Art. 7 
 
Sospensione delle autonome rilevazioni nelle  borse  merci,  sale  di
                 contrattazione e commissioni prezzi 
 
  1. Le borse merci, le sale di  contrattazione  e/o  le  commissioni
prezzi sospendono le autonome rilevazioni dei prezzi per le categorie
merceologiche oggetto dell'attivita' delle C.U.N. istituite ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1. 
  2. Dal momento della sospensione delle rilevazioni  dei  prezzi  di
cui al comma precedente, le borse merci, le sale di contrattazione  e
le commissioni prezzi, pubblicano i prezzi indicativi formulati dalle
corrispondenti C.U.N..