Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) commissione unica nazionale  (C.U.N.):  l'organismo  istituito
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e  dal
Ministero dello sviluppo  economico  per  la  formulazione,  in  modo
regolamentato e trasparente, della tendenza di mercato e  dei  prezzi
indicativi dei prodotti,  oggetto  di  valutazione  della  C.U.N.,  a
livello nazionale; 
    b) commissari  delle  C.U.N.:  i  delegati  delle  organizzazioni
professionali  e  delle  associazioni  di  categoria  dei  produttori
agricoli,   della    cooperazione    agricola    e    agroalimentare,
dell'industria   di   trasformazione,   del   commercio    e    della
distribuzione,  competenti  per  le  filiere  a  cui  le  C.U.N.   si
riferiscono, che acquistano o vendono prodotti in nome  e  per  conto
proprio; 
    c) garanti: rappresentanti delle  parti  contraenti  diversi  dai
commissari C.U.N.; 
    d)  prodotti  agricoli:  i  prodotti  dell'allegato  I   di   cui
all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento  dell'Unione
europea; 
    e) prodotti alimentari: i prodotti  di  cui  all'articolo  2  del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 28 gennaio 2002; 
    f) borse merci: borse di commercio istituite ai sensi della legge
20 marzo 1913, n. 272; 
    g)   sale   di   contrattazione:   luoghi   d'incontro   per   la
contrattazione di merci istituite dalle camere di commercio industria
artigianato e agricoltura; 
    h) commissioni prezzi: commissioni per la rilevazione dei  prezzi
indicativi del mercato locale istituite  dalle  Camere  di  commercio
industria artigianato e agricoltura; 
    i) tendenza di mercato: direzione principale in cui il mercato si
sta  muovendo,  identificabile  con   gli   aggettivi   «stabile»   o
«tendenzialmente stabile» o «in calo» o «in rialzo»; 
    l) prezzi indicativi: prezzo orientativo in linea con la tendenza
di  mercato  formulata,  che  non  tiene  conto  di   caratteristiche
qualitative del prodotto diverse dagli standard, delle  modalita'  di
consegna/ritiro e di pagamento e di qualsiasi altro fattore  relativo
alla commercializzazione, che sono oggetto di  libera  contrattazione
tra le parti (acquirente e venditore); 
    m) B.M.T.I. S.c.p.A.: Borsa merci telematica italiana S.c.p.A.  -
societa'  pubblica  non  a  scopo  di  lucro   istituita   ai   sensi
dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro  delle
politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n.  174,  e  successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 2: 
              - L'allegato I di cui all'articolo  38,  comma  3,  del
          Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione   europea,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.
          C 326/335 del 26 ottobre 2012. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che  stabilisce
          i  principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
          alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
          alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
          alimentare, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 031
          del 1° febbraio 2002. 
              - Per i riferimenti alla legge 20 marzo 1913,  n.  272,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto 6 aprile 2006, n. 174: 
              «Art. 8. (Societa' di gestione). - 1.  La  societa'  di
          gestione, costituita ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2
          della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  esclusivamente  da
          organismi di diritto pubblico comprese le Unioni  regionali
          delle Camere di  commercio  e  i  consorzi  e  le  societa'
          consortili  costituite  dai  suddetti   organismi,   svolge
          funzioni   di   interesse   generale.   La   partecipazione
          maggioritaria alla societa' di gestione e'  riservata  alle
          Camere di commercio, ed  il  capitale  minimo,  interamente
          versato, deve essere  di  ammontare  non  inferiore  ad  un
          milione di euro. 
              2.  La  societa'  di  gestione  acquisisce   la   forma
          giuridica di societa' consortile per azioni e, a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento,
          e' autorizzata ad assumere la denominazione di "Borsa merci
          telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)". 
              3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo della  societa'  di  gestione  devono
          possedere i requisiti di onorabilita' di cui al  Titolo  I,
          Capo II, articolo 13 del decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58. 
              4. La societa' di gestione svolge funzioni di interesse
          generale  garantendo  l'unicita'  di  funzionamento   della
          piattaforma telematica e esercitando i seguenti compiti: 
                a) predispone e amministra la piattaforma telematica,
          assicurandone uniformita' di accesso e di gestione; 
                b) propone alla Deputazione nazionale  i  regolamenti
          speciali di prodotto predisposti  secondo  lo  schema  e  i
          criteri  generali  formulati  dalla  Deputazione  nazionale
          stessa; 
                c) adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici
          in materia di sicurezza informatica, riconosciute idonee  a
          livello  nazionale  e  comunitario  per  i  servizi   della
          pubblica amministrazione, e  provvede  alla  rilevazione  e
          alla  diffusione  delle  informazioni  secondo  criteri  di
          correttezza e trasparenza; 
                d) verifica, anche con il supporto  delle  Camere  di
          commercio,  il  possesso   dei   requisiti   previsti   dal
          precedente articolo 4, comma 2  per  i  soggetti  abilitati
          all'intermediazione; 
                e) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione
          i servizi relativi all'accesso, alla  negoziazione  e  alla
          rilevazione delle informazioni presenti  sulla  piattaforma
          telematica; 
                f)  determina  i  corrispettivi  a  essa  dovuta  dai
          soggetti abilitati all'intermediazione; 
                g); 
                h) fornisce alle Camere di  commercio  i  servizi  in
          materia ai prezzi, alla formazione, alla  promozione  e  al
          supporto organizzativo e tecnico; 
                i) propone alla Deputazione nazionale un  regolamento
          generale  recante   le   modalita'   organizzative   e   di
          funzionamento per l'attuazione  del  presente  regolamento,
          dotandosi    di    un    assetto    organizzativo    idoneo
          all'assolvimento dei compiti ad  essa  attribuiti  e  delle
          direttive impartite dalla Deputazione nazionale; 
                l)      fornisce      ai      soggetti      abilitati
          all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle  loro
          associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri
          organismi di  diritto  pubblico  e  privato  interessati  a
          promuovere l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana
          e a diffondere  i  prezzi  dei  prodotti  transabili  sulla
          stessa, servizi di formazione, promozione,  accessori  alle
          contrattazioni telematiche, supporto organizzativo, tecnico
          e  tecnologico,  finalizzati  al  corretto  ed   efficiente
          utilizzo della Borsa merci telematica italiana stessa; 
                m) realizza progetti sperimentali  per  l'attivazione
          di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale,
          adottando  procedure   transitorie   semplificate,   previa
          autorizzazione della Deputazione nazionale.».