Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Le C.U.N. attualmente operanti continuano a svolgere la propria attivita' secondo il regolamento di funzionamento in essere sino all'emanazione dei rispettivi decreti direttoriali di cui al comma 1 del precedente articolo 4. L'istituzione delle nuove C.U.N. viene effettuata secondo quanto previsto dallo stesso articolo 4, commi 2 e 3.