Art. 2 Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato 1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto: a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno, con modalita', procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b); b) alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla medesima data, attraverso il ricorso a modalita' e procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si provvede attraverso sette concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, per un numero di posti, per il primo anno, del cinquanta per cento dei predetti posti disponibili e, per gli anni successivi, per ciascun anno pari alla quota derivante dalla suddivisione del residuo numero complessivo dei posti per le sei annualita', oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riservati: 1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale e' aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento. Per i successivi sei concorsi, nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; 2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalita' ivi previste. Per il primo concorso la percentuale e' ridotta dal trenta al quindici per cento; d) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura di 1.000 posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 del 1982, si provvede, in deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalita' di cui alla lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Le modalita' attuative di quanto previsto dalla presente lettera e dalla lettera c), con il ricorso anche a modalita' telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; e) il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a), b) e c), n. 1), e' assicurato agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi degli articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere h) e p), del presente decreto, nonche' ai sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla lettera d), del presente comma; f) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo; g) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente; h) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo; i) gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore; l) gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilita' dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario; m) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori-sostituti commissari assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione; n) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A, ai fini dell'accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017; o) agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; p) ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; q) ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; r) per i posti disponibili al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza mediante scrutinio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' frequentatori del 7° e dell'8° corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio 2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Per le modalita' di svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; s) fino all'anno 2026, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non e' richiesto il possesso della laurea ivi previsto; t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unita'. All'istituzione del predetto ruolo si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale: 1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unita', da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualita' dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002; 300 per l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004; 300 per l'annualita' 2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualita' dal 2002 al 2005, il corso di formazione e' sospeso fino all'inizio del rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e di commissario capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal servizio per limiti di eta' durante il periodo applicativo, ovvero prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato e' collocato in quiescenza con la qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualita' sono portati ad incremento del contingente dell'annualita' successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianita' nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2); 2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unita', da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario; 3) attraverso modalita' attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonche' le modalita', anche telematiche, di svolgimento del periodo applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione del corso di formazione, nonche' i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalita' previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; u) fino all'anno 2026, per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non e' richiesto il requisito dell'eta' ivi previsto; v) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari e dei dirigenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa); z) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di vice questore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; aa) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto nella nuova carriera dei funzionari, conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di vice questore si applicano le disposizioni di cui alla lettera z). I funzionari in servizio alla data del 31 dicembre 2017 accedono alla qualifica di vice questore aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; bb) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalita' definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto legislativo; cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106° corso commissari della Polizia di Stato concludera' il ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017; dd) sino a quando i commissari capo provenienti dall'aliquota riservata al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea triennale non matureranno i requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti per l'accesso alla medesima qualifica, non coperti nell'aliquota riservata al predetto personale, sono portati ad incremento di quelli riservati, per ciascun anno, al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea magistrale o specialistica; ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i vice questori con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale; ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: 1) sono considerati i titoli con riferimento alle valutazioni annuali dell'ultimo quinquennio, ad esclusione dell'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni, salvo per i titoli di studio e le abilitazioni professionali conseguiti entro la medesima data; 2) il coefficiente di anzianita' di cui all'articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e' pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli e si attribuisce per non piu' di tre anni; 3) il coefficiente complessivo minimo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per l'idoneita' alla promozione del personale delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' determinato dalla commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo; gg) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale di pubblica sicurezza, accede alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto; hh) la disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020; ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018: 1) nella dotazione organica della carriera dei funzionari, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 1.300 unita' di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t); 2) nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, di cui alla medesima tabella A, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 500 posti di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t); 3) a seguito delle cessazioni dal servizio dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento, i relativi posti sono utilizzati per il concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari, riservato al personale del ruolo degli ispettori, nonche' per l'utilizzo dei posti indisponibili nel ruolo degli ispettori, di cui al numero 2, secondo le modalita' determinate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 4) i posti annualmente da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso interno, devono assicurare l'organico sviluppo della progressione in carriera in relazione alla dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari; 5) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, puo' partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, e non si applica il limite di eta' previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 6) fino all'anno 2018, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, in sostituzione della riserva di posti per il personale interno, e' bandito un concorso interno riservato al personale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti, di cui il cinquanta per cento riservato a quello gia' destinatario del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, secondo modalita' stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 7) la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia e' ridotta, entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unita' a 3.700 unita'. Le unita' da ridurre gradualmente, ad eccezione di quelle di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto dalla lettera t). Con il medesimo decreto e' gradualmente e contestualmente incrementata la dotazione dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici di polizia, secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto nonche' la dotazione organica del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto; ll) alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno, espletati con modalita' telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento della sede di servizio; mm) alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede mediante un concorso, per titoli, da espletarsi anche con modalita' telematiche, da bandire entro il 30 aprile del 2018, riservato, in via prioritaria, al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono»; nn) in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, con una dotazione organica complessiva di 80 unita', articolato nelle qualifiche di vice direttore tecnico, durante la frequenza del corso di formazione, di direttore tecnico e di direttore tecnico principale. All'istituzione del predetto ruolo si provvede attraverso un concorso interno, per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al personale del ruolo degli ispettori tecnici, prioritariamente a quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, di cui: 1) 40 posti, riservati prioritariamente agli ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione del settore sanitario; 2) 40 posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario in possesso del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attivita' sanitaria. I vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e sono nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di tre mesi presso la scuola superiore di polizia. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con la qualifica di direttore tecnico. I posti non coperti per l'aliquota di cui al n. 2) sono portati in aumento di quella di cui al n. 1). La promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico. Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalita' previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, le modalita' attuative, con il ricorso anche a modalita' telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella dotazione organica complessiva delle qualifiche da direttore tecnico a direttore tecnico superiore del ruolo dei funzionari tecnici, di cui alla tabella A, allegata al predetto decreto n. 337 del 1982, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sono resi indisponibili 40 posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli e le qualifiche nei quali opera la predetta indisponibilita'; oo) le modalita' attuative di quanto previsto dalle lettere ll), e mm), con il ricorso anche a modalita' telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; pp) gli assistenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente tecnico capo; qq) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico; rr) i sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico capo; ss) gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore tecnico; tt) gli ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilita' dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto direttore tecnico; uu) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori tecnici-sostituti direttori tecnici assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici di sostituto direttore tecnico, di cui all'articolo 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione; vv) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo tecnico, di sovrintendente tecnico, di sovrintendente capo tecnico e di sostituto direttore tecnico, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20-sexies, 20-septies, 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella B, ai fini dell'accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017; zz) agli assistenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, del presente decreto, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; aaa) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; bbb) ai sostituti direttori tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; ccc) per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico mediante scrutinio, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore tecnico, di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, non e' richiesto il possesso della laurea ivi previsto, salvo che la stessa non sia richiesta come presupposto per l'accesso al ruolo; ddd) agli orchestrali primo livello che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a due anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; eee) con decorrenza 1° gennaio 2017: 1) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del settore sanitario, nelle more delle procedure di cui alle lettere ll), mm) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni del settore sanitario e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del settore sanitario o psicologico a seguito della procedura concorsuale previste, permane nel settore supporto logistico, senza piu' le funzioni del settore sanitario, mantenendo la stessa anzianita' posseduta nel precedente ruolo; 2) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti dei settori non piu' previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure di cui alle lettere ll), mm) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni precedenti e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori a seguito delle procedure concorsuali previste, permane nel settore supporto logistico, mantenendo la stessa anzianita' posseduta nel precedente ruolo; fff) la dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto dalla lettera ll) e mm), e' ridotta, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, rispettivamente, da 1.905 a 1.000 unita' e da 1.838 a 852 unita'. Le unita' da ridurre gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno; ggg) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei direttori e dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari tecnici di cui all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto al periodo successivo e alla lettera hhh). I direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; hhh) i direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di direttore tecnico capo nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera ggg), secondo periodo. I funzionari tecnici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di direttore tecnico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; iii) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalita' definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; lll) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente tecnico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i direttori tecnici capo con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei direttori tecnici di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 34, 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale; mmm) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto; nnn) ai fini della frequenza del corso di formazione iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico principale e di medico capo, ai medici e ai medici principali del ruolo professionale dei sanitari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto; ooo) al 1° gennaio 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere ppp) e qqq); ppp) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, sono promossi alla qualifica di medico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; qqq) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di medico superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera ppp). I funzionari medici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; rrr) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e medico superiore, il personale di cui alle lettere ppp) e qqq) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalita' definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 48, comma 4, del medesimo decreto legislativo; sss) in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente medico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i medici capo con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera dei medici e nel ruolo professionale dei sanitari di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore medico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui all'articoli 49, 50 e 51 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale; ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore medico e di dirigente generale medico accede alle funzioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, allegata al presente decreto; uuu) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro direttore - primo dirigente tecnico, corrispondente a quella di primo dirigente tecnico del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo; vvv) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente a quella di direttore tecnico capo del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo; zzz) il personale della Polizia di Stato che risulti in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 7. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della banda musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalita' di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 17, 20, e 22, del medesimo decreto n. 240 del 1987. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso; aaaa) i frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della Polizia di Stato possono presentare domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se il dipendente non ha maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 24-quater del decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335, vedi nella nota all'art. 1. - Il decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n.144 (Regolamento recante modifica al decreto 1° agosto 2002, n. 199, concernente il «Regolamento recante modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato), pubb. nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2013, n. 299. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito dalla legge 1 febbraio, n.12 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), pubb. nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2012, n. 301: "Art. 2 (Disposizioni in materia di personale). - (Omissis). 5. Al fine di garantire la piena funzionalita' della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali: a) ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti; b) il Ministero dell'interno e' autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalita' concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". - Per il testo dell'articolo 27 del decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335, vedi nella nota all'art. 1. - Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335 vedi nelle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335, vedi nelle note all'articolo 1. - Per il testo degli articoli 12, 24-sexies 24-septies, e 26 del citato decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335, vedi nella nota all'art. 1. - Per il testo dell'articolo 24-ter del citato decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335, vedi nella nota all'art. 1. - Per il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335, vedi nella nota all'art. 1. - Si riporta l'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), pubbl. nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.: "Art. 1. - (Omissis). 261. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, e' sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere funzionale si provvede: a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.". - Si riportano gli articoli, 2, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 40, 41, 43, 44, e 48 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: "Art. 2 (Funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti). - 1. I funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 esercitano, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, nonche', nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorita' di Pubblica Sicurezza. 2. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di Pubblica Sicurezza e ufficiale di Polizia giudiziaria. I commissari capo e i vice questori aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto del Ministro dell'interno, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attivita' degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento. 3. Il personale del ruolo dei commissari provvede, altresi', all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. 4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorita' di pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno. 6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti agli altri uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno. 7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5. Nell'ambito della relativa dotazione organica, l'individuazione delle questure di sedi di particolare rilevanza e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno. 8. 9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno, altresi', la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma. 9-bis. I funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 dirigono gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato. 10. Nulla e' innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza, preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento". "Art. 6 (Promozione a vice questore aggiunto). - 1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica." "Art. 10 (Percorso di carriera). - 1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonche' per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, e' definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresi' i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno.". "Art. 14 (Istituzione del ruolo direttivo speciale). - 1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, e' istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche: vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; commissario del ruolo direttivo speciale; commissario capo del ruolo direttivo speciale; vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale. 2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 e' costituita, per mille unita', ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e, per trecento unita', con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Art. 15 (Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale). - 1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di Ufficiale di Pubblica Sicurezza e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, svolge funzioni direttive con autonoma elevata responsabilita' decisionale e corrispondente apporto professionale in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' locale di Pubblica Sicurezza. 2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai medesimi e', altresi', affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. 3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresi', preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. 4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provvedono altresi' all'addestramento del personale dipendente e svolgono in relazione alla professionalita' posseduta compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Art. 16 (Accesso al ruolo direttivo speciale). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e, salvo quanto previsto all'articolo 24, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso e' riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente. 2. Non e' ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato: a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»; b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 3. Le prove di esame, scritte ed orali, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse (33). 4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Art. 17 (Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. 2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio. 3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita' previsto dal comma 2, nonche' le modalita' dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4. 6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso. 7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 8. L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Art. 18 (Dimissioni dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso; c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso; d) non superano l'esame finale del corso; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta giorni per infermita' contratta durante il corso, ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternita'. 2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale. Art. 19 (Promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale). - 1. La promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica. Art. 20 (Promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale). - 1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 2. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto n. 335 del 1982. Art. 21 (Conferimento di promozioni connesse alla cessazione dal servizio). - 1. Gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza conseguono la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianita', per limiti di eta', infermita' o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito. 2. I vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito." "Art. 25 (Ruolo degli ispettori). - 1. Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: vice ispettore; ispettore; ispettore capo; ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza." "Art. 29 (Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici). - 1. I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue: ruolo degli ingegneri; ruolo dei fisici; ruolo dei chimici; ruolo dei biologi; ruolo degli psicologi. 2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche: direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale; direttore tecnico principale; direttore tecnico capo. 3. I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come segue: ruolo degli ingegneri; ruolo dei fisici; ruolo dei chimici; ruolo dei biologi; ruolo degli psicologi. 4. I ruoli di cui al comma 3 si articolano nelle seguenti qualifiche: primo dirigente tecnico; dirigente superiore tecnico. 5. La denominazione del ruolo degli psicologi di cui ai commi 1 e 3 sostituisce quelle di ruolo dei selettori del centro psicotecnico e ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico. 6. I ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico-legali, previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi e le relative dotazioni organiche sono portate in aumento a quelle dei corrispondenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli soppressi e' disposto il transito nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, secondo le modalita' previste dall'articolo 55. 7. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi 1 e 3 sono indicate nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. E' conseguentemente ridotta la dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella predetta tabella 4. Art. 30 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici. 2. L'attivita' comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con facolta' di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. 3. Il personale di cui al comma 1 assume la responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita' organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attivita' di collaborazione col personale dirigente. 4. Ai direttori tecnici principali e ai direttori tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attivita' degli appartenenti al ruolo dei dirigenti tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento (49). 5. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresi', compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalita' posseduta. 6. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti tecnici svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui puo' essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.". "Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di servizio effettivo nella qualifica. Art. 34 (Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene: a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo corrispondente dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del corrispondente ruolo che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi e' comunque riservato al concorso. 1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di cui alla precedente lettera a), del medesimo comma. 2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale. 3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4. Art. 35 (Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico). - 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale. 2. L'esame consiste in: a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale; b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a svolgere. 3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 4. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 8, comma 6. 5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8. 6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da: a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore; b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame. 7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore.". "Art. 40 (Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici). - 1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, e' istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, riservato al personale del ruolo dei periti tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia superato il concorso di cui all'articolo 41. 2. Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche: vice direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento; direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento; direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento. 3. La dotazione del ruolo e' fissata in centoventi unita', di cui ottanta riservate alle qualifiche di vice direttore tecnico e di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento e quaranta a quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento. 4. La ripartizione della dotazione di cui al comma 3 tra i settori di attivita' previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, cosi' come modificato dal presente decreto, nonche' l'individuazione dei profili professionali e relativi contingenti, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno. 5. Il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6 per quello impiegato nel settore sanitario, espleta le stesse funzioni demandate agli appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici, con esclusione dei compiti che presuppongono necessariamente il possesso dei titoli di studio universitari prescritti per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici medesimi e, ove richiesto, le specifiche abilitazioni professionali. 6. II personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici impiegato nel settore sanitario, nell'ambito delle relative strutture della Polizia di Stato, svolge compiti di coordinamento e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico-organizzativo che non richiedono la qualificazione della professione medica, ed e' preposto ad unita' organizzative presso uffici sanitari di livello dirigenziale. 7. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 41 e 42, al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici si applicano le disposizioni relative al personale dei ruoli dei direttori tecnici. 8. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al comma 1 e di quello avente titolo a partecipare ai concorsi di cui all'articolo successivo, sono rese indisponibili centosessantasette unita' nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato. Art. 41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore. 2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'articolo 40. 3. Non e' ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato: a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»; b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, che sono ridotti della meta'. 7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 6, 7 e 8. 8. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 e con quello di cui all'articolo 17, comma 4." "TITOLO III - Riordino dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato Capo I - Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici Art. 43 (Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici). - 1. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche: medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale; medico principale; medico capo. 2. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche: primo dirigente medico; dirigente superiore medico; dirigente generale medico. 3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi precedenti sono indicate nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. E' conseguentemente ridotta la dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. Art. 44 (Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici). - 1. I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni: a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio; b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato; c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed infortuni; d) svolgono attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresi' le attivita' di sorveglianza e vigilanza, nonche' quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; e) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate; f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato e partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; g) partecipano al collegio medico legale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913; h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza; i) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; j) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali; k) non possono esercitare l'attivita' libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza. 2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma precedente, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche." "Art. 48 (Promozione a medico capo). - 1. La promozione a medico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di medico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. Per completezza d'informazione si riporta, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 7, 8, 9, 49 e 51 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: "Art. 7 (Nomina a primo dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene: a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo. 1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a), del medesimo comma. 2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale. 3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 4, comma 6. Art. 8 (Concorso per la nomina a primo dirigente). - 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale. 2. L'esame e' diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimita', dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione amministrativa e consiste in: a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale; b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacita' di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale. 3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non e' ammesso a ripetere la prova concorsuale. 5. Non e' ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato: a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»; b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 6. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 7. La commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da: a) un direttore di ufficio o direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza; b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore; c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od aziendale. 8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza. 9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Art. 9 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. "Art. 49 (Nomina a primo dirigente medico). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene: a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi e' riservato al concorso. 1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui alla lettera a) dello stesso comma. 2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale. 3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 ." "Art. 51. - 1. La promozione a dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato. 3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.". - Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, vedi alle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 vedi alle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 36 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 v. alle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 47 decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento v. nelle note alle premesse) vedi alle note all'articolo 1. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), pubb. nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.: "Art. 169 (Scrutinio per merito comparativo). - Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalita' dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualita' del servizio prestato, alla capacita' organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonche' alla cultura generale e alla capacita' professionale. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non piu' di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianita', pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto. Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonche' del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promo.". - Si riporta il testo vigente degli articoli 59 e 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.), pubbl. nella Gazz. Uff. 12 agosto 1957, n. 200, S.O. "Art. 59 (Annullamento del decreto di concessione). - Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo e' annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si baso' su falsi presupposti. L'annullamento della concessione ed il recupero delle somme liquidate sono disposti con decreto del Ministro." "Art. 62 (Determinazione dei coefficienti di scrutinio). - Ai fini della valutazione dei singoli impiegati, i nomi di questi debbono essere trascritti su un apposito quaderno dal quale risultino le varie categorie di titoli ed i coefficienti assegnati per ciascuna categoria. Il coefficiente e' assegnato ad ogni impiegato per ciascuna categoria di titoli a maggioranza degli intervenuti; il coefficiente complessivo e' dato dalla somma dei coefficienti. La comparazione fra i vari scrutinati e' fatta sulla base dei coefficienti complessivi riportati da ciascun impiegato. Il verbale della seduta del Consiglio d'amministrazione deve indicare tra l'altro, i motivi in base ai quali determinati titoli risultanti dal fascicolo personale e dalla scheda personale siano stati esclusi dalla valutazione. Le schede personali ed i quaderni debbono essere allegati al verbale.". - Per il testo degli articoli 4, 20-ter, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, vedi alle note dell'articolo 1. - Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 15, 20-sexies, 20-septies, 31-bis e 31-quinquies del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337: "Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telematica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e psicologia e del servizio sanitario: 1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici; 2) ruolo dei revisori tecnici; 3) ruolo dei periti tecnici; 4) ruolo dei direttori tecnici; 5) ruolo dei dirigenti tecnici. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno." "Art. 3 (Ruolo degli operatori e collaboratori tecnici). - 1. Il ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: operatore tecnico; operatore tecnico scelto; collaboratore tecnico; collaboratore tecnico capo." "Art. 20-sexies (Promozione alla qualifica di revisore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica. Art. 20-septies (Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo). - 1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica." "Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico superiore si consegue: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo; b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis. 2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a). 3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno." "Art. 31-quinquies (Perito tecnico superiore «sostituto direttore tecnico). - 1. I periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «sostituto direttore tecnico» con decorrenza dallo stesso 1°gennaio 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del richiamo scritto. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno. 6. Ai periti tecnici superiori «sostituti direttori tecnici» possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unita' organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei direttori tecnici o del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 24, comma 5.". - Si riporta il testo vigente degli articoli 7, 17, 20, 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240: "Art. 7 (Organico). - 1. La dotazione organica della banda musicale della Polizia di Stato e' cosi' determinata: a) un maestro direttore; b) un maestro vice direttore; c) centotre orchestrali 2. Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Polizia di Stato." "Art. 17 (Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale). - 1. La commissione esaminatrice del concorso previsto dall'articolo 14 e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta da: a) un funzionario dirigente in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede; b) un funzionario direttivo con la qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata in servizio presso lo stesso Dipartimento; c) il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato; d) due insegnanti presso un conservatorio statale o due esperti, di cui uno docente o esperto dello strumento per il quale e' bandito il concorso. 2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza." "Art. 20 (Concorso per la nomina ad orchestrale). - 1. I candidati al concorso di cui all'art. 14 sostengono le seguenti prove: a) esecuzione con lo strumento per il quale e' stato bandito il concorso di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato; b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione; c) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato. 2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani, a scelta della commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato. 3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove. 4. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50. 5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. "Art. 22 (Modalita' di svolgimento del concorso per la nomina ad orchestrale). - 1. Per l'effettuazione delle prove pratiche in banda previste dall'art. 20 in assenza del maestro direttore e del maestro vice direttore, la direzione del complesso puo' essere affidata ad un esperto estraneo all'amministrazione.". - Si riporta il testo dell'articolo 55 del citato decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335: "Art. 55 (Trasferimenti). - I trasferimenti di sede del personale di cui al presente decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per quattro anni. A tal fine l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale di polizia. Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate puo' chiedere il trasferimento dopo due anni di permanenza in sede. Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio gia' prestato in sedi disagiate. Il trasferimento ad altra sede puo' essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali. La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e' disposta dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.".