Art. 12 
 
                     Formazione e addestramento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 765: 
      1) al comma 2, le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2-bis» 
      2) al comma 3, le parole: «comma 1, lettera b)» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 2-bis, lettere b) e c)» e la parola: «annuale»
e' sostituta dalle seguenti: «superiore di qualificazione»; 
    b) all'articolo 765-bis: 
      1)  alla  rubrica,  dopo  la  parola:  «specializzazione»  sono
inserite le seguenti: «e corso integrativo specialistico»; 
      2) al  comma  1,  le  parole:  «4-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «7, lettera a)»; 
      3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Gli ispettori di cui  alla  riserva  prevista  all'articolo
683, comma 7, lettera b), al termine del corso  di  cui  all'articolo
685, sono  avviati  a  un  corso  integrativo  specialistico  le  cui
modalita' di svolgimento e i relativi programmi  sono  stabiliti  con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»; 
    c) all'articolo 767, la parola: «annuale»,  ovunque  ricorre,  e'
sostituita dalle seguenti: «superiore di qualificazione». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo degli articoli 765, 765-bis e 767
          del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come
          modificati dal presente decreto: 
              "Art. 765 (Formazione iniziale). - 1.Per  la  nomina  a
          maresciallo  dell'Arma  dei  carabinieri  i  vincitori  dei
          concorsi di cui all'articolo 679frequentano appositi  corsi
          di formazione iniziale. 
              2.  I  vincitori   del   concorso   pubblico   di   cui
          all'articolo 679, comma 2-bis,  lettera  a),  sono  ammessi
          alla frequenza del corso biennale. 
              3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo
          679, comma 2-bis,  lettere  b)  e  c),  sono  ammessi  alla
          frequenza del corso superiore di qualificazione. 
              4.  Ai  vincitori   del   concorso   interno   per   il
          reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri, per
          la formazione iniziale, si applica l'articolo 696. 
              Art.  765-bis  (Corso  di  specializzazione   e   corso
          integrativo specialistico per ispettori dell'organizzazione
          per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1.
          Gli ispettori arruolati nella riserva prevista all'articolo
          683,  comma  7,  lettera  a),  al  termine  dei  corsi   di
          formazione di base, sono ammessi a frequentare un corso  di
          specializzazione della durata non inferiore a sei mesi. 
              1-bis. Gli  ispettori  di  cui  alla  riserva  prevista
          all'articolo 683, comma 7, lettera b), al termine del corso
          di  cui  all'articolo  685,  sono  avviati   a   un   corso
          integrativo specialistico le cui modalita' di svolgimento e
          i relativi programmi sono stabiliti con determinazione  del
          Comandante generale dell'Arma dei carabinieri." 
              Art.  767   (Svolgimento   del   corso   superiore   di
          qualificazione). - 1. Il corso superiore di  qualificazione
          per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo'  essere
          ripetuto una sola volta,  si  svolge  secondo  i  programmi
          stabiliti dal Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri.
          Conseguono l'idoneita' per  la  nomina  a  maresciallo  gli
          allievi che hanno superato gli esami  finali.  Gli  allievi
          che non hanno superato i predetti esami sono restituiti  al
          normale servizio di istituto e sono ammessi alla  frequenza
          del corso successivo. 
              2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si
          applicano le nome contenute nel regolamento.".