Art. 4 
 
 
                             Escussione 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare escute la garanzia finanziaria prestata dai  soggetti  obbligati
quando non ci  sono  fondi  sufficienti  per  la  gestione  dei  RAEE
prodotti dai medesimi soggetti o che  derivino  da  AEE  immesse  sul
mercato da produttori che abbiano  cessato  la  loro  attivita',  nel
limite  dell'importo  massimo  garantito.  La  garanzia  escussa   e'
destinata al Centro di coordinamento per la gestione dei RAEE. 
  2. La  garanzia  finanziaria  e'  incondizionata,  irrevocabile  ed
escutibile a prima richiesta da parte del Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare.