Art. 3 Norme di coordinamento 1. All'articolo 26, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo le parole: «regionale o interregionale» sono aggiunte le seguenti: «e delle province autonome».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 26 della citata legge n. 69 del 1963, come modificato dal presente decreto legislativo: "Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e delle province autonome e' istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.".