Art. 4 Escussione 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare escute la garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati quando non ci sono fondi sufficienti per la gestione dei RAEE prodotti dai medesimi soggetti o che derivino da AEE immesse sul mercato da produttori che abbiano cessato la loro attivita', nel limite dell'importo massimo garantito. La garanzia escussa e' destinata al Centro di coordinamento per la gestione dei RAEE. 2. La garanzia finanziaria e' incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.