Art. 2 Soggetti obbligati, beneficiario e durata 1. La garanzia finanziaria e' prestata ogni anno in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal singolo produttore di AEE nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce. 2. La garanzia finanziaria, della durata di un anno, e' prestata al momento dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (di seguito Registro), di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Per i produttori gia' iscritti al Registro la garanzia e' prestata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. L'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria da parte del soggetto obbligato permane fino all'avvenuta cancellazione dal Registro.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 29, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014: «Art. 29 (Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE). - 1. Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE, nonche' idonee a consentire la definizione delle quote di mercato di cui all'art. 35, comma 1, lettera c). 2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i produttori prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalita' indicate all'art. 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185. 3. All'interno di tale Registro, oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, e' istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'art. 9. 4. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 puo' immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attivita' non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attivita' che lo individua come tale, nonche' il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia previsti dal presente decreto. 5. L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, e' effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato ai sensi dell'art. 30, secondo le modalita' indicate all'art. 3 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185. Nel caso in cui l'iscrizione sia effettuata dal rappresentate autorizzato, tale soggetto risponde degli obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche con riferimento agli oneri di registrazione di cui al presente comma. 6. All'atto dell'iscrizione al Registro nazionale il produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le informazioni previste all'Allegato X e si impegna ad aggiornarle opportunamente. 7. Per facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati, il Registro nazionale predispone all'interno del proprio sito web istituzionale, appositi rimandi (link) agli altri registri nazionali. 8. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di vigilanza e controllo l'elenco delle imprese iscritte al Registro come produttori di AEE.».