Art. 36 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Gli appuntati in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che  a
tale data hanno gia' maturato i  requisiti  di  cui  alla  tabella  B
allegata  al  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  sono
sottoposti a valutazione dalla commissione permanente di  avanzamento
di cui all'articolo 55-bis dello  stesso  decreto  e,  ove  giudicati
idonei, promossi al grado  di  appuntato  scelto  con  decorrenza  1°
gennaio 2017, in deroga alle disposizioni  di  cui  all'articolo  10,
comma 2, del predetto decreto. 
  2. In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del  personale  del
ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 16 del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199, i brigadieri in  servizio  permanente  al  1°
gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31
dicembre  2016,  prima  e  seconda  valutazione,  giudicati   idonei,
iscritti in quadro e non promossi perche'  non  utilmente  ricompresi
nei  rispettivi  quadri  di  avanzamento,  sono  promossi  al   grado
superiore con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ordine  di  iscrizione
nel ruolo di provenienza. A tal  fine,  il  giudizio  espresso  dalla
commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis  del
medesimo decreto legislativo, con riferimento  alle  aliquote  al  31
dicembre 2016, e'  valido  anche  ai  fini  del  conseguimento  della
promozione di cui al presente comma. 
  3. I militari promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo,  a
parita' di anzianita', i parigrado promossi con le  aliquote  del  31
dicembre 2017. 
  4. I vice brigadieri in servizio permanente al 1°  gennaio  2017  e
che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui  alla  tabella
D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  199,  salvo
quanto previsto dagli articoli 55 e 56  dello  stesso  decreto,  sono
inclusi in un'aliquota straordinaria di  valutazione  formata  al  1°
gennaio 2017. 
  5.  I  vice  brigadieri  di  cui  al  comma  4,  giudicati   idonei
all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza  dal
1° gennaio 2017 e precedono  nel  ruolo,  a  parita'  di  anzianita',
quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al  31  dicembre
2017. 
  6. I vice brigadieri di  cui  al  comma  4,  giudicati  non  idonei
all'avanzamento,  sono  inclusi  nell'aliquota  di   valutazione   da
determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in
vigore a tale data. 
  7. I brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 che hanno
conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013  sono  inclusi  in
un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio  2017,  salvo  quanto
previsto dagli articoli 55 e 56 del  decreto  legislativo  12  maggio
1995, n. 199. 
  8. I brigadieri giudicati idonei nell'aliquota di cui  al  comma  7
conseguono la promozione a brigadiere  capo  con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2017. Il personale  promosso  ai  sensi  del  presente  comma
prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2. 
  9. Effettuate le promozioni di cui ai commi  2  e  8,  al  fine  di
assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di  valutazione
per l'avanzamento a brigadiere  capo,  in  deroga  alla  tabella  D/1
allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e salvo quanto
previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso  decreto,  sono  fissate
secondo i seguenti criteri: 
  a) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita' compresa fra il  1°
gennaio e il 31 dicembre 2014; 
  b) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita' compresa fra il  1°
gennaio e il 31 dicembre 2015; 
  c) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita' compresa fra il  1°
gennaio e il 31 dicembre 2016; 
  d) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado  di  vice
brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2010; 
  e) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado  di  vice
brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2011. 
  10. Al fine di assicurare la massima flessibilita' organizzativa  e
di potenziare l'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale e  delle
frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea: 
  a) nel triennio 2018-2020, e' autorizzata  l'assunzione  nel  ruolo
«ispettori» di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto  legislativo
12 maggio 1995, n.  199,  nei  limiti  delle  risorse  ordinariamente
assentite a legislazione vigente in materia di facolta' assunzionali,
allo scopo utilizzando  le  vacanze  organiche  esistenti  nel  ruolo
sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto.
Le  unita'  da  assumere  sono  stabilite  annualmente,   assicurando
l'invarianza  di  spesa  a   regime,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze e sono considerate a tutti gli  effetti
in sovrannumero all'organico del ruolo ispettori, da riassorbire  per
effetto dei passaggi degli  ispettori  in  altri  ruoli,  secondo  le
disposizioni vigenti, o per effetto di quanto disposto dalla  lettera
b); 
  b) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le  consistenze  organiche  dei
ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, di cui agli
articoli 3, comma 1,  17,  comma  1,  e  33,  comma  1,  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono  essere  progressivamente
rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
per incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori» fino a
28.602 unita', assicurando l'invarianza di  spesa.  Conseguentemente,
con il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo  periodo,  puo'  essere
rideterminata la frazione  di  cui  all'articolo  58,  comma  3,  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, fermo  restando  che,  in
relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali e  al  fine
di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo,  a  parziale  deroga  di
quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per gli anni 2025  e
2026 il numero delle promozioni annuali al grado di  luogotenente  e'
stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di
finanza in misura non superiore a un quattordicesimo della  dotazione
organica del  ruolo  ispettori  e  per  l'anno  2027  in  misura  non
superiore a un trentacinquesimo della medesima dotazione organica. 
  11. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al  1°  gennaio
2017 assumono il grado di luogotenente di cui all'articolo 32,  comma
1, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  conservando
l'anzianita' di servizio e con l'anzianita' di grado corrispondente a
quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente. 
  12. I marescialli aiutanti in servizio  permanente  al  1°  gennaio
2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti  di  cui  alla
tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  199,
salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56  dello  stesso  decreto,
sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione  formata  al
1° gennaio 2017. 
  13. I marescialli aiutanti di cui al comma 12, giudicati: 
  a) idonei all'avanzamento, sono promossi  al  grado  superiore  con
decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo,  a  parita'  di
anzianita', quelli promossi con  riferimento  alle  aliquote  del  31
dicembre 2017; 
  b) non idonei  all'avanzamento,  sono  inclusi  nelle  aliquote  di
valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo  le
disposizioni in vigore a tale data. 
  14. I  marescialli  capo  non  utilmente  iscritti  nel  quadro  di
avanzamento  al  31  dicembre  2016,  in  deroga  alle   disposizioni
sull'avanzamento  del  personale   del   ruolo   ispettori   di   cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  sono
promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore, qualora in
servizio permanente alla data di decorrenza della promozione, con  le
seguenti modalita': 
  a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017; 
  b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; 
  c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. 
  Il giudizio espresso dalla commissione di cui  all'articolo  55-bis
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  199  in  occasione  della
aliquota riferita al  31  dicembre  2016  e  il  relativo  quadro  di
avanzamento sono validi anche ai fini  della  promozione  di  cui  al
presente comma.  I  marescialli  capo  idonei  nell'aliquota  del  31
dicembre 2017 e promossi ai sensi dell'articolo 58, comma 2,  lettera
a), prendono posto nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta,  dopo
i militari promossi ai sensi del presente comma. Il  requisito  della
laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199 deve essere posseduto a partire  dai  marescialli
capo inseriti nelle aliquote di valutazione formate  al  31  dicembre
2028. 
  15. Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal  2017  al
2021, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  52,  comma  1,  del
decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  199,  sono  conferite  anche
mediante la procedura di valutazione  a  scelta  per  esami.  Possono
partecipare a ciascuna delle citate procedure i marescialli capo  che
hanno il requisito di anzianita' di grado di seguito indicato: 
  a) per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012; 
  b) per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013; 
  c) per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014. 
  Il numero massimo  delle  promozioni  annuali  conferibili  con  il
sistema a scelta per esami e' pari a  130.  Alle  suddette  procedure
valutative continuano ad applicarsi le norme di cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 17  gennaio  2002,  n.  58.  I
marescialli capo promossi  ai  sensi  dell'articolo  58  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parita'  di
anzianita' assoluta, quelli promossi secondo il presente comma. 
  16. Agli appuntati scelti in servizio al 1° ottobre 2017 che  hanno
compiuto  sette  anni  di  permanenza  nel  grado,  in  deroga   alla
permanenza  prevista  dall'articolo  4,  comma  2-bis,  del   decreto
legislativo 12 maggio 1995,  n.  199  e  che  non  si  trovano  nelle
condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita
la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 1° ottobre 2017.
Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti  requisiti,  il
personale di cui al presente comma e' valutato dalla  commissione  di
cui agli articoli 55-bis del decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.
199. Agli appuntati scelti  in  servizio  al  31  dicembre  2016,  il
parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata  al  presente
decreto per appuntato scelto  +5  attribuito  dopo  quattro  anni  di
anzianita' nel grado. 
  17. Per il conseguimento della qualifica di  «qualifica  speciale»,
fermi restando gli altri requisiti, in  deroga  alla  permanenza  nel
grado prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199, gli appuntati  scelti  non  rientranti  nella
previsione di cui al comma 16 e in servizio alla data del 1°  ottobre
2017, sono valutati dopo 7 anni di permanenza nel grado. 
  18. Ai brigadieri capo in servizio al 1°  ottobre  2017  che  hanno
conseguito la promozione entro il 30 settembre  2013  e  che  non  si
trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55  e  56  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e'  attribuita  la  qualifica  di
«qualifica speciale» con decorrenza dal  1°  ottobre  2017.  Al  fine
dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale
di cui al presente comma e' incluso  in  un'aliquota  di  valutazione
straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017. 
  19. Attribuita la  qualifica  di  cui  al  comma  18,  al  fine  di
assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di  valutazione
dei  brigadieri  capo  per  il  conseguimento  della   qualifica   di
«qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti e in  deroga
alla permanenza nel  grado  prevista  dall'articolo  18  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono fissate secondo  i  seguenti
criteri: 
  a) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianita'  compresa  fra
il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013; 
  b) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianita'  compresa  fra
il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 
  c) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianita'  compresa  fra
il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 
  d) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianita'  compresa  fra
il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 
  e) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il  grado  di
brigadiere con anzianita' fino al 31 dicembre 2010; 
  f) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il  grado  di
brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2011; 
  g) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il  grado  di
brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2012; 
  h) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il  grado  di
brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2013. 
  Il parametro stipendiale  previsto  dalla  tabella  D  allegata  al
presente decreto per brigadiere capo +4 e' attribuito  ai  brigadieri
capo con le seguenti modalita': 
  1) per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal  1°
gennaio 2010  al  31  dicembre  2010:  all'atto  della  promozione  a
brigadiere capo; 
  2) per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal  1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo  un  anno  di  permanenza  nel
grado di brigadiere capo; 
  3) per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal  1°
gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due  anni  di  permanenza  nel
grado di brigadiere capo; 
  4) per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal  1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre  anni  di  permanenza  nel
grado di brigadiere capo. 
  20. Ai luogotenenti di cui al comma 11, che non  si  trovino  nelle
condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199,  in  deroga  al  periodo  minimo  di  permanenza
indicato  dall'articolo  34  dello  stesso  decreto  legislativo,  e'
attribuita la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza  dal  1°
ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso  dei  prescritti
requisiti, il personale di  cui  al  presente  comma  e'  incluso  in
un'aliquota di valutazione straordinaria formata  alla  data  del  1°
ottobre 2017. 
  21. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del
comma  13,  lettera  a),  fermi  restando  gli  altri  requisiti,  la
permanenza minima nel grado richiesta, in deroga  a  quanto  indicato
dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  per
il  conseguimento  della  qualifica  di  «cariche  speciali»  e'   la
seguente: 
  a) per il personale che riveste il grado  di  maresciallo  aiutante
non oltre il 2006: 1 anno; 
  b) per il personale che riveste il grado  di  maresciallo  aiutante
dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni; 
  c) per il personale che riveste il grado  di  maresciallo  aiutante
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni. 
  22. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo  degli  appuntati  e
finanzieri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, non e' richiesto per  i  volontari  delle  Forze
armate di cui agli articoli 703 e 2199  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero
congedato entro la stessa data. 
  23. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  35  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo  1°  gennaio  2018-31
dicembre 2022, gli ispettori sono tratti mediante: 
  a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a):
nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel  secondo  e  terzo
anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno,  nella
misura del 65 per cento; 
  b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b):
nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel  secondo  e  terzo
anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno,  nella
misura del 35 per cento. 
  23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1,  lettera
b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1°
gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione  al  concorso
di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del  medesimo
decreto  e'  richiesto  il  possesso  di  un  diploma  di  istruzione
secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi  universitari.  Per  il
medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia  di  finanza,
nell'ambito dei posti  messi  a  concorso  per  ciascun  ruolo,  puo'
fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del  medesimo
decreto, aliquote di posti da riservare al personale in  possesso  di
laurea triennale, individuandone le relative classi. 
  25. L'articolo 6-bis, comma 13, del decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 69, non si applica  agli  allievi  ufficiali  del  soppresso
ruolo aeronavale  rinviati  dal  corso  di  Accademia  a  seguito  di
accertata inattitudine al volo o alla navigazione. 
  26. Nelle more dell'emanazione del decreto  di  cui  agli  articoli
6-bis, comma 12, e 6-ter, comma 3, del decreto legislativo  19  marzo
2001, n. 69, continuano ad  applicarsi,  in  quanto  compatibili,  le
norme del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5  marzo
2004, n. 94. 
  27. Il 50 per cento dei posti per il concorso di  cui  all'articolo
6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
e' riservato: 
  a) fino al 31  dicembre  2021,  ai  marescialli  capi,  marescialli
aiutanti e luogotenenti  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
  b) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026,  ai  marescialli  capi,
marescialli aiutanti  e  luogotenenti  del  Corpo  della  guardia  di
finanza, in possesso di laurea triennale nelle materie  indicate  nel
decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   di   cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19  marzo  2001,  n.
69. 
  28. Gli ufficiali reclutati ai sensi del comma  27  possono  essere
inclusi nell'aliquota di valutazione al grado di  maggiore  se  hanno
conseguito la laurea specialistica o magistrale in una delle  materie
indicate nel decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19  marzo  2001,
n. 69. 
  29. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-ter del  decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, negli anni  dal  2018  al  2022  il
Corpo della guardia di finanza  puo'  bandire  per  ciascun  anno  un
concorso straordinario, secondo le modalita' e procedure previste dal
bando,  per  70  sottotenenti  del   ruolo   normale   riservato   ai
luogotenenti in servizio permanente con sei anni  di  anzianita'  nel
grado in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo n. 69 del 2001 e che, alla data indicata dal bando, hanno
riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non  inferiore  a
«eccellente» o  equivalente.  Nel  bando  puo'  essere  prevista  una
riserva non superiore al 25 per cento dei posti a concorso  a  favore
dei luogotenenti, in  possesso  dei  medesimi  requisiti,  che  hanno
frequentato  specifici  corsi  di   specializzazione   nel   comparto
aeronavale e sono stati impiegati per  almeno  un  quinquennio  nella
predetta specializzazione. I  posti  non  coperti  nell'ambito  della
predetta riserva sono devoluti a favore della quota non riservataria;
il medesimo meccanismo opera in caso contrario. 
  30. I vincitori del concorso di cui al comma 29 sono  ammessi  alla
frequenza di un corso di formazione di durata  non  inferiore  a  tre
mesi, al termine del  quale  sono  nominati  sottotenenti  del  ruolo
normale - comparto speciale ovvero comparto aeronavale, nel  caso  di
superamento del concorso nell'ambito della riserva di  cui  al  comma
29,  e  sono  iscritti  in  ruolo,  con  decorrenza  successiva  alla
conclusione  dell'attivita'   formativa,   secondo   l'ordine   della
graduatoria di fine corso. 
  31. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, del decreto
legislativo  n.  69  del  2001  sono  disciplinate  le  modalita'  di
svolgimento del corso di cui al comma  30,  ivi  comprese  quelle  di
formazione della graduatoria, nonche' le  cause  e  le  procedure  di
rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le  materie  di  studio  e  i
relativi programmi sono stabiliti con determinazione  del  Comandante
generale della Guardia di finanza.  Ai  frequentatori  del  corso  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
6-bis, commi 6, 7, 8 e 13 e all'articolo 6-ter,  commi  4  e  5,  del
decreto legislativo n. 69 del 2001. 
  32. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa, gli  ufficiali  di
cui al comma 30 sono iscritti in ruolo in  sovrannumero,  allo  scopo
utilizzando le vacanze organiche presenti nel  ruolo  ispettori,  che
restano indisponibili fino alla cessazione dal servizio dei  medesimi
ufficiali. 
  33. Con decorrenza  dal  2  luglio  2017,  con  determinazione  del
Comandante generale della Guardia di finanza: 
  a) gli ufficiali del ruolo  normale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza sono iscritti nel  comparto  ordinario  del  medesimo  ruolo,
conservando il grado rivestito e  l'anzianita'  assoluta  e  relativa
precedentemente acquisita; 
  b) gli ufficiali del soppresso ruolo  aeronavale  del  Corpo  della
guardia  di  finanza  transitano  nel  ruolo   normale   -   comparto
aeronavale, conservando il grado rivestito e l'anzianita' assoluta  e
relativa precedentemente acquisita; 
  c) gli ufficiali del  soppresso  ruolo  speciale  del  Corpo  della
guardia di finanza transitano nel ruolo normale - comparto  speciale,
conservando il grado rivestito e  l'anzianita'  assoluta  e  relativa
precedentemente acquisita. 
  34. Gli anni di anzianita' nel grado di tenente colonnello previsti
dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001,  n.
69, come modificata dal presente  decreto,  ai  fini  dell'inclusione
nella 1ª, 2ª e 3ª aliquota di valutazione per l'avanzamento al  grado
di colonnello, sono riferiti agli ufficiali che hanno maturato 5 anni
di permanenza nel grado di maggiore per  essere  promossi  a  tenente
colonnello. 
  35. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di permanenza nel  grado
di  maggiore  continuano  ad  applicarsi,  ai  fini   dell'inclusione
nell'aliquota  di  valutazione  per   l'avanzamento   al   grado   di
colonnello, le disposizioni di cui alle note (c), (d)  ed  (e)  della
tabella n. 1 vigente il giorno precedente all'entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  36.  Nei  confronti  degli  ufficiali  inclusi  nelle  aliquote  di
valutazione per l'avanzamento al grado  superiore  per  l'anno  2017,
ovvero  per  anni  precedenti,  nonche'  nei  confronti  dei  tenenti
colonnelli da  valutare  ai  sensi  dell'articolo  1099  del  decreto
legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  si  applicano  le  disposizioni
vigenti alla data del 31 ottobre 2016. Con l'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  cessano  di  avere  efficacia   le   disposizioni
transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto  legislativo  19
marzo 2001, n. 69. 
  37. Gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale  del  Corpo  della
guardia di finanza, in caso di perdita della specializzazione  o  per
motivate esigenze di servizio, possono essere  impiegati  in  compiti
addestrativi, operativi e logistici  attinenti  ai  servizi  aereo  e
navale del medesimo Corpo. 
  38. Gli ufficiali del Corpo della  guardia  di  finanza  del  ruolo
normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale che alla data  di
entrata in vigore del presente decreto rivestono i gradi  di  tenente
colonnello e maggiore, devono aver maturato, ai fini  dell'inclusione
nell'aliquota  di  valutazione  per   l'avanzamento   al   grado   di
colonnello, nove anni complessivi di permanenza nei predetti gradi. 
  39. I requisiti di comando previsti dalla tabella n. 1 allegata  al
decreto legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  come  modificata  dal
presente  decreto,  per  gli  ufficiali  fino  al  grado  di  tenente
colonnello, sono richiesti nei confronti degli ufficiali  immessi  in
servizio, al termine dei corsi di  formazione,  a  partire  dall'anno
2017. Per gli ufficiali in servizio alla data del 31  dicembre  2016,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data. 
  40. La promozione di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del  decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' attribuita a  partire  dall'anno
2025. 
  41. Fino all'anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo  normale  -
comparto aeronavale non  si  applica  l'articolo  28,  comma  3,  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. I predetti  ufficiali  sono
valutati annualmente e iscritti in un'unica  graduatoria  di  merito.
Dall'anno 2018 e fino all'anno 2027, le promozioni sono conferite  ai
predetti ufficiali secondo un ciclo di due anni: una  promozione  nel
primo anno, 2 promozioni nel secondo. 
  42. Ai tenenti colonnelli del ruolo normale  -  comparto  speciale,
l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69
si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la terza
valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai  sensi  dello  stesso
decreto legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  come  modificato  dal
presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono
valutati e iscritti in un'unica graduatoria di  merito  e  il  numero
delle promozioni e' stabilito  annualmente  dal  Comandante  generale
della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota
di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e  paritari
tassi di avanzamento. 
  43. Per gli anni dal 2024 al 2027, nel  ruolo  normale  -  comparto
ordinario, il numero delle promozioni al grado  di  colonnello  della
terza aliquota e' fissato in 4 unita'. 
  44.  Fino  all'anno  2021,  per  i   maggiori   da   valutare   per
l'avanzamento al  grado  superiore,  continuano  ad  applicarsi,  con
esclusivo riferimento alla forma di avanzamento, le tabelle 1, 2 e 3,
allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 in vigore al  31
dicembre  2016.  Per  l'anno  2018,  sono  inclusi  nell'aliquota  di
valutazione per l'avanzamento al grado di  maggiore  i  capitani  del
ruolo normale - comparto speciale con  anzianita'  di  grado  2011  e
antecedente. 
  45. Per gli  ufficiali  del  ruolo  normale  -  comparto  ordinario
l'impiego  in  incarichi  del  settore  aeronavale   e'   considerato
equivalente all'impiego dei parigrado del comparto aeronavale. 
  46. Nell'anno di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  nel
triennio successivo, i  periodi  minimi  di  comando  previsti  dalla
tabella 1 allegata al decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,
necessari ai fini dell'inclusione nelle aliquote di  valutazione  per
l'avanzamento al grado superiore sono ridotti di 31 giorni. 
  47. Per  l'avanzamento  al  grado  di  generale  di  brigata  degli
ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale,  sono  inseriti
in aliquota di valutazione per l'anno: 
  a) 2018, i colonnelli con anzianita' di grado pari o  anteriore  al
1° luglio 2008. Per il medesimo anno il numero  delle  promozioni  al
grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto  aeronavale
e' fissato in una unita'; 
  b) 2019, i colonnelli con anzianita' di grado pari o  anteriore  al
1° luglio 2010; 
  c) 2020, i colonnelli con anzianita' di grado pari o  anteriore  al
1° luglio 2012; 
  d) 2021, i colonnelli con anzianita' di grado pari o  anteriore  al
1° luglio 2014; 
  e) 2022, i colonnelli con anzianita' di grado pari o  anteriore  al
1° luglio 2016. 
  48. I generali di brigata del soppresso ruolo aeronavale del  Corpo
della guardia di finanza in servizio permanente alla data di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto  possono  chiedere,  con   domanda
irrevocabile da  presentare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti  di
eta' per il collocamento in congedo previsti il giorno precedente  la
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  49. I maggiori e i tenenti colonnelli dei soppressi ruoli  speciale
e  aeronavale  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  in   servizio
permanente  al  2  luglio  2017   possono   chiedere,   con   domanda
irrevocabile da  presentare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  l'applicazione  nei  loro
confronti dei limiti di eta' per i quali abbiano esercitato l'opzione
di cui all'articolo 42, comma 2, del  decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 69. 
  50. I colonnelli del  soppresso  ruolo  speciale  del  Corpo  della
guardia di finanza in servizio permanente al 2  luglio  2017  possono
chiedere, con  domanda  irrevocabile  da  presentare  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'applicazione dei limiti di eta'  per  il  collocamento  in  congedo
previsti il giorno precedente  la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  51. I capitani, i maggiori  e  i  tenenti  colonnelli  in  servizio
permanente dei soppressi ruoli normale e  speciale  del  Corpo  della
guardia  di  finanza  possono   presentare,   entro   trenta   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda irrevocabile  di
transito nel ruolo normale - comparto aeronavale del medesimo  Corpo.
A tal fine, i predetti ufficiali devono: 
    a) possedere almeno uno dei seguenti brevetti o specializzazioni: 
  1)  specializzazione  di  comandante  di  stazione  navale   o   di
comandante di unita' navale; 
  2) brevetto di pilota militare ovvero brevetto militare  di  pilota
di elicottero; 
  3) specialista di elicottero o di aeroplano; 
    b) essere stati impiegati per almeno otto  anni  nell'arco  della
carriera o, in  alternativa,  per  almeno  un  biennio  negli  ultimi
quattro anni, in un incarico attinente  al  comparto  aeronavale  del
Corpo della guardia di finanza. 
  Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza
sono stabilite le modalita' di transito e  di  iscrizione  nel  ruolo
normale -  comparto  aeronavale  degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza. 
  52. In deroga a quanto previsto dall'articolo  5,  comma  2,  della
legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla partecipazione al concorso per la
frequenza del corso superiore di polizia  economico-finanziaria  sono
ammessi: 
  a) per il corso che ha inizio nell'anno 2018, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1° gennaio 2015 e i maggiori  del  ruolo  normale  con  anzianita'
giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; 
  b) per il corso che ha inizio nell'anno 2019, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1° gennaio 2016 e i maggiori  del  ruolo  normale  con  anzianita'
giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; 
  c) per il corso che ha inizio nell'anno 2020, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1° gennaio 2017 e i maggiori  del  ruolo  normale  con  anzianita'
giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; 
  d) per il corso che ha inizio nell'anno 2021, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1° gennaio 2017 e i maggiori  del  ruolo  normale  con  anzianita'
giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2017; 
  e) per il corso che ha inizio nell'anno 2022, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1°  gennaio  2019  e  i  maggiori  con  anzianita'  di  grado  non
successiva al 31 dicembre 2017; 
  f) per il corso che ha inizio nell'anno 2023, i tenenti  colonnelli
del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado  non  antecedente
al 1°  gennaio  2019  e  i  maggiori  con  anzianita'  di  grado  non
successiva al 31 dicembre 2017. 
  Il requisito relativo al grado deve essere posseduto alla  data  di
indizione del concorso. 
  53. Nel periodo transitorio di cui al comma 52 e a parita' di altri
titoli, l'essere dichiarati vincitori del concorso per  l'accesso  al
corso superiore di polizia economico-finanziaria di cui  all'articolo
5  della  legge  24  ottobre  1966,  n.   887,   costituisce   titolo
preferenziale per l'avanzamento, rispetto ad  altri  corsi  o  titoli
acquisiti, assimilabile al conseguimento del titolo stesso al termine
del relativo biennio di formazione. 
  54. Il maestro  direttore  in  servizio  permanente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e' valutato per  l'avanzamento
al  grado  superiore  dopo  sedici  anni  dalla  nomina  a  maggiore,
corrispondenti ai periodi di  permanenza  nei  gradi  di  maggiore  e
tenente colonnello stabiliti dalla  tabella  G  allegata  al  decreto
legislativo 27 febbraio 1991, n. 79,  come  modificata  dal  presente
decreto. 
  55. I militari appartenenti  al  ruolo  d'onore  della  Guardia  di
finanza, trattenuti o richiamati in servizio ai  sensi  dell'articolo
806 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  cessano  dal
trattenimento o dal  richiamo  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Le istanze di trattenimento o
richiamo in servizio presentate ai sensi del predetto  articolo  806,
ancora in essere alla stessa data, sono archiviate. 
  56. Per l'anno  2018,  il  numero  delle  promozioni  al  grado  di
generale di brigata del ruolo normale - comparto ordinario e' fissato
in otto unita'. 
  57. L'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, nel testo vigente il giorno precedente  la  data
di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi  ai
cittadini che svolgono o hanno svolto servizio  militare  volontario,
di leva e di leva prolungato al medesimo giorno precedente. 
  58. I marescialli  aiutanti  luogotenenti,  appartenenti  al  ruolo
degli esecutori della Banda della Guardia di finanza, in servizio  al
1°  gennaio  2017  assumono  il  grado  di  luogotenente  conservando
l'anzianita'  di  grado  corrispondente  a  quella   maturata   nella
soppressa qualifica di luogotenente. Gli stessi, se  in  possesso  di
anzianita' nel grado superiore  o  uguale  a  quella  prevista  dalla
tabella G allegata al decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  199,
come modificata dal presente decreto, sono  inseriti  in  un'aliquota
straordinaria al 1° ottobre 2017 per il conferimento della  qualifica
di  cariche  speciali.  L'attribuzione  della  citata  qualifica   ha
decorrenza 1° ottobre 2017. 
  59. I marescialli aiutanti, appartenenti al ruolo  degli  esecutori
della Banda della Guardia di finanza, in servizio alla  data  del  1°
gennaio 2017, sono inseriti in un'aliquota straordinaria formata alla
medesima data e, se in possesso  di  anzianita'  di  grado  uguale  o
superiore a quella stabilita' dalla tabella  G  allegata  al  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  come  modificata  dal  presente
decreto, sono valutati  e  promossi  al  grado  di  luogotenente  con
anzianita' 1° gennaio 2017.  Per  la  successiva  attribuzione  della
qualifica di cariche speciali, ai fini  del  compimento  del  periodo
minimo di permanenza previsto dalla tabella  G  allegata  al  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  come  modificata  dal  presente
decreto, e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata nel
precedente grado. Se da tale computo risulta un'anzianita'  uguale  o
superiore  a  quanto  previsto  dalla  richiamata  tabella  G,  detto
personale e' inserito in  un'aliquota  straordinaria  al  1°  ottobre
2017.  L'attribuzione  della  qualifica  di   cariche   speciali   ha
decorrenza 1° ottobre 2017, in ordine di ruolo  dopo  i  luogotenenti
cariche speciali di cui al comma 58. 
  60. Ai fini dell'inserimento nelle aliquote richiamate ai commi  58
e 59, non devono ricorrere le  condizioni  di  cui  all'articolo  55,
comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.