Art. 8 
 
                         Revoca delle C.U.N. 
            e ripresa delle rilevazioni locali dei prezzi 
 
  1. Qualora si rilevi che le C.U.N. istituite  non  rispondano  piu'
alle finalita' di cui all'articolo 3, il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il  Ministero  dello
sviluppo economico, provvede alla loro revoca  con  motivato  decreto
direttoriale,  sentite   le   organizzazioni   professionali   e   le
associazioni di categoria. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo,  stabilisce,
altresi', il termine entro il  quale  le  borse  merci,  le  sale  di
contrattazione  e/o  le  commissioni  prezzi  riprendono   l'autonoma
rilevazione e pubblicazione dei prezzi per le categorie merceologiche
relative alle C.U.N. revocate.