Allegato 2 (articolo 6, comma 1) Calcolo delle garanzie prestate dai sistemi di gestione collettivi dei RAEE domestici 1. Il calcolo della garanzia finanziaria, di cui all'articolo 6, avviene secondo la seguente formula: Garanzia SCD [euro] = PID [kg] × CGSCD [euro/kg] × CRSCD [%] dove: Garanzia SCD (Sistema Collettivo Domestico): garanzia prestata dal sistema di gestione collettivo dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espressa in euro; PID: peso delle AEE per uso domestico immesse sul mercato, espresso in chilogrammi; CGSCD: costo standard atteso delle operazioni di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espresso in euro a chilogrammo; CRSCD: coefficiente di rischio riferito al sistema collettivo di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espresso in percentuale. 2. Al fine della determinazione del peso delle AEE per uso domestico immesse sul mercato (PID) si utilizzano i dati dichiarati da ciascun produttore al Registro e previsti dall'allegato X al decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49. 3. Il valore del coefficiente di rischio e' definito dal Centro di coordinamento sulla base dei seguenti parametri: solidita' patrimoniale del sistema collettivo che immette sul mercato le AEE ad uso domestico; quantitativi di AEE ad uso domestico immesse sul mercato dal sistema collettivo; numero dei produttori aderenti al sistema collettivo e relativa quota di mercato. 4. L'ammontare della garanzia finanziaria e' ridotto del: a) 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS); b) 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.