Art. 9 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le C.U.N. attualmente operanti continuano a svolgere la  propria
attivita' secondo il regolamento  di  funzionamento  in  essere  sino
all'emanazione dei rispettivi decreti direttoriali di cui al comma  1
del precedente articolo 4. L'istituzione  delle  nuove  C.U.N.  viene
effettuata secondo quanto previsto dallo stesso articolo 4, commi 2 e
3.