Art. 3 
 
 
                       Norme di coordinamento 
 
  1. All'articolo 26, comma 1, della legge 3 febbraio  1963,  n.  69,
dopo  le  parole:  «regionale  o  interregionale»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e delle province autonome». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  26
          della citata legge n. 69  del  1963,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              "Presso  ogni   Consiglio   dell'Ordine   regionale   o
          interregionale  e  delle  province  autonome  e'  istituito
          l'albo dei giornalisti che hanno la  loro  residenza  o  il
          loro domicilio professionale nel territorio compreso  nella
          circoscrizione del Consiglio. 
              L'albo  e'  ripartito  in  due   elenchi,   l'uno   dei
          professionisti l'altra dei pubblicisti. 
              I giornalisti che abbiano la  loro  abituale  residenza
          fuori  del  territorio  della  Repubblica   sono   iscritti
          nell'albo di Roma.".