Art. 8 Revoca delle C.U.N. e ripresa delle rilevazioni locali dei prezzi 1. Qualora si rilevi che le C.U.N. istituite non rispondano piu' alle finalita' di cui all'articolo 3, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, provvede alla loro revoca con motivato decreto direttoriale, sentite le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria. 2. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, stabilisce, altresi', il termine entro il quale le borse merci, le sale di contrattazione e/o le commissioni prezzi riprendono l'autonoma rilevazione e pubblicazione dei prezzi per le categorie merceologiche relative alle C.U.N. revocate.