Art. 34 
 
        Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 
 
  Al decreto legislativo 19 marzo 2001,  n.  69,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1,: 
  1) al comma 4, alla lettera b-bis,  la  parola:  «ad  un  anno»  e'
sostituita dalla seguente: «a due anni»; 
  2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:  «4-bis.  Su  proposta
del Comandante generale, il Ministro dell'economia e delle finanze ha
facolta', per gravi motivi penali o  disciplinari,  di  escludere  il
generale di corpo d'armata piu' anziano e  preporre  alla  carica  di
Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianita'.»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 1: 
  1.1) all'alinea, dopo la parola: «ruoli» sono aggiunte le seguenti:
«, con carriera a sviluppo dirigenziale,»; 
  1.2) alla lettera a), dopo la parola: «normale», sono  aggiunte  le
seguenti: «, nel cui ambito sono istituiti i  seguenti  comparti:  1)
ordinario; 2) aeronavale; 3) speciale;»; 
  1.3) le lettere b) e c) sono soppresse; 
      2) al comma  2,  la  parola:  «speciale»  e'  sostituita  dalla
seguente: «normale - comparto speciale»; 
    c) l'articolo 3 e' abrogato; 
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Funzionamento dei ruoli). - 1. Le consistenze organiche, i
profili di carriera e le modalita' di avanzamento nei gradi dei ruoli
normale  e  tecnico-logistico-amministrativo  sono  riportati   nelle
tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto. 
  2. Gli aumenti o le diminuzioni degli organici  rispetto  a  quelli
previsti dalle tabelle allegate al presente decreto sono realizzati a
decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  secondo   le   progressioni   ivi
indicate.»; 
    e) all'articolo 5: 
      1) al comma 1: 
  1.1) alla lettera f), le parole: «L'accertamento di tale  requisito
viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di  finanza»  sono
sostituite dalle seguenti: «A tal fine, il  Corpo  della  guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti»; 
  1.2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: 
  «g-bis) non essere stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
  g-ter) per i militari in  servizio  permanente,  non  essere  stati
dichiarati non  idonei  all'avanzamento  ovvero,  se  dichiarati  non
idonei all'avanzamento, aver successivamente conseguito  un  giudizio
di  idoneita'  e  che  siano  trascorsi  almeno  cinque  anni   dalla
dichiarazione di non idoneita'; 
  g-quater)  non  aver  riportato,  nell'ultimo   biennio,   sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
  g-quinquies) non essere sottoposti a un  procedimento  disciplinare
di corpo da cui possa derivare l'irrogazione  di  una  sanzione  piu'
grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a  un
procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale; 
  g-sexies) non essere sospesi dal servizio o in aspettativa.»; 
      2) dopo  il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  I
requisiti richiesti devono  essere  posseduti,  se  non  diversamente
stabilito, alle date indicate nel bando di concorso.»; 
      3) al comma 3: 
  3.1)  all'alinea,  la  parola:  «indicati»  e'   sostituita   dalla
seguente: «stabilite»; 
  3.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) le tipologie e
le modalita' di svolgimento dei concorsi e  delle  relative  prove  e
fasi concorsuali,  compreso  l'ordine  di  successione  delle  stesse
prevedendo,  ove  necessario,  programmi  e  prove  differenziati  in
relazione ai titoli di studio richiesti o ai posti  per  i  quali  si
concorre;»; 
  3.3) alla lettera b), le parole da: «esperti» fino a  «valutazione»
sono sostituite dalle seguenti: «esperti o docenti  nelle  materie  o
prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici  o
in quiescenza da non piu' di tre anni  dalla  data  di  nomina  della
commissione.»; 
      4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per  quanto
non  disciplinato  dal  presente  decreto  si  osservano   le   norme
concernenti  i  pubblici  concorsi   laddove   compatibili   con   la
specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il  bando
di concorso tiene conto anche delle  esigenze  di  funzionalita'  del
medesimo  Corpo   e   di   economicita'   e   snellezza   dell'azione
amministrativa.»; 
    f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo
normale del Corpo della  guardia  di  finanza  sono  tratti  mediante
concorso: 
  a) pubblico; 
  b) interno. 
  2. Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi del  comma  1
e' stabilito dal Comandante generale della guardia di finanza. 
  3. Nell'ambito dei concorsi  di  cui  al  comma  1,  il  Comandante
generale della guardia di finanza puo' destinare: 
  a) fino al 20% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera  a),
a favore dei candidati da avviare alla  specializzazione  di  «pilota
militare» o «comandante di stazione e unita' navale» del Corpo  della
guardia di finanza; 
  b) fino al 25% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera  b),
a favore degli appartenenti al Corpo della  guardia  di  finanza  dei
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in  possesso
del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto
di cui all'articolo 5, comma 2,  che  abbiano  frequentato  specifici
corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e siano stati  gia'
impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specializzazione e
che abbiano riportato nell'ultimo biennio  la  qualifica  finale  non
inferiore a «superiore alla media» o equivalente.»; 
    g) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale  -
comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali). - 1. Gli  ufficiali
del ruolo normale -  comparti  ordinario  e  aeronavale,  selezionati
mediante concorso pubblico, sono tratti con il grado di  sottotenente
da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno
di corso dell'Accademia della Guardia di finanza. 
  2. L'eta'  per  la  partecipazione  al  concorso  per  l'ammissione
all'Accademia della Guardia di finanza non puo' essere inferiore a 17
anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di  concorso.
Il termine massimo di 22 anni e' elevato a 28 anni per gli ispettori,
i sovrintendenti, gli appuntati e finanzieri del Corpo della  guardia
di finanza. 
  3. Nel limite delle riserve di posti di cui all'articolo  5,  comma
4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia  di  cui  al  presente
articolo, la determinazione del Comandante generale della guardia  di
finanza di cui all'articolo 5, comma 3,  puo'  prevedere  riserve  di
posti a favore dei diplomati presso le Scuole militari  nella  misura
massima del 30 per cento dei posti disponibili. 
  4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in  servizio
permanente di cui al presente articolo e' a carattere  universitario,
per  il  conseguimento  della   laurea   magistrale   in   discipline
economico-giuridiche, ed e' articolato in: 
  a) un corso di Accademia, di durata triennale, da  frequentare  per
due anni nella qualita' di allievo ufficiale e per  un  anno  con  il
grado di sottotenente; 
  b) un corso di Applicazione, di durata biennale, da frequentare per
un anno nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente. 
  5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a),  sono  ammessi  alla  frequenza  del  primo  anno  del  corso  di
Accademia. La nomina a sottotenente avviene  secondo  l'ordine  della
graduatoria  formata  al  termine  del  secondo  anno  del  corso  di
Accademia. Al termine del corso di  Applicazione  e'  determinata  la
nuova anzianita' relativa dei tenenti. 
  6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione
i frequentatori che: 
  a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso; 
  b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e  delle
attitudini indispensabili per bene assolvere le  funzioni  del  grado
rivestito o a cui aspirano. 
  7.  Nel  caso  di  mancato  superamento  degli  esami,  quando  non
ricorrono le condizioni di cui al comma 6,  e'  consentito  ripetere,
nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno  del  corso  di
Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che,  per  la
seconda volta, non supera gli esami, e' rinviato dal corso. Coloro  i
quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile  dell'anno
di corso frequentato  per  cause  documentate  e  indipendenti  dalla
propria volonta' o per effetto delle disposizioni di cui all'articolo
1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o agli articoli 16,
17, 32 e 47 del decreto legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  sono
ammessi  a  ripetere  l'anno  di  corso  senza   essere   considerati
ripetenti. 
  8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di  Applicazione
i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari. 
  9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione di cui
al comma 4, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
lettera a), che perde in via definitiva  l'idoneita'  psicofisica  al
volo  o  alla  navigazione,  prosegue,  a  domanda  e  previo  parere
favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo
formativo previsto dal presente articolo permanendo nel ruolo normale
- comparto aeronavale. 
  10. La domanda di cui al comma 9 deve essere  presentata  entro  60
giorni  dalla  data  del  provvedimento  che  ha  accertato,  in  via
definitiva, la perdita dell'idoneita'  psicofisica  al  volo  o  alla
navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro  il
termine indicato nel primo periodo, il frequentatore e' rinviato  dal
corso di Accademia ovvero dal corso di Applicazione a  decorrere  dal
giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine. 
  11. Il rinvio dal corso di Accademia o dal  corso  di  Applicazione
comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e  per  l'ufficiale
allievo il collocamento in congedo assoluto,  fermo  restando  quanto
previsto dal comma 13 per il personale gia' appartenente alla Guardia
di finanza. 
  12. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di svolgimento dei corsi
di Accademia e di Applicazione, ivi  comprese  quelle  di  formazione
delle graduatorie di cui al comma 5, nonche' le cause e le  procedure
di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di espulsione ai sensi
del comma 8. Le  materie  di  studio  e  i  relativi  programmi  sono
stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di
finanza. 
  13. Gli allievi o gli ufficiali  rinviati  o  espulsi  non  possono
partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia.  Essi
sono restituiti alla Forza armata per  l'assolvimento  di  eventuali,
residui obblighi di leva. Se all'atto  dell'ammissione  in  Accademia
erano gia' in servizio nella Guardia di finanza, essi  riassumono  la
precedente posizione  di  stato,  fatta  salva  l'adozione  nei  loro
confronti degli ulteriori occorrenti  provvedimenti.  Il  periodo  di
durata del corso e', in  tal  caso,  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio e di grado. 
  Art. 6-ter (Accesso mediante concorso interno al  ruolo  normale  -
comparti speciale e aeronavale degli ufficiali). - 1. Al concorso  di
cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  b),  possono  partecipare  gli
appartenenti alla Guardia di finanza,  in  servizio  permanente,  dei
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in  possesso
del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto
di cui all'articolo 5, comma 2, che: 
  a) abbiano almeno 30 anni di eta' e non  abbiano  superato  il  45°
anno alla data indicata nel bando di concorso; 
  b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la  qualifica  finale  non
inferiore a «superiore alla media» o equivalente. 
  2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
b), sono ammessi alla frequenza di un corso presso l'Accademia  della
Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno, al termine  del
quale  sono  nominati  sottotenenti  del  ruolo  normale  -  comparti
speciale o aeronavale e iscritti  in  ruolo  secondo  l'ordine  della
graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione
del medesimo corso. 
  3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis,  commi
6, 7, 8 e 13. Con il decreto di cui  all'articolo  6-bis,  comma  12,
sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese
quelle di  formazione  della  graduatoria,  nonche'  le  cause  e  le
procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori.  Le  materie  di
studio e i relativi programmi sono stabiliti con  determinazione  del
Comandante generale della guardia di finanza. 
  4. Il frequentatore del corso di  Accademia  di  cui  al  comma  2,
vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b),
che perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al  volo  o  alla
navigazione prosegue,  a  domanda  e  previo  parere  favorevole  del
Comandante generale della guardia di finanza,  il  corso  di  cui  al
comma 2 permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale. 
  5. La domanda di cui al comma 4 deve  essere  presentata  entro  60
giorni  dalla  data  del  provvedimento  che  ha  accertato,  in  via
definitiva, la perdita dell'idoneita'  psicofisica  al  volo  o  alla
navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro  il
termine indicato nel primo periodo, il frequentatore e' rinviato  dal
corso di Accademia a decorrere dal  giorno  successivo  a  quello  di
scadenza dello stesso termine.  Il  rinvio  dal  corso  di  Accademia
comporta il proscioglimento dalla ferma contratta.»; 
  h) gli articoli 7 e 8 sono abrogati; 
  i) all'articolo 9: 
      1) al comma 1: 
  1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i cittadini in
possesso  del  diploma  di  laurea  specialistica  o  magistrale   in
discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono o anche
di ulteriori titoli di studio specialistici o  abilitativi,  previsti
dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano  superato
il 35° anno di eta'»; 
  1.2) alla lettera b), dopo la parola:  «laurea»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «specialistica  o  magistrale»,  le  parole:  «che   abbia
compiuto il 33° anno di eta' e» sono soppresse e la parola: «42°»  e'
sostituita dalla seguente: «45°»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  I  requisiti  di
cui  al  comma  1  devono  essere  posseduti,  se  non   diversamente
stabilito, alla data indicata nel bando di  concorso.  A  parita'  di
merito costituisce  titolo  preferenziale  l'aver  prestato  servizio
senza demerito nel  Corpo  della  guardia  di  finanza.  I  candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso  di  cui
al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della  durata  non
inferiore  a  sei  mesi  e,  previo  conseguimento  del  giudizio  di
idoneita' alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della
prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti
a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione  e  iscritti
in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Al termine  del  corso
l'anzianita'  relativa  dei  tenenti  e'  rideterminata  in  base  al
punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.»; 
  3) il comma 3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Agli  ufficiali
frequentatori   del   corso    tecnico-logistico-amministrativo    si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
6-bis, commi 6, 7, 8 e 13.»; 
  4) al comma 4, le  parole:  «6,  comma  8»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «6-bis, comma 12»; 
  l) all'articolo 10, comma 1, la lettera  a),  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) nel ruolo normale - comparti  ordinario,  aeronavale  e
speciale non puo' superare le vacanze esistenti  nell'organico  degli
ufficiali  inferiori  ne'  eccedere,  comunque,  un  undicesimo   del
predetto organico;»; 
  m) all'articolo 11: 
  1) al comma 1, le parole: «e del ruolo aeronavale» sono  sostituite
dalle seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 6-bis», le  parole:
«ai corsi» sono sostituite dalle seguenti: «al corso» ed e' aggiunto,
infine, il seguente periodo: «Tale obbligo  di  servizio  costituisce
presupposto per la nomina a ufficiale.»; 
  2) al comma 2, le parole: «degli articoli 8, 9 e 40, comma 7»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6-ter»; 
  3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis.  Gli  ufficiali
reclutati ai sensi dell'articolo 9 hanno l'obbligo di  contrarre  una
ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso  di  formazione.
Tale obbligo di servizio costituisce  presupposto  per  la  nomina  a
ufficiale.»; 
  4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per gli ufficiali  di
cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo  articolo,  che
assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1.»; 
  5) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:  «6-bis.  Ai  fini  del
completamento dei periodi di ferma di  cui  al  presente  articolo  e
all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  non
concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione  di  quelli  di  cui
all'articolo 884, comma 2, lettere a), b), d), e) e  i)  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' i periodi di frequenza  dei
corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 2  della  legge  13
agosto 1984, n. 476 e dei corsi per la formazione  specialistica  dei
medici di cui all'articolo 40, comma 2, del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368.»; 
    n) all'articolo 14: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Non  possono  far
parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che: 
  a) ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato  o
di Capo di Gabinetto o di Vice Capo  di  Gabinetto  presso  qualsiasi
amministrazione; 
  b) sono stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per
delitto non colposo; 
  c)  sono  sottoposti  a  procedimento  disciplinare  da  cui  possa
derivare una sanzione di stato  ovvero,  nel  grado  rivestito,  sono
stati puniti con una sanzione disciplinare di stato.»; 
      2) al comma 4, le parole: «legge 24 ottobre 1977, n. 801»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2007, n. 124» e la lettera
c) e' soppressa; 
  o) all'articolo 17, comma 1, la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) dal colonnello piu' anziano in ruolo, in  comando,  del
comparto ordinario, aeronavale o speciale del ruolo  normale,  quando
si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi  comparti,
purche'  non  sono  gia'  stati  valutati  per  sei  volte  ai   fini
dell'avanzamento al grado di generale di brigata;»; 
  p)  all'articolo  18,  comma  5,  prima   delle   parole:   «Quando
eccezionalmente»  sono  inserite   le   seguenti:   «La   valutazione
dell'ufficiale che, inserito nell'aliquota di valutazione,  si  trovi
in una delle condizioni di cui al comma 3 e' sospesa.» e all'articolo
19, dopo il comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  gli
ufficiali  del  ruolo  tecnico   logistico   amministrativo,   l'aver
ricoperto incarichi in  piu'  sedi  di  servizio  costituisce  titolo
nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello.»; 
  q) all'articolo 20, dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis. Gli ufficiali  delle  categorie  del  congedo,  di  qualsiasi
ruolo, dichiarati non idonei all'avanzamento non sono piu' valutati e
non possono piu' essere trattenuti o richiamati in servizio, a nessun
titolo. Ove gia' trattenuti o richiamati, a qualunque titolo, cessano
dal trattenimento o dal richiamo in servizio entro  30  giorni  dalla
data di notifica del provvedimento di non idoneita'.»; 
  r) all'articolo 21, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali  del
ruolo normale: 
  a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti  in  distinte
graduatorie di merito fino  alla  valutazione  per  l'avanzamento  al
grado di generale di divisione; 
  b) del comparto speciale: 
  1)  sono  iscritti  in   distinte   graduatorie   di   merito   per
l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello  e  colonnello
della seconda aliquota; 
  2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per
l'avanzamento ai gradi di  colonnello,  prima  e  terza  aliquota,  e
generale di brigata nonche' iscritti nelle  medesime  graduatorie  di
merito. Le eventuali promozioni sono computate  in  quelle  stabilite
dalla tabella 1 per gli ufficiali del comparto ordinario. 
  7-ter.  Al  generale  di  brigata  del  ruolo  normale  -  comparto
aeronavale iscritto al primo posto della graduatoria  di  merito  per
l'avanzamento al grado superiore e' attribuita la promozione al grado
di generale di divisione qualora si constati che non risulti iscritto
in ruolo, con il grado di  generale  di  divisione,  altro  ufficiale
dello stesso comparto. 
  7-quater. I tenenti colonnelli «a disposizione» del ruolo  normale,
ai fini della valutazione per la promozione di cui all'articolo  1099
del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  qualora  giudicati
idonei, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito.»; 
    s) all'articolo 22, comma 4: 
  1) alla  lettera  b),  le  parole:  «al  grado  di  maggiore  e  di
colonnello» sono soppresse e, dopo la parola: «merito», sono inserite
le seguenti: «e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della  tabella
n. 1 allegata al presente decreto»; 
  2) la lettera c) e' soppressa; 
  t) all'articolo 24, comma 2, le parole:  «Ministro  delle  finanze»
sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»; 
  u) all'articolo 26: 
  1) al comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «i  gradi»  sono
aggiunte le seguenti: «del ruolo tecnico-logistico-amministrativo»; 
  2) al comma 2, le parole:  «ovvero  dell'ordine  di  ruolo  secondo
quanto previsto dal presente decreto per il grado  interessato»  sono
soppresse; 
    v) all'articolo 27, comma 1, lettera a): 
  1) le parole: «, di  attribuzioni  specifiche,  di  servizio  e  di
imbarco» sono soppresse; 
  2) le parole: «1, 2, 3», sono sostituite dalla seguente: «1»; 
    z) all'articolo 28: 
      1) al comma 1: 
  1.1) nell'alinea, le parole: «31  ottobre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre» e le parole: «con  apposite  determinazioni,
per ciascun grado e  ruolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con
propria determinazione»; 
  1.2) alla lettera b), dopo le parole: «ai gradi di generale»,  sono
aggiunte le seguenti: «del ruolo normale»; 
  2) al comma 2,  le  parole:  «31  ottobre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre», le parole: «delle tabelle  1,  2,  3»  sono
sostituite dalla seguente: «della tabella 1»; 
  3) il comma 4 e' soppresso; 
    aa) dopo l'articolo 29 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 29-bis (Ufficiali in soprannumero agli organici). - 1.  Fermi
restando i collocamenti in soprannumero  agli  organici  previsti  da
altre  fonti  normative,  possono  essere   altresi'   collocati   in
soprannumero agli organici, nel numero massimo di quindici unita'  e,
comunque, nel limite di spesa annuale di 531.000 euro, gli  ufficiali
del Corpo della guardia di finanza  da  distaccare  presso  le  Forze
armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare  per  esigenze
delle altre amministrazioni dello Stato. 
  2. Le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1 sono disposte con
determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»; 
    bb) all'articolo 30: 
  1) al comma 1, le parole: «1, 2, 3» sono sostituite dalla seguente:
«1»; 
  2) al comma 2, le parole: «delle tabelle 1, 2, 3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «della tabella 1»; 
  3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le promozioni di  cui
ai commi 1 e 2 sono conferite anche  in  soprannumero  agli  organici
previsti  dalle  norme  vigenti.  Le  eventuali  eccedenze   che   si
determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono
assorbite con le vacanze che  si  verificano  per  cause  diverse  da
quelle   determinate   dalle   promozioni,    salvo    l'applicazione
dell'aspettativa per  riduzione  di  quadri  di  cui  al  comma  4  e
dell'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»; 
  4)  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Qualora   il
conferimento  delle  promozioni  annuali  determini,  nel  grado   di
colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di  legge,
salvo quanto  disposto  dall'articolo  2145,  comma  3,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il collocamento in aspettativa  per
riduzione di quadri e' effettuato solo nel caso in  cui  la  predetta
eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive  del
grado  fissate  dal  presente  decreto  per   i   ruoli   normale   e
tecnico-logistico-amministrativo. Quando si determinano eccedenze non
totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa  per  riduzione
di quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente piu' anziano e,
a parita' di eta', l'ufficiale meno  anziano  nel  grado  ovvero,  se
generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore  anzianita'  di
grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente  il
piu' anziano.»; 
  cc) all'articolo 31, comma 1, le parole: «1, 2, 3» sono  sostituite
dalle seguenti: «1 per il ruolo normale - comparto ordinario»; 
  dd) all'articolo 32, comma 2: 
  1) alla lettera  c),  le  parole:  «Ministro  delle  finanze»  sono
sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»; 
  2)  dopo  la  lettera  c)  e'   aggiunta   la   seguente:   «c-bis)
all'ufficiale che, a seguito di giudizio ai sensi del comma 1  ovvero
degli articoli 33 e  34,  abbia  maturato  titolo  all'inclusione  in
aliquota per annualita' pregresse.»; 
  ee)  all'articolo  34,  comma  2,  le  parole:  «30  giugno»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre» e le parole: «7, della legge
10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 
  ff) all'articolo 35: 
      1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. I  sottotenenti  di  cui  all'articolo  6-ter,  comma  2,  sono
valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado.  Se
idonei, sono promossi con l'anzianita' corrispondente  alla  data  di
compimento dei due anni di permanenza nel grado. 
  2-bis. Le promozioni dei sottotenenti  del  corso  di  Applicazione
sono disposte senza effettuare la procedura  di  valutazione  di  cui
all'articolo 20, a condizione che  gli  stessi  abbiano  superato  il
primo anno di tale corso. 
  2-ter. Ai sottotenenti si applicano gli articoli 24 e 32.»; 
      2) il comma 5 e' abrogato; 
    gg) all'articolo 39, comma 1: 
  1) nell'alinea, le parole: «, aeronavale, speciale» sono soppresse; 
  2) alla lettera c), la parola: «35°» e' sostituita dalla  seguente:
«40°»; 
    hh) gli articoli 40, 41, 42, 43, 45 e 46 sono abrogati; 
    ii) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.    55    (Attribuzioni    degli    ufficiali    del     ruolo
tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza). - 1.  Gli
ufficiali   del   ruolo    tecnico-logistico-amministrativo    hanno,
nell'esercizio   delle    funzioni    proprie    della    specialita'
d'appartenenza,  le  medesime  attribuzioni,  facolta'  e  competenze
riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti  agli  ufficiali
dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di
analoghe mansioni.»; 
    ll) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 56 (Precedenza al comando e attribuzioni). - 1. Gli ufficiali
del ruolo normale hanno la  precedenza  al  comando  sugli  ufficiali
parigrado del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 
  2.  Gli  ufficiali  del  ruolo  normale,   comparti   ordinario   e
aeronavale, hanno la precedenza al comando sugli ufficiali  parigrado
di eguale anzianita' assoluta del comparto speciale. 
  3.  Ferme  restando  le  attribuzioni  previste  dalle   norme   di
ordinamento  e  le  competenze  stabilite   dalle   altre   leggi   e
regolamenti, i capitani  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  in
relazione alla specifica qualificazione professionale  propria  degli
ufficiali, cui si correlano autonoma  responsabilita'  decisionale  e
rilevante professionalita', assumono  piena  responsabilita'  per  le
direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di
studio  e  partecipano  all'attivita'  degli  ufficiali   con   grado
dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.»; 
    mm) l'articolo 59 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 59  (Adeguamento  dei  ruoli,  delle  specialita'  del  ruolo
tecnico-logistico-amministrativo   e   delle   rispettive   dotazioni
organiche). - 1. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il  volume  organico
complessivo di ciascun ruolo, i profili di carriera e il numero delle
promozioni annuali previsti  dal  presente  decreto,  possono  essere
modificati: 
  a) i periodi di comando e le dotazioni organiche dei singoli  ruoli
previsti dal presente decreto, al fine di adeguarne la consistenza al
piu'  efficace  soddisfacimento  delle  esigenze   operative   e   di
funzionalita' del sostegno tecnico-logistico; 
  b)  l'articolazione  del  ruolo   tecnico-logistico-amministrativo,
mediante  soppressione,   accorpamento   o   istituzione   di   nuove
specialita' al fine di adeguarla alle effettive esigenze di  sostegno
tecnico-logistico.»; 
    nn) l'articolo 60 e' abrogato; 
  oo) all'articolo 62, comma 1, le parole: «,  aeronavale,  speciale»
sono soppresse; 
  pp) all'articolo 63, al comma 1: 
  1) le parole: «marescialli aiutanti  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza» sono sostituite  dalle  seguenti:  «luogotenenti  del  Corpo
della guardia di finanza»; 
  2) le  parole:  «e  promozione  straordinaria  per  benemerenze  di
servizio, disciplinati dagli articoli 60 e 61,» sono sostituire dalle
seguenti: «, disciplinato dall'articolo 61»; 
  3) la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente:  «normale  -
comparto speciale»; 
    qq) all'articolo 64: 
      1) al comma 1, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a)
partecipano,  con  voto   deliberativo,   alle   commissioni   medico
ospedaliere di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, allorche' vengano prese in esame pratiche relative
al personale  della  Guardia  di  finanza.  Provvedono,  anche  quali
componenti  delle  commissioni  medico  ospedaliere   della   Sanita'
Militare,  alle  valutazioni  collegiali  medico-legali  inerenti  il
riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto
1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n.  302,  dalla  legge  23
novembre 1998, n. 407, dalla legge 23 febbraio 1999, n.  44  e  dalla
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia  di  vittime  del  dovere,
della  criminalita'  organizzata,  del  terrorismo,  delle  richieste
estorsive e dell'usura;»; 
  2) alle lettere b) e d), le parole: «all'articolo 11,  della  legge
11 marzo 1926, n. 416» e «della legge 11 marzo  1926,  n.  416»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:  «all'articolo  189  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e «del decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66»; 
  3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:  «2-bis.  Il  servizio
sanitario del Corpo della guardia di finanza provvede, ai  sensi  del
regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito dalla legge  6
settembre 1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della
salute del personale in servizio con le risorse umane,  finanziare  e
strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  nonche',  anche  a
favore del personale in congedo e dei rispettivi  familiari,  con  le
risorse del Fondo  di  assistenza  per  i  finanzieri,  integralmente
riassegnabili secondo le norme  previste  dal  relativo  statuto.  Si
applicano, in quanto compatibili, gli  articoli  da  181  a  195  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   sono   emanate   le   conseguenti
disposizioni  tecniche  attuative   dell'ordinamento   del   servizio
sanitario del medesimo Corpo e dei rapporti con il predetto Fondo.»; 
  rr) all'articolo 67, dopo il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Fanno parte del Consiglio superiore della Guardia di finanza,
di cui all'articolo 4, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, gli ufficiali generali in servizio
permanente effettivo titolari  di  incarichi  rilevati  organicamente
nell'ambito della medesima Guardia di finanza.»; 
  ss) le  parole:  «Ministro  delle  finanze»,  «corso  superiore  di
polizia  tributaria»  e  «Scuola  di  polizia  tributaria»,   ovunque
ricorrono,  sono   sostituite,   rispettivamente,   dalle   seguenti:
«Ministro dell'economia e delle finanze», «corso superiore di polizia
economico-finanziaria» e «Scuola di polizia economico-finanziaria». 
  2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
sono sostituite con le relative tabelle allegate al presente decreto. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino
          del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
          degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
          dell'articolo 4 della legge  31  marzo  2000,  n.  78),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          71 del 26 marzo 2001, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 4 e 4-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 69 del  2001,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 1 (Ambito di applicazione). - (omissis) 
              4. Il generale di corpo d'armata in servizio permanente
          effettivo della Guardia di finanza piu' anziano  in  ruolo,
          ovvero il parigrado che lo segue in ordine  di  anzianita',
          se il primo  ricopre  la  carica  di  Comandante  generale,
          assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in
          Seconda: 
              a. e' gerarchicamente preminente  rispetto  agli  altri
          generali di corpo d'armata del Corpo; 
              b. sulla base delle direttive e delle deleghe  ricevute
          dal Comandante Generale, con  il  quale  coopera,  esercita
          attivita' di gestione  nei  settori  del  personale,  delle
          operazioni  e   dell'area   logistico   -   amministrativa,
          svolgendo, altresi', attivita' propositiva e consultiva nei
          confronti   del   Comandante   Generale   ai   fini   delle
          determinazioni  inerenti  alle   funzioni   di   indirizzo,
          coordinamento e controllo dell'attivita'  dei  comandi  del
          Corpo; 
              b-bis. rimane in carica per un periodo pari a due anni,
          salvo  che  nel  frattempo  debba  cessare   dal   servizio
          permanente effettivo per limiti di eta' o per  altra  causa
          prevista dalla legge. 
              4-bis. Su proposta del Comandante generale, il Ministro
          dell'economia e delle finanze ha facolta', per gravi motivi
          penali o disciplinari, di escludere il  generale  di  corpo
          d'armata piu' anziano e preporre alla carica di  Comandante
          in seconda quello che lo segue in ordine di anzianita'.". 
              - Si riporta l'articolo 2, commi  1  e  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 69 del  2001,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 2 (Ruoli degli ufficiali).  -  1.  I  ruoli,  con
          carriera a sviluppo dirigenziale, nei quali  sono  iscritti
          gli ufficiali  del  servizio  permanente  del  Corpo  della
          Guardia di finanza sono i seguenti: 
              a. ruolo normale,  nel  cui  ambito  sono  istituiti  i
          seguenti  comparti:  1)  ordinario;   2)   aeronavale;   3)
          speciale; 
              b. - c. (soppresse). 
              d. ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 
              2. Il maestro direttore ed il  maestro  vice  direttore
          della banda  musicale  della  Guardia  finanza  di  cui  al
          decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati
          nell'organico del ruolo normale - comparto speciale. 
              (omissis).". 
              - L'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 69 del
          2001, abrogato dal presente decreto, recava: "Istituzione e
          soppressione di ruoli". 
              - Si riporta l'articolo 5, commi 1, 2, 3  e  3-bis  del
          citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per  conseguire  la
          nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo  della
          Guardia di  finanza  e'  necessario  possedere  i  seguenti
          requisiti: 
              a) essere cittadini italiani; 
              b)  essere  in  possesso  di  diploma   di   istruzione
          secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea; 
              c) essere  riconosciuti  in  possesso  della  idoneita'
          psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
          ufficiale in servizio permanente; 
              d) essere in possesso dei diritti civili e politici; 
              e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
          decaduti all'impiego presso  una  pubblica  amministrazione
          ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,  da  precedente
          arruolamento nelle Forze armate e di polizia; 
              f) essere  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della  guardia
          di  finanza  accerta,  d'ufficio,  l'irreprensibilita'  del
          comportamento  del  candidato  in  rapporto  alle  funzioni
          proprie del grado da rivestire. Sono  causa  di  esclusione
          dall'arruolamento anche l'esito positivo agli  accertamenti
          diagnostici, la guida  in  stato  di  ebbrezza  costituente
          reato, l'uso o la detenzione  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope a scopo  non  terapeutico,  anche  se  saltuari,
          occasionali o risalenti; 
              g)  non  essere  imputati,  condannati,   ovvero   aver
          ottenuto l'applicazione della pena ai  sensi  dell'articolo
          444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
          ne'  essere  o  essere  stati  sottoposti   a   misure   di
          prevenzione; 
              g-bis)   non   essere   stati   dimessi,   per   motivi
          disciplinari o per  inattitudine  alla  vita  militare,  da
          accademie,  scuole,  istituti  di  formazione  delle  Forze
          armate e di polizia; 
              g-ter) per  i  militari  in  servizio  permanente,  non
          essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento  ovvero,
          se   dichiarati   non    idonei    all'avanzamento,    aver
          successivamente conseguito un giudizio di idoneita'  e  che
          siano trascorsi almeno cinque anni dalla  dichiarazione  di
          non idoneita'; 
              g-quater)  non  aver  riportato,  nell'ultimo  biennio,
          sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 
              g-quinquies) non essere sottoposti  a  un  procedimento
          disciplinare di corpo da cui possa  derivare  l'irrogazione
          di  una  sanzione  piu'  grave   della   consegna,   a   un
          procedimento disciplinare di  stato  o  a  un  procedimento
          disciplinare ai  sensi  dell'articolo  17  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale; 
              g-sexies)  non  essere  sospesi  dal  servizio   o   in
          aspettativa. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria  di
          secondo grado  richiesti  per  l'ammissione  all'Accademia,
          nonche' i diplomi di laurea e gli altri  titoli  di  studio
          validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale permanente
          ed eventuali ulteriori requisiti. 
              2-bis. I requisiti richiesti devono  essere  posseduti,
          se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando
          di concorso. 
              3. Con determinazione  del  Comandante  Generale  della
          Guardia di finanza sono stabilite: 
              a) le tipologie  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
          concorsi  e  delle  relative  prove  e  fasi   concorsuali,
          compreso l'ordine di successione delle  stesse  prevedendo,
          ove  necessario,  programmi  e   prove   differenziati   in
          relazione ai titoli di studio richiesti o ai  posti  per  i
          quali si concorre; 
              b.  la  composizione  delle  commissioni  esaminatrici,
          presiedute e formate da personale in servizio nella Guardia
          di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu'
          esperti  o  docenti  nelle  materie  o  prove  oggetto   di
          valutazione, in servizio  presso  istituti  pubblici  o  in
          quiescenza da non piu' di tre anni  dalla  data  di  nomina
          della commissione. 
              3-bis. Per quanto non disciplinato dal presente decreto
          si osservano  le  norme  concernenti  i  pubblici  concorsi
          laddove compatibili con la  specificita'  del  Corpo  della
          guardia di finanza. A tal fine il bando di  concorso  tiene
          conto anche delle esigenze di  funzionalita'  del  medesimo
          Corpo   e   di   economicita'   e   snellezza   dell'azione
          amministrativa. 
              (omissis).". 
              - Gli articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo  n.
          69 del  2001,  abrogati  dal  presente  decreto,  recavano,
          rispettivamente: 
              "Ufficiali del ruolo aeronavale", "Ufficiali del  ruolo
          speciale". 
              -  Si  riporta  l'articolo   9   del   citato   decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.       9        (Ufficiali        del        ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo). - 1. L'accesso al  ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di
          finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso
          per titoli ed esami, al quale possono partecipare: 
              a) i  cittadini  in  possesso  del  diploma  di  laurea
          specialistica o magistrale  in  discipline  attinenti  alla
          specialita' per la quale concorrono o  anche  di  ulteriori
          titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti  dal
          decreto di cui all'articolo 5, comma  2,  che  non  abbiano
          superato il 35° anno di eta'; 
              b)  il  personale  del  Corpo  appartenente  ai   ruoli
          ispettori,  sovrintendenti,  appuntati  e  finanzieri,   in
          possesso del diploma di laurea specialistica  o  magistrale
          in discipline attinenti alla specializzazione per la  quale
          concorre, previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma
          2, che non abbia superato il 45°  anno  di  eta'  ed  abbia
          riportato  nell'ultimo  biennio  la  qualifica  finale  non
          inferiore a «superiore alla media» o equivalente. 
              2.  I  requisiti  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          posseduti,  se  non  diversamente  stabilito,   alla   data
          indicata  nel  bando  di  concorso.  A  parita'  di  merito
          costituisce titolo preferenziale l'aver  prestato  servizio
          senza demerito  nel  Corpo  della  guardia  di  finanza.  I
          candidati utilmente collocati nella graduatoria  di  merito
          del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla  frequenza
          di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo
          conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita  medica
          di incorporamento e sottoscrizione della  prescritta  ferma
          di servizio di cui  all'articolo  11,  nominati  tenenti  a
          decorrere dalla data di inizio del corso  di  formazione  e
          iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa.  Al
          termine del corso  l'anzianita'  relativa  dei  tenenti  e'
          rideterminata  in  base  al  punteggio   conseguito   nella
          graduatoria di fine corso. 
              3.   Agli    ufficiali    frequentatori    del    corso
          tecnico-logistico-amministrativo si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni  di  cui  all'articolo  6-bis,
          commi 6, 7, 8 e 13. 
              4. Con il regolamento di cui all'articolo 6-bis,  comma
          12, sono  disciplinate  le  modalita'  di  svolgimento  del
          corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie,
          nonche' le cause e le procedure di rinvio e  di  espulsione
          dei frequentatori. Le  materie  di  studio  ed  i  relativi
          programmi sono stabiliti con determinazione del  Comandante
          Generale della Guardia di finanza.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  10   del   citato   decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 10 (Alimentazione dei ruoli). - 1. Il numero  dei
          posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione: 
              a) nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e
          speciale   non   puo'   superare   le   vacanze   esistenti
          nell'organico  degli  ufficiali  inferiori  ne'   eccedere,
          comunque, un undicesimo del predetto organico; 
              b) nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo non  puo'
          superare le  vacanze  esistenti  nell'organico  complessivo
          degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  11   del   citato   decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 11 (Obblighi  di  servizio).  -  1.  Gli  allievi
          dell'Accademia  del  ruolo  normale  reclutati   ai   sensi
          dell'articolo 6-bis hanno l'obbligo di contrarre,  all'atto
          dell'ammissione al corso, una ferma di tre  anni.  All'atto
          della nomina a sottotenente hanno  l'obbligo  di  contrarre
          una nuova ferma  di  dieci  anni,  che  assorbe  quella  da
          espletare. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto
          per la nomina a ufficiale. 
              2.  Gli  ufficiali  reclutati  ai  sensi  dell'articolo
          6-ter, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni
          decorrente dall'inizio del corso di formazione. 
              2-bis. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 9
          hanno l'obbligo  di  contrarre  una  ferma  di  sette  anni
          decorrente  dall'inizio  del  corso  di  formazione.   Tale
          obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a
          ufficiale. 
              3. Per gli  ufficiali  di  cui  all'articolo  2161  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  si  applicano  i
          periodi  di  ferma  previsti  dal  medesimo  articolo,  che
          assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1. 
              4. Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  ammessi  a
          frequentare corsi di elevato livello tecnico  professionale
          o  destinati  ad  incarichi  particolarmente   qualificanti
          all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad
          una ferma di cinque anni che decorre dalla data: 
              a. di conclusione dei  corsi  stessi  o  da  quella  di
          cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero; 
              b. del provvedimento di rinvio o espulsione dai corsi; 
              c. di presentazione della  domanda  di  dimissione  dal
          corso. 
              5. Il periodo di cui al comma 4, e' aggiuntivo rispetto
          alla ferma eventualmente in atto. 
              6. I corsi e gli incarichi di  cui  al  comma  4,  sono
          individuati con decreto del Ministero delle finanze. 
              6-bis. Ai fini del completamento dei periodi  di  ferma
          di cui al presente articolo e all'articolo 2161 del decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i  periodi
          di aspettativa, a eccezione di quelli di  cui  all'articolo
          884, comma 2, lettere a), b),  d),  e)  e  i)  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  nonche'  i  periodi  di
          frequenza  dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca  di   cui
          all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984,  n.  476  e  dei
          corsi per la formazione specialistica  dei  medici  di  cui
          all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto
          1999, n. 368.". 
              - Si riporta l'articolo 14, commi 3  e  4,  del  citato
          decreto legislativo n. 69 del  2001,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 14 (Commissioni di avanzamento.  Generalita').  -
          1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad  anzianita'  ed  a
          scelta: 
              a) la Commissione superiore di avanzamento nei riguardi
          degli  ufficiali  di  grado  pari  o  superiore  a  tenente
          colonnello. 
              b) la Commissione ordinaria di avanzamento nei riguardi
          degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. 
              2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono
          appartenere ai ruoli del servizio  permanente  effettivo  e
          non essere a  disposizione  di  altre  amministrazioni  per
          incarichi non previsti dalle norme di  ordinamento,  e  che
          implichino  la  dipendenza,  anche  funzionale,  da   altre
          amministrazioni o enti dello Stato. 
              3.  Non  possono  far  parte   delle   commissioni   di
          avanzamento gli ufficiali che: 
              a) ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario
          di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto
          presso qualsiasi amministrazione; 
              b) sono stati rinviati a giudizio  o  ammessi  ai  riti
          alternativi per delitto non colposo; 
              c) sono sottoposti a procedimento disciplinare  da  cui
          possa derivare una sanzione  di  stato  ovvero,  nel  grado
          rivestito, sono stati puniti con una sanzione  disciplinare
          di stato. 
              4. Non possono far parte delle commissioni  di  cui  al
          comma 1, gli ufficiali impiegati presso. 
              a. i servizi per le informazioni e la  sicurezza  dello
          Stato, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124; 
              b. gli enti, comandi o unita' internazionali, che hanno
          sedi di servizio fuori dal territorio nazionale.". 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 1, del citato decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 17 (Commissione ordinaria di avanzamento).  -  1.
          La Commissione ordinaria di avanzamento e' composta: 
              a) dal Comandante in Seconda, che la presiede; 
              b) dai sette generali  di  divisione  piu'  anziani  in
          ruolo in comando nel Corpo; 
              c) dal colonnello piu' anziano in  ruolo,  in  comando,
          del comparto ordinario, aeronavale  o  speciale  del  ruolo
          normale,   quando   si   tratta   di   valutare   ufficiali
          appartenenti ai rispettivi comparti, purche' non sono  gia'
          stati valutati per sei volte ai  fini  dell'avanzamento  al
          grado di generale di brigata; 
              d) dal colonnello  piu'  anziano  in  ruolo  del  ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo  qualora  si   tratti   di
          valutare ufficiali appartenenti al predetto ruolo. 
              (omissis).". 
              - Si riportano gli articoli 18, comma 5,  e  19,  comma
          2-bis, del citato decreto legislativo n. 69 del 2001,  come
          modificati dal presente decreto: 
              "Art.  18  (Aliquote  di  ruolo  ed  impedimenti   alla
          valutazione). - (omissis). 
              5.  La   valutazione   dell'ufficiale   che,   inserito
          nell'aliquota  di  valutazione,  si  trovi  in  una   delle
          condizioni  di  cui  al  comma   3   e'   sospesa.   Quando
          eccezionalmente le autorita' competenti  ritengano  di  non
          poter    addivenire    alla    pronuncia    del    giudizio
          sull'avanzamento,  sospendono  il  giudizio  indicandone  i
          motivi.   All'ufficiale   e'   data   comunicazione   della
          sospensione della valutazione  e  dei  motivi  che  l'hanno
          determinata.". 
              "Art.  19   (Elementi   di   giudizio.   Documentazione
          caratteristica  e  matricolare.   Pareri   facoltativi   ed
          obbligatori).  -  1.  La   Commissione   superiore   e   la
          Commissione ordinaria  esprimono  giudizi  sull'avanzamento
          sulla base degli elementi risultanti  dalla  documentazione
          caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo  conto
          della   presenza   dei   particolari   requisiti   previsti
          dall'articolo 12. 
              2.  Il  superamento  del  Corso  Superiore  di  Polizia
          Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e
          successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo
          per l'avanzamento in carriera con  preferenza  rispetto  ad
          altri corsi o titoli acquisiti. 
              2-bis. Per gli ufficiali del  ruolo  tecnico  logistico
          amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in piu' sedi  di
          servizio costituisce titolo nell'avanzamento  a  scelta  al
          grado di colonnello. 
              (omissis).". 
              -  Si  riporta  l'articolo  20   del   citato   decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 20 (Procedura di valutazione degli avanzamenti ad
          anzianita'). - 1. Il giudizio di avanzamento ad  anzianita'
          si  esprime  dichiarando  se   l'ufficiale   sottoposto   a
          valutazione sia idoneo o  non  idoneo  all'avanzamento.  E'
          giudicato   idoneo   dalla   commissione   di   avanzamento
          l'ufficiale  che  riporti  un  numero  di  voti  favorevoli
          superiore alla meta' dei  votanti.  2.  Gli  ufficiali  che
          hanno riportato giudizio di idoneita' e gli  ufficiali  che
          hanno riportato giudizio di  non  idoneita'  sono  iscritti
          dalla commissione di avanzamento in due  distinti  elenchi,
          in ordine di ruolo. 
              2-bis. Gli ufficiali delle categorie  del  congedo,  di
          qualsiasi ruolo, dichiarati non idonei all'avanzamento  non
          sono piu' valutati e non possono piu' essere  trattenuti  o
          richiamati  in  servizio,  a  nessun   titolo.   Ove   gia'
          trattenuti o richiamati, a qualunque  titolo,  cessano  dal
          trattenimento o dal richiamo in servizio  entro  30  giorni
          dalla  data  di   notifica   del   provvedimento   di   non
          idoneita'.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  21,  commi  7-bis,   7-ter,
          7-quater del citato decreto legislativo  n.  69  del  2001,
          come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 21 (Procedura di valutazione degli avanzamenti  a
          scelta). - 1.  Il  giudizio  di  avanzamento  a  scelta  si
          articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertate
          se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo  o
          non  idoneo  all'adempimento  delle  funzioni   del   grado
          superiore.   E'   giudicato   idoneo   dalla    commissione
          l'ufficiale  che  riporta  un  numero  di  voti  favorevoli
          superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno
          riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali  che  hanno
          riportato giudizio di non  idoneita'  sono  iscritti  dalla
          commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo. 
              2. La seconda fase e' diretta ad attribuire a  ciascuno
          degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da  uno
          a trenta. La commissione,  in  base  al  punto  attribuito,
          compila una  graduatoria  di  merito  di  detti  ufficiali,
          dando, a parita' di punti, precedenza al  piu'  anziano  in
          ruolo. 
              3. Il punto di merito di cui al comma 2, e'  attribuito
          dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.
          4. Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al  grado  di
          colonnello  compreso,  ogni  componente  della  commissione
          assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per  ciascun
          complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: 
              a) qualita' morali, di carattere e fisiche, 
              b) benemerenze di guerra e comportamento  in  guerra  e
          qualita'  professionali  dimostrate  durante  la  carriera,
          specialmente nel grado rivestito, con particolare  riguardo
          all'esercizio del comando o delle attribuzioni  specifiche,
          al servizio prestato presso reparti o in imbarco, 
              c) doti intellettuali e  di  cultura,  con  particolare
          riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti, 
              d)  attitudine  ad   assumere   incarichi   nel   grado
          superiore, con specifico riferimento ai settori di  impiego
          di particolare interesse dell'Amministrazione. 
              5. Le somme dei punti assegnanti per ciascun  complesso
          di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del  comma
          4, sono divise per il numero  dei  votanti,  e  i  relativi
          quozienti, calcolati al  centesimo,  sono  sommati  tra  di
          loro.  Il  totale  cosi'  ottenuto  e'  quindi  diviso  per
          quattro,  calcolando  il  quoziente,  al  centesimo.  Detto
          quoziente  costituisce  il  punto  di   merito   attribuito
          all'ufficiale dalla commissione. 
              6. Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni
          componente della commissione assegna all'ufficiale un punto
          da uno a trenta in relazione agli elementi  indicati  nelle
          lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel  loro
          insieme. La somma dei punti cosi' assegnati e'  divisa  per
          il  numero  dei  votanti,  calcolando   il   quoziente   al
          centesimo. Detto quoziente costituisce il punto  di  merito
          attribuito all'ufficiale dalla commissione. 
              7. L'attribuzione dei punteggi rappresenta  la  sintesi
          del  giudizio  di  merito  espresso  dalle  commissione  di
          avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei. 
              7-bis. Nelle procedure di  avanzamento  a  scelta,  gli
          ufficiali del ruolo normale: 
              a) dei comparti ordinario e aeronavale,  sono  iscritti
          in distinte graduatorie di merito fino alla valutazione per
          l'avanzamento al grado di generale di divisione; 
              b) del comparto speciale: 
              1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito  per
          l'avanzamento ai gradi di maggiore,  tenente  colonnello  e
          colonnello della seconda aliquota; 
              2) sono valutati unitamente ai parigrado  del  comparto
          ordinario per l'avanzamento ai gradi di colonnello, prima e
          terza aliquota, e  generale  di  brigata  nonche'  iscritti
          nelle  medesime  graduatorie  di   merito.   Le   eventuali
          promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella
          1 per gli ufficiali del comparto ordinario. 
              7-ter. Al generale  di  brigata  del  ruolo  normale  -
          comparto  aeronavale  iscritto   al   primo   posto   della
          graduatoria di merito per l'avanzamento al grado  superiore
          e'  attribuita  la  promozione  al  grado  di  generale  di
          divisione qualora si constati che non risulti  iscritto  in
          ruolo,  con  il  grado  di  generale  di  divisione,  altro
          ufficiale dello stesso comparto. 
              7-quater. I tenenti  colonnelli  "a  disposizione"  del
          ruolo normale, ai fini della valutazione per la  promozione
          di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, qualora giudicati  idonei,  sono  iscritti  in
          un'unica graduatoria di merito. 
              (omissis).". 
              -  Si  riporta  l'articolo  22   del   citato   decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Articolo 22 (Formazione  dei  quadri  di  avanzamento.
          Ordine di graduatoria). - 1. Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze approva  gli  elenchi  e  le  graduatorie  di
          merito per l'avanzamento a scelta ai gradi di colonnello  e
          generale. 
              2. Il Comandante Generale  approva  gli  elenchi  e  le
          graduatorie di merito per i  gradi  da  tenente  a  tenente
          colonnello. 
              3. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei  e
          nelle  graduatorie  di  merito,  approvati,   sono   idonei
          all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli  elenchi  dei
          non idonei, approvati, sono non idonei all'avanzamento. 
              4. Il Comandante Generale, sulla scorta  degli  elenchi
          degli  idonei  e   delle   graduatorie   approvati,   forma
          altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi: 
              a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali
          idonei, in ordine di ruolo; 
              b) per l'avanzamento a scelta,  gli  ufficiali  idonei,
          nell'ordine della graduatoria di merito e dei  comparti  di
          cui alle colonne 2 e 7  della  tabella  n.  1  allegata  al
          presente   decreto,   compresi   nel   numero   dei   posti
          corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; 
              5. I quadri di avanzamento hanno validita'  per  l'anno
          cui si riferiscono. 
              6. Agli ufficiali valutati per  l'avanzamento  e'  data
          comunicazione dell'esito dell'avanzamento.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  24   del   citato   decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  24  (Sospensione  della  promozione).  -  1.  La
          promozione   dell'ufficiale   iscritto   nel   quadro    di
          avanzamento, che venga a trovarsi in una  delle  condizioni
          indicate nel comma 3 dell'articolo 18, e' sospesa. 
              2. Il Comandante generale ha la facolta' di  sospendere
          la  promozione  dell'ufficiale  iscritto  nel   quadro   di
          avanzamento, nei cui riguardi siano  intervenuti  fatti  di
          notevole gravita'. 
              4.   All'ufficiale   e'   data   comunicazione    della
          sospensione della  promozione  e  dei  motivi  che  l'hanno
          determinata. 
              5. Il provvedimento di sospensione della  promozione  e
          di annullamento della valutazione di cui  al  comma  1,  e'
          disposto con determinazione dal Comandante  Generale  della
          Guardia di finanza.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  26   del   citato   decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 26 (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri
          di avanzamento a seguito di cause di esclusione). - 1.  Per
          i  gradi  del  ruolo  tecnico-logistico-amministrativo  nei
          quali le promozioni a scelta non si  effettuano  tutti  gli
          anni, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  o  il
          Comandante Generale della Guardi di finanza, per  gli  anni
          in cui non sono previste promozioni,  approvano  egualmente
          la graduatoria. Il Comandante Generale forma  i  quadri  di
          avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o
          piu' vacanze nei gradi rispettivi superiori. In  tal  caso,
          il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di  apertura
          del quadro. 
              2. Qualora un ufficiale sia cancellato  dal  quadro  di
          avanzamento a scelta per una delle  cause  stabilite  dalla
          legge, subentra nel  quadro  l'ufficiale  che  segue  nella
          graduatoria di merito l'ultimo dei parigrado  iscritto  nel
          quadro stesso. La posizione in tale quadro  e'  determinata
          dall'ordine di graduatoria di merito.". 
              - Si riporta l'articolo 27, comma 1, del citato decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  27  (Requisiti  per  la   valutazione).   -   1.
          L'ufficiale in servizio permanente  effettivo,  per  essere
          valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo  di
          appartenenza: 
              a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati
          per ciascun grado e  aver  compiuto  i  periodi  minimi  di
          comando previsti dalle tabelle 1 e 4 allegate  al  presente
          decreto; 
              b) essere in possesso dei titoli e  aver  superato  gli
          esami e i corsi eventualmente stabiliti con  determinazione
          del Comandante Generale. 
              (omissis).". 
              - Si riporta l'articolo 28, commi 1, 2 e 3, del  citato
          decreto legislativo n. 69 del  2001,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 28 (Formazione delle aliquote e  valutazione).  -
          1. Il 30 settembre di ogni  anno,  il  Comandante  Generale
          della Guardia di finanza, con propria determinazione indica
          gli ufficiali da valutare per la formazione dei  quadri  di
          avanzamento per l'anno successivo. In  tali  determinazioni
          sono inclusi: 
              a) gli ufficiali non ancora  valutati  che,  alla  data
          suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni  prescritte
          dall'articolo 27; 
              b) gli ufficiali gia' giudicati idonei non iscritti  in
          quadro, salvo quanto previsto al comma  3,  e  purche'  non
          abbiano gia' subito almeno sei valutazioni ove si tratti di
          avanzamento ai gradi di generale  del  ruolo  normale.  Nel
          computo delle sei  valutazioni  si  tiene  conto  anche  di
          quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente
          decreto; 
              c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche'  sono
          venute a cessare le cause che  ne  avevano  determinato  la
          sospensione della valutazione o  della  promozione  e,  nel
          caso abbiano subito detrazioni di anzianita' a sensi  della
          legge sullo stato degli  ufficiali,  sempre  che  risultino
          piu' anziani di un pari grado gia' valutato. Sono compresi,
          altresi', gli ufficiali trovatisi nelle condizioni  di  cui
          all'articolo 18, comma 2. 
              2. Per gli avanzamenti ad anzianita' alla data  del  30
          settembre, sono inseriti nelle aliquote di valutazione  gli
          ufficiali che nel corso dell'anno  successivo  maturano  il
          requisito della permanenza minima nel grado  richiesto  per
          la promozione di cui alla colonna 5 della tabella 1 e  alla
          colonna 12 della tabella 4 allegate  al  presente  decreto.
          Resta fermo che alla suddetta data  l'ufficiale  deve  aver
          maturato le altre condizioni di cui all'articolo 27. 
              3. I tenenti colonnelli del ruolo normale  da  valutare
          per l'avanzamento sono inclusi  in  tre  distinte  aliquote
          formate sulla base delle anzianita' di grado indicate nella
          tabella 1 allegata  al  presente  decreto.  Il  periodo  di
          servizio svolto dopo  l'ultima  valutazione  nella  seconda
          aliquota costituisce  elemento  preminente  ai  fini  della
          valutazione dei  tenenti  colonnelli  inclusi  nella  terza
          aliquota. 
              4. (soppresso). 
              (omissis).". 
              -  Si  riporta  l'articolo  30   del   citato   decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 30 (Promozioni annuali). - 1. Nei  gradi  in  cui
          l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni
          fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle  tabelle
          1 e 4 allegate al presente decreto. 
              2. Le  promozioni  ad  anzianita'  sono  conferite  con
          decorrenza  dal  giorno  del  compimento  delle  anzianita'
          richieste alla colonna 5 della tabella 1 e alla colonna  12
          della tabella 4, allegate al presente decreto. 
              3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2  sono  conferite
          anche in soprannumero agli organici  previsti  dalle  norme
          vigenti. Le  eventuali  eccedenze  che  si  determinano  in
          applicazione delle norme di  cui  al  presente  comma  sono
          assorbite con  le  vacanze  che  si  verificano  per  cause
          diverse  da  quelle  determinate  dalle  promozioni,  salvo
          l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri  di
          cui al comma 4 e dell'articolo 2145 del decreto legislativo
          15 marzo 2010, n. 66. 
              4. Qualora il  conferimento  delle  promozioni  annuali
          determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze
          rispetto agli organici  di  legge,  salvo  quanto  disposto
          dall'articolo 2145, comma 3,  del  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n.  66,  il  collocamento  in  aspettativa  per
          riduzione di quadri e' effettuato solo nel caso in  cui  la
          predetta  eccedenza  non  possa  essere   assorbita   nelle
          dotazioni  complessive  del  grado  fissate  dal   presente
          decreto       per       i       ruoli       normale       e
          tecnico-logistico-amministrativo.  Quando  si   determinano
          eccedenze non totalmente  riassorbibili,  e'  collocato  in
          aspettativa  per  riduzione  di  quadri,   se   colonnello,
          l'ufficiale anagraficamente piu' anziano e,  a  parita'  di
          eta',  l'ufficiale  meno  anziano  nel  grado  ovvero,   se
          generale, l'ufficiale  che,  tra  quelli  con  la  maggiore
          anzianita' di grado riferita all'anno solare di promozione,
          sia anagraficamente il piu' anziano.". 
              - Si riporta l'articolo 31, comma 1, del citato decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 31 (Modalita' per colmare ulteriori  vacanze).  -
          1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni  stabilite
          per l'anno dalle tabelle 1 per il ruolo normale -  comparto
          ordinario e 4, allegate al presente decreto, si  constatino
          al 1° luglio ulteriori  vacanze  nel  grado  superiore,  le
          stesse  sono  colmate  con  promozioni   aggiuntive.   Tali
          promozioni non possono eccedere un decimo del numero  delle
          promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono
          essere inferiori all'unita'. 
              (omissis).". 
              -  Si  riporta  l'articolo  32   del   citato   decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  32  (Effetti  della   cessazione   delle   cause
          impeditive della valutazione  o  della  promozione).  -  1.
          All'ufficiale nei cui riguardi  il  procedimento  penale  o
          quello disciplinare, avviato per l'eventuale irrogazione di
          una sanzione di stato, si sia concluso con esito favorevole
          o  per  il  quale  sia  stata   revocata   la   sospensione
          dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato  in
          aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio,
          quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano  le
          disposizioni seguenti: 
              a)  l'ufficiale  appartenente  al   grado   nel   quale
          l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e
          gia' raggiunto dal turno di promozione, e'  promosso  anche
          se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita'
          che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto
          luogo a suo tempo; 
              b)  l'ufficiale  appartenente  al   grado   nel   quale
          l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo  e  se
          riporti un punto di merito per cui sarebbe  stato  promosso
          qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito  in  una
          precedente graduatoria, e' promosso  anche  se  non  esiste
          vacanza nel  grado  superiore,  con  l'anzianita'  che  gli
          sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a  suo
          tempo. La promozione e' computata nel numero di  quelle  da
          effettuare per l'anno cui si riferisce  la  graduatoria  in
          occasione della  quale  l'ufficiale  e'  stato  valutato  o
          nuovamente valutato; 
              c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego
          abbia colpito un ufficiale con responsabilita' di  comando,
          al medesimo e' attribuito lo stesso comando o un  altro  di
          livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo
          la cessazione della causa impeditiva. 
              2. Le disposizioni di cui alle lettere  a)  e  b),  del
          comma 1, si applicano: 
              a) all'ufficiale cessato dalla carica di Ministro o  di
          Sottosegretario di Stato; 
              b) all'ufficiale per il  quale  sia  stata  sospesa  la
          promozione a norma dell'articolo 24, comma 2; 
              c) all'ufficiale non inserito in aliquota a  suo  tempo
          per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo  27,
          e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette
          sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal
          Comandante generale con propria determinazione o per motivi
          di salute dipendenti da cause di servizio; 
              c-bis) all'ufficiale che,  a  seguito  di  giudizio  ai
          sensi del comma 1 ovvero degli  articoli  33  e  34,  abbia
          maturato titolo all'inclusione in aliquota  per  annualita'
          pregresse.". 
              - Si riporta l'articolo 34, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 34 (Rinnovazione del giudizio di avanzamento).  -
          (omissis). 
              2. La promozione di cui al comma 1, non  e'  ricompresa
          tra quelle attribuite nell'anno in cui viene  rinnovato  il
          giudizio. Qualora  non  sussista  vacanza  nelle  dotazioni
          organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere
          effettuata   la    promozione,    l'eventuale    eccedenza,
          determinata dalla promozione stessa, viene  riassorbita  al
          verificarsi della prima vacanza  successiva  al  1°  luglio
          dell'anno  dell'avvenuta  promozione  dell'interessato   e,
          comunque, entro  il  31  dicembre  dell'anno  successivo  a
          quello in cui viene rinnovato il  giudizio.  Qualora  entro
          tale data non siano verificate vacanze, le  eccedenze  sono
          assorbite con le modalita' di  cui  all'articolo  2145  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              (omissis).". 
              -  Si  riporta  l'articolo  35   del   citato   decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 35 (Avanzamento dei sottotenenti della Guardia di
          finanza). - 1. L'avanzamento dei sottotenenti ha  luogo  ad
          anzianita'. 
              2. I sottotenenti di cui all'articolo 6-ter,  comma  2,
          sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza
          nel  grado.  Se  idonei,  sono  promossi  con  l'anzianita'
          corrispondente alla data di  compimento  dei  due  anni  di
          permanenza nel grado. 
              2-bis. Le promozioni  dei  sottotenenti  del  corso  di
          Applicazione sono disposte senza effettuare la procedura di
          valutazione di cui all'articolo 20, a  condizione  che  gli
          stessi abbiano superato il primo anno di tale corso. 
              2-ter. Ai sottotenenti si applicano gli articoli  24  e
          32. 
              3. Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento
          e' nuovamente valutato dopo un anno dalla data  in  cui  fu
          pronunciato il giudizio di  non  idoneita'  e,  se  idoneo,
          promosso  con  anzianita'  corrispondente  alla  data   del
          giudizio definitivo favorevole. 
              4. Se  giudicato  ancora  non  idoneo  all'avanzamento,
          l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo  ed  e'
          collocato nella categoria del congedo che gli  compete,  in
          applicazione della normativa sullo  stato  giuridico  degli
          ufficiali della Guardia di finanza. 
              5. (abrogato).". 
              - Si riporta l'articolo 39, comma 1, del citato decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 39 (Riammissione in servizio). - 1. Gli ufficiali
          del ruolo normale e tecnico-logistico-amministrativo, posti
          in congedo a domanda, possono ottenere la  riammissione  in
          servizio a condizione che: 
              a) vi siano posti disponibili  in  organico  nel  ruolo
          d'appartenenza e  nel  medesimo  grado  rivestito  all'atto
          della cessazione dal servizio; 
              b) non sia  trascorso  oltre  un  anno  dalla  data  di
          collocamento  in  congedo  alla   data   di   presentazione
          dell'istanza di riammissione; 
              c) non abbiano superato il 40° anno di eta'. 
              (omissis).". 
              - Gli articoli 40 , 41 , 42 , 43 , 45 e 46, del  citato
          decreto legislativo n. 69 del 2001, abrogati  dal  presente
          decreto, recavano, rispettivamente: 
              "Istituzione  del  ruolo   aeronavale",   "Disposizioni
          concernenti gli ufficiali del ruolo aeronavale",  "Transito
          dal ruolo tecnico-operativo al ruolo  speciale",  "Transito
          dal ruolo normale al ruolo speciale", "Transiti  dai  ruoli
          delle Forze Armate", "Transito dai restanti ruoli del Corpo
          della Guardia di finanza". 
              - L'articolo 60 del citato decreto  legislativo  n.  69
          del 2001, abrogato dal presente decreto, recava: 
              "Adeguamento    delle     specialita'     del     ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo". 
              -  Si  riporta  l'articolo  62   del   citato   decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 62 (Norme applicabili). - 1. Agli  ufficiali  dei
          ruoli  normale  e  tecnico-logistico-amministrativo   della
          Guardia di finanza per quanto  non  previsto  dal  presente
          decreto, si applicano le leggi  in  vigore  in  materia  di
          reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali
          dell'Esercito. 
              2. Le assunzioni di personale derivanti dall'attuazione
          del  presente  decreto  sono  attuate  nel  rispetto  delle
          procedure di programmazione previste dall'articolo 39 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive  modificazioni
          ed integrazioni.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  63   del   citato   decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 63 (Avanzamento per meriti eccezionali). -  1.  I
          luogotenenti del Corpo della  guardia  di  finanza  possono
          conseguire    avanzamento    straordinario    per    meriti
          eccezionali,  disciplinato  dall'articolo  61  del  decreto
          legislativo  12  maggio  1995,  n.   199,   al   grado   di
          sottotenente del ruolo normale - comparto speciale.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  64   del   citato   decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 64 (Competenze ed  attribuzioni  degli  ufficiali
          medici della Guardia di finanza). - 1.  In  relazione  alle
          esigenze di carattere sanitario, gli  ufficiali  medici  in
          servizio nel Corpo della Guardia  di  finanza,  oltre  alle
          competenze generali derivanti dal loro status di  ufficiali
          medici delle Forze Armate, hanno le seguenti attribuzioni: 
              a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni
          medico ospedaliere di cui agliarticoli193 e 194 del decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche'  vengano  prese
          in esame pratiche relative al personale  della  Guardia  di
          finanza.   Provvedono,   anche   quali   componenti   delle
          commissioni medico ospedaliere della Sanita' Militare, alle
          valutazioni   collegiali    medico-legali    inerenti    il
          riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge
          13 agosto 1980, n. 466, dalla legge  20  ottobre  1990,  n.
          302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dalla  legge  23
          febbraio 1999, n. 44 e dalla legge  23  dicembre  2005,  n.
          266, in materia di vittime del dovere,  della  criminalita'
          organizzata, del terrorismo, delle  richieste  estorsive  e
          dell'usura; 
              b) partecipano, con voto deliberativo,  nel  numero  di
          due ufficiali superiori con funzioni  di  membro  aggiunto,
          alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'articolo
          189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche'
          sono prese in esame  pratiche  relative  al  personale  del
          Corpo della Guardia di finanza. 
              c) svolgono attivita' di medico nel settore del  lavoro
          nell'ambito delle strutture  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza. Coloro che hanno svolto per  almeno  quattro  anni
          tali attribuzioni sono altresi' preposti alle attivita'  di
          sorveglianza  e  vigilanza  nonche'  a  quella  di   medico
          competente  previste  dalle  disposizioni  in  materia   di
          sicurezza sui luoghi di  lavoro,  ai  sensi  della  vigente
          normativa; 
              d) a richiesta degli interessati, forniscono assistenza
          al personale del Corpo, ai sensi del decreto legislativo 15
          marzo  2010,  n.  66,  avanti   alle   commissioni   medico
          ospedaliere deputate all'accertamento della  dipendenza  da
          causa di servizio di infermita' contratte. 
              2. Ai fini del soddisfacimento delle proprie  esigenze,
          il Corpo della Guardia di finanza puo': 
              a)  stipulare  particolari  convenzioni  con  strutture
          sanitarie pubbliche e, ove necessario,  anche  con  singoli
          professionisti nell'ambito degli ordinari stanziamenti  del
          bilancio; 
              b)  fruire,  a  livello  locale  come  centralmente,  a
          condizione di reciprocita',  delle  strutture  sanitarie  e
          veterinarie di singola Forza Armata e di Polizia. 
              2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della guardia di
          finanza provvede,  ai  sensi  del  regio  decreto-legge  19
          gennaio 1928, n. 26, convertito  dalla  legge  6  settembre
          1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della
          salute del personale in  servizio  con  le  risorse  umane,
          finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente
          nonche', anche a favore del  personale  in  congedo  e  dei
          rispettivi  familiari,  con  le  risorse   del   Fondo   di
          assistenza per i finanzieri,  integralmente  riassegnabili,
          secondo  le  norme  previste  dal  relativo   statuto.   Si
          applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195
          del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate  le
          conseguenti      disposizioni      tecniche       attuative
          dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo  Corpo
          e dei rapporti con il predetto Fondo.".