Art. 37 
 
      Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 
 
  1. Al titolo I, capi I e II, del  decreto  legislativo  30  ottobre
1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
    «1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale  del
Corpo e' determinata come segue: personale appartenente alla carriera
dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.»; 
    b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli  agenti
e degli assistenti). - 1. Al personale appartenente  al  ruolo  degli
agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente  di
pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 
  2.  Il  personale  appartenente  al  ruolo  degli  agenti  e  degli
assistenti  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  svolge   mansioni
esecutive,  a  supporto  dei  ruoli  superiori,  con  il  margine  di
iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche  possedute;
vigila sulle attivita'  lavorative  e  ricreative  organizzate  negli
istituti  per  i  detenuti  e  gli  internati;  indica  elementi   di
osservazione  sul  senso  di  responsabilita'   e   correttezza   nel
comportamento personale e  nelle  relazioni  interpersonali  interne,
utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli
assistenti ed agli assistenti capo possono essere  conferiti  compiti
di coordinamento operativo di piu' agenti in  servizio  di  istituto,
nonche' eventuali incarichi specialistici. 
  3. Il personale delle qualifiche  di  assistente  e  di  assistente
capo, previo apposito corso di specializzazione,  puo'  svolgere,  in
relazione alla professionalita' posseduta, compiti  di  addestramento
del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 
  4. In relazione al  qualificato  profilo  professionale  raggiunto,
agli assistenti capo che maturano otto  anni  di  effettivo  servizio
nella qualifica  possono  essere  affidati,  anche  permanendo  nello
stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le  mansioni
di cui ai commi 2 e 3, ed e' attribuita, ferma restando la  qualifica
rivestita, la denominazione  di  "coordinatore",  che  determina,  in
relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche  nei
casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi, oltre alle
specifiche  mansioni  previste  assumono  l'onere  di  verificare  il
corretto svolgimento delle attivita' del personale di pari  qualifica
o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle tabelle di
consegna. 
  5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma
4 il personale: 
    a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un  giudizio
inferiore  a  "distinto"  o  che  nel  quinquennio  precedente  abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria. 
    b) sospeso cautelarmente dal  servizio,  rinviato  a  giudizio  o
ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  non  colposi  ovvero
sottoposto a procedimento  disciplinare  per  l'applicazione  di  una
sanzione piu'  grave  della  pena  pecuniaria.  La  denominazione  e'
attribuita dopo  la  definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo
restando  quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
disposizioni contenute  negli  articoli  94  e  95  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» 
  2. Al titolo I, capo III, del decreto legislativo 30 ottobre  1992,
n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 1, la lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «d)  diploma  d'istruzione  secondaria  superiore  che   consente
l'iscrizione   ai   corsi   per   il   conseguimento   del    diploma
universitario»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera  d),  il
titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo
di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea  e'  sufficiente  il
possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado»; 
    c) all'articolo 11, le  parole:  «cinque  anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quattro anni». 
  3. Al titolo I, capo IV, del decreto legislativo 30  ottobre  1992,
n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis.  In  relazione   al   qualificato   profilo   professionale
raggiunto, ai sovrintendenti capo che maturano otto anni di effettivo
servizio nella qualifica possono essere  affidati,  anche  permanendo
nello stesso incarico, compiti di  maggiore  responsabilita'  tra  le
mansioni di cui al comma 3,  ed  e'  attribuita,  ferma  restando  la
qualifica  rivestita,  la  denominazione   di   "coordinatore",   che
determina,  in  relazione  alla  data  di  conferimento,   preminenza
gerarchica anche nei casi di pari qualifica con  diversa  anzianita'.
Gli stessi, in aggiunta alle specifiche funzioni previste nell'ambito
dell'unita'  operativa,  in  assenza  di  appartenenti  a  qualifiche
superiori, coordinano interventi intesi alla verifica dell'efficienza
dei servizi affidati alla medesima, disponendo, se del  caso,  azioni
di controllo anche in  via  d'urgenza  se  richiesto  da  particolari
circostanze o esigenze del servizio. 
  5-ter. E' escluso  dall'attribuzione  della  denominazione  di  cui
comma 5-bis: 
    a) il personale che nel triennio precedente  abbia  riportato  un
giudizio inferiore a "distinto"  o  che  nel  quinquennio  precedente
abbia riportato una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della  pena
pecuniaria; 
    b) il personale sospeso cautelarmente dal  servizio,  rinviato  a
giudizio o ammesso ai riti alternativi  per  i  delitti  non  colposi
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per  l'applicazione  di
una sanzione piu' grave della pena pecuniaria.  La  denominazione  e'
attribuita dopo  la  definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo
restando  quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
disposizioni contenute  negli  articoli  94  e  95  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; 
    b) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 16 (Nomina a  vice  sovrintendente).  -  1.  La  nomina  alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue: 
    a)  mediante  selezione  effettuata  con  scrutinio  per   merito
comparativo riservato a domanda nel limite del 70 per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo  che
ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a
quella compresa entro  il  doppio  dei  posti  individuati,  che  non
abbiano  riportato  nell'ultimo  biennio  un   giudizio   complessivo
inferiore  a  "buono"  e  sanzione  disciplinare  piu'  grave   della
deplorazione; 
    b) nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili  al
31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per  titoli  ed  esami
con modalita' semplificate, da  espletare  anche  mediante  procedure
telematiche, riservato  al  personale  appartenente  al  ruolo  degli
agenti ed assistenti, che  abbia  compiuto  almeno  quattro  anni  di
effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo  biennio  un
giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare piu'
grave della deplorazione. 
  2. Il personale nominato ai sensi del comma 1 dovra' frequentare un
corso di formazione tecnico-professionale non superiore a  tre  mesi,
con verifica finale. 
  3. La nomina a vice sovrintendente e'  conferita  con  decreto  del
direttore generale del  personale  e  delle  risorse  con  decorrenza
giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello  nel  quale
si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica  dal  giorno
successivo alla data di conclusione del corso di cui al  comma  2.  I
vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1,  lettera  a),
precedono nel ruolo  quelli  nominati  in  attuazione  del  comma  1,
lettera b) e mantengono, a domanda, la sede di servizio. 
  4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote
di cui alle lettere a) e b)  del  comma  1  sono  devoluti  all'altra
aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. 
  5. L'individuazione delle categorie di titoli  di  servizio  ed  il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse relativamente alle
procedure di cui al comma 1, lettere a)  e  b),  le  modalita'  della
concorso e l'individuazione della prova d'esame, nonche' i  programmi
e le modalita' di svolgimento dei corsi e della verifica finale  sono
stabiliti con decreto del capo del Dipartimento  dell'Amministrazione
penitenziaria.»; 
    c) all'articolo 18: 
      1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:  «c)
e' stato per qualsiasi  motivo  assente  dal  corso  per  un  periodo
superiore ad un quarto delle  giornate  di  studio.  Nell'ipotesi  di
assenza dovuta ad infermita' contratta durante  il  corso  ovvero  ad
infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a
partecipare di diritto al corrispondente primo  corso  successivo  al
riconoscimento della sua idoneita'  psico-fisica  e  sempre  che  nel
periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle  cause
di esclusione previste  per  la  partecipazione  alle  procedure  ivi
previste.»; 
      2) dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  Il
personale che non supera il corso permane nella  qualifica  rivestita
senza  detrazioni  d'anzianita'  ed   e'   restituito   al   servizio
d'istituto»; 
    d) all'articolo 20, le parole «sette anni» sono sostituite  dalle
seguenti «cinque anni»; 
    e) all'articolo 21: 
      1)  le  parole:  «merito  comparativo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «merito assoluto»; 
      2) le parole: «sette  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«cinque anni». 
  4. Al Titolo I, Capo V, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Ruolo degli ispettori). - 1. Il ruolo degli ispettori del
Corpo di polizia penitenziaria, con carriera a sviluppo direttivo, e'
articolato  in  cinque   qualifiche,   che   assumono   le   seguenti
denominazioni: 
    a) vice ispettore; 
    b) ispettore; 
    c) ispettore capo; 
    d) ispettore superiore; 
    e) sostituto commissario.»; 
    b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Funzioni del personale del ruolo degli ispettori).  -  1.
Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le  qualifiche
di  agente  di  pubblica  sicurezza  e  di   ufficiale   di   polizia
giudiziaria. 
  2.  Al  predetto  personale,  ferme  restando  le  prerogative  del
direttore dell'istituto, sono attribuite funzioni che richiedono  una
adeguata preparazione professionale e  la  conoscenza  dei  metodi  e
della organizzazione del trattamento penitenziario nonche' specifiche
funzioni  nell'ambito  dei  servizi   istituzionali   della   Polizia
penitenziaria  secondo  le  direttive  e  gli  ordini  impartiti  dal
direttore dell'area sicurezza comandante di reparto  dell'istituto  o
della scuola ovvero dal  funzionario  del  Corpo  responsabile;  sono
altresi' attribuite funzioni di coordinamento di una  o  piu'  unita'
operative dell'area della sicurezza, dei  nuclei  e  degli  uffici  e
servizi ove  sono  incardinati  nonche'  la  responsabilita'  per  le
direttive e le istruzioni impartite  nelle  predette  attivita'.  Gli
appartenenti  al  ruolo  degli  ispettori  possono  partecipare  alle
riunioni di gruppo di cui agli  articoli  28  e  29  del  regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230. Il personale del ruolo degli ispettori svolge,  in  relazione
alla  professionalita'  posseduta,  compiti  di   formazione   o   di
istruzione del personale di Polizia penitenziaria. 
  3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre a quanto
gia'  specificato,  sono  principalmente  diretti  collaboratori  del
personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla
formazione  accademica  e  professionale   acquisita,   funzioni   di
coordinamento anche dell'attivita'  del  personale  del  ruolo  degli
ispettori,  e  sostituiscono  temporaneamente  i  diretti   superiori
gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi. 
  4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto,  ai
sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo  servizio
possono essere affidati,  anche  permanendo  nello  stesso  incarico,
compiti di maggiore responsabilita' tra le funzioni di cui ai commi 2
e 3 ed e' attribuita,  ferma  restando  la  qualifica  rivestita,  la
denominazione di «coordinatore», che  determina,  in  relazione  alla
data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei  casi  di  pari
qualifica  con  diversa  anzianita'.  Gli  stessi   nell'ambito   del
coordinamento di una o piu' unita'  operative,  assumono  l'onere  di
avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza  dei
servizi affidati  alle  medesime.  Tali  attivita'  sono  svolte  con
particolare riguardo  all'esigenza  di  garantire  gli  obiettivi  di
sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la  disciplina  nelle
sezioni detentive ed il  perfetto  funzionamento  degli  impianti  di
controllo interni ed esterni e del servizio di vigilanza armata. 
  5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma
4 il personale: 
    a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un  giudizio
inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato
una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; 
    b) sospeso cautelarmente dal  servizio,  rinviato  a  giudizio  o
ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  non  colposi  ovvero
sottoposto a procedimento  disciplinare  per  l'applicazione  di  una
sanzione piu'  grave  della  pena  pecuniaria.  La  denominazione  e'
attribuita dopo  la  definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo
restando  quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
disposizioni contenute  negli  articoli  94  e  95  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; 
    c) all'articolo 25: 
      1) al comma 1, le parole «un corso della durata di dodici  mesi
preordinato» sono sostituite dalle seguenti: «un corso di durata  non
inferiore  a  due  anni,  preordinato  anche  all'acquisizione  della
specifica laurea triennale individuata, per il  medesimo  corso,  con
decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione e  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli allievi  vice
ispettori che al  termine  dei  primi  due  anni  del  corso  abbiano
ottenuto  il  giudizio  di   idoneita'   al   servizio   di   polizia
penitenziaria quali vice  ispettori  e  abbiano  superato  gli  esami
previsti e le prove pratiche sono nominati vice ispettori in prova  e
sono avviati alla frequenza di un periodo  di  tirocinio  applicativo
della durata non superiore ad un anno.»; 
      3) al comma 3, le parole: «durante i primi otto mesi di  corso»
sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi due anni di corso» e
le parole: «e per un periodo complessivamente  non  superiore  a  due
mesi» sono soppresse; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I vice  ispettori
in prova, al termine del corso, superati gli  esami  di  fine  corso,
prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di  vice
ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale; 
    d) all'articolo 27: 
      1) al comma 1, lettera c), le parole:  «sessanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni» e le  parole  «novanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti «centocinquanta giorni»; 
      2) al comma 2, le parole:  «sessanta  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «centoventi giorni» 
      3)  al   comma   4,   le   parole   «del   direttore   generale
dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite  dalle  seguenti:
«del direttore generale del personale e delle risorse»; 
    e) all'articolo 28: 
      1) al comma 1: 
        a) alla lettera a), dopo le parole: «cinquanta per cento  dei
posti disponibili» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre di ogni
anno»; 
        b) alla lettera b), dopo le parole «cinquanta per  cento  dei
posti disponibili» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre di ogni
anno» e le  parole  «sette  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«cinque anni»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  «1-bis.  I  posti
disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non  coperti,  sono
portati in aumento di quelli riservati, per gli anni successivi, alle
rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b);» 
      3) al comma 3, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti «capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria; 
    f) all'articolo 29 le parole «oltre il periodo di  frequenza  del
corso di cui all'articolo 28» sono sostituite dalle seguenti:  «oltre
al primo biennio di corso di cui all'articolo 28.»; 
    g) l'articolo 30-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 30-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore).  -
1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue  a
ruolo aperto mediante scrutinio  per  merito  assoluto  al  quale  e'
ammesso il personale avente una anzianita' di nove anni di  effettivo
servizio nella qualifica di ispettore  capo.  Per  l'ammissione  allo
scrutinio e' necessario il possesso di una delle  lauree  individuate
dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146. 
  2. Per gli orchestrali il  titolo  di  studio  e'  quello  previsto
dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della
Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.»; 
    h) dopo l'art. 30-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 30-ter (Promozione a sostituto commissario). -  1.  L'accesso
alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nei  limiti  dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per
merito comparativo al quale e' ammesso il personale che  ha  maturato
otto  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica  di   ispettore
superiore. 
  2.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire
a ciascuna di esse. 
  3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario  e'  conferita
con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse  con
decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel  quale
si sono verificate le vacanze.»; 
    i) gli articoli 30-quater e 31 sono abrogati. 
  5. Al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 ottobre  1992,
n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 46-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 46-bis (Organi  competenti  alla  compilazione  del  rapporto
informativo  per  il  personale  della  carriera  dei  funzionari  in
servizio  presso   le   articolazioni   centrali   del   Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria  e  del   Dipartimento   per   la
Giustizia minorile e di comunita'). - 1. Il rapporto informativo  per
il personale della carriera  dei  funzionari  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria  fino  alla  qualifica  di   commissario   coordinatore
superiore in servizio presso le articolazioni centrali  e'  compilato
dal direttore dell'ufficio presso  il  quale  prestano  servizio.  Il
giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale competente. 
  2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di  primo
dirigente e dirigente superiore della  carriera  dei  funzionari  del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio  presso  le  articolazioni
centrali e' compilato dal direttore generale presso il quale prestano
servizio.  Il  giudizio  complessivo  e'  espresso   dal   capo   del
Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria.   Il    rapporto
informativo per il personale  in  servizio  presso  le  articolazioni
dell'Ufficio del capo del  Dipartimento  e'  espresso  dal  Direttore
dell'Ufficio  presso  il  quale  prestano   servizio.   Il   giudizio
complessivo    e'    espresso    dal    capo     del     Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria»; 
    b) l'articolo 47-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 47-bis (Organi  competenti  alla  compilazione  del  rapporto
informativo  per  il  personale  della  carriera  dei  funzionari  in
servizio  presso  i  provveditorati  regionali   dell'Amministrazione
penitenziaria, i servizi e le scuole). - 1. Il  rapporto  informativo
per il personale della carriera dei funzionari del Corpo  di  polizia
penitenziaria  fino  alla  qualifica  di   commissario   coordinatore
superiore  in  servizio  presso  i  provveditorati   ed   i   servizi
dell'Amministrazione  penitenziaria  e'   compilato   dal   dirigente
dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso
dal provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per
il personale con qualifica di  primo  dirigente  della  carriera  dei
funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in  servizio  presso  i
provveditorati ed i  servizi  dell'Amministrazione  penitenziaria  e'
compilato  dal  provveditore  regionale   competente.   Il   giudizio
complessivo    e'    espresso    dal    capo     del     Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Il rapporto informativo per il
personale  della  carriera  dei  funzionari  del  Corpo  di   polizia
penitenziaria  fino  alla  qualifica  di   commissario   coordinatore
superiore in servizio presso le scuole  e'  compilato  dal  direttore
della scuola. Il  giudizio  complessivo  e'  espresso  dal  direttore
generale  della  formazione.  4.  Il  rapporto  informativo  per   il
personale  con  qualifica  di  primo  dirigente  della  carriera  dei
funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio  presso  le
scuole e' compilato  dal  direttore  generale  della  formazione.  Il
giudizio  complessivo  e'  espresso   dal   capo   del   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.» 
    c) l'articolo 48-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 48-bis (Organi  competenti  alla  compilazione  del  rapporto
informativo  per  il  personale  della  carriera  dei  funzionari  in
servizio  presso  gli  istituti  penitenziari).  -  1.  Il   rapporto
informativo per il personale della carriera dei funzionari del  Corpo
di  polizia  penitenziaria  fino  alla   qualifica   di   commissario
coordinatore superiore in servizio presso gli  istituti  penitenziari
e' compilato dal direttore  dell'istituto  dal  quale  dipendono.  Il
giudizio  complessivo  e'   espresso   dal   provveditore   regionale
competente. 
  2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di  primo
dirigente  della  carriera  dei  funzionari  del  Corpo  di   polizia
penitenziaria  in  servizio  presso  gli  istituti  penitenziari   e'
compilato  dal  provveditore  regionale   competente.   Il   giudizio
complessivo    e'    espresso    dal    capo     del     Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.»; 
    d) dopo l'articolo 48-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 48-ter (Rapporto informativo per il personale in posizione di
impiego temporaneo). - 1. Per  il  personale  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede  diversa  da
quella di assegnazione per un periodo non inferiore  a  tre  mesi  il
rapporto informativo e' redatto dalle  autorita'  ove  il  dipendente
presta materialmente servizio  alla  data  della  compilazione  dello
stesso, secondo le modalita' di cui  agli  articoli  precedenti.  Nel
caso in cui il dipendente abbia prestato la propria attivita' in piu'
sedi  nell'arco  dell'anno  ai  fini  della  redazione  del  rapporto
informativo si terra' conto delle informazioni fornite  sul  servizio
reso nelle diverse sedi. »; 
    e) all'articolo 50: 
      1)  al  comma  1,   le   parole:   «vice   direttore   generale
dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite  dalle  seguenti:
«vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3)   al   comma    4,    le    parole    «direttore    generale
dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Capo del Dipartimento.»; 
    f) all'articolo 51, comma 1, le parole: «agli agenti, agli agenti
scelti,  agli  assistenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «agli
agenti, agli agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo»; 
    g) all'articolo 52: 
      1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Promozione  per
merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti»; 
      2) al comma 1,  le  parole:  «agli  assistenti  capo,  ai  vice
sovrintendenti e ai sovrintendenti» sono sostituite  dalle  seguenti:
«ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo; 
      3) il comma 2 e' abrogato; 
    h) all'articolo 53: 
      1) al comma 1, parole: «ai vice  ispettori  e  agli  ispettori»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  vice  ispettori,  ispettori,
ispettori capo e ispettori superiori»; 
      2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Al personale con
qualifica di sostituto commissario, che  si  trovi  nelle  condizioni
previste al comma 1, possono essere attribuiti o la classe  superiore
di stipendio o, se piu' favorevole, tre scatti di anzianita'»; 
    i) all'articolo 54: 
      1) al comma 3, dopo le parole: «del servizio» sono aggiunte  le
seguenti: «ovvero dal direttore generale competente qualora  i  fatti
siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.»; 
      2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4.  Sulla  proposta
decide il Capo del dipartimento, previo parere delle  commissioni  di
cui all'articolo 50, secondo le rispettive competenze.»; 
      3) al comma 5,  le  parole:  «sono  attribuiti  tre  scatti  di
stipendio pari  ciascuno  al  2,50  per  cento  dello  stipendio,  da
aggiungersi  alla  retribuzione  individuale  di   anzianita'»   sono
sostituite dalle seguenti: «possono essere attribuiti,  o  la  classe
superiore  di  stipendio  o,  se  piu'  favorevoli,  tre  scatti   di
anzianita'.». 
  6. Al Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 30  ottobre  1992,
n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole: «a sottoporsi»  sono
inserite le seguenti: «, salvo  il  personale  gia'  appartenente  al
Corpo di polizia penitenziaria, »; 
  7. Al Titolo V, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 122, comma 1: 
      1) alla lettera c), le  parole  «Non  sono  ammesse  correzioni
chirurgiche delle ametropie» sono soppresse; 
      2) alla lettera d), dopo le parole: «nell'occhio che vede meno»
sono aggiunte le seguenti: «ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun
occhio per una correzione massima complessiva di una  diottria  quale
somma dei singoli vizi di rifrazione»; 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta l'articolo 2 del  decreto  legislativo  30
          ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale  del  Corpo
          di polizia penitenziaria, a norma dell'art.  14,  comma  1,
          della legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art.  2  (Gerarchia).  -  1.  La  gerarchia  fra   gli
          appartenenti  ai  ruoli  del   personale   del   Corpo   e'
          determinata  come  segue:   personale   appartenente   alla
          carriera   dei   funzionari,   ispettori,   sovrintendenti,
          assistenti ed agenti. 
              2. Nell'ambito  dello  stesso  ruolo  la  gerarchia  e'
          determinata dalla  qualifica  e,  nella  stessa  qualifica,
          dall'anzianita'. 
              3. L'anzianita' e' determinata dalla data  del  decreto
          di nomina o di promozione;  a  parita'  di  tale  data,  da
          quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica
          precedente  e,  a  parita'   delle   predette   condizioni,
          dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti  dalle
          classificazioni ottenute negli  esami  di  concorso,  negli
          scrutini per merito  comparativo  e  nelle  graduatorie  di
          merito.". 
              - Si riportano gli articoli 5 e 11 del  citato  decreto
          legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992, come modificati dal
          presente decreto: 
              "Art. 5 (Nomina ad allievo agente  di  polizia).  -  1.
          L'assunzione   degli   agenti   nel   Corpo   di    polizia
          penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al  quale
          possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti civili e politici; 
              b)  eta'  non  inferiore  agli  anni  diciotto  e   non
          superiore agli anni ventotto; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale   al
          servizio di polizia penitenziaria; 
              d)  diploma  d'istruzione  secondaria   superiore   che
          consente l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del
          diploma universitario; 
              1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
          d), il titolo di studio richiesto per l'accesso  ai  gruppi
          sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme  azzurre
          e  Astrea  e'  sufficiente  il  possesso  del  diploma   di
          istruzione secondaria di primo grado. 
              2. Non sono ammessi al concorso coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              3.  I  concorsi  sono   di   preferenza   banditi   per
          l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta
          la nomina ad agente del Corpo di polizia  penitenziaria,  i
          vincitori dei concorsi sono destinati a  prestare  servizio
          nella regione eventualmente  predeterminata  per  il  tempo
          indicato nel bando di concorso; possono  essere,  comunque,
          impiegati in altre sedi per motivate esigenze  di  servizio
          di carattere provvisorio. 
              4. I  vincitori  dei  concorsi  sono  nominati  allievi
          agenti di polizia penitenziaria. 
              4-bis. Possono essere inoltre nominati allievi  agenti,
          nell'ambito  delle  vacanze  disponibili,  ed   ammessi   a
          frequentare il primo corso di formazione utile  il  coniuge
          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   polizia
          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose
          di cui all'articolo 82, comma 1, della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, ed alle leggi  ivi  richiamate,  i  quali  ne
          facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti
          di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di  cui
          al comma 2. 
              5. Le modalita' dei  concorsi,  la  composizione  e  la
          nomina delle commissioni  esaminatrici  ed  i  criteri  per
          l'accertamento della idoneita' fisica e  psichica,  per  la
          valutazione  delle  qualita'  attitudinali  e  del  livello
          culturale dei candidati, per la documentazione richiesta  a
          questi  ultimi  e  per  la  determinazione   di   eventuali
          requisiti per l'ammissione al concorso, sono  stabiliti  al
          successivo titolo IV. 
              6. 
              7.  In  deroga  a   quanto   previsto   dal   comma   5
          dell'articolo 6 della legge 24  dicembre  1986,  n.  958  ,
          continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  al  comma
          4°(gradi) dell'articolo 1 della legge  7  giugno  1975,  n.
          198.  Il   servizio   prestato   nel   Corpo   di   polizia
          penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge  7
          giugno 1975, n. 198, e' sostitutivo a tutti gli effetti del
          servizio  militare  di  leva.  Nei  confronti  del   citato
          personale non si  applica  il  disposto  di  cui  al  comma
          1°(gradi) dell'articolo 2 della legge  7  giugno  1975,  n.
          198. Il predetto personale  all'atto  del  collocamento  in
          congedo, qualora ne  faccia  richiesta  ed  abbia  prestato
          lodevole servizio, puo' essere trattenuto per un altro anno
          con la qualifica  di  agente  ausiliario.  Al  termine  del
          secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne
          faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio,  puo'
          essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di  polizia
          penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2
          dell'articolo 6, durante il quale e' sottoposto a selezione
          attitudinale per l'eventuale  assegnazione  a  servizi  che
          richiedono particolare qualificazione. 
              8. In ogni caso, il servizio gia' prestato  dalla  data
          dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti  gli  effetti,
          sia giuridici sia economici, qualora gli  agenti  ausiliari
          siano immessi in ruolo.". 
              "Art. 11 (Promozione  ad  Assistente  capo).  -  1.  La
          promozione alla qualifica di assistente capo si consegue  a
          ruolo aperto mediante scrutinio  per  merito  assoluto,  al
          quale  e'  ammesso  il  personale  che,  alla  data   dello
          scrutinio, abbia compiuto quattro anni  di  servizio  nella
          qualifica di assistente.". 
              - Si riportano gli articoli 15, 18, 20 e 21 del  citato
          decreto legislativo n. 443 del 1992,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              "Art. 15 (Funzioni del personale appartenente al  ruolo
          dei sovrintendenti). - 1. Agli appartenenti  al  ruolo  dei
          sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di  agente  di
          pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 
              2.  Al  predetto  personale  sono  attribuite  funzioni
          rientranti  nello  stesso   ambito   di   quelle   previste
          dall'articolo 4,  ma  implicanti  un  maggiore  livello  di
          responsabilita',  nonche'  funzioni  di  coordinamento   di
          unita'  operative  a   cui   detto   personale   impartisce
          disposizioni delle quali controlla l'esecuzione  e  di  cui
          risponde. 
              3. Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente
          e di sovrintendente svolge mansioni esecutive,  richiedenti
          una adeguata preparazione professionale e con il margine di
          iniziativa e di discrezionalita' inerente  alle  qualifiche
          di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale  di  polizia
          giudiziaria; al suddetto personale puo'  essere,  altresi',
          affidato il comando di piu' agenti in servizio operativo  o
          di  piccole  unita'  operative;  collabora  con  i   propri
          superiori  gerarchici  e  puo'  sostituirli  in   caso   di
          temporanea  assenza  o  impedimento,  o  per  esigenze   di
          servizio. 
              4. Al personale della qualifica di sovrintendente  capo
          sono  attribuite  mansioni  richiedenti   una   particolare
          preparazione professionale e il comando di unita' operative
          presso istituti penitenziari o presso sezioni  di  istituti
          penitenziari. 
              5. Il personale del ruolo  dei  sovrintendenti,  previo
          apposito corso di  specializzazione  svolge,  in  relazione
          alla   professionalita'   posseduta,   anche   compiti   di
          addestramento  del   personale   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria. 
              5-bis.   In   relazione    al    qualificato    profilo
          professionale  raggiunto,  ai   sovrintendenti   capo   che
          maturano otto anni di effettivo  servizio  nella  qualifica
          possono essere  affidati,  anche  permanendo  nello  stesso
          incarico,  compiti  di  maggiore  responsabilita'  tra   le
          mansioni di  cui  al  comma  3,  ed  e'  attribuita,  ferma
          restando  la  qualifica  rivestita,  la  denominazione   di
          "coordinatore", che determina, in relazione  alla  data  di
          conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di  pari
          qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi,  in  aggiunta
          alle specifiche funzioni previste  nell'ambito  dell'unita'
          operativa,  in  assenza  di   appartenenti   a   qualifiche
          superiori,  coordinano  interventi  intesi  alla   verifica
          dell'efficienza  dei  servizi   affidati   alla   medesima,
          disponendo, se del caso, azioni di controllo anche  in  via
          d'urgenza  se  richiesto  da  particolari   circostanze   o
          esigenze del servizio. 
              5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di cui comma 5 bis: 
              a) il  personale  che  nel  triennio  precedente  abbia
          riportato un giudizio inferiore  a  «distinto»  o  che  nel
          quinquennio  precedente  abbia   riportato   una   sanzione
          disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; 
              b) il personale  sospeso  cautelarmente  dal  servizio,
          rinviato a giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  i
          delitti  non  colposi  ovvero  sottoposto  a   procedimento
          disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu'  grave
          della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita  dopo
          la definizione dei relativi  procedimenti,  fermo  restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.". 
              "Art. 18 (Dimissioni dal corso). - 1.  E'  dimesso  dai
          corsi di cui all'art. 16 il personale che: 
              a) dichiara di rinunciare al corso; 
              b) non supera gli esami di fine corso; 
              c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso  per
          un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio.
          Nell'ipotesi di  assenza  dovuta  ad  infermita'  contratta
          durante il corso ovvero ad infermita' dipendente  da  causa
          di servizio, il  personale  e'  ammesso  a  partecipare  di
          diritto  al  corrispondente  primo  corso   successivo   al
          riconoscimento della sua idoneita'  psico-fisica  e  sempre
          che  nel  periodo  precedente  a  detto   corso   non   sia
          intervenuta una delle cause di esclusione previste  per  la
          partecipazione alle procedure ivi previste. 
              2. Il personale di  sesso  femminile,  la  cui  assenza
          oltre i limiti di cui al comma 1 e'  stata  determinata  da
          maternita',  e'  ammesso  a  partecipare  al  primo   corso
          successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti  dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
              3. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di
          infrazioni punibili con sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati con decreto del direttore generale  del
          dipartimento   dell'amministrazione    penitenziaria,    su
          proposta del direttore della scuola. 
              5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per
          infermita' contratta durante il corso ovvero per infermita'
          dipendente da causa  di  servizio  viene  promosso  con  la
          stessa decorrenza, ai  soli  effetti  giuridici  attribuita
          agli idonei del corso dal quale e' stato  dimesso  e  nella
          stessa graduatoria si colloca, nel posto  che  gli  sarebbe
          spettato qualora avesse portato a  compimento  il  predetto
          corso. 
              5-bis. Il personale che non  supera  il  corso  permane
          nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita'  ed
          e' restituito al servizio d'istituto.". 
              "Art.  20  (Promozione  a  sovrintendente).  -  1.   La
          promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue,  a
          ruolo aperto, mediante scrutinio  per  merito  assoluto  al
          quale sono ammessi i  vice  sovrintendenti  che  alla  data
          dello scrutinio stesso  abbiano  compiuto  cinque  anni  di
          effettivo servizio nella qualifica. 
              Art. 21 (Promozione a sovrintendente  capo).  -  1.  La
          promozione  alla  qualifica  di  sovrintendente   capo   si
          consegue  a  ruolo  aperto  mediante  scrutinio   permerito
          assoluto,  al  quale  sono  ammessi  i  sovrintendenti  che
          abbiano compiuto cinque anni di  effettivo  servizio  nella
          qualifica.". 
              - Si riportano gli articoli 25, 27, 28 e 29 del  citato
          decreto legislativo n. 443 del 1992,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              "Art. 25 (Corsi per  la  nomina  a  vice  ispettore  di
          polizia  penitenziaria).  -  1.  Ottenuta  la  nomina,  gli
          allievi   vice   ispettori   di    polizia    penitenziaria
          frequentano, presso l'apposito istituto, un corso di durata
          non   inferiore   a    due    anni,    preordinato    anche
          all'acquisizione   della   specifica    laurea    triennale
          individuata,  per  il  medesimo  corso,  con  decreto   del
          Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la
          semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          nonche'  alla  loro  formazione  tecnico  professionale  di
          agenti  di  pubblica  sicurezza  e  ufficiali  di   polizia
          giudiziaria,   alla   conoscenza   dei   metodi   e   della
          organizzazione del trattamento penitenziario e dei  servizi
          di sicurezza; durante  il  corso  essi  sono  sottoposti  a
          selezione  attitudinale  anche  per  l'accertamento   della
          idoneita'   a   servizi    che    richiedono    particolare
          qualificazione. 
              2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei  primi
          due  anni  del  corso  abbiano  ottenuto  il  giudizio   di
          idoneita' al servizio di polizia penitenziaria  quali  vice
          ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le  prove
          pratiche sono nominati  vice  ispettori  in  prova  e  sono
          avviati  alla  frequenza  di  un   periodo   di   tirocinio
          applicativo della durata non superiore ad un anno. 
              3. Gli allievi vice ispettori durante i primi due  anni
          di corso  non  possono  essere  impiegati  in  servizio  di
          istituto;   nel   periodo   successivo   possono    esserlo
          esclusivamente a fine di addestramento per il  servizio  di
          ispettore. 
              4. I vice ispettori in prova,  al  termine  del  corso,
          superati gli esami di fine  corso,  prestano  giuramento  e
          sono confermati in ruolo con qualifica di  vice  ispettore,
          secondo l'ordine della graduatoria finale.". 
              "Art. 27 (Dimissione dal corso per  la  nomina  a  vice
          ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi  dal
          corso gli allievi ispettori che: 
              a)  non  superano  gli  esami  del  corso  o  non  sono
          dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria; 
              b) dichiarano di rinunciare al corso; 
              c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza
          sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti  dal
          corso per piu' di centoventi giorni, anche non consecutivi,
          e centocinquanta giorni se l'assenza e'  stata  determinata
          da infermita' contratta durante il corso  o  da  infermita'
          dipendente da  causa  di  servizio  qualora  si  tratti  di
          personale proveniente da altri ruoli del Corpo  di  polizia
          penitenziaria,  nel  qual  caso  l'allievo  e'  ammesso   a
          partecipare al primo  corso  successivo  al  riconoscimento
          della sua idoneita'. 
              2. Gli allievi ispettori di  sesso  femminile,  la  cui
          assenza oltre centoventi giorni  e'  stata  determinata  da
          maternita', sono  ammessi  a  partecipare  al  primo  corso
          successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti  dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
              3. Sono espulsi dal corso gli allievi  responsabili  di
          infrazioni punibili con sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati con decreto del direttore generale  del
          personale e delle risorse, su proposta del direttore  della
          scuola. 
              5. La dimissione dal corso comporta  la  cessazione  di
          ogni rapporto con  l'Amministrazione  penitenziaria,  salvo
          che non si tratti di personale proveniente  dai  ruoli  del
          Corpo di polizia penitenziaria.". 
              "Art. 28 (Nomina a vice ispettore). - 1.  La  nomina  a
          vice ispettore si consegue: 
              a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al
          31  dicembre  di  ogni  anno  mediante  concorso  pubblico,
          comprendente una prova scritta ed un colloquio  secondo  le
          modalita'  stabilite  dall'articolo  16  della   legge   15
          dicembre  1990,  n.   395,   e   con   l'osservanza   delle
          disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,
          n. 53 e dell'articolo 5 del decreto-legge 4  ottobre  1990,
          n. 276,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          novembre 1990, n. 359, con riserva di un  sesto  dei  posti
          agli  appartenenti  ai   ruoli   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria  con  almeno  tre  anni  di   anzianita'   di
          effettivo servizio  alla  data  del  bando  che  indice  il
          concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione
          del limite d'eta'. Se i posti riservati non vengono coperti
          la  differenza  vanno  ad  aumentare  i   posti   spettanti
          all'altra categoria; 
              b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al
          31 dicembre di ogni anno,  mediante  concorso  interno  per
          titoli di servizio  ed  esame,  consistente  in  una  prova
          scritta ed un colloquio, riservato al personale  del  Corpo
          di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in
          possesso alla data del bando che  indice  il  concorso,  di
          anzianita' di servizio non inferiore  a  cinque  anni,  del
          diploma di istruzione  secondaria  superiore  che  consente
          l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
          universitario. 
              1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1,  messi  a
          concorso e non coperti, sono portati in aumento  di  quelli
          riservati,  per  gli  anni  successivi,   alle   rispettive
          aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b). 
              2. I vincitori del concorso di cui al comma 1,  lettera
          b), devono frequentare un corso di formazione della  durata
          di sei mesi. 
              3. Le modalita' dei concorsi di  cui  al  comma  1,  la
          composizione delle  commissioni  esaminatrici,  le  materie
          oggetto dell'esame, le categorie di titoli da  ammettere  a
          valutazione, il punteggio massimo da attribuire a  ciascuna
          categoria di  titoli,  le  modalita'  di  attuazione  ed  i
          programmi del corso sono stabiliti con decreto del Capo del
          Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 
              4. Il corso semestrale di cui al comma  2  puo'  essere
          ripetuto una sola volta. Gli allievi che  abbiano  superato
          gli esami finali del corso conseguono  l'idoneita'  per  la
          nomina a  vice  ispettore.  Gli  allievi  che  non  abbiano
          superato i  predetti  esami  sono  restituiti  al  servizio
          d'istituto  e  sono  ammessi  alla  frequenza   del   corso
          successivo. 
              5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi
          motivo superino i sessanta giorni di assenza. 
              6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          di cui all'art. 18. 
              7. Il personale appartenente  ai  ruoli  della  polizia
          penitenziaria che partecipa ai corsi di  cui  al  comma  2,
          conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.". 
              "Art. 29 (Promozione ad ispettore). - 1. La  promozione
          alla qualifica di ispettore  si  consegue  a  ruolo  aperto
          mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso
          il personale con la qualifica di vice ispettore  che  abbia
          compiuto almeno  due  anni  di  effettivo  servizio,  nella
          qualifica  oltre  al  primo  biennio  di   corso   di   cui
          all'articolo 28.". 
              - Si riportano gli articoli 50, 51, 52,  53  e  54  del
          citato decreto legislativo n. 443 del 1992, come modificati
          dal presente decreto: 
              "Art. 50 (Commissioni per il  personale  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria). - 1. Sulle questioni concernenti lo
          stato giuridico e la progressione di carriera del personale
          di cui al  presente  decreto  esprimono  parere  specifiche
          commissioni, rispettivamente per  il  personale  del  ruolo
          degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti  e
          per quello del  ruolo  degli  assistenti  e  degli  agenti,
          presiedute    dal    vice     Capo     del     Dipartimento
          dell'Amministrazione  penitenziaria,  o  da  un   dirigente
          generale  da  lui   delegato,   in   servizio   presso   il
          Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e composte
          da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso
          lo stesso Dipartimento. 
              2. (abrogato). 
              3. Le funzioni di  segretario  delle  commissioni  sono
          svolte  da  funzionari  dell'Amministrazione  penitenziaria
          inquadrati nella nona qualifica funzionale. 
              4. La nomina  dei  componenti  e  dei  segretari  delle
          commissioni viene conferita con provvedimento del Capo  del
          Dipartimento. 
              5. Le commissioni per il personale del Corpo di polizia
          penitenziaria deliberano sui ricorsi  di  cui  al  comma  4
          dell'articolo 45.". 
              "Art. 51 (Promozione  per  merito  straordinario  degli
          appartenenti al ruolo degli agenti e degli  assistenti).  -
          1. La  promozione  alla  qualifica  superiore  puo'  essere
          conferita anche per merito straordinario agli agenti,  agli
          agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo, che
          nell'esercizio  delle  loro   funzioni   abbiano   compiuto
          operazioni di  servizio  di  particolare  rilevanza,  dando
          prova di eccezionale capacita' e dimostrando  di  possedere
          qualita' tali  da  dare  sicuro  affidamento  di  assolvere
          lodevolmente le funzioni della qualifica superiore,  ovvero
          abbiano corso  grave  pericolo  di  vita  per  tutelare  la
          sicurezza  e   l'incolumita'   pubblica,   ovvero   abbiano
          conseguito   eccezionali   riconoscimenti   in    attivita'
          attinenti ai loro compiti. 
              "Art. 52 (Promozione  per  merito  straordinario  degli
          appartenenti  al  ruolo  dei  sovraintendenti).  -  1.   La
          promozione alla qualifica superiore puo'  essere  conferita
          anche per merito straordinario ai vice sovrintendenti e  ai
          sovrintendenti  ed  ai  sovraintendenti   capo   i   quali,
          nell'esercizio  delle  loro  funzioni,   abbiano   compiuto
          operazioni di servizio  di  particolare  importanza,  dando
          prova di  eccezionale  capacita',  o  abbiano  corso  grave
          pericolo di vita per tutelare la sicurezza e  l'incolumita'
          pubblica, dimostrando di possedere le  qualita'  necessarie
          per bene adempiere le funzioni  della  qualifica  superiore
          ovvero abbiano  conseguito  eccezionali  riconoscimenti  in
          attivita' attinenti ai loro compiti.". 
              2. (abrogato). 
              "Art. 53 (Promozione  per  merito  straordinario  degli
          appartenenti al ruolo degli ispettori). - 1. La  promozione
          alla qualifica superiore puo' essere  conferita  anche  per
          merito  straordinario   ai   vice   ispettori,   ispettori,
          ispettori   capo   e   ispettori   superiori    i    quali,
          nell'esercizio  delle  loro  funzioni,   abbiano   compiuto
          operazioni di servizio  di  particolare  importanza,  dando
          prova di  eccezionale  capacita',  o  abbiano  corso  grave
          pericolo di vita per tutelare la sicurezza e  l'incolumita'
          pubblica, dimostrando di possedere le  qualita'  necessarie
          per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore. 
              2. Al personale con qualifica di sostituto commissario,
          che si trovi nelle condizioni previste al comma 1,  possono
          essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o,  se
          piu' favorevole, tre scatti di anzianita'.". 
              "Art.  54  (Decorrenza  delle  promozioni  per   merito
          straordinario). - 1.  Le  promozioni  di  cui  al  presente
          decreto decorrono dalla data del verificarsi  del  fatto  e
          vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile  con
          le vacanze ordinarie. 
              2.  Le  promozioni  per  merito  straordinario  possono
          essere conferite, con la decorrenza prevista dal  comma  1,
          anche a coloro i quali siano deceduti nel corso  dei  fatti
          che hanno dato luogo alla  proposta  di  promozione,  o  in
          seguito ad essi. 
              3. La proposta di promozione per  merito  straordinario
          e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti,
          dal provveditore della regione in  cui  sono  avvenuti,  su
          rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio  ovvero
          dal direttore generale competente  qualora  i  fatti  siano
          avvenuti nell'Amministrazione Centrale. 
              4. Sulla proposta  decide  il  Capo  del  Dipartimento,
          previo parere delle commissioni  di  cui  all'articolo  50,
          secondo le rispettive competenze. 
              5. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non
          puo' essere conferita se non  siano  trascorsi  almeno  tre
          anni dalla precedente. In tal caso, qualora si  verifichino
          le  condizioni  previste  dai   precedenti   articoli,   al
          personale  interessato  possono  essere  attribuiti,  o  la
          classe superiore di stipendio o, se  piu'  favorevoli,  tre
          scatti di anzianita'.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  86   del   citato   decreto
          legislativo n. 443 del 1992, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 86 (Visite mediche. Accertamenti  delle  qualita'
          attitudinali. Presentazione alle prove  scritte).  -  1.  I
          candidati, ai quali non sia stata  comunicata  l'esclusione
          dal concorso  disposta  ai  sensi  dell'articolo  84,  sono
          invitati a sottoporsi, salvo il personale gia' appartenente
          al Corpo di polizia penitenziaria, nel luogo, giorno ed ora
          che saranno loro preventivamente  comunicati,  alla  visita
          medica  e  all'accertamento  delle  qualita'  attitudinali,
          secondo le disposizioni contenute nel successivo Capo II. 
              2. I candidati  giudicati  idonei  in  sede  di  visite
          mediche e di accertamenti delle qualita' attitudinali  sono
          tenuti a presentarsi, muniti  di  un  idoneo  documento  di
          riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella  sede
          o nelle sedi e nei giorni ed  ore  indicati  nel  bando  di
          concorso o nella successiva comunicazione.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  122  del   citato   decreto
          legislativo n. 443 del 1992, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 122 (Requisiti psico-fisici per  l'ammissione  ai
          concorsi). - 1. I  requisiti  psico-fisici  di  cui  devono
          essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad
          allievo  agente  e  ad  allievo  vice  ispettore,  sono   i
          seguenti: 
              a) sana e robusta costituzione fisica; 
              b) altezza individuata ai sensi  del  provvedimento  di
          cui all'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il
          rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza  della  massa
          muscolare, la distribuzione del  pannicolo  adiposo  ed  il
          trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare
          la  robusta   costituzione   e   la   necessaria   agilita'
          indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia; 
              c) senso cromatico e  luminoso  normale,  campo  visivo
          normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e
          stereoscopica sufficiente; 
              d) per  l'ammissione  al  concorso  per  la  nomina  ad
          allievo  agente,  visus  naturale  non  inferiore  a  12/10
          complessivi quale somma del visus dei due  occhi,  con  non
          meno di 5/10 nell'occhio che  vede  di  meno  ed  un  visus
          corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per  una  correzione
          massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli
          vizi di rifrazione. Per l'ammissione  ai  concorsi  per  la
          nomina ad allievo vice ispettore,  visus  non  inferiore  a
          10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purche'  non
          superiore alle tre diottrie complessive ed  in  particolare
          per  la  miopia,  l'ipermetropia,  l'astigmatismo  semplice
          (miopico od ipermetrico), tre diottrie in  ciascun  occhio,
          per l'astigmatismo composto  e  misto  tre  diottrie  quale
          somma dei singoli vizi; 
              e) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle
          frequenze 500-1000-2000-4000 Hz, all'esame audiometrico  in
          cabina silente, non inferiore a 30 decibel all'orecchio che
          sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale
          totale biauricolare entro il 20%(percento)); 
              f) l'apparato dentario deve essere tale  da  assicurare
          la  funzione  masticatoria  e,  comunque,   devono   essere
          presenti: i dodici denti frontali superiori  ed  inferiori;
          e'  ammessa  la  presenza  di  non  piu'  di  sei  elementi
          sostituiti   con   protesi   fissa;   almeno   due   coppie
          contrapposte  per  ogni  emiarcata  tra   i   venti   denti
          posteriori;  gli  elementi  delle  coppie  possono   essere
          sostituiti da  protesi  efficienti;  il  totale  dei  denti
          mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere  superiore
          a sedici elementi.".