Art. 21 
 
                             Avanzamento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1297, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Al brigadiere capo puo' essere attribuita la  qualifica  di
qualifica speciale.»; 
    b) all'articolo 1298, comma 1, alinea, le parole: «avviene:» sono
sostituite dalle seguenti: «ai gradi di brigadiere  e  di  brigadiere
capo avviene ad anzianita'.» e le lettere a) e b) sono soppresse; 
    c) l'articolo 1299 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1299 (Periodi minimi  di  permanenza  nel  grado).  -  1.  Il
periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per  la  promozione
ad anzianita' a brigadiere e  brigadiere  capo,  e'  stabilito  in  5
anni.»; 
    d) l'articolo 1300 e' abrogato; 
    e) dopo l'articolo 1325-bis, introdotto dall'articolo  15,  comma
1, lettera i), del presente decreto e' inserito il seguente: 
  «1325-ter (Attribuzione della qualifica di  qualifica  speciale  ai
brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri).  -  1.  La  qualifica  di
qualifica speciale e' attribuita, previa verifica  del  possesso  dei
requisiti da parte della commissione di  cui  all'articolo  1047,  ai
brigadieri capo che: 
    a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado; 
    b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; 
    c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione
caratteristica, la qualifica  di  almeno  "superiore  alla  media"  o
giudizio equivalente; 
    d) nell'ultimo biennio  non  abbiano  riportato  alcuna  sanzione
disciplinare piu' grave del «rimprovero». 
  2. La qualifica e' conferita dal giorno  successivo  a  quello  del
compimento del periodo minimo di anzianita' di  grado  di  permanenza
previsto al precedente comma. 
  3. Per il personale: 
    a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1,  lettera  b)  la
qualifica e' conferita con la stessa decorrenza  attribuita  ai  pari
grado con i quali sarebbe  stato  valutato  in  assenza  della  causa
impeditiva,  riacquistando  l'anzianita'   relativa   precedentemente
posseduta; 
    b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d),
la qualifica e' conferita dal giorno successivo  al  maturamento  dei
requisiti richiesti.». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1297, 1298, 1300 e
          1325-ter del citato decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66 , come modificati o introdotti dal presente decreto: 
              "Art. 1297 (Articolazione  della  carriera).  -  1.  Lo
          sviluppo  di  carriera  dei  sovrintendenti  dell'Arma  dei
          carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici: 
              a) vice brigadiere; 
              b) brigadiere; 
              c) brigadiere capo. 
              1-bis. Al brigadiere capo  puo'  essere  attribuita  la
          qualifica di qualifica speciale. 
              Art. 1298 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento ai
          gradi  di  brigadiere  e   brigadiere   capo   avviene   ad
          anzianita'. 
              a) (soppressa). 
              b) (soppressa).".