Art. 30 
 
         Disposizioni transitorie in materia di avanzamento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2243 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2243-bis (Regime  transitorio  per  la  frequenza  del  corso
d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri).  -  1.  Sino
all'anno  2023  compreso,  sono  ammessi  a  frequentare   il   corso
d'istituto di cui all'articolo 755  anche  gli  ufficiali  del  ruolo
normale  dell'Arma  dei  carabinieri  aventi  il  grado  di   tenente
colonnello. 
  2. Per  gli  ufficiali  del  ruolo  normale  transitati  dal  ruolo
speciale a esaurimento aventi anzianita' di  nomina  a  ufficiale  in
servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al
31 dicembre 2004 il corso  d'istituto  di  cui  all'articolo  755  e'
considerato assolto. 
  3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di  nomina
a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o
antecedente  al  31  dicembre  2007  il  corso  d'istituto   di   cui
all'articolo 755 e' considerato assolto. 
  4.  Gli  ufficiali  dei  ruoli  forestale  iniziale  e  speciale  a
esaurimento non frequentano il corso d'istituto di  cui  all'articolo
755. 
  Art. 2243-ter  (Regime  transitorio  per  la  frequenza  del  corso
superiore di stato maggiore interforze per  gli  ufficiali  dell'Arma
dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale transitati dal
ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina a  ufficiale
in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente
al 31 dicembre 2004 non sono ammessi alle selezioni per la  frequenza
del corso superiore di stato maggiore interforze di cui  all'articolo
751. 
  2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita'  di  nomina  a
ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri  uguale  o
antecedente al 31 dicembre 2007 non sono ammessi alle  selezioni  per
la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di  cui
all'articolo 751. 
  Art. 2243-quater (Regime transitorio dei periodi minimi di  comando
richiesti per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali
del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2027
compreso, per gli ufficiali del ruolo normale  transitati  dal  ruolo
speciale a esaurimento, permangono gli obblighi di  comando  previsti
nel ruolo di  provenienza  e  i  medesimi  periodi  di  comando  sono
considerati validi ai fini dell'avanzamento anche  se  espletati,  in
tutto o in parte, nel ruolo di provenienza. 
  2. A partire dall'anno  2028,  agli  ufficiali  del  ruolo  normale
transitati dal ruolo speciale a esaurimento si applicano gli obblighi
di comando previsti dal  presente  codice  e  gli  eventuali  periodi
espletati, in tutto  o  in  parte  nel  ruolo  di  provenienza,  sono
computati ai fini dell'avanzamento. 
  Art.  2243-quinquies  (Regime  transitorio  delle  progressioni  di
carriera  e  delle   autorita'   competenti   a   esprimere   giudizi
sull'avanzamento degli ufficiali del  ruolo  speciale  a  esaurimento
dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le progressioni  di  carriera  degli
ufficiali in servizio permanente del  ruolo  speciale  a  esaurimento
dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro  IV,
allegata al presente codice. 
  2. Sino al completo esaurimento del ruolo  di  cui  al  comma  1  e
comunque  non  oltre   l'anno   2050,   per   esprimere   i   giudizi
sull'avanzamento degli ufficiali del  ruolo  speciale  a  esaurimento
dell'Arma  dei  carabinieri,  la   commissione   ordinaria   di   cui
all'articolo 1045 e' integrata da un colonnello del ruolo speciale  a
esaurimento, se presente in ruolo. 
  Art. 2243-sexies (Regime transitorio dell'avanzamento  dei  tenenti
colonnelli dei ruoli normale e speciale a esaurimento  dell'Arma  dei
carabinieri). - 1.  Sino  all'anno  2032,  il  numero  annuale  delle
promozioni al grado di  colonnello  per  gli  ufficiali  in  servizio
permanente del ruolo speciale a esaurimento e'  fissato  con  decreto
annuale  del  Ministro  della  difesa,  su  proposta  del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, in misura pari a 7  unita'  anche
in eccedenza al  numero  delle  promozioni  a  colonnello  del  ruolo
normale stabilito dal presente codice. 
  2. In relazione alle variazioni delle consistenze  complessive  dei
ruoli  normale  e  speciale  a  esaurimento  e  delle   aliquote   di
valutazione  come  determinate  all'esito   dei   transiti   di   cui
all'articolo 2214-quinquies nonche' alle esigenze di mantenimento  di
adeguati tassi di avanzamento, le promozioni di cui al comma 1 con il
medesimo decreto possono essere devolute ai  tenenti  colonnelli  del
ruolo normale in misura comunque non superiore a 5 unita'. 
  3. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi
di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4 che si determinano
con il conferimento delle promozioni di cui  ai  commi  1  e  2  sono
considerate  in  soprannumero  nei  cinque   anni   successivi   alla
decorrenza delle  stesse,  in  misura  comunque  non  superiore  alle
trentacinque unita' e sono progressivamente assorbite entro il 2032. 
  4. A decorrere dall'anno 2033 e sino al  completo  esaurimento  del
ruolo di cui  all'articolo  2210-bis,  ferma  restando  la  dotazione
organica complessiva del grado di colonnello del ruolo normale  e  il
numero di promozioni annue da attribuire ai  tenenti  colonnelli  del
medesimo ruolo stabilite dal presente codice, il numero annuale delle
promozioni al grado di  colonnello  per  gli  ufficiali  in  servizio
permanente del ruolo speciale a esaurimento e'  fissato  con  decreto
annuale  del  Ministro  della  difesa,  su  proposta  del  Comandante
generale dell'Arma dei  carabinieri,  in  relazione  alle  variazioni
delle consistenze complessive dei citati ruoli e  delle  aliquote  di
valutazione nonche' alle esigenze di mantenimento di  adeguati  tassi
di avanzamento, e comunque in misura non superiore a 7 unita'.»; 
    b) all'articolo 2245: 
  1) alla rubrica, dopo le parole: «vacanze organiche» sono  inserite
le seguenti: «dei ruoli»  e  le  parole:  «del  ruolo  normale»  sono
soppresse; 
  2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Agli  ufficiali
del ruolo speciale a esaurimento non si applica l'articolo 1079.»; 
    c) all'articolo 2247-bis: 
      1) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
  «8-bis. La qualifica  di  primo  perito  superiore  e'  attribuita,
previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione
di cui all'articolo 1047, ai periti superiori scelti che: 
  a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado; 
  b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; 
  c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede  di  valutazione
caratteristica,  la  qualifica  di  almeno  «eccellente»  o  giudizio
equivalente; 
  d)  nell'ultimo  biennio  non  abbiano  riportato  alcuna  sanzione
disciplinare piu' grave del "rimprovero". 
  8-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del
compimento del periodo minimo di anzianita' di  grado  di  permanenza
previsto al precedente comma.». 
      2) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
  «9-bis. La qualifica di qualifica speciale  e'  attribuita,  previa
verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui
all'articolo 1047, ai revisori capo che: 
  a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado; 
  b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; 
  c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede  di  valutazione
caratteristica, la qualifica  di  almeno  "superiore  alla  media"  o
giudizio equivalente; 
  d)  nell'ultimo  biennio  non  abbiano  riportato  alcuna  sanzione
disciplinare piu' grave del "rimprovero"». 
  9-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del
compimento del periodo minimo di anzianita' di  grado  di  permanenza
previsto al precedente comma.»; 
      3) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
  «10-bis. La qualifica di qualifica speciale e'  attribuita,  previa
verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui
all'articolo 1047, ai collaboratori capo che: 
  a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado; 
  b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; 
  c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede  di  valutazione
caratteristica, la qualifica  di  almeno  "superiore  alla  media"  o
giudizio equivalente; 
  d)  nell'ultimo  biennio  non  abbiano  riportato  alcuna  sanzione
disciplinare piu' grave del "rimprovero". 
  10-ter. La qualifica e' conferita dal giorno  successivo  a  quello
del  compimento  del  periodo  minimo  di  anzianita'  di  grado   di
permanenza previsto al precedente comma.»; 
      4) al comma 11, alle lettere d) ed e), le parole:  «marescialli
aiutanti» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti»; 
    d) dopo l'articolo 2247-quater sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2247-quinquies  (Regime  transitorio  dell'avanzamento  degli
ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei  carabinieri).  -  1.  Sino
all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali  del  ruolo
normale dell'Arma dei carabinieri sono  stabilite  dalla  tabella  4,
quadro I (specchio A). 
  2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera  degli  ufficiali
del ruolo normale dell'Arma  dei  carabinieri  sono  stabilite  dalla
tabella 4, quadro I (specchio B). 
  3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti  sino  al  grado  di  tenente
colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le  modalita'  di
cui all'articolo 1055. 
  4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli
ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono  stabilite
dalla tabella 4, quadro I (specchio C). 
  Art.  2247-sexies  (Regime   transitorio   dell'avanzamento   degli
ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri). -  1.  Sino
all'anno 2031 le progressioni di carriera degli ufficiali  del  ruolo
forestale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla  tabella  4,
quadro II (specchio A). 
  2. A partire dal 1° gennaio 2032, le progressioni di carriera degli
ufficiali  del  ruolo  forestale  dell'Arma  dei   carabinieri   sono
stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio B). 
  Art.  2247-septies  (Regime  transitorio   dell'avanzamento   degli
ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei  carabinieri).  -  1.  Sino
all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali  del  ruolo
tecnico dell'Arma dei carabinieri sono  stabilite  dalla  tabella  4,
quadro III (specchio A). 
  2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera  degli  ufficiali
del ruolo tecnico dell'Arma  dei  carabinieri  sono  stabilite  dalla
tabella 4, quadro III (specchio B). 
  3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti  sino  al  grado  di  tenente
colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le  modalita'  di
cui all'articolo 1055. 
  4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli
ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono  stabilite
dalla tabella 4, quadro III (specchio C). 
  5. Al fine  di  assicurare  l'armonico  sviluppo  del  ruolo  e  il
graduale  raggiungimento  delle  nuove   dotazioni   organiche,   per
l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico per l'anno 2018,
sono inseriti in aliquota di valutazione i  capitani  con  anzianita'
uguale o antecedente al 31 dicembre 2010. 
  6. Per gli ufficiali del ruolo tecnico  dell'Arma  dei  carabinieri
aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale
o successiva al 1° gennaio 2010 nonche'  uguale  o  anteriore  al  31
dicembre 2015, il periodo di permanenza minimo nel grado di  capitano
per l'avanzamento al grado superiore e' fissato in otto anni. 
  7. Il numero di promozioni a scelta ai gradi di seguito indicati e'
fissato nelle seguenti unita': 
    a) per l'anno 2018: 
  1) generale di divisione: nessuna promozione; 
  2) generale di brigata: comparto sanitario 1; 
  3)  colonnello:  comparto  sanitario  e  psicologico  1,   comparto
amministrativo 2 e comparto tecnico scientifico 1; 
    b) per l'anno 2019: 
      1) colonnello: comparto sanitario  e  psicologico  2;  comparto
amministrativo 1 e comparto tecnico scientifico 1. 
  Art.  2247-octies  (Regime   transitorio   dell'avanzamento   degli
ufficiali  del   ruolo   speciale   a   esaurimento   dell'Arma   dei
carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino  al  grado
di tenente colonnello compreso si effettuano  ad  anzianita'  con  le
modalita' di cui all'articolo 1055. 
  2. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  2243-sexies,  il
numero di promozioni a scelta al grado di colonnello  e'  fissato  in
sette unita' per l'anno 2018. 
  3.  Per  l'avanzamento  degli  ufficiali  del  ruolo   speciale   a
esaurimento  dell'Arma  dei   carabinieri   non   si   applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250. 
  Art.  2247-nonies  (Regime   transitorio   dell'avanzamento   degli
ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri).  -
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2247-bis, comma 1, al
fine di garantire paritetici e  armonici  tassi  di  avanzamento,  le
aliquote di valutazione del ruolo  forestale  iniziale  sono  fissate
secondo i seguenti criteri: 
  a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata, sono inseriti
in aliquota di valutazione, per  l'anno  2018,  i  colonnelli  aventi
anzianita' di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2013; 
  b) per l'avanzamento  al  grado  di  colonnello  sono  inseriti  in
aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i  tenenti  colonnelli  con
anzianita' di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2016; 
  c) per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, sono  inseriti
in aliquota di valutazione: 
  1) per l'anno 2018, i maggiori con anzianita' uguale o  antecedente
al 31 dicembre 2016; 
  2) per l'anno 2019, i maggiori con anzianita' uguale o  antecedente
al 31 dicembre 2017; 
  3) per l'anno 2020, i maggiori con anzianita' uguale o  antecedente
al 31 dicembre 2018; 
  4) per l'anno 2021, i maggiori con anzianita' uguale o  antecedente
al 31 dicembre 2019; 
    d) per l'avanzamento  al  grado  di  maggiore  sono  inseriti  in
aliquota di valutazione: 
  1) per l'anno 2018, i capitani con anzianita' uguale o  antecedente
al 31 dicembre 2013; 
  2) per l'anno 2019, i capitani con anzianita' uguale o  antecedente
al 31 dicembre 2014. 
  Art. 2247-decies (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente del
ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri).  -  1.  I
marescialli maggiori del ruolo forestale  degli  ispettori  dell'Arma
dei carabinieri giudicati idonei e iscritti nel quadro  d'avanzamento
"a scelta" sono promossi al grado superiore. 
  2. All'avanzamento "a scelta" al grado di luogotenente sono ammessi
i marescialli maggiori  che  hanno  maturato  il  periodo  minimo  di
permanenza nel grado. 
  3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello
del  compimento  del  periodo  minimo  di  anzianita'  di  permanenza
previsto dalla tabella 4, quadro VI. 
  Art.  2247-undecies  (Avanzamento  a  scelta  al  grado  di  perito
superiore scelto).  -  1.  I  periti  superiori  giudicati  idonei  e
iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi  al  grado
superiore. 
  2. All'avanzamento "a scelta" al grado di perito  superiore  scelto
sono ammessi i periti superiori che hanno maturato il periodo  minimo
di permanenza nel grado. 
  3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello
del  compimento  del  periodo  minimo  di  anzianita'  di  permanenza
previsto dalla tabella 4, quadro IX. 
  Art. 2247-duodecies  (Avanzamento  a  scelta  al  grado  di  perito
superiore). - 1. Le  promozioni  da  conferire  al  grado  di  perito
superiore sono cosi' determinate: 
  a)  il  primo  terzo  dei  periti  capo  iscritti  nel  quadro   di
avanzamento a scelta e' promosso al  grado  superiore  in  ordine  di
ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del
periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della  tabella  4
allegata al presente decreto; 
  b) i restanti periti capo sono sottoposti a seconda valutazione per
l'avanzamento  all'epoca  della   formazione   delle   corrispondenti
aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 
  1) la prima meta' e' promossa, in ordine di ruolo, con un  anno  di
ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal  quadro
IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto  nel
ruolo dopo i periti capo da promuovere  in  prima  valutazione  nello
stesso anno secondo la norma della lettera a); 
  2) la seconda meta', previo giudizio di  idoneita',  in  ordine  di
ruolo, e' promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo
di permanenza previsto dal quadro IX  della  tabella  4  allegata  al
presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo  i  periti  capo  da
promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma
della lettera b), numero 1). 
  2. I periti capo esclusi dalle aliquote  di  valutazione  ai  sensi
dell'articolo 1051, nell'avanzamento  a  scelta  prendono  posto,  se
idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella  graduatoria
di merito dei parigrado con  i  quali  sarebbero  stati  valutati  in
assenza delle  cause  impeditive.  In  relazione  alla  posizione  in
graduatoria, sono promossi secondo le modalita'  indicate  nel  comma
1.»; 
    e) all'articolo 2248, al comma 1, le parole: «Sino all'anno  2017
compreso»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Sino   al   completo
esaurimento del ruolo di cui all'articolo  2210-bis  e  comunque  non
oltre l'anno 2027»  e  dopo  le  parole:  «fermi  restando  i  volumi
organici complessivi» sono inserite le seguenti: «e  l'invarianza  di
spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa  di  personale,  il
decreto di cui  al  presente  comma  puo'  compensare  gli  eventuali
maggiori oneri anche mediante la riduzione  temporanea  o  permanente
delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente»; 
    f) all'articolo  2248-bis,  dopo  il  comma  1  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «1-bis. Sino all'anno 2027 compreso, il numero delle  promozioni  a
generale di  brigata  del  ruolo  forestale  iniziale  dell'Arma  dei
carabinieri da conferire annualmente e' pari ad una unita'. 
  1-ter. Le  eventuali  eccedenze  rispetto  ai  contingenti  massimi
definiti dalla tabella 4, determinate  dalle  promozioni  di  cui  al
comma  1-bis,  sono  considerate   in   soprannumero   nell'anno   di
conferimento e progressivamente  riassorbite  entro  il  31  dicembre
2026.»; 
    g) dopo l'articolo 2248-bis e' inserito il seguente: 
  «Art.  2248-ter  (Disposizioni  transitorie  per   il   progressivo
assestamento dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri).  -
1.  In  relazione  alle  esigenze   connesse   con   il   progressivo
assestamento dei ruoli  degli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri
nonche'  al  necessario  adeguamento   della   relativa   consistenza
organica, fermo restando i volumi di cui all'articolo 800, fino  alla
data del 31 dicembre 2032, la tabella 4 puo'  essere  aggiornata  con
decreto del Ministro della difesa, adottato  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»; 
    h) dopo l'articolo 2250-ter e' inserito il seguente: 
  «Art.  2250-quater  (Regime   transitorio   del   collocamento   in
aspettativa per riduzione dei quadri per gli ufficiali dell'Arma  dei
carabinieri). - 1. Sino al completo  esaurimento  del  ruolo  di  cui
all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2050, in  relazione
alle disposizioni di cui all'articolo 2211-bis,  il  collocamento  in
aspettativa per riduzione dei  quadri  degli  ufficiali  in  servizio
permanente  dei  ruoli  normale  e  speciale  a  esaurimento  di  cui
all'articolo 909, comma 1, lettera d), avviene  secondo  il  seguente
ordine: 
  a)  ufficiali  del  ruolo  speciale  a  esaurimento   in   servizio
permanente a disposizione; 
  b)  ufficiali  del  ruolo  normale   in   servizio   permanente   a
disposizione; 
  c)  ufficiali  del  ruolo  speciale  a  esaurimento   in   servizio
permanente effettivo; 
  d) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo. 
  2. Sino alla completa devoluzione  delle  dotazioni  organiche  dal
ruolo forestale iniziale al ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri
e comunque non  oltre  l'anno  2032,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 884, comma 2, lettera d), e comma 3, 906, 908 e 909  non  si
applicano ai colonnelli  e  generali  del  ruolo  forestale  iniziale
dell'Arma dei carabinieri.»; 
    i) l'articolo 2252 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  2252  (Regime  transitorio  dell'avanzamento  al  grado   di
maresciallo maggiore e perito superiore scelto). - 1.  I  marescialli
aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al  1°
gennaio 2017 sono iscritti in  ruolo  con  il  grado  di  maresciallo
maggiore mantenendo l'anzianita' di servizio e di grado. 
  2. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro
di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non  promossi,  in  deroga  alle
disposizioni  sull'avanzamento  del  personale  del  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri,  sono  promossi  nell'ordine  del  proprio
ruolo al grado superiore con le seguenti modalita': 
  a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo  posto
in ruolo dopo i parigrado  promossi  con  l'aliquota  formata  al  31
dicembre 2016; 
  b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; 
  c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. 
  3. In relazione alle promozioni di cui  al  comma  2,  al  fine  di
garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di  quanto
previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per gli anni 2025 e 2026 il
numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito
in misura non superiore a 1/13 della  dotazione  organica  del  ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2,
e per l'anno 2027 in misura  non  superiore  a  1/18  della  medesima
dotazione organica. 
  4. I marescialli capo e i periti capo dei ruoli forestali dell'Arma
dei carabinieri con permanenza minima nel grado uguale o superiore  a
quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al presente
codice, sono inclusi  in  un'aliquota  straordinaria  formata  al  1°
gennaio  2017,  valutati  ai  sensi  dell'articolo  1059  e  promossi
nell'ordine del proprio ruolo al  grado  superiore  con  le  seguenti
modalita': 
  a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017; 
  b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; 
  c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. 
  5. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo  1047
in occasione della aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2016  vale
anche ai fini della promozione di cui al comma 2. 
  6. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017
e promosso ai sensi dell'articolo 1295 comma 1,  lettera  a),  prende
posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2. 
  7. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017
e promosso ai sensi dell'articolo 2247-duodecies comma 1, lettera a),
prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 4. 
  8. Le promozioni di cui ai commi 2 e 4 non sono comunque  conferite
al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051. 
  9. Le promozioni  disponibili  al  grado  di  maresciallo  aiutante
determinate nei limiti disponibili al 31 dicembre 2016, sono devolute
interamente alla procedura di avanzamento a «scelta».»; 
    l) all'articolo 2253: 
      a) al comma 7: 
  1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2005»; 
  2) le lettere e) e f) sono soppresse; 
    m) dopo l'articolo 2253 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2253-bis (Promozione al grado di  luogotenente  e  di  perito
superiore scelto).  -  1.  I  marescialli  aiutanti  luogotenenti  in
servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con  il  grado  di
luogotenente mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita'  di
grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica. 
  2. I periti superiori scelti in servizio al 1°  gennaio  2017  sono
iscritti in ruolo con il grado di perito superiore scelto  mantenendo
l'anzianita' di servizio e con  anzianita'  di  grado  corrispondente
all'anzianita' nella qualifica. 
  3. I marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito  per
il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre  2016
e non promossi, nonche' i marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017
hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore  a
quanto previsto dall'articolo 1293, comma 1, lettera b), sono inclusi
in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio  2017  e  valutati
secondo quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 4. 
  4. I marescialli  aiutanti  del  ruolo  forestale  degli  ispettori
dell'Arma dei carabinieri che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo  di
permanenza minima nel grado uguale  o  superiore  a  quanto  previsto
dalla tabella 4, quadro VI, sono inclusi in un aliquota straordinaria
formata al  1°  gennaio  2017  e  valutati  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 2247-decies. 
  5. I periti superiori che alla data del 1° gennaio  2017  hanno  un
periodo di permanenza minima nel grado uguale o  superiore  a  quanto
previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, sono inclusi  in  un
aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati  secondo
quanto previsto dall'articolo 2247-undecies. 
  6. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui
al comma 3 sono promossi al grado  di  luogotenente  ed  iscritti  in
ruolo secondo l'ordine  del  grado  di  provenienza,  con  decorrenza
giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 
  7. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui
al comma 4 sono  promossi  al  grado  perito  superiore  scelto,  con
decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 
  8. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui
al comma 5 sono  promossi  al  grado  perito  superiore  scelto,  con
decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 
  9. Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8 e' iscritto in
ruolo prendendo posto dopo i militari promossi con l'aliquota del  31
dicembre 2016. 
  10. Le promozioni di cui al presente  articolo  non  sono  comunque
conferite  al  personale  che  si  trovi  nelle  condizioni  di   cui
all'articolo 1051. 
  11. Ai fini dell'iscrizione in ruolo del personale di cui ai  commi
1 e 2, nell'anzianita' di  grado  posseduta,  non  sono  computati  i
periodi che hanno causato la rideterminazione,  a  qualsiasi  titolo,
dell'anzianita' nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza e gradi corrispondenti in  data  successiva  al
conferimento della qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti. 
  Art. 2253-ter (Assunzione della qualifica  di  luogotenente  carica
speciale e di primo perito superiore). - 1. Al personale iscritto  in
ruolo con il grado di luogotenente ai sensi  dell'articolo  2253-bis,
comma 1, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo  1051,
in deroga al periodo  minimo  di  permanenza  indicato  dall'articolo
1325-bis, comma 1 lettera a), e' attribuita la  qualifica  di  carica
speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 
  2. Al personale iscritto in ruolo con il grado di perito  superiore
scelto ai sensi dell'articolo 2253-bis, comma 2,  che  non  si  trovi
nelle condizioni di cui  all'articolo  1051,  in  deroga  al  periodo
minimo di permanenza indicato dall'articolo  2247-bis,  comma  8-bis,
lettera a), e' attribuita la qualifica di primo perito superiore  con
decorrenza dal 1° ottobre 2017. 
  3. Al  fine  dell'accertamento  dell'assenza  di  cause  impeditive
previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi  precedenti
e' incluso nell'aliquota di valutazione  straordinaria  formata  alla
data del 30 settembre 2017. 
  4. Per il personale promosso al  grado  di  luogotenente  ai  sensi
dell'articolo 2253-bis,  commi  3  e  4,  fermi  restando  gli  altri
requisiti, la permanenza minima nel  grado  richiesta,  in  deroga  a
quanto indicato dall'articolo 1325-bis, comma 1, lettera a),  per  il
conseguimento della carica speciale, e' la seguente: 
  a) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo  aiutante
non oltre il 2006: 1 anno; 
  b) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo  aiutante
dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni; 
  c) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo  aiutante
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni. 
  5. Per il personale promosso al grado di perito superiore scelto ai
sensi dell'art. 2253-bis, comma 5, fermi restando gli altri requisiti
e le condizioni previste  dall'articolo  2247-bis,  comma  8-bis,  la
permanenza minima nel grado richiesta, in deroga  a  quanto  indicato
nel medesimo comma, e' la seguente: 
  a) per il personale che rivestiva la qualifica di perito  superiore
non oltre il 2006: 1 anno; 
  b) per il personale che rivestiva la qualifica di perito  superiore
dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni; 
  c) per il personale che rivestiva la qualifica di perito  superiore
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni. 
  Art. 2253-quater (Regime transitorio per le  promozioni  nei  ruoli
dei sovrintendenti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1.  I
brigadieri  dell'Arma  dei  carabinieri  inclusi   nell'aliquota   di
valutazione determinata al 31 dicembre 2016, giudicati idonei  e  non
promossi perche' non utilmente ricompresi nei quadri di  avanzamento,
sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di  brigadiere  capo  con
decorrenza dal 1° gennaio 2017. A  tal  fine,  il  giudizio  espresso
dalla Commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata
aliquota del 31 dicembre 2016, vale anche ai fini  del  conseguimento
della promozione di cui al presente comma. 
  2. I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1  prendono  posto
nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota  del  31  dicembre
2016. 
  3. I brigadieri e i revisori che alla  data  del  1°  gennaio  2017
hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore  a
quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X,
o che comunque hanno conseguito la promozione entro  il  31  dicembre
2013 sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1°  gennaio
2017. 
  4. I brigadieri e i revisori risultati idonei nell'aliquota di  cui
al comma 3, conseguono la  promozione  rispettivamente  a  brigadiere
capo e revisore capo con decorrenza giuridica e amministrativa il  1°
gennaio 2017. 
  5. Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende posto in ruolo
dopo i militari promossi ai sensi del comma 1. 
  6. I vice brigadieri e i vice revisori che al 1° gennaio 2017 hanno
un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto
previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e  X,  sono
inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017. 
  7.  I  vice  brigadieri  e  i  vice   revisori   risultati   idonei
nell'aliquota  di  cui  al  comma   6,   conseguono   la   promozione
rispettivamente a brigadiere e revisore con  decorrenza  giuridica  e
amministrativa il 1° gennaio 2017. 
  8. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel  corso  del
2012, promossi ai sensi dell'articolo 1298 o dalla tabella 4,  quadro
VII, per il ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, sono  iscritti
in ruolo prendendo posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi  del
comma 7. 
  9. I vice revisori che hanno conseguito la  nomina  nel  corso  del
2012, promossi ai sensi della tabella 4, quadro X, sono  iscritti  in
ruolo prendendo posto dopo i pari grado promossi ai sensi  del  comma
7. 
  10. Effettuate le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di
assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento
delle nuove dotazioni  organiche,  le  aliquote  di  valutazione  dei
sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri: 
    a) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, fermi  restando
gli altri requisiti, in deroga alla  permanenza  nel  grado  prevista
dall'articolo 1299 e dalla tabella 4, quadro  VII,  sono  inclusi  in
aliquota di avanzamento: 
  1) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita' compresa fra il  1°
gennaio e il 31 dicembre 2014; 
  2) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita' compresa fra il  1°
gennaio e il 31 dicembre 2015; 
  3) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita' compresa fra il  1°
gennaio e il 31 dicembre 2016; 
  4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado  di  vice
brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2010; 
  5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado  di  vice
brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2011; 
    b) per l'avanzamento al grado di revisore  capo,  fermi  restando
gli altri requisiti, in deroga alla  permanenza  nel  grado  prevista
dalla tabella 4, quadro X, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 
  1) per l'anno 2017, i revisori con anzianita' compresa  fra  il  1°
gennaio e il 31 dicembre 2014; 
  2) per l'anno 2018, i revisori con anzianita' compresa  fra  il  1°
gennaio e il 31 dicembre 2015; 
  3) per l'anno 2019, i revisori con anzianita' compresa  fra  il  1°
gennaio e il 31 dicembre 2016; 
  4) per l'anno 2020, i revisori che rivestivano  il  grado  di  vice
revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il  31  dicembre
2010; 
  5) per l'anno 2021, i revisori che rivestivano  il  grado  di  vice
revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il  31  dicembre
2011. 
  Art. 2253-quinquies (Assunzione della qualifica di brigadiere  capo
qualifica speciale e di revisore capo qualifica speciale).  -  1.  Ai
brigadieri capo in servizio al 30 settembre 2017 che  hanno  maturato
un periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a quello
previsto dall'articolo 1325-ter, o conseguito la promozione entro  il
31 dicembre 2012 e  che  non  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 1051, e' attribuita la qualifica di  qualifica  speciale
con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 
  2. Ai revisori capo che al 30  settembre  2017  hanno  maturato  un
periodo di permanenza minimo uguale o superiore a quello previsto dal
comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, o conseguito la promozione  entro
il 31 dicembre 2012 e che non si  trovino  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 1051, e' attribuita la qualifica di  qualifica  speciale
con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 
  3. Al  fine  dell'accertamento  dell'assenza  di  cause  impeditive
previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi  precedenti
e' incluso nell'aliquota di valutazione  straordinaria  formata  alla
data del 30 settembre 2017. 
  4. Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine  di
assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento
delle nuove dotazioni  organiche,  le  aliquote  di  valutazione  dei
sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri: 
    a) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi  restando
gli altri requisiti in deroga  alla  permanenza  nel  grado  prevista
dall'articolo 1325-ter, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 
  1) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianita'  compresa  fra
il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; 
  2) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianita'  compresa  fra
il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 
  3) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianita'  compresa  fra
il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 
  4) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianita'  compresa  fra
il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 
  5) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il  grado  di
brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2010; 
  6) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il  grado  di
brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2011; 
  7) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il  grado  di
brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2012; 
  8) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il  grado  di
brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2013; 
    b) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi  restando
gli altri requisiti in deroga  alla  permanenza  nel  grado  prevista
dall'articolo 2247-bis, comma 9-bis,  sono  inclusi  in  aliquota  di
avanzamento: 
  1) per l'anno 2017, i revisori capo con anzianita' compresa fra  il
1° gennaio e il 31 dicembre 2013; 
  2) per l'anno 2018, i revisori capo con anzianita' compresa fra  il
1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 
  3) per l'anno 2019, i revisori capo con anzianita' compresa fra  il
1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 
  4) per l'anno 2020, i revisori capo con anzianita' compresa fra  il
1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 
  5) per l'anno 2021, i revisori capo che  rivestivano  il  grado  di
revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il  31  dicembre
2010; 
  6) per l'anno 2022, i revisori capo che  rivestivano  il  grado  di
revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il  31  dicembre
2011; 
  7) per l'anno 2023, i revisori capo che  rivestivano  il  grado  di
revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il  31  dicembre
2012; 
  8) per l'anno 2024, i revisori capo che  rivestivano  il  grado  di
revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il  31  dicembre
2013. 
  5. Il personale che consegue la qualifica  speciale  ai  sensi  del
comma 4, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), prende  posto
in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2. 
  Art. 2253-sexies (Promozione al grado di appuntato  scelto).  -  1.
Gli appuntati e i collaboratori che  al  1°  gennaio  2017  hanno  un
periodo di permanenza minima nel grado uguale o  superiore  a  quanto
previsto dall'articolo 1311 e dalla tabella 4, quadri VIII e XI, sono
valutati dalla commissione di cui all'articolo  1047  e,  se  idonei,
promossi con determinazione del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, o dell'autorita' da  questi  delegata,  ed  iscritti  in
ordine di ruolo  rispettivamente  al  grado  di  appuntato  scelto  e
collaboratore capo con decorrenza 1°gennaio 2017. 
  2. I militari di cui al comma 1 sono comunque promossi in data  non
anteriore a quella di promozione del pari grado  che  lo  precede  in
ruolo. 
  Art. 2253-septies (Assunzione della qualifica di  appuntato  scelto
qualifica speciale e di collaboratore capo qualifica speciale). -  1.
Agli appuntati scelti che al 30 settembre 2017 hanno  compiuto  sette
anni di permanenza nel grado, in deroga  alla  permanenza  nel  grado
prevista  dall'articolo  1325-quater,  che  non  si   trovino   nelle
condizioni  di  cui  all'articolo  1051,   con   determinazione   del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,  o  dell'autorita'  da
questi delegata, e' attribuita la qualifica  di  qualifica  speciale,
con decorrenza 1° ottobre 2017. 
  2. Ai collaboratori capo che al 30 settembre  2017  hanno  compiuto
sette anni di permanenza nella qualifica, in deroga  alla  permanenza
nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, che non si  trovino  nelle
condizioni  di  cui  all'articolo  1051,   con   determinazione   del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,  o  dell'autorita'  da
questi delegata, e' attribuita la qualifica  di  qualifica  speciale,
con decorrenza 1° ottobre 2017. 
  3. Al  fine  dell'accertamento  dell'assenza  di  cause  impeditive
previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi  precedenti
e' valutato dalla commissione di cui all'articolo 1047 alla data  del
30 settembre 2017. 
  4. Per il conseguimento della qualifica  speciale,  fermi  restando
gli altri requisiti, in deroga alla  permanenza  nel  grado  prevista
dall'articolo 1325-quater, gli appuntati scelti non rientranti  nella
previsione di cui al comma 1 e in servizio il 31 dicembre 2016,  sono
portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado. 
  5. Per il conseguimento della qualifica  speciale,  fermi  restando
gli altri requisiti, in deroga alla  permanenza  nel  grado  prevista
dall'articolo 1325-quater, i collaboratori capo non rientranti  nella
previsione di cui al comma 2 e in servizio il 31 dicembre 2016,  sono
portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado. 
  6. Il personale che consegue la qualifica  speciale  ai  sensi  dei
commi 4 e 5 prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e
2. 
  Art. 2253-octies (Concorso per il personale in servizio  presso  il
centro addestramento musicale). -  1.  Entro  il  1°giugno  2018,  e'
bandito con decreto  del  Ministro  della  difesa,  un  concorso  per
l'inquadramento   nella   terza   parte   B,    prescindendo    dalla
qualificazione strumentale e in soprannumero alle  vacanze  organiche
esistenti  nel  ruolo  dei  musicisti  della  banda   dell'Arma   dei
carabinieri, riservato  ai  militari  dell'Arma  dei  carabinieri  in
servizio da  almeno  due  anni  presso  il  Centro  di  addestramento
musicale. 
  2. Per l'ammissione a tale concorso si prescinde dai limiti di eta'
e dal possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente. 
  3.  Gli  esami  di  concorso  consistono  nelle   seguenti   prove:
esecuzione  di  un  pezzo  di  concerto  studiato,   a   scelta   del
concorrente, lettura a prima vista di un  brano  di  musica,  nozioni
inerenti alla tecnica dello strumento suonato. 
  4. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita ai  sensi
dell'articolo 950 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90; 
  5. La  commissione  forma  la  graduatoria  attribuendo  a  ciascun
concorrente un punteggio da  uno  a  venti  per  ciascuna  prova.  E'
giudicato idoneo il concorrente che nella  graduatoria  raggiunge  un
punteggio non inferiore a 12 in ciascuna delle prove stabilite.». 
    n) dopo l'articolo 2259-sexies e' inserito il seguente: 
  «Art. 2259-septies (Regime transitorio per il  transito  nei  ruoli
civili della Difesa del personale in ferma volontaria  dell'Arma  dei
carabinieri). - 1. L'articolo 952, comma 3-bis, si applica  anche  al
personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e
degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri giudicato non
idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni  dipendenti  o
meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a  carabiniere
di cui agli articoli 768 e 783, collocato in congedo  dalla  data  di
entrata in vigore del presente codice. 
  2. Per il personale di cui al comma 1, le domande di transito nelle
qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa
sono presentate, a pena di  decadenza,  entro  il  31  dicembre  2017
all'amministrazione di appartenenza.». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  2245,  2247-bis,
          2248, 2248-bis e 2253 del  citato  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n.66, come modificati: 
              "Art. 2245 (Modalita'  per  colmare  ulteriori  vacanze
          organiche  dei  ruoli   degli   ufficiali   dell'Arma   dei
          carabinieri). In vigore dal  9  ottobre  2010.  -  1.  Agli
          ufficiali del ruolo normale dell'Arma  dei  carabinieri  l'
          articolo 1079 si applica dal 2012. 
              1-bis. Agli ufficiali del ruolo speciale a  esaurimento
          non si applica l'articolo 1079." 
              "Art. 2247-bis (Avanzamento  del  personale  del  Corpo
          forestale  dello  Stato  transitato  nei  ruoli   forestali
          dell'Arma dei carabinieri). -  1.  Le  dotazioni  organiche
          iniziali  e  le  progressioni  di  carriera  del  personale
          transitato nel ruolo  forestale  iniziale  degli  ufficiali
          dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella  tabella  4,
          quadro V, allegata al presente codice. 
              2. Fino all'anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi
          sull'avanzamento  degli  ufficiali  del   ruolo   forestale
          iniziale e del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri: 
              a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei
          carabinieri di cui  all'articolo  1040,  e'  integrata  dal
          generale  di  divisione  del   ruolo   forestale   iniziale
          dell'Arma dei carabinieri e,  con  funzioni  di  segretario
          senza diritto di voto, dal generale di brigata piu' anziano
          del medesimo ruolo; 
              b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei
          carabinieri di cui all'articolo 1045, e' integrata da: 
              1) un generale di brigata del ruolo forestale  iniziale
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) un colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma
          dei carabinieri. 
              3. Per i gradi  degli  ufficiali  del  ruolo  forestale
          iniziale nei quali le promozioni a scelta si  effettuano  a
          vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui  non
          sono   previste   promozioni,   approva    egualmente    la
          graduatoria,  ma  il  Direttore  generale  della  Direzione
          generale per il  personale  militare  forma  il  quadro  di
          avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o
          piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. 
              4.  Per  l'avanzamento  degli   ufficiali   del   ruolo
          forestale  iniziale  dell'Arma  dei  Carabinieri   non   si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250. 
              5.  Le  progressioni  di   carriera   degli   ispettori
          transitati nel ruolo forestale  degli  ispettori  dell'Arma
          dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro  VI,
          allegata al presente codice. 
              6.  Le  progressioni  di  carriera  dei  sovrintendenti
          transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma
          dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII,
          allegata al presente codice. 
              7.  Le  progressioni  di  carriera  degli  appuntati  e
          carabinieri transitati nel ruolo forestale degli  appuntati
          e carabinieri  dell'Arma  dei  carabinieri  sono  stabilite
          nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice. 
              8. Le progressioni di carriera  dei  periti  transitati
          nel ruolo forestale dei periti  dell'Arma  dei  carabinieri
          sono stabilite nella tabella  4,  quadro  IX,  allegata  al
          presente codice. 
              8-bis.  La  qualifica  di  primo  perito  superiore  e'
          attribuita, previa verifica del possesso dei  requisiti  da
          parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai periti
          superiori scelti che: 
              a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado; 
              b) non si trovano nelle condizioni di cui  all'articolo
          1051; 
              c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in  sede  di
          valutazione  caratteristica,   la   qualifica   di   almeno
          «eccellente» o giudizio equivalente; 
              d) nell'ultimo biennio  non  abbiano  riportato  alcuna
          sanzione disciplinare piu' grave della «rimprovero». 
              8-ter. La qualifica e' conferita dal giorno  successivo
          a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
          grado di permanenza previsto al precedente comma. 
              9. Le progressioni di carriera dei revisori  transitati
          nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei  carabinieri
          sono stabilite nella  tabella  4,  quadro  X,  allegata  al
          presente codice. 
              9-bis.  La   qualifica   di   qualifica   speciale   e'
          attribuita, previa verifica del possesso dei  requisiti  da
          parte  dalla  commissione  di  cui  all'articolo  1047,  ai
          revisori capo che: 
              a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado; 
              b) non si trovano nelle condizioni di cui  all'articolo
          1051; 
              c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in  sede  di
          valutazione  caratteristica,   la   qualifica   di   almeno
          «superiore alla media» o giudizio equivalente; 
              d) nell'ultimo biennio  non  abbiano  riportato  alcuna
          sanzione disciplinare piu' grave della «rimprovero». 
              9-ter. La qualifica e' conferita dal giorno  successivo
          a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
          grado di permanenza previsto al precedente comma. 
              10. Le  progressioni  di  carriera  degli  operatori  e
          collaboratori  transitati   nel   ruolo   forestale   degli
          operatori e collaboratori dell'Arma  dei  carabinieri  sono
          stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al  presente
          codice. 
              10-bis.  La  qualifica   di   qualifica   speciale   e'
          attribuita, previa verifica del possesso dei  requisiti  da
          parte  dalla  commissione  di  cui  all'articolo  1047,  ai
          collaboratori capo che: 
              a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado; 
              b) non si trovano nelle condizioni di cui  all'articolo
          1051; 
              c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in  sede  di
          valutazione  caratteristica,   la   qualifica   di   almeno
          «superiore alla media» o giudizio equivalente; 
              d) nell'ultimo biennio  non  abbiano  riportato  alcuna
          sanzione disciplinare piu' grave della «rimprovero». 
              10-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo
          a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
          grado di permanenza previsto al precedente comma. 
              11.  Per  esprimere  i  giudizi  sull'avanzamento   del
          personale  dei  ruoli  forestali   degli   ispettori,   dei
          sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei  periti,
          dei revisori e degli operatori  e  collaboratori  dell'Arma
          dei carabinieri, i membri della commissione di  avanzamento
          dell'Arma dei carabinieri di cui al comma  4,  lettera  b),
          dell'articolo 1047, sono: 
              a) un generale di brigata del ruolo forestale  iniziale
          dell'Arma dei carabinieri, che  assume  il  ruolo  di  vice
          presidente; 
              b) quattro colonnelli del ruolo normale  dell'Arma  dei
          carabinieri; 
              c)  tre  colonnelli  del   ruolo   forestale   iniziale
          dell'Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il
          ruolo di segretario; 
              d) due luogotenenti del ruolo ispettori  dell'Arma  dei
          carabinieri, se si tratta di valutazione di  personale  del
          ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; 
              e) due luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori
          dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di  valutazione  di
          personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei
          carabinieri; 
              f) un brigadiere  capo  del  ruolo  dei  sovrintendenti
          dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di  valutazione  di
          personale del ruolo forestale dei sovrintendenti  dell'Arma
          dei carabinieri; 
              g)  un  brigadiere  capo  del   ruolo   forestale   dei
          sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si  tratta  di
          valutazione  di   personale   del   ruolo   forestale   dei
          sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; 
              h) un appuntato scelto  del  ruolo  degli  appuntati  e
          carabinieri dell'Arma dei  carabinieri,  se  si  tratta  di
          valutazione  di  personale  del   ruolo   forestale   degli
          appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 
              i)  un  appuntato  scelto  del  ruolo  forestale  degli
          appuntati e carabinieri dell'Arma dei  carabinieri,  se  si
          tratta di valutazione  di  personale  del  ruolo  forestale
          degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 
              l)  un  perito  superiore  o  un  revisore  capo  o  un
          collaboratore  capo  dei  ruoli  forestali  dell'Arma   dei
          carabinieri se  si  tratta  di  valutazione  di  personale,
          rispettivamente,  dei  ruoli  forestali  dei  periti,   dei
          revisori o degli operatori e  collaboratori  dell'Arma  dei
          carabinieri. 
              12. Per l'avanzamento del personale del Corpo forestale
          dello Stato transitato nei ruoli  forestali  dell'Arma  dei
          carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le
          disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a
          corrispondenti ruoli e categorie.". 
              "Art. 2248 (Norma di chiusura  del  regime  transitorio
          per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). -  In  vigore
          dal 30 dicembre 2016. - 1. Sino al completo esaurimento del
          ruolo di cui all'articolo 2210-bis  e  comunque  non  oltre
          l'anno 2017, in  relazione  a  eventuali  variazioni  nella
          consistenza organica dei ruoli  nonche'  alle  esigenze  di
          mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento  e
          di  elevazione  del  livello  ordinativo  dei  comandi,  il
          Ministro  della  difesa  e'   autorizzato   annualmente   a
          modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei  ruoli
          del  servizio  permanente,   il   numero   complessivo   di
          promozioni  a  scelta  al  grado  superiore,   nonche'   la
          previsione  relativa   agli   obblighi   di   comando,   la
          determinazione delle relative aliquote di valutazione e  le
          permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad
          anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi  e
          l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di
          spesa di personale, il decreto di  cui  al  presente  comma
          puo' compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante
          la  riduzione  temporanea  o  permanente   delle   facolta'
          assunzionali previste a legislazione vigente. 
              2. ". 
              "Art. 2248-bis (Regime transitorio  per  gli  ufficiali
          dei  ruoli  forestali   dell'Arma   dei   carabinieri).   -
          (Omissis). 
              1-bis. Sino all'anno 2027  compreso,  il  numero  delle
          promozioni  a  generale  di  brigata  del  ruolo  forestale
          iniziale dell'Arma dei carabinieri da conferire annualmente
          e' pari ad una unita'. 
              1-ter. Le eventuali eccedenze rispetto  ai  contingenti
          massimi  definiti  dalla  tabella  4,   determinate   dalle
          promozioni  di  cui  al  comma  2,  sono   considerate   in
          soprannumero nell'anno di conferimento  e  progressivamente
          riassorbite entro il 31 dicembre 2026." 
              "Art. 2253 (Regime transitorio per l'attribuzione della
          qualifica di luogotenente). - (Omissis). 
              7. Per i marescialli aiutanti con anzianita'  di  grado
          compresa tra il 15 aprile 2001  ed  il  31  dicembre  2005,
          fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste
          dall'  articolo  1324,  comma  1,  per  l'ammissione   alla
          procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di
          luogotenente e' richiesto il requisito  di  anzianita'  nel
          grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato: 
              a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni; 
              b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni; 
              c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni; 
              d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni; 
              e) (soppressa). 
              f) (soppressa).".