Art. 2 
 
 
              Soggetti obbligati, beneficiario e durata 
 
  1. La garanzia finanziaria e' prestata  ogni  anno  in  favore  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  dal
singolo produttore di AEE nel caso in cui adempia ai propri  obblighi
individualmente, oppure dal  sistema  collettivo  cui  il  produttore
aderisce. 
  2. La garanzia finanziaria, della durata di un anno, e' prestata al
momento dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti  obbligati
al finanziamento  dei  sistemi  di  gestione  dei  RAEE  (di  seguito
Registro), di cui all'articolo 29 del decreto  legislativo  14  marzo
2014, n. 49. Per i produttori gia' iscritti al Registro  la  garanzia
e' prestata entro 90  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. 
  3. L'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria da parte del
soggetto  obbligato  permane  fino  all'avvenuta  cancellazione   dal
Registro. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 29, del citato  decreto
          legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 29 (Registro nazionale dei soggetti obbligati  al
          finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE).  -  1.  Il
          Registro nazionale dei soggetti obbligati al  finanziamento
          dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito  e  funzionante
          ai  sensi  del  regolamento  25  settembre  2007,  n.  185,
          garantisce la  raccolta  e  la  tenuta  delle  informazioni
          necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni  del
          presente decreto legislativo e il corretto trattamento  dei
          RAEE, nonche' idonee  a  consentire  la  definizione  delle
          quote di mercato di cui all'art. 35, comma 1, lettera c). 
              2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro  nazionale,  i
          produttori prima che  inizino  ad  operare  nel  territorio
          italiano, secondo le  modalita'  indicate  all'art.  1  del
          regolamento 25 settembre 2007, n. 185. 
              3. All'interno di tale  Registro,  oltre  alla  sezione
          relativa  ai  sistemi  collettivi  di  gestione  dei   RAEE
          domestici, e' istituita una apposita  sezione  relativa  ai
          sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'art. 9. 
              4. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi  di  cui
          al comma 1 puo' immettere sul mercato dette apparecchiature
          solo a seguito di iscrizione presso la Camera di  commercio
          di competenza. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve
          indicare, qualora il  codice  di  attivita'  non  individui
          esplicitamente la natura di produttore  di  AAE,  anche  lo
          specifico codice di attivita' che lo individua  come  tale,
          nonche' il sistema attraverso il  quale  intende  adempiere
          agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di
          garanzia previsti dal presente decreto. 
              5. L'iscrizione al registro,  con  l'indicazione  delle
          pertinenti informazioni, e' effettuata  esclusivamente  per
          via  telematica  dal  produttore   o   dal   rappresentante
          autorizzato ai sensi dell'art.  30,  secondo  le  modalita'
          indicate all'art. 3 del regolamento 25 settembre  2007,  n.
          185. Nel  caso  in  cui  l'iscrizione  sia  effettuata  dal
          rappresentate autorizzato,  tale  soggetto  risponde  degli
          obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche
          con riferimento agli  oneri  di  registrazione  di  cui  al
          presente comma. 
              6. All'atto dell'iscrizione al  Registro  nazionale  il
          produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce  le
          informazioni  previste  all'Allegato  X  e  si  impegna  ad
          aggiornarle opportunamente. 
              7. Per facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati,
          il Registro nazionale predispone  all'interno  del  proprio
          sito web istituzionale, appositi rimandi (link) agli  altri
          registri nazionali. 
              8. Ai fini della predisposizione  e  dell'aggiornamento
          del  Registro,   le   Camere   di   commercio,   industria,
          artigianato  e  agricoltura  comunicano  al   Comitato   di
          vigilanza e controllo l'elenco delle  imprese  iscritte  al
          Registro come produttori di AEE.».