Art. 2 
 
          Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato 
 
  1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto: 
    a) in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  24-quater  del
decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  alla
copertura  dei  posti  per   l'accesso   alla   qualifica   di   vice
sovrintendente  del  ruolo  dei  sovrintendenti,  disponibili  al  31
dicembre di ciascun anno, dal 2017  al  2022,  si  provvede  mediante
concorsi per titoli, da bandire entro  il  30  settembre  di  ciascun
anno, con modalita', procedure e criteri di assegnazione  di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n.  144,  previsti
in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge
28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla  legge
1° febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei
posti previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e
b); 
    b) alla  copertura  dei  posti  complessivamente  disponibili  in
organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti  delle  risorse
disponibili per tale organico a legislazione vigente,  per  l'accesso
alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo  dei  sovrintendenti,
di cui alla tabella A del  decreto  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, si provvede,  mediante  un
concorso per titoli, da bandire entro il 30 ottobre  2017,  riservato
al personale in servizio alla medesima data, attraverso il ricorso  a
modalita' e procedure, di cui alla  lettera  a),  ferme  restando  le
aliquote delle riserve  dei  posti  previste  dal  predetto  articolo
24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente  il
giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto; 
    c) nei limiti delle  risorse  disponibili  per  tale  organico  a
legislazione vigente, alla copertura dei posti disponibili alla  data
del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A  del  decreto  Presidente
della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  come  modificata  dalla
tabella 1, di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  presente  decreto,
riservati al concorso interno per l'accesso alla  qualifica  di  vice
ispettore, ai sensi  dell'articolo  27,  comma  1,  lettera  b),  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982,  si
provvede attraverso  sette  concorsi,  da  bandire,  rispettivamente,
entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, per un
numero di posti, per il primo  anno,  del  cinquanta  per  cento  dei
predetti posti disponibili e, per gli anni  successivi,  per  ciascun
anno pari alla quota derivante dalla suddivisione del residuo  numero
complessivo  dei  posti  per  le  sei  annualita',  oltre  a   quelli
disponibili per il medesimo concorso alla data  del  31  dicembre  di
ciascun anno, riservati: 
      1) per il settanta per cento, attraverso concorso  per  titoli,
al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento  del
predetto settanta per cento  riservato  ai  sovrintendenti  capo,  in
servizio alla medesima data. I posti per i  sovrintendenti  capo  del
primo concorso sono riservati  a  quelli  con  una  anzianita'  nella
qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Per  il
primo   concorso   la   percentuale   e'   aumentata   dal   settanta
all'ottantacinque  per  cento.  Per  i   successivi   sei   concorsi,
nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il  cinquanta
per cento e' riservato a quelli  che  hanno  acquisito  la  qualifica
secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno  precedente
alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
      2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo
articolo 27, comma 1, secondo le modalita' ivi previste. Per il primo
concorso la percentuale e' ridotta dal trenta al quindici per cento; 
    d) nei limiti delle  risorse  disponibili  per  tale  organico  a
legislazione  vigente,  alla  copertura  di  1.000  posti  di  quelli
disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del
decreto Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  come
modificata dalla tabella 1, di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
presente decreto, riservati al concorso pubblico per  l'accesso  alla
qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
a), del medesimo decreto n. 335 del 1982, si provvede, in  deroga  al
medesimo articolo, attraverso un concorso, con le  modalita'  di  cui
alla lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato
ai sovrintendenti capo con una anzianita' nella qualifica superiore a
due anni alla data del 1° gennaio 2017.  Le  modalita'  attuative  di
quanto previsto dalla presente lettera e dalla  lettera  c),  con  il
ricorso anche a modalita' telematiche per lo svolgimento del corso di
formazione,   sono   definite   con   decreto    del    capo    della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 
    e) il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a),
b)  e  c),  n.  1),  e'  assicurato  agli  assistenti   capo   e   ai
sovrintendenti capo  che  accedono,  rispettivamente,  al  ruolo  dei
sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi degli articoli  24-quater,
comma 1, lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera b), del decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  come  modificati
dall'articolo 1, comma 1, lettere h)  e  p),  del  presente  decreto,
nonche' ai sovrintendenti capo vincitori del  concorso  di  cui  alla
lettera d), del presente comma; 
    f) gli assistenti che al  1°  gennaio  2017  hanno  maturato  una
anzianita' nella qualifica pari o  superiore  a  quattro  anni,  sono
promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito
assoluto, alla qualifica di assistente capo; 
    g) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio  2017  hanno  maturato
una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque  anni,  sono
promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito
assoluto, alla qualifica di sovrintendente; 
    h) i sovrintendenti che al 1° gennaio  2017  hanno  maturato  una
anzianita' nella qualifica pari  o  superiore  a  cinque  anni,  sono
promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito
assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo; 
    i) gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno  maturato  una
anzianita' nella  qualifica  pari  o  superiore  a  nove  anni,  sono
promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio,  a  ruolo
aperto,  per  merito  comparativo,  alla   qualifica   di   ispettore
superiore; 
    l) gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017 hanno  maturato
una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a  otto  anni,  sono
promossi,  con  decorrenza  1°  gennaio   2017,   nell'ambito   della
disponibilita' dei posti, per merito comparativo, alla  qualifica  di
sostituto commissario; 
    m)   con   decorrenza   1°   gennaio    2017,    gli    ispettori
superiori-sostituti commissari assumono la  nuova  qualifica  apicale
del  ruolo  degli  ispettori  di   sostituto   commissario   di   cui
all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n.  335,  mantenendo  l'anzianita'  di  servizio  e  con
anzianita'  nella  qualifica  corrispondente   all'anzianita'   nella
denominazione; 
    n) il personale che accede, rispettivamente,  alla  qualifica  di
assistente capo, di  sovrintendente,  di  sovrintendente  capo  e  di
sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle
previste dagli articoli 12, 24-sexies, 24-septies  e  31-quater,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335,
ovvero  senza  alcuna  riduzione,   sono   applicate   le   riduzioni
dell'anzianita' nella  rispettiva  qualifica  indicate  nell'allegata
tabella A, ai fini dell'accesso alla qualifica, al parametro  e  alla
denominazione ivi  indicati,  con  decorrenza  non  anteriore  al  1°
ottobre 2017; 
    o) agli assistenti capo che al 1°  ottobre  2017  hanno  maturato
un'anzianita' nella qualifica  pari  o  superiore  a  otto  anni,  in
assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma  3-ter,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  e'
attribuita la denominazione di  «coordinatore»,  con  decorrenza  dal
giorno successivo  alla  maturazione  della  predetta  anzianita'  di
qualifica; 
    p) ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017  hanno  maturato
un'anzianita' nella qualifica  pari  o  superiore  a  otto  anni,  in
assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-ter, comma  3-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,
e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza  dal
giorno successivo  alla  maturazione  della  predetta  anzianita'  di
qualifica; 
    q) ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017 hanno  maturato
un'anzianita' nella qualifica pari o superiore  a  quattro  anni,  in
assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-ter,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  e'
attribuita la denominazione di  «coordinatore»,  con  decorrenza  dal
giorno successivo  alla  maturazione  della  predetta  anzianita'  di
qualifica; 
    r) per i posti disponibili al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla
qualifica di  ispettore  superiore-sostituto  ufficiale  di  pubblica
sicurezza mediante scrutinio continuano ad applicarsi le disposizioni
di  cui  all'articolo  31-bis  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  nel  testo  vigente  il  giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i
posti  complessivamente  riservati  ai  concorsi  non   banditi   per
l'accesso alla qualifica di ispettore  superiore-sostituto  ufficiale
di pubblica sicurezza alla data del 31  dicembre  2016,  si  provvede
attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da  bandire  entro
il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in  servizio  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  gia'  frequentatori
del  7°  e  dell'8°  corso  di  formazione  per  vice  ispettore.  La
promozione alla qualifica  di  ispettore  superiore  decorre  dal  1°
gennaio 2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il personale
promosso, con la medesima decorrenza,  a  seguito  di  scrutinio  per
merito comparativo. Per le modalita' di svolgimento del  concorso  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 31-bis,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto; 
    s) fino all'anno 2026, per l'ammissione  allo  scrutinio  per  la
promozione a ispettore superiore, di  cui  all'articolo  31-bis,  del
decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  non  e'
richiesto il possesso della laurea ivi previsto; 
    t) nell'ambito dei ruoli del personale che  espleta  funzioni  di
polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto  conto
di quanto  disposto  dall'articolo  1,  comma  261,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e' istituito il ruolo direttivo ad esaurimento
della  Polizia  di  Stato,  articolato  nelle  qualifiche   di   vice
commissario, anche durante la frequenza del corso di  formazione,  di
commissario e di commissario capo, con  funzioni  analoghe  a  quelle
delle corrispondenti qualifiche della carriera  dei  funzionari,  con
una dotazione organica complessiva di 1.800  unita'.  All'istituzione
del predetto ruolo si provvede mediante le seguenti  disposizioni  di
carattere speciale: 
      1) attraverso un unico concorso, per titoli, per  la  copertura
di 1.500 unita', da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato  ai
sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio  2017,  che  potevano
partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le
annualita' dal 2001 al 2005,  di  cui  all'articolo  25  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  nel  testo  vigente  il  giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i
seguenti posti: 300 per l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002;
300 per  l'annualita'  2003;  300  per  l'annualita'  2004;  300  per
l'annualita' 2005.  I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  vice
commissari  del  ruolo  direttivo  ad  esaurimento   con   decorrenza
giuridica ed economica dalla  data  di  inizio  del  primo  corso  di
formazione ed avviati ai rispettivi corsi di  formazione,  di  durata
non inferiore a tre  mesi,  organizzati  dalla  scuola  superiore  di
polizia, distinti in un periodo applicativo  presso  strutture  della
Polizia di Stato della durata di un mese e in  un  periodo  formativo
non inferiore a due mesi  presso  la  scuola  superiore  di  polizia,
differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo
decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione.
Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore  delle
annualita' dal 2002 al 2005, il corso di formazione e'  sospeso  fino
all'inizio  del  rispettivo  periodo   formativo.   Il   periodo   di
sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della
promozione alle qualifiche di  commissario  e  di  commissario  capo.
Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio  del  rispettivo
periodo formativo. In caso di cessazione dal servizio per  limiti  di
eta' durante il periodo applicativo, ovvero  prima  del  termine  del
periodo formativo del corso, il personale interessato e' collocato in
quiescenza con la qualifica di vice commissario, attribuita ai  sensi
del secondo periodo del presente punto. Coloro che  superano  l'esame
finale  di  fine  corso  sono  confermati  nel  ruolo  direttivo   ad
esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti  per
ciascuna delle predette annualita' sono  portati  ad  incremento  del
contingente dell'annualita' successiva. Quelli non coperti al termine
della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione  dal
servizio del  personale  del  ruolo  direttivo  ad  esaurimento  sono
devoluti  ai  fini  della  graduale  alimentazione  della   dotazione
organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno.
La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni  e  tre
mesi di effettivo servizio nella qualifica  di  commissario.  Per  il
personale  con  una   anzianita'   nella   qualifica   di   ispettore
superiore-sostituto ufficiale  di  pubblica  sicurezza,  inferiore  a
dodici anni, per la promozione a commissario  capo  si  applicano  le
permanenze di cui al n. 2); 
      2) attraverso un concorso, per titoli, per la  copertura  delle
altre 300 unita', da bandire entro il 30  marzo  2019,  riservato  ai
sostituti  commissari  del  ruolo  degli   ispettori   che   potevano
partecipare  al  concorso  di  cui  all'articolo   14   del   decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  nel  testo  vigente  il  giorno
precedente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  in
possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori  del  concorso  sono
nominati vice commissari del  ruolo  direttivo  ad  esaurimento,  con
decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella  di  inizio
del corso di formazione della durata di sei  mesi  presso  la  scuola
superiore di polizia, comprensivi di un periodo  applicativo  di  due
mesi presso strutture della Polizia di  Stato.  Coloro  che  superano
l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo  direttivo  ad
esaurimento con la  qualifica  di  commissario.  La  promozione  alla
qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo  aperto,  mediante
scrutinio  per  merito  assoluto,  dopo  quattro  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica di commissario; 
      3) attraverso modalita' attuative  stabilite  con  decreto  del
capo della polizia-direttore generale della  pubblica  sicurezza,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, anche sulla base di quanto previsto  in  attuazione
degli articoli da 14 a 20 e dall'articolo 25 del decreto  legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno  precedente  alla
data  di  entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   compresa
l'individuazione  delle  categorie  dei   titoli   da   ammettere   a
valutazione e i  punteggi  da  attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la
composizione delle commissioni d'esami, nonche' le  modalita',  anche
telematiche,  di  svolgimento  del  periodo  applicativo,  di  quello
formativo e di quello di sospensione del corso di formazione, nonche'
i criteri per la formazione delle  graduatorie  di  fine  corso.  Gli
appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono  la  nomina
alla qualifica di commissario capo e di  vice  questore  aggiunto  il
giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le  modalita'
previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, nel testo vigente il giorno  precedente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
    u) fino all'anno 2026, per la partecipazione al concorso  interno
per  vice  commissario,  di  cui  all'articolo  5-bis   del   decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non  e'  richiesto  il  requisito
dell'eta' ivi previsto; 
    v) al  1°  gennaio  del  2018,  il  personale  appartenente  alla
medesima data  al  ruolo  dei  commissari  e  dei  dirigenti  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334,  nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, transita  nella  carriera  dei  funzionari  di  cui
all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come modificato  dal
presente decreto, mantenendo l'anzianita'  posseduta  e  l'ordine  di
ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica  del
nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa); 
    z) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018,  con
almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo  dei  commissari,
sono promossi alla qualifica di vice questore, mediante scrutinio per
merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva  di
vice questore aggiunto e di vice questore prevista  dalla  tabella  A
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,
come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1,  del
presente decreto; 
    aa) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con
meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei  commissari,
mantengono, anche in sovrannumero,  la  qualifica  di  vice  questore
aggiunto   nella   nuova   carriera   dei   funzionari,   conservando
l'anzianita'  posseduta  e  l'ordine  di  ruolo,  nell'ambito   della
dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto  e  di  vice
questore prevista dalla tabella A del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla  tabella  1,
di cui  all'articolo  3,  comma  1,  del  presente  decreto.  Per  la
promozione  alla  qualifica  di  vice  questore   si   applicano   le
disposizioni di cui alla lettera z). I funzionari  in  servizio  alla
data del 31 dicembre 2017 accedono alla qualifica  di  vice  questore
aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
    bb) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche
di vice questore aggiunto e di vice questore,  il  personale  di  cui
alle  lettere  z)  e  aa)  frequenta  un   corso   di   aggiornamento
dirigenziale, della durata non superiore a tre  mesi,  con  modalita'
definite con decreto del capo della polizia-direttore generale  della
pubblica sicurezza, di cui all'articolo  6,  comma  4,  del  medesimo
decreto legislativo; 
    cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106° corso  commissari
della Polizia di Stato concludera' il ciclo  formativo  entro  il  31
dicembre 2017; 
    dd) sino a quando i  commissari  capo  provenienti  dall'aliquota
riservata al personale della carriera dei funzionari che  accede  con
la laurea triennale non matureranno i requisiti per  l'ammissione  al
concorso per l'accesso alla qualifica di vice  questore  aggiunto,  i
posti  per   l'accesso   alla   medesima   qualifica,   non   coperti
nell'aliquota  riservata  al  predetto  personale,  sono  portati  ad
incremento di quelli riservati, per ciascun anno, al personale  della
carriera dei  funzionari  che  accede  con  la  laurea  magistrale  o
specialistica; 
    ee) in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  7  del  decreto
legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  allo  scrutinio  per  merito
comparativo per la promozione a primo dirigente, con  decorrenza  dal
1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i vice questori  con
un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera e  nel  ruolo  dei
commissari di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al  corso  di
formazione  dirigenziale  per  l'accesso  alla  qualifica  di   primo
dirigente,  per  la  promozione  alla  medesima  qualifica   mediante
concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente  superiore,
con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili  al
31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni,  rispettivamente,  di
cui agli articoli 7, 8 e 9  del  medesimo  decreto  legislativo,  nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti  per  le
modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale; 
    ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello  scrutinio  per  merito
comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere  di  cui
al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: 
      1) sono considerati i titoli con riferimento  alle  valutazioni
annuali dell'ultimo quinquennio, ad esclusione  dell'anno  solare  in
corso alla data del 31  dicembre  precedente  alla  decorrenza  delle
promozioni,  salvo  per  i  titoli  di  studio  e   le   abilitazioni
professionali conseguiti entro la medesima data; 
      2) il coefficiente di anzianita' di cui all'articolo 169, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.
3, e' pari a  due  centesimi  del  coefficiente  massimo  complessivo
stabilito per la valutazione dei titoli e si attribuisce per non piu'
di tre anni; 
      3) il coefficiente complessivo minimo di  cui  all'articolo  62
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,  n.  686,
per l'idoneita' alla promozione del personale delle carriere  di  cui
al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e'  determinato  dalla
commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 59
del medesimo decreto legislativo; 
    gg) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica
di primo dirigente,  dirigente  superiore  e  dirigente  generale  di
pubblica sicurezza, accede alle funzioni di cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  335,
come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto; 
    hh)  la  disposizione  di  cui  all'articolo   10   del   decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020; 
    ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018: 
      1) nella dotazione organica della carriera dei  funzionari,  di
cui  alla  tabella  A,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata  dalla  tabella  1
allegata al presente decreto, sono resi indisponibili  un  numero  di
posti, riservati al concorso interno,  corrispondenti  ad  un  numero
massimo di 1.300 unita' di quelli del personale in servizio nel ruolo
direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t); 
      2) nella dotazione organica del ruolo degli ispettori,  di  cui
alla medesima tabella A, sono resi indisponibili un numero di  posti,
riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di
500 posti di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo  ad
esaurimento, di cui alla lettera t); 
      3) a seguito delle cessazioni dal servizio dei  funzionari  del
ruolo direttivo ad esaurimento, i relativi posti sono utilizzati  per
il concorso interno  per  l'accesso  alla  carriera  dei  funzionari,
riservato  al  personale  del  ruolo  degli  ispettori,  nonche'  per
l'utilizzo dei posti indisponibili nel ruolo degli ispettori, di  cui
al numero 2, secondo le modalita' determinate con  decreto  del  capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 
      4) i posti annualmente da mettere a concorso per l'accesso alla
qualifica iniziale della carriera  dei  funzionari,  rispettivamente,
attraverso concorso pubblico e concorso  interno,  devono  assicurare
l'organico sviluppo della progressione in carriera in relazione  alla
dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari; 
      5) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso  alla
carriera dei funzionari, nell'ambito della riserva  prevista  per  il
ruolo degli ispettori, puo' partecipare anche il personale del  ruolo
direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso  del  prescritto
titolo di studio universitario, e non si applica il  limite  di  eta'
previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5  ottobre
2000, n. 334; 
      6)  fino  all'anno  2018,  per  l'accesso  alla  carriera   dei
funzionari mediante concorso pubblico, in sostituzione della  riserva
di posti per il personale interno, e'  bandito  un  concorso  interno
riservato al personale di cui all'articolo 3, comma  4,  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo  in  vigore  il  giorno
precedente all'entrata in vigore del presente  decreto,  in  possesso
dei requisiti ivi previsti, di cui il cinquanta per cento riservato a
quello  gia'  destinatario  del  ruolo  direttivo  speciale  previsto
dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, secondo  modalita'
stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza; 
      7)  la  dotazione  organica  complessiva  della  carriera   dei
funzionari che espleta funzioni di polizia e' ridotta,  entro  il  1°
gennaio 2027, da 4.500 unita' a 3.700 unita'. Le  unita'  da  ridurre
gradualmente, ad eccezione di  quelle  di  dirigente  generale  e  di
dirigente superiore, rispetto  a  quelle  indicate  nella  tabella  A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,
n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto,
sono determinate con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando  quanto
previsto dalla lettera t). Con il medesimo decreto e' gradualmente  e
contestualmente incrementata la dotazione dei  ruoli  della  carriera
dei funzionari tecnici di  polizia,  secondo  quanto  previsto  dalla
tabella A, allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982,  n.  337,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata  dalla  tabella  2
allegata al presente decreto nonche' la dotazione organica del  ruolo
degli ispettori di  cui  alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335  come  modificata
dalla tabella 1 allegata al presente decreto; 
    ll) alla copertura di 900 posti per l'accesso alla  qualifica  di
vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici,  si
provvede  nei  limiti  dei  posti  complessivamente  disponibili   in
organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti  delle  risorse
disponibili per tale  organico  a  legislazione  vigente  nell'ambito
della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata  al  decreto
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente
il giorno precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, mediante tre concorsi per titoli,  di  300  posti  ciascuno,
espletati con modalita' telematiche, da bandire entro il 30  dicembre
2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente
capo tecnico, che, nel biennio precedente  all'anno  in  cui  vengono
banditi i concorsi, non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
piu' grave della deplorazione e  non  abbia  conseguito  un  giudizio
complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento
della sede di servizio; 
    mm) alla copertura dei posti disponibili in  organico  alla  data
del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella A  del  decreto  Presidente
della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  337,  come  modificata  dalla
tabella 2, di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  presente  decreto,
riservati al concorso interno per l'accesso alla  qualifica  di  vice
ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera  b),  del
medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede mediante  un  concorso,
per titoli, da espletarsi anche con modalita' telematiche, da bandire
entro il 30 aprile  del  2018,  riservato,  in  via  prioritaria,  al
personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di  un
diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo  abilitante
l'esercizio di professioni tecnico  scientifiche  e  che  nell'ultimo
biennio non abbia riportato la deplorazione o  sanzione  disciplinare
piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a
«buono»; 
    nn)  in  sostituzione  del  ruolo  speciale  ad  esaurimento  dei
direttori tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto  legislativo  5
ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente  il  giorno  precedente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il ruolo
direttivo tecnico ad esaurimento della  Polizia  di  Stato,  con  una
dotazione  organica  complessiva  di  80  unita',  articolato   nelle
qualifiche di vice direttore tecnico, durante la frequenza del  corso
di  formazione,  di  direttore  tecnico  e   di   direttore   tecnico
principale. All'istituzione del predetto ruolo si provvede attraverso
un concorso interno, per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017
e  riservato  al  personale  del  ruolo  degli   ispettori   tecnici,
prioritariamente  a  quelli  in  possesso  dei   requisiti   previsti
dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, di
cui: 
      1)  40  posti,  riservati   prioritariamente   agli   ispettori
superiori tecnici che rivestivano la qualifica  di  perito  superiore
alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto  legislativo  n.
334 del 2000, ad esclusione del settore sanitario; 
      2) 40 posti riservati  agli  ispettori  superiori  tecnici  del
settore sanitario in possesso  del  titolo  di  studio  che  consente
l'esercizio dell'attivita' sanitaria. 
  I vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a
quello di provenienza e sono  nominati  vice  direttori  tecnici  del
ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, con decorrenza  giuridica  ed
economica corrispondente a quella di inizio del corso  di  formazione
della durata di tre mesi  presso  la  scuola  superiore  di  polizia.
Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati  nel
ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con la qualifica di  direttore
tecnico. I posti non coperti per l'aliquota di  cui  al  n.  2)  sono
portati in aumento di quella di cui al  n.  1).  La  promozione  alla
qualifica di  direttore  tecnico  principale  si  consegue,  mediante
scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, dopo  sei  anni  di
effettivo  servizio  nella  qualifica  di  direttore   tecnico.   Gli
appartenenti al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento conseguono  la
nomina alla qualifica di direttore tecnico principale e di  direttore
tecnico capo  il  giorno  successivo  alla  cessazione  dal  servizio
secondo le modalita' previste dall'articolo 21, comma 2, del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  nel  testo  vigente  il  giorno
precedente la data di entrata in vigore del presente  decreto.  Fermo
restando  quanto  previsto  dalla  presente  lettera,  le   modalita'
attuative, con il  ricorso  anche  a  modalita'  telematiche  per  lo
svolgimento del corso di formazione, sono definite  con  decreto  del
capo della polizia-direttore generale della  pubblica  sicurezza,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, anche sulla base di quanto previsto  in  attuazione
dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente  decreto.  Nella  dotazione   organica   complessiva   delle
qualifiche da direttore tecnico a  direttore  tecnico  superiore  del
ruolo dei funzionari tecnici, di cui  alla  tabella  A,  allegata  al
predetto decreto n. 337 del 1982, come modificata dalla tabella 2, di
cui  all'articolo  3,  comma  1,  del  presente  decreto,  sono  resi
indisponibili 40 posti in corrispondenza di quelli del  personale  in
servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento.  Con  decreto  del  capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,  entro  il
31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli e le qualifiche
nei quali opera la predetta indisponibilita'; 
    oo) le modalita' attuative di quanto previsto dalle lettere  ll),
e  mm),  con  il  ricorso  anche  a  modalita'  telematiche  per   lo
svolgimento del corso di formazione, sono definite  con  decreto  del
capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 
    pp) gli assistenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno  maturato
una anzianita'  nella  precedente  corrispondente  qualifica  pari  o
superiore a quattro anni, sono promossi, con  decorrenza  1°  gennaio
2017,  previo  scrutinio  per  merito  assoluto,  alla  qualifica  di
assistente tecnico capo; 
    qq) i vice sovrintendenti tecnici che al 1°  gennaio  2017  hanno
maturato una anzianita'  nella  precedente  corrispondente  qualifica
pari o superiore a cinque anni,  sono  promossi,  con  decorrenza  1°
gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente tecnico; 
    rr) i  sovrintendenti  tecnici  che  al  1°  gennaio  2017  hanno
maturato una anzianita'  nella  precedente  corrispondente  qualifica
pari o superiore a cinque anni,  sono  promossi,  con  decorrenza  1°
gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente tecnico capo; 
    ss) gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2017  hanno  una
anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore
a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1°  gennaio  2017,  previo
scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica  di
ispettore superiore tecnico; 
    tt) gli ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017  hanno
una anzianita'  nella  precedente  corrispondente  qualifica  pari  o
superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017,
nell'ambito della disponibilita' dei posti, per  merito  comparativo,
alla qualifica di sostituto direttore tecnico; 
    uu) con decorrenza  1°  gennaio  2017,  gli  ispettori  superiori
tecnici-sostituti  direttori  tecnici  assumono  la  nuova  qualifica
apicale del ruolo degli  ispettori  tecnici  di  sostituto  direttore
tecnico, di cui all'articolo 31-quinquies, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, mantenendo  l'anzianita'  di
servizio   e   con   anzianita'   nella   qualifica    corrispondente
all'anzianita' nella denominazione; 
    vv) il personale che accede, rispettivamente, alla  qualifica  di
assistente capo tecnico, di sovrintendente tecnico, di sovrintendente
capo tecnico e di  sostituto  direttore  tecnico,  con  riduzione  di
permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11,  20-sexies,
20-septies, 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate
le riduzioni  dell'anzianita'  nella  rispettiva  qualifica  indicate
nell'allegata tabella B, ai  fini  dell'accesso  alla  qualifica,  al
parametro e alla  denominazione  ivi  indicati,  con  decorrenza  non
anteriore al 1° ottobre 2017; 
    zz) agli assistenti capo tecnici che al  1°  ottobre  2017  hanno
maturato un'anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari
o superiore a otto anni,  in  assenza  dei  motivi  ostativi  di  cui
all'articolo  4,  comma  4-ter,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  aprile  1982,  n.  337,  del  presente  decreto,   e'
attribuita la denominazione di  «coordinatore»,  con  decorrenza  dal
giorno successivo  alla  maturazione  della  predetta  anzianita'  di
qualifica; 
    aaa) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017  hanno
maturato un'anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari
o superiore a otto anni,  in  assenza  dei  motivi  ostativi  di  cui
all'articolo 20-ter, comma 3-bis, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione  di
«coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione
della predetta anzianita' di qualifica; 
    bbb) ai sostituti direttori tecnici che al 1° ottobre 2017  hanno
maturato un'anzianita' nella qualifica pari  o  superiore  a  quattro
anni, in assenza dei motivi ostativi di cui  all'articolo  24,  comma
5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza
dal giorno successivo alla maturazione della predetta  anzianita'  di
qualifica; 
    ccc) per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013 al 31  dicembre
2015 per l'accesso alla  qualifica  di  ispettore  superiore  tecnico
mediante scrutinio, continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui
all'articolo 31-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.  Fino  all'anno  2026  per
l'ammissione allo scrutinio per la promozione a  ispettore  superiore
tecnico, di cui all'articolo 31-bis,  del  decreto  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, non e' richiesto il possesso della
laurea ivi previsto, salvo che  la  stessa  non  sia  richiesta  come
presupposto per l'accesso al ruolo; 
    ddd) agli orchestrali primo livello che al 1° ottobre 2017  hanno
maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a  due  anni,
in assenza dei motivi  ostativi  di  cui  all'articolo  15-quinquies,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1987,
n.  240,  e'  attribuita  la  denominazione  di  «coordinatore»,  con
decorrenza dal giorno  successivo  alla  maturazione  della  predetta
anzianita' di qualifica; 
    eee) con decorrenza 1° gennaio 2017: 
      1)  il  personale  appartenente  al  ruolo  degli  operatori  e
collaboratori, dei revisori e dei periti del settore sanitario, nelle
more delle procedure di cui alle lettere  ll),  mm)  e  nn),  accede,
rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti  e  sovrintendenti
tecnici e al ruolo  degli  ispettori  tecnici  del  settore  supporto
logistico, continuando a svolgere le funzioni del settore sanitario e
successivamente,  qualora  non  acceda  alle  qualifiche  dei   ruoli
superiori  del  settore  sanitario  o  psicologico  a  seguito  della
procedura  concorsuale  previste,  permane   nel   settore   supporto
logistico, senza piu' le funzioni del settore  sanitario,  mantenendo
la stessa anzianita' posseduta nel precedente ruolo; 
      2)  il  personale  appartenente  al  ruolo  degli  operatori  e
collaboratori, dei  revisori  e  dei  periti  dei  settori  non  piu'
previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  337,  nelle  more
delle  procedure  di  cui  alle  lettere  ll),  mm)  e  nn),  accede,
rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti  e  sovrintendenti
tecnici e al ruolo  degli  ispettori  tecnici  del  settore  supporto
logistico,  continuando  a  svolgere   le   funzioni   precedenti   e
successivamente,  qualora  non  acceda  alle  qualifiche  dei   ruoli
superiori a seguito delle procedure concorsuali previste, permane nel
settore supporto logistico, mantenendo la stessa anzianita' posseduta
nel precedente ruolo; 
    fff) la dotazione organica complessiva del ruolo degli  agenti  e
assistenti tecnici e del  ruolo  dei  sovrintendenti  tecnici,  fermo
restando quanto previsto dalla lettera ll) e mm), e' ridotta, dal  31
dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, rispettivamente, da 1.905 a  1.000
unita' e da 1.838 a 852 unita'. Le  unita'  da  ridurre  gradualmente
rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,  come  modificata
dalla tabella 2 allegata al presente decreto,  sono  determinate  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  il  30  giugno  di
ciascun anno; 
    ggg) al 1° gennaio  del  2018,  il  personale  appartenente  alla
medesima data al ruolo dei direttori e dei dirigenti tecnici  di  cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, transita nella carriera dei funzionari  tecnici  di
cui all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, come modificato
dal presente decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di
ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica  del
nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto al periodo  successivo  e
alla lettera hhh). I  direttori  tecnici  capo,  in  servizio  al  1°
gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo
dei direttori tecnici, sono  promossi  alla  qualifica  di  direttore
tecnico  superiore,   mediante   scrutinio   per   merito   assoluto,
nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico
capo e direttore tecnico  superiore  prevista  dalla  tabella  A  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,  come
modificata dalla tabella 2, di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
presente decreto; 
    hhh) i direttori tecnici capo, in servizio al  1°  gennaio  2018,
con meno  di  tredici  anni  di  effettivo  servizio  nel  ruolo  dei
direttori tecnici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di
direttore tecnico capo nella nuova carriera dei  funzionari  tecnici,
conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di  ruolo,  nell'ambito
della dotazione organica complessiva  di  direttore  tecnico  capo  e
direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,  come  modificata
dalla tabella 2,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del  presente
decreto. Per  la  promozione  alla  qualifica  di  direttore  tecnico
superiore si applicano le disposizioni  di  cui  alla  lettera  ggg),
secondo periodo. I funzionari tecnici, in servizio alla data  del  31
dicembre 2017, accedono alla qualifica  di  direttore  tecnico  capo,
anche  in  sovrannumero,  ai  sensi  dell'articolo  33  del   decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
    iii) entro tre anni dalla data di accesso alle  nuove  qualifiche
di direttore tecnico  capo  e  di  direttore  tecnico  superiore,  il
personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh) frequenta
un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore  a
tre  mesi,  con  modalita'  definite  con  decreto  del  capo   della
polizia-direttore  generale  della   pubblica   sicurezza,   di   cui
all'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.
334; 
    lll) in deroga a quanto previsto  dall'articolo  34  del  decreto
legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  allo  scrutinio  per  merito
comparativo  per  la  promozione  a  primo  dirigente  tecnico,   con
decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio  2022,  sono  ammessi  i
direttori tecnici capo con un'anzianita' di effettivo servizio  nella
carriera e nel ruolo dei  direttori  tecnici  di  almeno  diciassette
anni. Per  l'ammissione  al  corso  di  formazione  dirigenziale  per
l'accesso  alla  qualifica  di  primo  dirigente  tecnico,   per   la
promozione alla  medesima  qualifica  mediante  concorso,  e  per  la
promozione  alla  qualifica  di  dirigente  superiore  tecnico,   con
decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili  al  31
dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di  cui
agli articoli 34, 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo
vigente il giorno precedente alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti  per  le
modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale; 
    mmm)  con  decorrenza  1°  gennaio  2018,  il  personale  con  la
qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente superiore  tecnico  e
dirigente generale tecnico, accede alle funzioni di cui  all'articolo
30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla  tabella  A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,
n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto; 
    nnn) ai fini della frequenza del corso di formazione  iniziale  e
dell'accesso alla qualifica di medico principale e di medico capo, ai
medici e ai medici principali del ruolo professionale dei sanitari in
servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  all'articolo  47  e
all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  nel
testo in vigente il giorno precedente la data di  entrata  in  vigore
del presente decreto; 
    ooo) al 1° gennaio 2018, il personale appartenente alla  medesima
data al ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti  medici  di
cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334,
nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, transita  nella  carriera  dei  medici  di  cui
all'articolo  43  del  medesimo   decreto   legislativo,   mantenendo
l'anzianita' posseduta e l'ordine  di  ruolo  alla  medesima  data  e
assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando
quanto previsto dalle lettere ppp) e qqq); 
    ppp) i medici capo, in servizio al 1° gennaio  2018,  con  almeno
tredici anni  di  effettivo  servizio  nel  ruolo  dei  medici,  sono
promossi alla qualifica di medico superiore, mediante  scrutinio  per
merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva  di
medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  338,  come
modificata dalla tabella 3, di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
presente decreto; 
    qqq) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con  meno  di
tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici,  mantengono,
anche in soprannumero,  la  qualifica  di  medico  capo  nella  nuova
carriera dei medici, conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di
ruolo, nell'ambito della dotazione  organica  complessiva  di  medico
capo e medico superiore prevista dalla  tabella  A  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338,  come  modificata
dalla tabella 3,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del  presente
decreto. Per la promozione alla  qualifica  di  medico  superiore  si
applicano le disposizioni di cui  alla  lettera  ppp).  I  funzionari
medici, in servizio alla data del 31  dicembre  2017,  accedono  alla
qualifica  di  medico  capo,  anche   in   sovrannumero,   ai   sensi
dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
    rrr) entro tre anni dalla data di accesso alle  nuove  qualifiche
di medico capo e medico superiore, il personale di cui  alle  lettere
ppp) e qqq) frequenta un corso di aggiornamento  dirigenziale,  della
durata non superiore a tre mesi, con modalita' definite  con  decreto
del capo della polizia-direttore generale della  pubblica  sicurezza,
di cui all'articolo 48, comma 4, del medesimo decreto legislativo; 
    sss) in deroga a quanto previsto  dall'articolo  49  del  decreto
legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  allo  scrutinio  per  merito
comparativo  per  la  promozione  a  primo  dirigente   medico,   con
decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio  2022,  sono  ammessi  i
medici capo con un'anzianita' di effettivo  servizio  nella  carriera
dei  medici  e  nel  ruolo  professionale  dei  sanitari  di   almeno
diciassette  anni.  Per   l'ammissione   al   corso   di   formazione
dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente  medico,
per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la
promozione  alla  qualifica  di  dirigente  superiore   medico,   con
decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili  al  31
dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di  cui
all'articoli 49, 50 e 51 del medesimo decreto legislativo, nel  testo
vigente il giorno precedente alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti  per  le
modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale; 
    ttt)  con  decorrenza  1°  gennaio  2018,  il  personale  con  la
qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore medico e  di
dirigente generale medico accede alle funzioni di cui all'articolo 44
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  e  alla  tabella  A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,
n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma
1, allegata al presente decreto; 
    uuu) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro  direttore  della
banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di  maestro
direttore - primo dirigente tecnico, corrispondente a quella di primo
dirigente tecnico  del  ruolo  unico  dei  funzionari  tecnici  della
Polizia di Stato, con le modalita'  previste  per  lo  scrutinio  per
merito comparativo; 
    vvv) con decorrenza 1° gennaio 2018, il  maestro  vice  direttore
della banda musicale della Polizia di Stato assume  la  qualifica  di
maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente a quella
di direttore tecnico capo del  ruolo  unico  dei  funzionari  tecnici
della Polizia di Stato, con le modalita' previste  per  lo  scrutinio
per merito comparativo; 
    zzz) il personale della Polizia di Stato che risulti in  possesso
dei prescritti  requisiti,  e'  ammesso  a  partecipare,  nel  limite
numerico   dei   posti   complessivamente    vacanti    al    momento
dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina
ad orchestrale della  banda  musicale  della  Polizia  di  Stato,  da
inquadrare come terze parti b, in deroga  alla  ripartizione  e  alla
suddivisione degli strumenti di cui  alle  tabelle  A,  B  e  C,  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, fermo
restando  l'organico  complessivo  previsto   dall'articolo   7.   In
corrispondenza  dei  posti  occupati  dai  vincitori   del   concorso
straordinario,   sono   resi    indisponibili    altrettanti    posti
dell'organico della banda musicale, anche se relativi a  strumenti  e
parti diverse, fino alla cessazione dal servizio  dei  vincitori  del
concorso straordinario. Le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso
straordinario, le prove di  esame,  la  valutazione  dei  titoli,  la
composizione della commissione e  la  formazione  della  graduatoria,
sono stabilite dal bando di concorso in analogia  a  quanto  previsto
dagli articoli 17, 20, e 22, del medesimo decreto n. 240 del 1987.  I
titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21 in
aggiunta ai  quali,  ai  soli  fini  del  presente  concorso  interno
straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di  servizio
o frazione superiore a sei mesi  presso  la  banda  musicale  per  le
relative  esigenze  musicali,  fino  ad  un  massimo  di  punti   10.
L'anzianita' di servizio nel  ruolo  degli  orchestrali  della  banda
musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla  data
della nomina nel ruolo stesso; 
    aaaa) i frequentatori del 10° corso  per  vice  revisore  tecnico
della Polizia di Stato possono presentare domanda per rientrare nella
sede di provenienza, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  55,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, e i conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda,  anche
se il dipendente non  ha  maturato  il  requisito  della  permanenza,
ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il  testo  dell'articolo  24-quater  del  decreto
          legislativo  24  aprile  1982,  n.  335,  vedi  nella  nota
          all'art. 1. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013,
          n.144 (Regolamento recante modifica al  decreto  1°  agosto
          2002, n. 199, concernente il «Regolamento recante modalita'
          di  accesso  alla  qualifica   iniziale   del   ruolo   dei
          sovrintendenti  della  Polizia  di  Stato),   pubb.   nella
          Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2013, n. 299. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 5,
          del decreto legge 28  dicembre  2012,  n.  227,  convertito
          dalla  legge  1  febbraio,  n.12  (Proroga  delle  missioni
          internazionali delle Forze armate e di polizia,  iniziative
          di cooperazione allo sviluppo e  sostegno  ai  processi  di
          ricostruzione  e  partecipazione  alle   iniziative   delle
          organizzazioni internazionali  per  il  consolidamento  dei
          processi  di  pace  e  di  stabilizzazione),  pubb.   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2012, n. 301: 
              "Art. 2  (Disposizioni  in  materia  di  personale).  -
          (Omissis). 
              5. Al fine di garantire la  piena  funzionalita'  della
          Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse
          con le missioni internazionali: 
              a) ai fini delle  autorizzazioni  alle  assunzioni  per
          l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di  Stato,
          le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti,  di  cui
          alla tabella A allegata al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24  aprile   1982,   n.   335,   e   successive
          modificazioni, possono essere utilizzate per le  assunzioni
          di agenti anche in eccedenza alla  dotazione  organica  del
          ruolo degli  agenti  e  assistenti  di  cui  alla  predetta
          tabella A. Le conseguenti  posizioni  di  soprannumero  nel
          ruolo  degli  agenti  e  assistenti  sono  riassorbite  per
          effetto dei passaggi per qualunque causa del personale  del
          predetto ruolo a quello dei sovrintendenti; 
              b) il Ministero dell'interno e' autorizzato, per l'anno
          2013,  ad  attivare  procedure  e   modalita'   concorsuali
          semplificate  per  l'accesso   alla   qualifica   di   vice
          sovrintendente,  nei  limiti  dei  posti   complessivamente
          disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 
              - Per il testo dell'articolo 27 del decreto legislativo
          24 aprile 1982, n. 335, vedi nella nota all'art. 1. 
              - Per il  testo  dell'articolo  3  del  citato  decreto
          legislativo  24  aprile  1982,  n.  335  vedi  nelle   note
          all'articolo 1. 
              - Per il  testo  dell'articolo  5  del  citato  decreto
          legislativo  24  aprile  1982,  n.  335,  vedi  nelle  note
          all'articolo 1. 
              - Per il testo degli articoli 12, 24-sexies 24-septies,
          e 26 del citato decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335,
          vedi nella nota all'art. 1. 
              - Per il testo dell'articolo 24-ter del citato  decreto
          legislativo  24  aprile  1982,  n.  335,  vedi  nella  nota
          all'art. 1. 
              - Per il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo
          24 aprile 1982, n. 335, vedi nella nota all'art. 1. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 261,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2006), pubbl.  nella  Gazz.  Uff.  29  dicembre
          2005, n. 302, S.O.: 
              "Art. 1. - (Omissis). 
              261. Fino a quando non saranno approvate le  norme  per
          il riordinamento dei ruoli del  personale  delle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile e degli  ufficiali  di  grado
          corrispondente  delle  Forze  di  polizia  ad   ordinamento
          militare e delle Forze armate,  e'  sospesa  l'applicazione
          dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
          334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere
          funzionale si provvede: 
              a)    mediante    l'affidamento,     agli     ispettori
          superiori-sostituti   ufficiali   di   pubblica   sicurezza
          «sostituti commissari», delle funzioni di cui  all'articolo
          31-quater,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24  aprile   1982,   n.   335,   e   successive
          modificazioni; 
              b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al
          ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili  con
          la   disciplina   autorizzatoria   delle   assunzioni   del
          personale, di cui all'articolo 39 della legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della
          dotazione  organica  del  ruolo  dei   commissari   vigente
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  predetto
          decreto legislativo n. 334 del 2000.". 
              - Si riportano gli articoli, 2, 6, 10, 14, 15, 16,  17,
          18, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 40, 41, 43,  44,  e
          48 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: 
              "Art.  2  (Funzioni  del  personale   dei   ruoli   dei
          commissari e dei dirigenti). - 1. I funzionari  di  Polizia
          di  cui  all'articolo  1  esercitano,  in  relazione   alla
          specifica   qualificazione   professionale,   le   funzioni
          inerenti  ai  compiti  istituzionali   dell'Amministrazione
          della    Pubblica     Sicurezza     implicanti     autonoma
          responsabilita' decisionale e rilevante professionalita'  e
          quelle agli stessi attribuite dalle  disposizioni  vigenti,
          secondo i  livelli  di  responsabilita'  e  gli  ambiti  di
          competenza correlati alla qualifica ricoperta, nonche', nei
          casi previsti dalla legge,  le  funzioni  di  autorita'  di
          Pubblica Sicurezza. 
              2. I funzionari del ruolo dei commissari  rivestono  le
          qualifiche di ufficiale di Pubblica Sicurezza  e  ufficiale
          di Polizia giudiziaria. I commissari capo e i vice questori
          aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti
          non riservati al personale del ruolo  dei  dirigenti  o  di
          indirizzo  e  coordinamento  di   piu'   unita'   organiche
          nell'ufficio cui sono assegnati,  individuate  con  decreto
          del Ministro dell'interno, con piena responsabilita' per le
          direttive  impartite  e   per   i   risultati   conseguiti;
          esercitano le funzioni  di  cui  al  comma  1  partecipando
          all'attivita' degli appartenenti al ruolo dei  dirigenti  e
          sostituiscono  questi  ultimi  in   caso   di   assenza   o
          impedimento. 
              3. Il personale  del  ruolo  dei  commissari  provvede,
          altresi',  all'addestramento  del  personale  dipendente  e
          svolge,  in  relazione  alla  professionalita'   posseduta,
          compiti di istruzione  e  formazione  del  personale  della
          Polizia di Stato. 
              4. Gli  appartenenti  al  ruolo  dei  dirigenti,  ferme
          restando le funzioni previste dalla legge 1°  aprile  1981,
          n. 121, e dal decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          giugno  1972,  n.  748  e  successive  modificazioni,  sono
          ufficiali di pubblica sicurezza.  Essi  sono  autorita'  di
          pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai  primi
          dirigenti che non svolgono funzioni vicarie  e'  attribuita
          la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 
              5. I primi dirigenti della Polizia di  Stato,  oltre  a
          svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che
          sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti agli
          altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro
          dell'interno. 
              6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato,  oltre
          a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di  cui  al
          comma 5, sono preposti agli  altri  uffici  di  particolare
          rilevanza   determinati   con    decreto    del    Ministro
          dell'interno. 
              7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza  svolgono
          le funzioni indicate nella tabella A di  cui  al  comma  5.
          Nell'ambito    della    relativa    dotazione     organica,
          l'individuazione delle  questure  di  sedi  di  particolare
          rilevanza  e'   effettuata   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno. 
              8. 
              9. I dirigenti della Polizia di  Stato  svolgono  anche
          funzioni ispettive e quando sono  preposti  agli  uffici  o
          reparti  o  istituti  d'istruzione  hanno,   altresi',   la
          responsabilita'   dell'istruzione,   della   formazione   e
          dell'addestramento del personale  dipendente.  I  dirigenti
          preposti  ad   uffici   aventi   autonomia   amministrativa
          esercitano i poteri di spesa nei limiti delle  attribuzioni
          previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di
          ciascun programma. 
              9-bis. I funzionari di Polizia di  cui  all'articolo  1
          dirigono gli  uffici  dell'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza  aventi  il  compito  di  fornire  gli   elementi
          informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza
          agli appartenenti alla Polizia di Stato. 
              10.   Nulla   e'   innovato    per    quanto    attiene
          all'equiparazione,  nell'ambito  degli   uffici   e   delle
          direzioni  centrali   del   Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza, tra i funzionari di cui al presente  capo  e  il
          personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad
          ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica  o
          livello dirigenziale, o, quando non vi sia  corrispondenza,
          preposto a uffici di pari  livello,  anche  ai  fini  della
          sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o
          impedimento". 
              "Art. 6 (Promozione a vice questore aggiunto). - 1.  La
          promozione a vice questore aggiunto si  consegue,  a  ruolo
          aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al  quale
          e' ammesso il personale con  la  qualifica  di  commissario
          capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo
          servizio nella qualifica." 
              "Art. 10 (Percorso di carriera). - 1.  Il  percorso  di
          carriera occorrente per la  partecipazione  allo  scrutinio
          per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso  alla
          qualifica di primo dirigente ed al concorso per  titoli  ed
          esami  previsti  dall'articolo  7,  comma  1,  nonche'  per
          l'ammissione  allo  scrutinio  per   la   promozione   alla
          qualifica di dirigente superiore, e' definito  con  decreto
          del Ministro dell'interno su proposta della commissione  di
          cui  all'articolo  59,  secondo  criteri  di  funzionalita'
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il  medesimo
          decreto determina altresi' i requisiti minimi  di  servizio
          in ciascuno dei  settori  d'impiego  e  presso  gli  uffici
          centrali e periferici dell'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza, comunque non inferiori ad un anno.". 
              "Art. 14 (Istituzione del ruolo direttivo speciale).  -
          1.   Nell'ambito   dell'Amministrazione   della    pubblica
          sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato
          che espleta funzioni di polizia  previsti  dall'articolo  1
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, e' istituito
          il ruolo  direttivo  speciale,  articolato  nelle  seguenti
          qualifiche: 
              vice  commissario   del   ruolo   direttivo   speciale,
          limitatamente alla frequenza del corso di formazione; 
              commissario del ruolo direttivo speciale; 
              commissario capo del ruolo direttivo speciale; 
              vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale. 
              2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 e'
          costituita, per mille unita',  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, e, per trecento unita', con contestuale  riduzione
          della dotazione organica del ruolo  degli  ispettori,  come
          indicato nella tabella  1  che  sostituisce  la  tabella  A
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 335. 
              Art. 15 (Funzioni del  personale  del  ruolo  direttivo
          speciale).  -  1.  Il  personale  appartenente   al   ruolo
          direttivo speciale riveste le qualifiche  di  Ufficiale  di
          Pubblica Sicurezza e di Ufficiale di  Polizia  Giudiziaria,
          svolge   funzioni   direttive    con    autonoma    elevata
          responsabilita'  decisionale   e   corrispondente   apporto
          professionale in relazione ai compiti  istituzionali  della
          Polizia di Stato, con esclusione di quelle  che  comportano
          l'esercizio  delle  attribuzioni  di  autorita'  locale  di
          Pubblica Sicurezza. 
              2. I commissari del ruolo direttivo speciale  espletano
          le funzioni di cui al  comma  1  in  collaborazione  con  i
          funzionari preposti alla direzione degli uffici  e  reparti
          cui sono addetti. Ai medesimi  e',  altresi',  affidata  la
          direzione  di   uffici   o   reparti,   con   le   connesse
          responsabilita' per le direttive e le istruzioni  impartite
          e per i risultati conseguiti. 
              3. Ai commissari capo e ai vice questori  aggiunti  del
          ruolo direttivo speciale, oltre alle  funzioni  di  cui  al
          comma  1,   sono   attribuite   quelle   di   indirizzo   e
          coordinamento  di  piu'   unita'   organiche,   nell'ambito
          dell'ufficio  o  reparto  cui  sono  addetti.  Essi   sono,
          altresi', preposti ad uffici o  reparti  non  riservati  al
          personale   del   ruolo   dei    dirigenti,    con    piena
          responsabilita'  per  le  direttive  impartite  e   per   i
          risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori
          dei dirigenti della Polizia di  Stato  e  li  sostituiscono
          nella direzione di uffici e reparti in caso  di  assenza  o
          impedimento. 
              4.  Gli  appartenenti  al  ruolo   direttivo   speciale
          provvedono   altresi'   all'addestramento   del   personale
          dipendente e svolgono in  relazione  alla  professionalita'
          posseduta compiti di istruzione e formazione del  personale
          della Polizia di Stato. 
              Art. 16 (Accesso al ruolo  direttivo  speciale).  -  1.
          Alla qualifica iniziale del  ruolo  direttivo  speciale  si
          accede, nel limite dei  posti  disponibili  nella  relativa
          dotazione organica e, salvo  quanto  previsto  all'articolo
          24, mediante concorso interno per  titoli  di  servizio  ed
          esame consistente in due prove scritte e in  un  colloquio.
          Il concorso e'  riservato  al  personale  del  ruolo  degli
          ispettori della  Polizia  di  Stato  con  la  qualifica  di
          ispettore  superiore  -  sostituto  ufficiale  di  pubblica
          sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media
          superiore o equivalente. 
              2. Non e' ammesso al concorso  il  personale  che  alla
          data del relativo bando abbia riportato: 
              a) nei tre anni  precedenti,  un  giudizio  complessivo
          inferiore a «distinto»; 
              b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della
          pena pecuniaria; 
              c) nei tre anni precedenti,  la  sanzione  disciplinare
          della deplorazione; 
              d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare
          della sospensione dal servizio. 
              3. Le prove di esame, scritte ed orali, le modalita' di
          svolgimento del concorso, di composizione della commissione
          esaminatrice  e  di  formazione  della   graduatoria   sono
          stabilite con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, da emanare  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  Con  il  medesimo
          regolamento sono individuate le  categorie  dei  titoli  da
          ammettere a valutazione, tra le  quali  assume  particolare
          rilevanza l'anzianita'  di  effettivo  servizio  nel  ruolo
          degli ispettori, e  i  punteggi  massimi  da  attribuire  a
          ciascuna di esse (33). 
              4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma
          1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della
          legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
              5.  Durante  il  periodo  di  frequenza  del  corso  il
          personale interessato e' collocato in aspettativa ai  sensi
          dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 
              Art. 17 (Corso di formazione per l'immissione nel ruolo
          direttivo speciale). - 1. I vincitori del concorso  di  cui
          all'articolo 16 frequentano un corso  di  formazione  della
          durata di diciotto  mesi  presso  l'Istituto  superiore  di
          polizia. Il corso, articolato in due  cicli  di  nove  mesi
          comprensivi di  un  tirocinio  operativo  presso  strutture
          della Polizia di  Stato,  si  svolge  secondo  programmi  e
          modalita' coerenti con  le  norme  concernenti  l'autonomia
          didattica degli  atenei.  L'insegnamento  e'  impartito  da
          docenti     universitari,     magistrati,      appartenenti
          all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad  essa
          secondo i principi stabiliti dall'articolo 60  della  legge
          1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza  del  corso  i
          vice commissari del ruolo direttivo speciale  rivestono  le
          qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di  polizia
          giudiziaria. 
              2. Il direttore  dell'Istituto  superiore  di  polizia,
          sentito il comitato direttivo, al termine del  primo  ciclo
          esprime nei confronti  dei  frequentatori  un  giudizio  di
          idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
          quale  gli   stessi,   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 18, sostengono l'esame finale  sulle  materie
          oggetto di studio. 
              3. I vice commissari del ruolo direttivo  speciale  che
          hanno superato l'esame di fine corso  sono  confermati  nel
          ruolo direttivo speciale con la qualifica  di  commissario,
          secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 
              4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione,
          i criteri per la formulazione  del  giudizio  di  idoneita'
          previsto dal  comma  2,  nonche'  le  modalita'  dell'esame
          finale  e  di  formazione  della  graduatoria  finale  sono
          determinati con regolamento del Ministro  dell'interno,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, da emanare entro  sei  mesi  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5.  Per  l'assegnazione  ai  servizi   d'istituto   dei
          commissari del ruolo direttivo  speciale  si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4. 
              6. L'assegnazione di cui al comma 5  e'  effettuata  in
          relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
          l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
          sedi indicate nel bando di concorso. 
              7.  Ai  frequentatori  del  corso  di   formazione   si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo  59,  secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
              8.   L'anzianita'   pregressa   maturata   nei    ruoli
          sottostanti a  quello  del  ruolo  direttivo  speciale  non
          concorre  a  determinare  l'attribuzione  del   trattamento
          economico previsto dai commi ventiduesimo  e  ventitreesimo
          dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
              Art. 18 (Dimissioni dal corso di formazione). - 1. Sono
          dimessi dal corso i vice  commissari  del  ruolo  direttivo
          speciale che: 
              a) dichiarano di rinunciare al corso; 
              b) non ottengono il giudizio di idoneita'  previsto  al
          termine del primo ciclo del corso; 
              c) non superano le prove,  ovvero  non  conseguono  nei
          tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso; 
              d) non superano l'esame finale del corso; 
              e)   sono   stati   per   qualsiasi   motivo    assenti
          dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se
          non consecutivi e  di  centottanta  giorni  per  infermita'
          contratta  durante  il   corso,   ovvero   per   infermita'
          dipendente da causa di servizio, o, nel caso  di  personale
          femminile, per maternita'. 
              2. Si applicano le disposizioni dei  commi  2,  3  e  4
          dell'articolo 5. 
              3. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso  determinano  la  cessazione   dalla   posizione   di
          aspettativa di cui all'articolo 28 della legge  10  ottobre
          1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza.  I
          provvedimenti di espulsione costituiscono,  inoltre,  causa
          ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per  la
          nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale. 
              Art.  19  (Promozione  a  commissario  capo  del  ruolo
          direttivo speciale). - 1. La promozione a commissario  capo
          del ruolo direttivo speciale si consegue,  nel  limite  dei
          posti   disponibili,   mediante   scrutinio   per    merito
          comparativo, al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica di commissario del ruolo direttivo  speciale  che
          abbia  compiuto  sei  anni  di  effettivo  servizio   nella
          qualifica. 
              Art. 20 (Promozione a vice questore aggiunto del  ruolo
          direttivo speciale). - 1. La  promozione  a  vice  questore
          aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a  ruolo
          aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale
          e' ammesso il personale con  la  qualifica  di  commissario
          capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque
          anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 
              2. Ricorrendo i presupposti per il  conferimento  della
          promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo
          74 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile
          1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di vice
          questore aggiunto  del  ruolo  direttivo  speciale  possono
          essere attribuiti i benefici economici di cui  all'articolo
          75, ultimo comma, del medesimo decreto n. 335 del 1982. 
              Art.  21  (Conferimento  di  promozioni  connesse  alla
          cessazione dal servizio). - 1. Gli  ispettori  superiori  -
          sostituti ufficiali di  pubblica  sicurezza  conseguono  la
          nomina alla qualifica di commissario  del  ruolo  direttivo
          speciale il giorno successivo alla cessazione dal  servizio
          per anzianita', per limiti di eta', infermita'  o  decesso,
          se nel quinquennio  precedente  abbiano  prestato  servizio
          senza demerito. 
              2.  I  vice  questori  aggiunti  del  ruolo   direttivo
          speciale conseguono  la  nomina  alla  qualifica  di  primo
          dirigente dei ruoli del personale che espleta  funzioni  di
          polizia il giorno successivo alla cessazione  dal  servizio
          per  limiti  di  eta',  infermita'  o   decesso,   se   nel
          quinquennio  precedente  abbiano  prestato  servizio  senza
          demerito." 
              "Art. 25 (Ruolo degli ispettori). - 1. Il  ruolo  degli
          ispettori della Polizia di Stato e' articolato  in  quattro
          qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: 
              vice ispettore; 
              ispettore; 
              ispettore capo; 
              ispettore superiore - sostituto ufficiale  di  pubblica
          sicurezza." 
              "Art. 29 (Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici).
          - 1. I ruoli dei  direttori  tecnici  si  distinguono  come
          segue: 
              ruolo degli ingegneri; 
              ruolo dei fisici; 
              ruolo dei chimici; 
              ruolo dei biologi; 
              ruolo degli psicologi. 
              2. I ruoli di  cui  al  comma  1  si  articolano  nelle
          seguenti qualifiche: 
              direttore tecnico,  limitatamente  alla  frequenza  del
          corso di formazione iniziale; 
              direttore tecnico principale; 
              direttore tecnico capo. 
              3. I ruoli dei dirigenti tecnici  si  distinguono  come
          segue: 
              ruolo degli ingegneri; 
              ruolo dei fisici; 
              ruolo dei chimici; 
              ruolo dei biologi; 
              ruolo degli psicologi. 
              4. I ruoli di  cui  al  comma  3  si  articolano  nelle
          seguenti qualifiche: 
              primo dirigente tecnico; 
              dirigente superiore tecnico. 
              5. La denominazione del ruolo degli psicologi di cui ai
          commi 1 e 3 sostituisce quelle di ruolo dei  selettori  del
          centro psicotecnico e ruolo  dei  dirigenti  selettori  del
          centro psicotecnico. 
              6. I  ruoli  dei  direttori  e  dei  dirigenti  tecnici
          medico-legali, previsti  dalle  disposizioni  vigenti  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          soppressi e le relative dotazioni organiche sono portate in
          aumento a quelle dei corrispondenti ruoli professionali dei
          sanitari  della  Polizia  di  Stato.  Nei   confronti   del
          personale appartenente ai ruoli soppressi  e'  disposto  il
          transito nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia
          di Stato, secondo le modalita' previste dall'articolo 55. 
              7. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi 1 e
          3 sono indicate nella tabella 4 che sostituisce la  tabella
          A allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica  24
          aprile  1982,  n.  337.  E'  conseguentemente  ridotta   la
          dotazione  organica  del  ruolo  degli  operatori   e   dei
          collaboratori tecnici come indicato nella predetta  tabella
          4. 
              Art. 30 (Funzioni del personale appartenente  ai  ruoli
          dei direttori e dei dirigenti tecnici). - 1.  Il  personale
          appartenente  ai  ruoli  dei   direttori   tecnici   svolge
          attivita' richiedente preparazione professionale di livello
          universitario,  con  conseguente  apporto   di   competenza
          specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e
          programmi tecnologici. 
              2.  L'attivita'  comporta   preposizione   ad   uffici,
          laboratori  scientifici  o  didattici,  non  riservati   al
          personale  del  ruolo  dei  dirigenti,  con   facolta'   di
          decisione sull'uso di sistemi  e  procedimenti  tecnologici
          nell'ambito  del  settore  di  competenza,  e  facolta'  di
          proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. 
              3.  Il  personale  di  cui  al  comma   1   assume   la
          responsabilita'  derivante  dall'attivita'   delle   unita'
          organiche sottordinate, dal lavoro  direttamente  svolto  e
          dall'attivita' di collaborazione col personale dirigente. 
              4. Ai  direttori  tecnici  principali  e  ai  direttori
          tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite
          quelle  di  indirizzo  e  coordinamento  di   piu'   unita'
          organiche,  con  piena  responsabilita'  per  le  direttive
          impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono  preposti
          agli uffici o reparti non riservati al personale del  ruolo
          dei  dirigenti  determinati  con   decreto   del   Ministro
          dell'interno ed esercitano le funzioni di cui  al  comma  1
          partecipando all'attivita' degli appartenenti al ruolo  dei
          dirigenti  tecnici  e  sostituiscono  questi  ultimi  nella
          direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in
          caso di assenza o impedimento (49). 
              5. Il personale appartenente  ai  ruoli  dei  direttori
          tecnici  svolge,  altresi',  compiti  di   istruzione   del
          personale  della  Polizia  di  Stato,  in  relazione   alla
          professionalita' posseduta. 
              6. Il personale appartenente  ai  ruoli  dei  dirigenti
          tecnici svolge le funzioni indicate a  fianco  di  ciascuna
          qualifica nella tabella 4  che  sostituisce  la  tabella  A
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n.  337,  con  le  attribuzioni  previste  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,  n.
          748. Gli uffici periferici  cui  puo'  essere  preposto  il
          suddetto  personale  sono  individuati  con   decreto   del
          Ministro dell'interno.". 
              "Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La
          promozione a direttore tecnico capo si  consegue,  a  ruolo
          aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al  quale
          e' ammesso il  personale  con  la  qualifica  di  direttore
          tecnico principale che abbia compiuto sei anni e  sei  mesi
          di servizio effettivo nella qualifica. 
              Art. 34  (Nomina  alla  qualifica  di  primo  dirigente
          tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di primo  dirigente
          tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato  che
          espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene: 
              a)  nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei   posti
          disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di  ogni  anno,
          mediante scrutinio per merito comparativo e superamento  di
          un  successivo  corso  di  formazione  dirigenziale,  della
          durata di tre mesi, con esame finale.  Allo  scrutinio  per
          merito  comparativo  e'  ammesso  il  personale  del  ruolo
          corrispondente dei  direttori  tecnici  in  possesso  della
          qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di
          effettivo servizio nella qualifica; 
              b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
          disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di  ogni  anno,
          mediante  concorso  per  titoli  ed  esami   riservato   al
          personale del corrispondente ruolo che riveste la qualifica
          di direttore tecnico  capo  ovvero  abbia  maturato  almeno
          cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica  di
          direttore tecnico principale. Se i  posti  complessivamente
          disponibili sono due, uno di questi e'  comunque  riservato
          al concorso. 
              1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
          1, lettera b), sono portati in aumento a quelli  riservati,
          nello stesso anno, per l'ammissione al corso di  formazione
          per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di
          cui alla precedente lettera a), del medesimo comma. 
              2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a  tutti
          gli effetti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a  quello
          nel quale si sono verificate le  vacanze  ed  e'  conferita
          secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso
          per il personale di cui al comma 1, lettera a),  e  secondo
          l'ordine della graduatoria di merito del  concorso  per  il
          personale di cui al comma 1,  lettera  b).  Ai  fini  della
          determinazione del posto in ruolo i vincitori del  concorso
          precedono i funzionari  che  hanno  superato  il  corso  di
          formazione dirigenziale. 
              3. Per il corso di formazione dirigenziale  di  cui  al
          comma 1, lettera a), si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 7, commi 3 e 4. 
              Art. 35 (Concorso  per  la  nomina  a  primo  dirigente
          tecnico). - 1. Il concorso  per  titoli  ed  esami  di  cui
          all'articolo  34,  comma  1,   lettera   b),   e'   indetto
          annualmente con decreto del capo della polizia -  direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  da  pubblicarsi   nel
          bollettino ufficiale del personale. 
              2. L'esame consiste in: 
              a)  due  prove  scritte,  di  cui  una   di   carattere
          professionale; 
              b) un  colloquio  rivolto  ad  accertare  il  grado  di
          preparazione professionale del candidato,  con  particolare
          riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a
          svolgere. 
              3. L'esame non si intende superato se il candidato  non
          abbia  riportato  la  votazione  di   almeno   trentacinque
          cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 
              4.  Le  modalita'  del  concorso,  le  materie  oggetto
          dell'esame,  le  categorie  dei  titoli  da   ammettere   a
          valutazione,  il  punteggio  da   attribuire   a   ciascuna
          categoria di titoli sono  determinati  con  il  regolamento
          ministeriale di cui all'articolo 8, comma 6. 
              5. Le cause di  esclusione  dal  concorso  sono  quelle
          previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8. 
              6. La commissione esaminatrice del concorso per  titoli
          ed esami, nominata con decreto del  capo  della  polizia  -
          direttore generale della pubblica sicurezza, e'  presieduta
          dal vice direttore generale  con  funzioni  vicarie  ed  e'
          composta da: 
              a) due dirigenti dei ruoli  tecnici  con  qualifica  di
          dirigente superiore; 
              b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; 
              c) un docente universitario esperto  nelle  materie  su
          cui vertono le prove d'esame. 
              7. Le funzioni di segretario sono  disimpegnate  da  un
          funzionario direttivo della Polizia di  Stato  in  servizio
          presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
              8. Con il decreto di nomina sono designati  altrettanti
          componenti supplenti prescelti, ai fini della  sostituzione
          dei componenti interni, tra i dirigenti dei  ruoli  tecnici
          con qualifica di dirigente superiore.". 
              "Art. 40 (Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento
          dei    direttori     tecnici).     -     1.     Nell'ambito
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i  ruoli
          del personale della Polizia di Stato che espleta  attivita'
          tecnico-scientifica o tecnica previsti dall'articolo 1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337, e successive modifiche ed integrazioni,  e'  istituito
          il ruolo speciale ad  esaurimento  dei  direttori  tecnici,
          riservato al personale del ruolo  dei  periti  tecnici,  in
          servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, che abbia superato il concorso di cui all'articolo
          41. 
              2. Il ruolo  di  cui  al  comma  1  si  articola  nelle
          seguenti qualifiche: 
              vice  direttore   tecnico   del   ruolo   speciale   ad
          esaurimento, limitatamente  alla  frequenza  del  corso  di
          formazione; 
              direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento; 
              direttore tecnico  principale  del  ruolo  speciale  ad
          esaurimento; 
              direttore  tecnico   capo   del   ruolo   speciale   ad
          esaurimento. 
              3. La dotazione del  ruolo  e'  fissata  in  centoventi
          unita', di cui ottanta riservate alle  qualifiche  di  vice
          direttore tecnico e di direttore tecnico del ruolo speciale
          ad esaurimento e quaranta a  quelle  di  direttore  tecnico
          principale e di direttore tecnico capo del  ruolo  speciale
          ad esaurimento. 
              4. La ripartizione della dotazione di cui  al  comma  3
          tra i settori di attivita'  previsti  dall'articolo  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337, cosi' come modificato dal  presente  decreto,  nonche'
          l'individuazione  dei  profili  professionali  e   relativi
          contingenti,  sono  effettuate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno. 
              5. Il personale del ruolo speciale  ad  esaurimento  di
          cui al comma 1, salvo  quanto  previsto  dal  comma  6  per
          quello impiegato nel settore sanitario, espleta  le  stesse
          funzioni demandate agli appartenenti ai ruoli dei direttori
          tecnici,  con  esclusione  dei  compiti  che  presuppongono
          necessariamente  il   possesso   dei   titoli   di   studio
          universitari  prescritti  per  l'accesso   ai   ruoli   dei
          direttori tecnici medesimi e, ove richiesto, le  specifiche
          abilitazioni professionali. 
              6. II personale del ruolo speciale ad  esaurimento  dei
          direttori  tecnici   impiegato   nel   settore   sanitario,
          nell'ambito  delle  relative  strutture  della  Polizia  di
          Stato,  svolge  compiti  di  coordinamento  e  di  supporto
          amministrativo, gestionale e tecnico-organizzativo che  non
          richiedono la qualificazione della professione  medica,  ed
          e' preposto ad unita' organizzative presso uffici  sanitari
          di livello dirigenziale. 
              7. Salvo quanto previsto dal presente articolo e  dagli
          articoli 41 e  42,  al  personale  del  ruolo  speciale  ad
          esaurimento  dei  direttori   tecnici   si   applicano   le
          disposizioni relative al personale dei ruoli dei  direttori
          tecnici. 
              8. Fino alla  cessazione  dal  servizio  del  personale
          immesso nel ruolo di cui al comma  1  e  di  quello  avente
          titolo  a  partecipare  ai  concorsi  di  cui  all'articolo
          successivo,  sono  rese  indisponibili   centosessantasette
          unita' nella dotazione organica del ruolo degli operatori e
          dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato. 
              Art. 41 (Accesso al ruolo speciale ad  esaurimento  dei
          direttori tecnici). - 1. Alla qualifica iniziale del  ruolo
          speciale ad esaurimento  dei  direttori  tecnici  accedono,
          mediante concorso per titoli ed esame, consistente  in  una
          prova scritta ed un colloquio, gli  appartenenti  al  ruolo
          dei periti tecnici in servizio  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  in  possesso  del  titolo  di
          studio  di  scuola  media  superiore  o  equivalente,   che
          rivestono la qualifica di perito tecnico superiore. 
              2. I concorsi sono indetti, a  partire  dal  2001,  nei
          contingenti fissati per ciascun profilo  professionale  con
          il decreto del Ministro dell'interno  di  cui  al  comma  4
          dell'articolo 40. 
              3. Non e' ammesso al concorso  il  personale  che  alla
          data del relativo bando abbia riportato: 
              a) nei tre anni  precedenti,  un  giudizio  complessivo
          inferiore a «distinto»; 
              b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della
          pena pecuniaria; 
              c) nei tre anni precedenti,  la  sanzione  disciplinare
          della deplorazione; 
              d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare
          della sospensione dal servizio. 
              4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma
          1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della
          legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
              5. I vincitori del concorso di  cui  al  comma  1  sono
          nominati vice  direttori  tecnici  del  ruolo  speciale  ad
          esaurimento e frequentano un corso di  formazione  di  nove
          mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di
          tre mesi presso strutture della Polizia di  Stato,  in  uno
          degli istituti di istruzione di cui all'articolo  60  della
          legge 1° aprile 1981, n. 121.  Durante  tale  periodo,  gli
          stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo
          28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 
              6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18,
          salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al  comma
          1, lettera e),  del  medesimo  articolo  e  quelli  di  cui
          all'articolo 5, comma 2, che sono ridotti della meta'. 
              7. I vice  direttori  tecnici  del  ruolo  speciale  ad
          esaurimento che hanno concluso con  profitto  il  corso  di
          formazione sono confermati nel ruolo con  la  qualifica  di
          direttore  tecnico  del  ruolo  speciale  ad   esaurimento,
          secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  fine  corso.  Ai
          predetti si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          17, commi 6, 7 e 8. 
              8.  Le  modalita'  di  espletamento  dei  concorsi,  la
          composizione delle  commissioni  esaminatrici,  le  materie
          oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere  a
          valutazione, il punteggio massimo da attribuire a  ciascuna
          categoria di titoli, nonche' le  modalita'  di  svolgimento
          del  corso  di  formazione,  del  tirocinio  operativo,  di
          valutazione  finale  del  profitto  ed  i  criteri  per  la
          formazione  della  graduatoria  finale,   sono   stabiliti,
          rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16,
          comma 3 e con quello di cui all'articolo 17, comma 4." 
              "TITOLO III -  Riordino  dei  ruoli  professionali  dei
          sanitari della Polizia di Stato 
              Capo I  -  Ruoli  professionali  dei  direttivi  e  dei
          dirigenti medici 
              Art.  43  (Ruoli  professionali  dei  direttivi  e  dei
          dirigenti medici). - 1. Il ruolo dei  direttivi  medici  si
          articola nelle seguenti qualifiche: 
              medico,  limitatamente  alla  frequenza  del  corso  di
          formazione iniziale; 
              medico principale; 
              medico capo. 
              2. Il ruolo dei  dirigenti  medici  si  articola  nelle
          seguenti qualifiche: 
              primo dirigente medico; 
              dirigente superiore medico; 
              dirigente generale medico. 
              3. Le dotazioni organiche dei ruoli  di  cui  ai  commi
          precedenti sono indicate nella tabella 5 che sostituisce la
          tabella  A  allegata  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile  1982,  n.  338.  E'  conseguentemente
          ridotta la dotazione organica dei ruoli degli  operatori  e
          dei collaboratori tecnici come indicato nella tabella 4 che
          sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. 
              Art. 44 (Attribuzioni dei  direttivi  e  dei  dirigenti
          medici). - 1. I sanitari  della  Polizia  di  Stato,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della
          legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  hanno   le   seguenti
          attribuzioni: 
              a)    provvedono    all'accertamento     dell'idoneita'
          psicofisica dei candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai
          ruoli della  Polizia  di  Stato  ed  alla  verifica,  anche
          collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per
          il personale in servizio; 
              b) provvedono all'assistenza sanitaria  e  di  medicina
          preventiva del personale della Polizia di Stato; 
              c)  in  relazione  alle   esigenze   di   servizio,   e
          limitatamente alle  proprie  attribuzioni,  possono  essere
          impiegati in operazioni di  polizia  ed  in  operazioni  di
          soccorso in caso di pubbliche calamita' ed infortuni; 
              d) svolgono attivita' di medico nel settore del  lavoro
          nell'ambito  delle  strutture  dipendenti   dal   Ministero
          dell'interno e, coloro  che  hanno  esercitato  per  almeno
          quattro  anni  tali  attribuzioni,  espletano  altresi'  le
          attivita' di sorveglianza e vigilanza,  nonche'  quella  di
          medico competente, previste dalle disposizioni  in  materia
          di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate
          strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4,  del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e  successive
          modifiche ed integrazioni; 
              e) rilasciano certificazioni di  idoneita'  psicofisica
          anche con le stesse  attribuzioni  degli  ufficiali  medici
          delle Forze armate; 
              f) provvedono  all'istruttoria  delle  pratiche  medico
          legali del personale della Polizia di Stato e  partecipano,
          con  voto  deliberativo,  alle  commissioni  di  cui   agli
          articoli 1 e  5  della  legge  11  marzo  1926,  n.  416  e
          successive modificazioni, allorche' vengono prese in  esame
          pratiche relative a personale appartenente ai  ruoli  della
          Polizia di Stato; 
              g)  partecipano  al  collegio  medico  legale  di   cui
          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913; 
              h) svolgono, presso gli istituti  di  istruzione  della
          Polizia  di  Stato,  attivita'  didattica  nel  settore  di
          competenza; 
              i) fanno parte delle commissioni mediche locali di  cui
          all'articolo 119,  comma  4,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285 e  all'articolo  319  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e  di
          quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
          29 dicembre 1973, n. 1092; 
              j) svolgono le funzioni gia' previste per  i  soppressi
          ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali; 
              k)     non     possono      esercitare      l'attivita'
          libero-professionale  nei  confronti   degli   appartenenti
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
              2. Ai fini dell'espletamento delle  attivita'  previste
          dal  comma  precedente,  l'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza  puo'  stipulare  particolari   convenzioni   con
          strutture sanitarie pubbliche." 
              "Art. 48 (Promozione a medico capo). - 1. La promozione
          a  medico  capo  si  consegue,  a  ruolo  aperto,  mediante
          scrutinio per merito comparativo al  quale  e'  ammesso  il
          personale con la qualifica di medico principale  che  abbia
          compiuto sei anni e sei mesi di  effettivo  servizio  nella
          qualifica. 
              Per completezza d'informazione si  riporta,  nel  testo
          vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, gli articoli 7, 8, 9,  49  e  51  del
          citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: 
              "Art. 7 (Nomina a primo dirigente). - 1. L'accesso alla
          qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene: 
              a)  nel  limite  dell'ottanta  per  cento   dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per  merito  comparativo  e  superamento   del   corso   di
          formazione per l'accesso alla qualifica di primo  dirigente
          della durata di tre mesi con esame finale.  Allo  scrutinio
          per merito comparativo e' ammesso il  personale  del  ruolo
          dei commissari in possesso della qualifica di vice questore
          aggiunto, con almeno due anni di effettivo  servizio  nella
          qualifica; 
              b) nel limite del restante venti per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          per titoli ed esami riservato al personale  del  ruolo  dei
          commissari,  in  possesso  di  una  delle  lauree  indicate
          all'articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica  di  vice
          questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque  anni
          di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo. 
              1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
          1, lettera b), sono portati in aumento a quelli  riservati,
          nello stesso anno, per l'ammissione al corso di  formazione
          per l'accesso alla qualifica di  primo  dirigente,  di  cui
          alla lettera a), del medesimo comma. 
              2. La nomina a primo  dirigente  decorre  a  tutti  gli
          effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo  a  quello  nel
          quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
          l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso  per
          il personale di cui  al  comma  1,  lettera  a)  e  secondo
          l'ordine della graduatoria di merito del  concorso  per  il
          personale di cui al comma 1,  lettera  b).  Ai  fini  della
          determinazione del posto in ruolo i vincitori del  concorso
          precedono i funzionari  che  hanno  superato  il  corso  di
          formazione dirigenziale. 
              3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al  comma
          1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di
          polizia, ha un indirizzo prevalentemente  professionale  ed
          e' finalizzato a perfezionare le  conoscenze  di  carattere
          tecnico, gestionale e giuridico necessarie per  l'esercizio
          delle funzioni dirigenziali. 
              4. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          dirigenziale,  le  modalita'  di   svolgimento   dell'esame
          finale,  nonche'  i  criteri  per   la   formazione   della
          graduatoria  di  fine  corso,  sono  determinati   con   il
          regolamento ministeriale di cui all'articolo 4, comma 6. 
              Art. 8 (Concorso per la nomina a primo dirigente). - 1.
          Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7 comma
          1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del  capo
          della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
          da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale. 
              2. L'esame e' diretto  ad  accertare  l'attitudine  del
          candidato a fornire soluzioni  corrette  sotto  il  profilo
          della  legittimita',  dell'efficacia,   dell'efficienza   e
          dell'economicita' dell'azione amministrativa e consiste in: 
              a)  due  prove  scritte,  di  cui  una   di   carattere
          professionale; 
              b) un colloquio volto a verificare, oltre al  grado  di
          preparazione professionale  del  candidato,  anche  la  sua
          capacita' di sviluppo delle risorse umane ed  organizzative
          assegnate agli uffici di livello dirigenziale. 
              3. L'esame non si  intende  superato  se  il  candidato
          abbia riportato  una  votazione  inferiore  a  trentacinque
          cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 
              4. Il  personale  che  per  tre  volte  non  sia  stato
          compreso nella graduatoria degli idonei non  e'  ammesso  a
          ripetere la prova concorsuale. 
              5. Non e' ammesso al concorso il  personale  che,  alla
          data del relativo bando, abbia riportato: 
              a) nei tre anni  precedenti,  un  giudizio  complessivo
          inferiore a «distinto»; 
              b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della
          pena pecuniaria; 
              c) nei tre anni precedenti,  la  sanzione  disciplinare
          della deplorazione; 
              d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare
          della sospensione dal servizio. 
              6.  Le  modalita'  del  concorso,  le  materie  oggetto
          dell'esame,  le  categorie  dei  titoli  da   ammettere   a
          valutazione,  il  punteggio  da   attribuire   a   ciascuna
          categoria di titoli sono determinati  con  regolamento  del
          Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, da  emanare  entro  sei
          mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              7. La commissione del concorso per titoli ed  esami  di
          cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia
          -  direttore  generale   della   pubblica   sicurezza,   e'
          presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie
          ed e' composta da: 
              a) un direttore di ufficio  o  direzione  centrale  del
          dipartimento della pubblica sicurezza; 
              b) un dirigente dei ruoli del personale  della  Polizia
          di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica  non
          inferiore a dirigente superiore,  che  svolga  funzioni  di
          questore; 
              c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; 
              d) un  docente  universitario  esperto  in  materia  di
          organizzazione del settore pubblico od aziendale. 
              8. Le funzioni di segretario sono  disimpegnate  da  un
          funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso  il
          dipartimento della pubblica sicurezza. 
              9. Con il decreto di nomina sono designati  altrettanti
          componenti supplenti prescelti, ai fini della  sostituzione
          dei componenti interni,  tra  i  dirigenti  dei  ruoli  del
          personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
          polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore. 
              Art.  9  (Promozione  alla   qualifica   di   dirigente
          superiore). - 1. La promozione alla qualifica di  dirigente
          superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili  al
          31 dicembre di ogni anno,  mediante  scrutinio  per  merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica di primo dirigente che, alla stessa  data,  abbia
          compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. 
              2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
          successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
          vacanze. 
              "Art. 49  (Nomina  a  primo  dirigente  medico).  -  1.
          L'accesso alla qualifica  di  primo  dirigente  medico  dei
          ruoli professionali dei sanitari  della  Polizia  di  Stato
          avviene: 
              a)  nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per merito comparativo e superamento di un successivo corso
          di formazione dirigenziale, della durata di tre  mesi,  con
          esame finale. Allo  scrutinio  per  merito  comparativo  e'
          ammesso il personale del  ruolo  dei  direttivi  medici  in
          possesso della qualifica di medico  capo,  con  almeno  due
          anni di effettivo servizio nella qualifica; 
              b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          per titoli ed esami riservato al personale che  riveste  la
          qualifica di  medico  capo  ovvero  abbia  maturato  almeno
          cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico
          principale. Se i posti  complessivamente  disponibili  sono
          due, uno di questi e' riservato al concorso. 
              1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
          1, lettera b), sono portati in aumento a quelli  riservati,
          nello stesso anno, per l'ammissione al corso di  formazione
          per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico,  di
          cui alla lettera a) dello stesso comma. 
              2. La nomina a primo  dirigente  decorre  a  tutti  gli
          effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo  a  quello  nel
          quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
          l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso  per
          il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della
          graduatoria di merito del concorso per il personale di  cui
          al comma 1, lettera b). Ai fini  della  determinazione  del
          posto  in  ruolo  i  vincitori  del  concorso  precedono  i
          sanitari  che  hanno  superato  il  corso   di   formazione
          dirigenziale. 
              3. Per il corso di formazione dirigenziale  di  cui  al
          comma 1, lettera a), si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 7, commi 3 e 4 ." 
              "Art. 51. - 1.  La  promozione  a  dirigente  superiore
          medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al  31
          dicembre  di  ogni  anno,  mediante  scrutinio  per  merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa  data,
          abbia  compiuto  tre  anni  di  effettivo  servizio   nella
          qualifica. 
              2. Nello scrutinio  per  merito  comparativo  si  tiene
          conto,    in    modo    particolare,    delle     eventuali
          specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza
          con i compiti di  istituto  dei  medici  della  Polizia  di
          Stato. 
              3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
          successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
          vacanze.". 
              - Per il  testo  dell'articolo  3  del  citato  decreto
          legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  vedi  alle   note
          all'articolo 1. 
              - Per il  testo  dell'articolo  4  del  citato  decreto
          legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334  vedi   alle   note
          all'articolo 1. 
              - Per il testo  dell'articolo  36  del  citato  decreto
          legislativo  5  ottobre  2000,  n.   334   v.   alle   note
          all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 47 decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento v.  nelle  note  alle
          premesse) vedi alle note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  169  del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957,  n.
          3 (Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
          degli impiegati civili dello Stato), pubb. nella Gazz. Uff.
          25 gennaio 1957, n. 22, S.O.: 
              "Art. 169 (Scrutinio  per  merito  comparativo).  -  Lo
          scrutinio per  merito  comparativo  consiste  nel  giudizio
          della completa personalita'  dell'impiegato,  emesso  sulla
          base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e  dallo
          stato matricolare, con particolare riferimento ai  rapporti
          informativi e relativi giudizi complessivi. 
              Il consiglio di  amministrazione,  all'inizio  di  ogni
          triennio,  determina  mediante  coefficienti   numerici   i
          criteri  di  valutazione  dei  titoli,  in  relazione  alle
          esigenze delle  singole  carriere.  Tali  criteri  dovranno
          avere riguardo al rendimento, alla  qualita'  del  servizio
          prestato, alla capacita' organizzativa, ai lavori originali
          elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al
          profitto tratto  dai  corsi  professionali  previsti  dalle
          vigenti disposizioni, all'attitudine ad  assumere  maggiori
          responsabilita' e ad assolvere le funzioni della  qualifica
          da conferire, alle  eventuali  pubblicazioni  scientifiche,
          nonche'   alla   cultura   generale   e   alla    capacita'
          professionale. 
              Per ogni anno di  effettivo  servizio  prestato,  nella
          qualifica immediatamente inferiore a quella  da  conferire,
          oltre l'anzianita' minima prescritta per l'ammissione  allo
          scrutinio e per non piu'  di  sei  anni,  il  consiglio  di
          amministrazione attribuisce un coefficiente di  anzianita',
          pari ad un centesimo del coefficiente  massimo  complessivo
          stabilito per la valutazione dei titoli se  l'impiegato  ha
          riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto. 
              Ogni scrutinato ha diritto di  prendere  visione  o  di
          ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione
          dei titoli, nonche' del verbale della seduta del consiglio,
          del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e
          di quelle dei promo.". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  59  e  62
          del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,
          n.  686  (Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
          disposizioni sullo statuto  degli  impiegati  civili  dello
          Stato,  approvato  con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.), pubbl. nella Gazz. Uff.
          12 agosto 1957, n. 200, S.O. 
              "Art. 59 (Annullamento del decreto di  concessione).  -
          Il provvedimento di  concessione  dell'equo  indennizzo  e'
          annullato e si provvede al recupero della  somma  liquidata
          nel caso in cui venga accertato che la concessione si baso'
          su falsi presupposti. 
              L'annullamento della concessione ed il  recupero  delle
          somme liquidate sono disposti con decreto del Ministro." 
              "Art.   62   (Determinazione   dei   coefficienti    di
          scrutinio).  -  Ai  fini  della  valutazione  dei   singoli
          impiegati, i nomi di questi debbono essere trascritti su un
          apposito quaderno dal quale risultino le varie categorie di
          titoli ed i coefficienti assegnati per ciascuna  categoria.
          Il coefficiente e' assegnato ad ogni impiegato per ciascuna
          categoria di titoli a  maggioranza  degli  intervenuti;  il
          coefficiente  complessivo   e'   dato   dalla   somma   dei
          coefficienti. La comparazione  fra  i  vari  scrutinati  e'
          fatta sulla base dei coefficienti complessivi riportati  da
          ciascun impiegato. 
              Il verbale della seduta del Consiglio d'amministrazione
          deve indicare tra  l'altro,  i  motivi  in  base  ai  quali
          determinati titoli risultanti  dal  fascicolo  personale  e
          dalla  scheda   personale   siano   stati   esclusi   dalla
          valutazione. 
              Le  schede  personali  ed  i  quaderni  debbono  essere
          allegati al verbale.". 
              - Per il testo degli articoli 4, 20-ter, 24  e  25  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile
          1982, n. 337, vedi alle note dell'articolo 1. 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1,  3,  15,
          20-sexies, 20-septies, 31-bis  e  31-quinquies  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337: 
              "Art. 1 (Istituzione dei  ruoli).  -  Per  le  esigenze
          operative di  polizia  e,  in  generale,  di  supporto  del
          Ministero dell'interno nonche',  fatte  salve  le  predette
          esigenze, della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  in
          relazione all'ultimo  comma  dell'art.  1  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della
          pubblica sicurezza sono  istituiti  i  seguenti  ruoli  del
          personale della  Polizia  di  Stato  che  svolge  attivita'
          tecnico-scientifica o  tecnica,  attinente  ai  settori  di
          polizia scientifica, di telematica,  di  telecomunicazioni,
          di informatica, di motorizzazione, di  equipaggiamento,  di
          accasermamento, di arruolamento e psicologia e del servizio
          sanitario: 
              1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici; 
              2) ruolo dei revisori tecnici; 
              3) ruolo dei periti tecnici; 
              4) ruolo dei direttori tecnici; 
              5) ruolo dei dirigenti tecnici. 
              Le relative  dotazioni  organiche  sono  fissate  nella
          allegata tabella A. 
              I profili professionali  degli  appartenenti  ai  ruoli
          degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e
          dei direttori tecnici  sono  individuati  con  decreto  del
          Ministro dell'interno." 
              "Art.  3  (Ruolo  degli   operatori   e   collaboratori
          tecnici). - 1. Il ruolo  degli  operatori  e  collaboratori
          tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le
          seguenti denominazioni: 
              operatore tecnico; 
              operatore tecnico scelto; 
              collaboratore tecnico; 
              collaboratore tecnico capo." 
              "Art. 20-sexies (Promozione alla qualifica di  revisore
          tecnico). - 1. La promozione  alla  qualifica  di  revisore
          tecnico si consegue a ruolo aperto mediante  scrutinio  per
          merito assoluto al  quale  sono  ammessi  i  vice  revisori
          tecnici  che  abbiano  compiuto  sette  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica. 
              Art. 20-septies (Promozione alla qualifica di  revisore
          tecnico  capo).  -  1.  La  promozione  alla  qualifica  di
          revisore tecnico capo si consegue a ruolo  aperto  mediante
          scrutinio per merito comparativo al quale  sono  ammessi  i
          revisori  tecnici  che  abbiano  compiuto  sette  anni   di
          effettivo servizio nella qualifica." 
              "Art.  31-bis  (Promozione  alla  qualifica  di  perito
          tecnico superiore). - 1. La promozione  alla  qualifica  di
          perito tecnico superiore si consegue: 
              a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al
          31 dicembre di ogni  anno  mediante  scrutinio  per  merito
          comparativo al quale e' ammesso  il  personale  avente  una
          anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella  qualifica
          di perito tecnico capo; 
              b) per il restante 50  per  cento  dei  posti  mediante
          concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato
          al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
          riveste la qualifica  di  perito  tecnico  capo  e  sia  in
          possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis. 
              2. La promozione decorre, a tutti gli effetti,  dal  1°
          gennaio dell'anno successivo a quello  nel  quale  si  sono
          verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera  a)
          precede nel ruolo quello di cui alla lettera  b).  I  posti
          non coperti  mediante  concorso  sono  portati  in  aumento
          all'aliquota prevista dalla lettera a). 
              3. Le modalita' di svolgimento del concorso di  cui  al
          comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove
          di esame e la composizione della commissione  esaminatrice,
          sono fissate con decreto del Ministro dell'interno." 
              "Art. 31-quinquies (Perito tecnico superiore «sostituto
          direttore tecnico). - 1. I periti tecnici superiori che  al
          1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici  anni  di
          effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare  ad
          una specifica selezione per  titoli,  a  conclusione  della
          quale, ferma restando la qualifica rivestita,  assumono  la
          denominazione  di   «sostituto   direttore   tecnico»   con
          decorrenza dallo stesso 1°gennaio 
              2. E' escluso dalla selezione di cui  al  comma  1,  il
          personale che nel triennio precedente  abbia  riportato  un
          giudizio inferiore a «ottimo» o che nel biennio  precedente
          abbia riportato una sanzione disciplinare  piu'  grave  del
          richiamo scritto. 
              3. Per  il  personale  che  abbia  presentato  istanza,
          sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a  giudizio  o
          ammesso  ai  riti  alternativi  per  i   delitti   di   cui
          all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della  legge  19
          marzo  1990,  n.  55  e  successive  modificazioni   ovvero
          sottoposto a procedimento disciplinare  per  l'applicazione
          di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione
          di cui al  comma  1,  anche  con  effetti  retroattivi,  e'
          effettuata dopo la definizione dei  relativi  procedimenti,
          fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
              4. 
              5. Le modalita' di svolgimento della selezione  di  cui
          al comma 1,  l'individuazione  dei  titoli  valutabili,  la
          composizione  della  commissione  esaminatrice,  nonche'  i
          punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
          formazione della graduatoria finale, sono  determinati  con
          decreto del Ministro dell'interno. 
              6. Ai periti  tecnici  superiori  «sostituti  direttori
          tecnici»  possono  essere   affidate,   nell'ambito   delle
          funzioni di cui all'articolo 24, comma 5,  le  funzioni  di
          vice dirigente di uffici o unita' organiche in  cui,  oltre
          al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari  del
          ruolo  dei  direttori  tecnici  o  del  ruolo  speciale  ad
          esaurimento dei direttori tecnici.  Con  decreto  del  capo
          della polizia-direttore generale della  pubblica  sicurezza
          sono individuati gli uffici nell'ambito dei  quali  possono
          essere affidate le  funzioni  predette,  nonche'  ulteriori
          funzioni di particolare rilevanza  tra  quelle  di  cui  al
          medesimo articolo 24, comma 5.". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 7, 17, 20,
          22 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          aprile 1987, n. 240: 
              "Art. 7 (Organico). - 1. La  dotazione  organica  della
          banda musicale della Polizia di Stato e' cosi' determinata: 
              a) un maestro direttore; 
              b) un maestro vice direttore; 
              c) centotre orchestrali 
              2. Le suddette dotazioni  sono  comprese  nell'organico
          complessivo della Polizia di Stato." 
              "Art. 17  (Commissione  esaminatrice  del  concorso  ad
          orchestrale). - 1. La commissione esaminatrice del concorso
          previsto dall'articolo  14  e'  nominata  con  decreto  del
          Ministro dell'interno ed e' composta da: 
              a) un  funzionario  dirigente  in  servizio  presso  il
          Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede; 
              b)  un  funzionario  direttivo  con  la  qualifica  non
          inferiore a vice questore aggiunto o equiparata in servizio
          presso lo stesso Dipartimento; 
              c) il maestro  direttore  della  banda  musicale  della
          Polizia di Stato; 
              d) due insegnanti presso un conservatorio statale o due
          esperti, di cui uno docente o esperto dello  strumento  per
          il quale e' bandito il concorso. 
              2. Le funzioni di segretario sono  disimpegnate  da  un
          funzionario della carriera direttiva in servizio presso  il
          Dipartimento della pubblica sicurezza." 
              "Art. 20 (Concorso per la nomina ad orchestrale). -  1.
          I candidati al concorso di cui all'art.  14  sostengono  le
          seguenti prove: 
              a) esecuzione con lo strumento per il  quale  e'  stato
          bandito il concorso di un brano  da  concerto,  scelto  dal
          candidato,  e  di  uno  studio  di   adeguate   difficolta'
          tecniche, scelto dalla  commissione  giudicatrice  fra  tre
          proposti dal candidato; 
              b) lettura ed esecuzione a prima vista di  uno  o  piu'
          brani scelti dalla commissione; 
              c)  colloquio  vertente  su   nozioni   relative   alla
          struttura fisico-acustica ed alla  storia  dello  strumento
          suonato. 
              2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda  parte,
          le   suddette   prove   sono   integrate   dall'esecuzione,
          nell'insieme della banda, di uno o  piu'  brani,  a  scelta
          della commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico
          riguardante lo strumento suonato. 
              3. Il  punteggio  complessivo  di  merito  delle  prove
          d'esame e' dato dalla  media  dei  punti  attribuiti  nelle
          singole prove. 
              4. L'esame si  intende  superato  se  il  candidato  ha
          riportato un punteggio non inferiore a  35/50  in  ciascuna
          prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a
          40/50. 
              5. Il punteggio di  merito  finale  per  la  formazione
          della graduatoria e'  dato  dalla  somma  della  media  dei
          punteggi riportati nelle  prove  d'esame  e  del  punteggio
          attribuito nella valutazione dei titoli. 
              "Art. 22 (Modalita' di svolgimento del concorso per  la
          nomina ad orchestrale).  -  1.  Per  l'effettuazione  delle
          prove pratiche in banda previste dall'art.  20  in  assenza
          del maestro direttore e  del  maestro  vice  direttore,  la
          direzione del complesso puo' essere affidata ad un  esperto
          estraneo all'amministrazione.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  55  del  citato
          decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335: 
              "Art. 55 (Trasferimenti). - I trasferimenti di sede del
          personale di cui al  presente  decreto  legislativo,  fatto
          salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 88  della
          legge 1° aprile 1981, n. 121,  possono  essere  disposti  a
          domanda  dell'interessato,  ove   questi   abbia   prestato
          servizio nella stessa sede  ininterrottamente  per  quattro
          anni.   A   tal   fine   l'Amministrazione    rende    noto
          semestralmente, per ogni  sede,  il  numero  delle  domande
          presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e
          pubblica  annualmente  l'elenco   delle   sedi   disagiate,
          individuate con decreto del Ministro, sentito il  Consiglio
          nazionale di polizia. 
              Il personale che presta servizio nelle  sedi  disagiate
          puo' chiedere il trasferimento dopo due anni di  permanenza
          in sede. 
              Nel     disporre     il     trasferimento     d'ufficio
          l'Amministrazione  deve  tener  conto  delle  esigenze   di
          servizio  e  anche  delle  situazioni  di  famiglia  e  del
          servizio gia' prestato in sedi disagiate. 
              Il trasferimento ad altra  sede  puo'  essere  disposto
          anche in soprannumero all'organico dell'ufficio  o  reparto
          quando la permanenza del dipendente nella sede  nuoccia  al
          prestigio dell'Amministrazione o  si  sia  determinata  una
          situazione  oggettiva  di   rilevante   pericolo   per   il
          dipendente  stesso,  o  per   gravissime   ed   eccezionali
          situazioni personali. 
              La destinazione del  personale  appartenente  ai  ruoli
          della Polizia di Stato e' disposta dal capo della Polizia -
          direttore generale della pubblica sicurezza.".