Art. 2 Modifiche all'articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Attribuzioni del Consiglio nazionale) 1. Dopo l'articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e' inserito il seguente: «Art. 20-bis (Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione). - 1. Ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 20, comma 1, lettera b), e a garanzia del conseguimento di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di elevata qualita' per un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettivita' e ai principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, il Consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni: a) promuove, coordina e autorizza l'attivita' di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali assicurando criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale; b) stabilisce i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di formazione professionale continua a favore degli iscritti agli albi, previo parere vincolante del Ministro della giustizia; c) individua gli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo; d) stabilisce parametri oggettivi e predeterminati ai fini della valutazione dell'attivita' formativa proposta e della conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini regionali; e) verifica che i piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali siano conformi agli standard e ai parametri di cui alle lettere c) e d); f) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro della giustizia, le modalita' per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo, per la gestione e l'organizzazione dell'attivita' di formazione a cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi, nonche' quelle di accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo formativo. 2. Il Consiglio nazionale promuove la formazione finalizzata all'accesso alla professione giornalistica attraverso l'autorizzazione di apposite strutture, di seguito denominate scuole, come sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica prevista dall'articolo 34 della presente legge. A tal fine, il Consiglio con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, disciplina: a) le condizioni e i requisiti ai fini dell'autorizzazione delle scuole di giornalismo; b) il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso Consiglio nazionale puo' stipulare con le scuole; c) gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale; d) la durata dei corsi di formazione e del relativo carico didattico; e) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante; f) l'istituzione e le competenze di un Comitato tecnico scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di accesso e formazione professionale, orientamento didattico ed organizzativo delle scuole nonche' di verifica per la valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalita' e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio stesso; g) la vigilanza e le misure da adottare nei confronti delle scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio anche attraverso la previsione di una procedura di revoca dell'autorizzazione, garantendo, ove possibile, il regolare compimento dei corsi formativi autorizzati.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 69 del 1963: "Art. 20. (Attribuzioni del Consiglio). - Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: a) da' parere, quando ne sia richiesto dal Ministro della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista; b) coordina e promuove le attivita' culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; c) da' parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo art. 24; d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori; e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia; f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento; g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.". - Si riporta il testo dell'art. 21 della Costituzione: "Art. 21. - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita' giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo' essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge puo' stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.". - Si riporta il testo dell'art. 34 della citata legge n. 69 del 1963: "Art. 34. - La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari. Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attivita' giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31. Il praticante non puo' rimanere iscritto per piu' di tre anni nel registro.".