Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) commissione unica nazionale (C.U.N.): l'organismo istituito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero dello sviluppo economico per la formulazione, in modo regolamentato e trasparente, della tendenza di mercato e dei prezzi indicativi dei prodotti, oggetto di valutazione della C.U.N., a livello nazionale; b) commissari delle C.U.N.: i delegati delle organizzazioni professionali e delle associazioni di categoria dei produttori agricoli, della cooperazione agricola e agroalimentare, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione, competenti per le filiere a cui le C.U.N. si riferiscono, che acquistano o vendono prodotti in nome e per conto proprio; c) garanti: rappresentanti delle parti contraenti diversi dai commissari C.U.N.; d) prodotti agricoli: i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; e) prodotti alimentari: i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002; f) borse merci: borse di commercio istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272; g) sale di contrattazione: luoghi d'incontro per la contrattazione di merci istituite dalle camere di commercio industria artigianato e agricoltura; h) commissioni prezzi: commissioni per la rilevazione dei prezzi indicativi del mercato locale istituite dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura; i) tendenza di mercato: direzione principale in cui il mercato si sta muovendo, identificabile con gli aggettivi «stabile» o «tendenzialmente stabile» o «in calo» o «in rialzo»; l) prezzi indicativi: prezzo orientativo in linea con la tendenza di mercato formulata, che non tiene conto di caratteristiche qualitative del prodotto diverse dagli standard, delle modalita' di consegna/ritiro e di pagamento e di qualsiasi altro fattore relativo alla commercializzazione, che sono oggetto di libera contrattazione tra le parti (acquirente e venditore); m) B.M.T.I. S.c.p.A.: Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. - societa' pubblica non a scopo di lucro istituita ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.
Note all'art. 2: - L'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 326/335 del 26 ottobre 2012. - Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 031 del 1° febbraio 2002. - Per i riferimenti alla legge 20 marzo 1913, n. 272, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto 6 aprile 2006, n. 174: «Art. 8. (Societa' di gestione). - 1. La societa' di gestione, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le societa' consortili costituite dai suddetti organismi, svolge funzioni di interesse generale. La partecipazione maggioritaria alla societa' di gestione e' riservata alle Camere di commercio, ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore ad un milione di euro. 2. La societa' di gestione acquisisce la forma giuridica di societa' consortile per azioni e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' autorizzata ad assumere la denominazione di "Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)". 3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della societa' di gestione devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui al Titolo I, Capo II, articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4. La societa' di gestione svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicita' di funzionamento della piattaforma telematica e esercitando i seguenti compiti: a) predispone e amministra la piattaforma telematica, assicurandone uniformita' di accesso e di gestione; b) propone alla Deputazione nazionale i regolamenti speciali di prodotto predisposti secondo lo schema e i criteri generali formulati dalla Deputazione nazionale stessa; c) adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici in materia di sicurezza informatica, riconosciute idonee a livello nazionale e comunitario per i servizi della pubblica amministrazione, e provvede alla rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza; d) verifica, anche con il supporto delle Camere di commercio, il possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 4, comma 2 per i soggetti abilitati all'intermediazione; e) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione i servizi relativi all'accesso, alla negoziazione e alla rilevazione delle informazioni presenti sulla piattaforma telematica; f) determina i corrispettivi a essa dovuta dai soggetti abilitati all'intermediazione; g); h) fornisce alle Camere di commercio i servizi in materia ai prezzi, alla formazione, alla promozione e al supporto organizzativo e tecnico; i) propone alla Deputazione nazionale un regolamento generale recante le modalita' organizzative e di funzionamento per l'attuazione del presente regolamento, dotandosi di un assetto organizzativo idoneo all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e delle direttive impartite dalla Deputazione nazionale; l) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle loro associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri organismi di diritto pubblico e privato interessati a promuovere l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle contrattazioni telematiche, supporto organizzativo, tecnico e tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente utilizzo della Borsa merci telematica italiana stessa; m) realizza progetti sperimentali per l'attivazione di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale, adottando procedure transitorie semplificate, previa autorizzazione della Deputazione nazionale.».