Art. 7 Sospensione delle autonome rilevazioni nelle borse merci, sale di contrattazione e commissioni prezzi 1. Le borse merci, le sale di contrattazione e/o le commissioni prezzi sospendono le autonome rilevazioni dei prezzi per le categorie merceologiche oggetto dell'attivita' delle C.U.N. istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 1. 2. Dal momento della sospensione delle rilevazioni dei prezzi di cui al comma precedente, le borse merci, le sale di contrattazione e le commissioni prezzi, pubblicano i prezzi indicativi formulati dalle corrispondenti C.U.N..