Art. 11 
 
                            Reclutamento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 679: 
      1) al comma 1, alinea le parole: «e ispettori» sono soppresse; 
      2) al comma 1, lettera b) le parole:  «o  sovrintendenti»  sono
soppresse; 
      3) dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Il
reclutamento  nel  ruolo  ispettori  dell'Arma  dei  carabinieri,  in
relazione ai posti disponibili in organico, avviene: 
        a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso; 
        b) per il 20 per cento dei posti mediante  concorso  interno,
riservato agli appartenenti al ruolo sovrintendenti; 
        c) per il 10 per cento dei posti mediante  concorso  interno,
riservato al ruolo appuntati e carabinieri.»; 
    b) l'articolo 683 e' sostituto dal seguente: 
  «Art. 683 (Alimentazione  del  ruolo  degli  ispettori).  -  1.  Il
personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso e'
immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata  di  2
anni accademici. 
  2. Il personale reclutato tramite concorsi interni  e'  immesso  in
ruolo al superamento di apposito corso della durata non  inferiore  a
mesi sei. 
  3. I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui all'articolo
679, comma 2-bis, lettere b)  e  c),  sono  devoluti  in  favore  dei
concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso. 
  4.  Possono  partecipare  ai  concorsi  di  cui  al  comma  3   gli
appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e
carabinieri  che  alla  data  di  scadenza   dei   termini   per   la
presentazione delle domande: 
    a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni; 
    b) sono idonei al servizio militare  incondizionato.  Coloro  che
temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con  riserva
fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1,  lettera
e); 
    c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio,  o  nel  periodo  di
servizio prestato, se inferiore a  due  anni,  sanzioni  disciplinari
piu' gravi della «consegna»; 
    d) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media»
o giudizio corrispondente  nell'ultimo  biennio,  o  nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni; 
    e) non sono stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal  corso
per allievo maresciallo; 
    f) non sono stati giudicati non idonei all'avanzamento  al  grado
superiore nell'ultimo biennio. 
  5. Il titolo di studio per la partecipazione ai  concorsi  previsti
dall'articolo 679 e': 
    a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado,  per  il
personale di cui al comma 2-bis, lettera  b)  del  medesimo  articolo
679; 
    b) la laurea triennale a indirizzo giuridico, per il personale di
cui al comma 2-bis, lettera c) del medesimo articolo 679. 
  6. Le modalita' di svolgimento dei  concorsi  di  cui  all'articolo
679, comma 2-bis, l'individuazione e la valutazione  dei  titoli,  il
numero dei posti da mettere  a  concorso  nel  limite  delle  vacanze
nell'organico  del  ruolo  sono  stabilite  nei  relativi  bandi   di
concorso, emanati con decreto ministeriale. 
  7. Al fine di soddisfare le esigenze  in  materia  di  sicurezza  e
tutela ambientale,  forestale  e  agroalimentare,  e'  stabilito  nei
relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale: 
    a) per il concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis,  lettera
a), il numero dei posti degli ispettori  da  formare  nelle  relative
specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al  4  per  cento
dei posti da mettere a concorso; 
    b) nell'ambito di ciascun concorso di cui all'articolo 679, comma
2-bis, lettere b) e c), il numero dei posti da riservare al personale
gia' in possesso delle relative specializzazioni, in misura  comunque
non inferiore al 4 per cento dei posti  da  mettere  a  concorso.  Il
personale specializzato che concorre per tale riserva  di  posti  non
puo' concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per  la  rimanente
parte di posti disponibili. 
  8. Per il reclutamento degli ispettori della  banda  dell'Arma  dei
carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento. 
  9.  Il  reclutamento  degli  ispettori  del  Reggimento  Corazzieri
avviene con le modalita' stabilite al capo VI del presente titolo.»; 
    c) l'articolo 685 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 685 (Ammissione al corso superiore di qualificazione).  -  1.
Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima
dedicata ai soli appartenenti del ruolo appuntati e carabinieri e  la
seconda dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti. 
  2. L'ammissione al corso: 
    a) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera  b),  avviene
mediante un concorso per titoli, previo superamento degli adempimenti
previsti dall'articolo 686, comma 2, lettere c) e d), al  quale  sono
ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito, approvata con decreto ministeriale; 
    b) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), ha  luogo
sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati
nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2,  e  i  punti
attribuiti  per   gli   eventuali   titoli   preferenziali   la   cui
individuazione e valutazione e' stabilita nel bando di concorso. 
  3. Le modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  la  nomina  della
commissione  di  cui  all'articolo   687,   l'individuazione   e   la
valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel
limite delle vacanze nell'organico del  ruolo  e  i  criteri  per  la
formazione   delle   graduatorie   sono   stabiliti    con    decreto
ministeriale.»; 
    d) all'articolo 687, comma 1, lettera d), le parole: «maresciallo
aiutante» sono soppresse; 
    e) all'articolo 694, comma 1, lettera d), le parole: «maresciallo
aiutante» sono soppresse; 
    f) all'articolo 696: 
      1) al comma 1, le parole: «685, comma 2» sono sostituite  dalle
seguenti: «683, comma 4»; 
      2) al comma 3, le parole: «dalla data di» sono sostituite dalle
seguenti: «dal giorno successivo alla data di». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo degli articoli 679, 687, 694, 696
          del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come
          modificati dal presente decreto: 
              "Art. 679 (Modalita' di reclutamento dei marescialli  e
          degli   ispettori).   -   1.Il   reclutamento   nei   ruoli
          marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico,
          avviene: 
              a) per il 70 per  cento  dei  posti  mediante  pubblico
          concorso; 
              b) per il 30 per  cento  dei  posti  mediante  concorso
          interno, riservato agli appartenenti ai  ruoli  sergenti  e
          agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in  servizio
          permanente. 
              2.  Gli  articoli  successivi  stabiliscono   eventuali
          requisiti  speciali  per  la  partecipazione  ai   predetti
          concorsi e le ulteriori quote  di  ripartizione  dei  posti
          messi a concorso. 
              2-bis. Il reclutamento nel  ruolo  ispettori  dell'Arma
          dei carabinieri,  in  relazione  ai  posti  disponibili  in
          organico, avviene: 
              a) per il 70 per  cento  dei  posti  mediante  pubblico
          concorso; 
              b) per il 20 per  cento  dei  posti  mediante  concorso
          interno,   riservato    agli    appartenenti    al    ruolo
          sovrintendenti; 
              c) per il 10 per  cento  dei  posti  mediante  concorso
          interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri." 
              "Art. 687 (Commissione d'esame). -  1.  La  commissione
          esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di  cui
          all'articolo 684, e' composta da: 
              a) un ufficiale  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,
          presidente; 
              b) un ufficiale superiore  dell'Arma  dei  carabinieri,
          membro; 
              c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto
          titolo accademico, membro; 
              d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto. 
              2. Se il numero dei  concorrenti  ammessi  ai  concorsi
          previsti dall'articolo 684 e' rilevante, la commissione  di
          cui al comma 1  puo'  essere  integrata  da  un  numero  di
          componenti tali che permetta, unico restando il presidente,
          la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da
          un numero di componenti pari  a  quello  della  commissione
          originaria. 
              3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi
          1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale." 
              "Art. 694 (Commissione d'esame). -  1.  La  commissione
          giudicatrice  degli  esami  per   il   reclutamento   degli
          ispettori e quella per il reclutamento  dei  sovrintendenti
          e' composta da: 
              a) un ufficiale  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,
          presidente; 
              b) il Comandante del Reggimento Corazzieri; 
              c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro; 
              d) un luogotenente, segretario senza diritto di voto.". 
              "Art. 696 (Reclutamento degli ispettori del  Reggimento
          Corazzieri). - 1.Gli ispettori  del  Reggimento  Corazzieri
          sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito
          da una prova scritta di cultura generale  e  da  una  prova
          orale sulle materie professionali, riservato  al  personale
          del ruolo dei sovrintendenti e a quello del ruolo appuntati
          e  carabinieri  dello  stesso  Reggimento  che,  alla  data
          indicata dal bando, sono in possesso dei requisiti  di  cui
          all'articolo 683, comma 4. 
              2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina  a
          maresciallo devono  superare  un  corso  di  qualificazione
          professionale, della durata non inferiore a  sei  mesi,  da
          definire  con  determinazione   del   Comandante   generale
          dell'Arma dei carabinieri. 
              3. Coloro che al  termine  del  corso  sono  dichiarati
          idonei  conseguono  la  nomina  a  maresciallo  nell'ordine
          determinato  dalla  graduatoria  finale  del   corso,   con
          decorrenza dal giorno successivo alla data di fine corso. 
              4. Coloro che non  superano  il  corso  permangono  nel
          grado rivestito  senza  detrazione  di  anzianita'  e  sono
          restituiti al Reggimento Corazzieri. 
              5. Si  osservano  le  disposizioni  dell'articolo  693,
          commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.".