immediatamente, e non mai  oltre  ventiquattro  ore,
          fare denunzia all'autorita' giudiziaria. 
              Se questa  non  lo  convalida  nelle  ventiquattro  ore
          successive, il sequestro s'intende revocato e privo  d'ogni
          effetto. 
              La  legge  puo'  stabilire,  con  norme  di   carattere
          generale, che siano resi  noti  i  mezzi  di  finanziamento
          della stampa periodica. 
              Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli  spettacoli
          e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon  costume.
          La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e  a
          reprimere le violazioni.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 34 della  citata  legge
          n. 69 del 1963: 
              "Art. 34. - La  pratica  giornalistica  deve  svolgersi
          presso un quotidiano, o presso  il  servizio  giornalistico
          della  radio  o  della  televisione,  o  presso  un'agenzia
          quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno  4
          giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso  un
          periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti
          professionisti redattori ordinari. 
              Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il  direttore
          responsabile   della   pubblicazione   gli   rilascia   una
          dichiarazione motivata sull'attivita' giornalistica svolta,
          per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente  art.
          31. 
              Il praticante non puo' rimanere iscritto  per  piu'  di
          tre anni nel registro.".