Art. 6 Funzionamento delle C.U.N. 1. Il regolamento di funzionamento delle C.U.N. e' approvato, previa consultazione delle organizzazioni professionali e delle associazioni di categoria, con il decreto direttoriale di cui al comma 1 dell'articolo 4 e definisce: a) il funzionamento di ciascuna C.U.N.; b) il giorno e la periodicita' della riunione; c) il codice di comportamento che stabilisce i doveri minimi di diligenza, lealta', imparzialita' e buona condotta che i componenti della C.U.N. sono tenuti a sottoscrivere ed osservare; d) il numero dei commissari; e) le regole di variazione dei delegati, di esclusione e le relative penalita'; f) l'eventuale presenza e il funzionamento del Comitato dei garanti. 2. La segreteria delle C.U.N. e' assicurata da B.M.T.I. S.c.p.A. su incarico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la quale provvede a convocarle in via ordinaria e/o straordinaria ed a coordinare le attivita' delle stesse, fornendo ai commissari un report informativo contenente dati di mercato raccolti nel modo piu' esaustivo ed aggiornato possibile. 3. Il segretario della Commissione, incaricato da B.M.T.I. S.c.p.A., partecipa alle riunioni al fine di gestire, verbalizzare e verificare la regolarita' delle operazioni relative alla formulazione delle tendenze di mercato e dei prezzi indicativi nonche' il rispetto del codice di comportamento. 4. I listini, i verbali e i report informativi delle C.U.N. sono messi a disposizione degli operatori interessati attraverso l'accreditamento agli appositi siti internet gestiti da B.M.T.I. S.c.p.A.. Tutti gli operatori accreditati ai siti internet del presente comma devono essere accreditati anche alla piattaforma di contrattazione gestita da B.M.T.I. S.c.p.A.. 5. Ai commissari, ai loro supplenti e ai garanti non puo' essere corrisposto alcun compenso, rimborso di spesa, emolumento o gettone di presenza.