Art. 39 
 
      Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 
 
  1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  1,  comma  1,  le  lettere  a),  b)  e  c)  sono
sostituite dalle seguenti: 
      «a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; 
      b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; 
      c) ruolo degli ispettori tecnici;»; 
      b) all'articolo 3: 
        1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Ruolo  degli
agenti e assistenti tecnici»; 
        2) al  comma  1  le  parole:  «ruolo  degli  operatori»  sono
sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti tecnici»; 
      c) all'articolo 4: 
        1) alla rubrica  ed  al  comma  1  le  parole:  «ruolo  degli
operatori» sono sostituite dalle  seguenti:  «ruolo  degli  agenti  e
assistenti»; 
        2) dopo il comma 4, sono  aggiunti  i  seguenti:  «4-bis.  In
relazione  al  qualificato  profilo  professionale  raggiunto,   agli
assistenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo  servizio
nella qualifica  possono  essere  affidati,  anche  permanendo  nello
stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni di cui ai  commi
precedenti, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica  rivestita,
la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione  alla
data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi  di  pari
qualifica con diversa anzianita'. Gli  stessi  svolgono  mansioni  di
coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi  non
operativi, al fine  di  assicurare  lo  svolgimento  delle  attivita'
istituzionali.». 
  4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di  cui  al
comma 4-bis il personale: 
    a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un  giudizio
inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio  precedente  abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; 
    b) sospeso cautelarmente dal  servizio,  rinviato  a  giudizio  o
ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  non  colposi  ovvero
sottoposto a procedimento  disciplinare  per  l'applicazione  di  una
sanzione piu'  grave  della  pena  pecuniaria.  La  denominazione  e'
attribuita dopo  la  definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo
restando  quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
disposizioni contenute  negli  articoli  94  e  95  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; 
    d) all'articolo 5, comma 1, le parole:  «ruolo  degli  operatori»
sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e  assistenti»  e
le parole: «scuola  dell'obbligo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«scuola secondaria di secondo grado»; 
    e) all'articolo 8, le parole «cinque anni» sono sostituite  dalle
seguenti: «quattro anni»; 
    f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Ruolo dei sovrintendenti  tecnici).  -  1.  Il  ruolo  dei
sovrintendenti tecnici e' articolato in tre qualifiche  che  assumono
le seguenti denominazioni: 
    a) vice sovrintendente tecnico; 
    b) sovrintendente tecnico; 
    c) sovrintendente capo tecnico.»; 
    g) all'articolo 10: 
      1) alla rubrica ed al comma 1 le parole: «ruolo  dei  revisori»
sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti»; 
      2) al comma 3 le parole: «revisore capo» sono sostituite  dalle
seguenti: «sovrintendente capo»; 
      3) dopo il  comma  4  sono  inseriti  i  seguenti:  «4-bis.  In
relazione  al  qualificato  profilo   professionale   raggiunto,   ai
sovrintendenti capo tecnici  che  maturano  otto  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica possono essere  affidati,  anche  permanendo
nello stesso incarico, compiti particolari tra le  mansioni  previste
dai commi 1 e 2,  ed  e'  attribuita,  ferma  restando  la  qualifica
rivestita, la denominazione  di  «coordinatore»,  che  determina,  in
relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei
casi di pari qualifica con diversa anzianita'.  Gli  stessi  svolgono
mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche  in
servizi non operativi, al fine di  assicurare  lo  svolgimento  delle
attivita' istituzionali. 
  4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di  cui  al
comma 4-bis il personale: 
    a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un  giudizio
inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio  precedente  abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; 
    b) sospeso cautelarmente dal  servizio,  rinviato  a  giudizio  o
ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  non  colposi  ovvero
sottoposto a procedimento  disciplinare  per  l'applicazione  di  una
sanzione piu'  grave  della  pena  pecuniaria.  La  denominazione  e'
attribuita dopo  la  definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo
restando  quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
disposizioni contenute  negli  articoli  94  e  95  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; 
    h) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, alinea, le parole:  «ruolo  dei  revisori»  sono
sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti»; 
      2) alla lettere a) e b) del comma 1  le  parole:  «ruolo  degli
operatori» sono sostituite dalle  seguenti:  «ruolo  degli  agenti  e
assistenti»; 
      3) alla lettera b) del comma 1 le parole: «vice revisori»  sono
sostituite dalle seguenti: «vice sovrintendenti»; 
      4) ai commi 4 e 5 ed alla rubrica le  parole:  «vice  revisore»
sono sostituite dalle seguenti: «vice sovrintendente»; 
    i) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, lettera c), le parole: «ruolo  degli  operatori»
sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti»; 
      2) al comma 4 le parole: «direttore generale  del  personale  e
della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale
del personale e delle risorse»; 
    l) all'articolo 13: 
      1) alla  rubrica  la  parola  «revisore»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sovrintendente»; 
      2) al comma 1: 
        2.1. la  parola  «revisore»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«sovrintendente»; 
        2.2.  le  parole  «vice  revisori»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «vice sovrintendenti»; 
        2.3. le parole: «sette anni» sono sostituite dalle  seguenti:
«cinque anni»; 
    m) all'articolo 14: 
      1) alla rubrica le  parole:  «revisore  capo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sovrintendente capo»; 
      2) al comma 1: 
        2.1.  le  parole:  «revisore  capo»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «sovrintendente capo»; 
        2.2. le parole: «merito comparativo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «merito assoluto»; 
        2.3. la parola:  «revisori»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«sovrintendenti»; 
        2.4. le parole: «sette anni» sono sostituite dalle  seguenti:
«cinque anni; 
    n) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15 (Ruoli degli  ispettori  tecnici).  -  1.  I  ruoli  degli
ispettori tecnici si distinguono come segue: 
    a) ruolo degli ispettori biologi; 
    b) ruolo degli ispettori informatici. 
  2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano  nelle  seguenti  cinque
qualifiche: 
    a) vice ispettore tecnico; 
    b) ispettore tecnico; 
    c) ispettore capo tecnico; 
    d) ispettore superiore tecnico; 
    e) sostituto direttore tecnico.»; 
    o) all'articolo 16: 
      1) alla rubrica ed ai commi 1, 3 e  4  le  parole:  «ruoli  dei
periti» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli degli ispettori»; 
      2) al comma 5, le parole: «qualifica di perito superiore»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «qualifica   di   sostituto   direttore
tecnico»; 
      3) dopo il  comma  5  sono  inseriti  i  seguenti:  «5-bis.  In
relazione  al  qualificato  profilo   professionale   raggiunto,   ai
sostituti direttori tecnici che maturano quattro  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica possono essere  affidati,  anche  permanendo
nello stesso incarico, compiti particolari tra le funzioni di cui  ai
commi 3 e 5, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita,
la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione  alla
data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi  di  pari
qualifica con diversa anzianita'.  Gli  stessi  svolgono  compiti  di
coordinamento del personale del medesimo ruolo al fine di  assicurare
lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 
  5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di  cui  al
comma 5-bis il personale: 
    a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un  giudizio
inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato
una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; 
    b) sospeso cautelarmente dal  servizio,  rinviato  a  giudizio  o
ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  non  colposi  ovvero
sottoposto a procedimento  disciplinare  per  l'applicazione  di  una
sanzione piu'  grave  della  pena  pecuniaria.  La  denominazione  e'
attribuita dopo  la  definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo
restando  quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
disposizioni contenute  negli  articoli  94  e  95  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; 
    p) all'articolo 17, alla rubrica ed al comma 1, le parole: «ruoli
dei periti» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli degli ispettori»; 
    q) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 9  e  10  le  parole:
«vice perito» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore»; 
    r) all'articolo 19, comma 4, le parole: «direttore  generale  del
personale  e  della  formazione»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«direttore generale del personale e delle risorse»; 
    s) all'articolo 20: 
      1)  alla  rubrica  la  parola:  «perito»  e'  sostituita  dalla
seguente: «ispettore»; 
      2) al comma 1: 
        2.1.  la  parola:  «perito»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«ispettore tecnico»; 
        2.2. le parole: «vice perito» sono sostituite dalle seguenti:
«vice ispettore tecnico»; 
    t) all'articolo 21: 
      1) alla rubrica le parole: «perito capo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «ispettore capo»; 
      2) al comma 1: 
        2.1. le parole «perito capo» sono sostituite dalle  seguenti:
«ispettore capo tecnico»; 
        2.2.  la  parola  «perito»  e'  sostituita  dalla   seguente:
«ispettore tecnico»; 
      u) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Promozione  a  ispettore  superiore  tecnico).  -  1.  La
promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico si  consegue
a ruolo aperto mediante scrutinio per merito  assoluto  al  quale  e'
ammesso il personale avente una anzianita' di nove anni di  effettivo
servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico.»; 
    v) dopo l'art. 22 e' inserito il seguente: 
  «Art. 22-bis (Promozione  a  sostituto  direttore  tecnico).  -  1.
L'accesso alla qualifica di sostituto direttore tecnico  si  consegue
nei limiti  dei  posti  disponibili  mediante  scrutinio  per  merito
comparativo al quale e' ammesso il personale che al  31  dicembre  di
ciascun anno ha  maturato  otto  anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica di ispettore superiore tecnico. 
  2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire
a ciascuna di esse. 
  3. La nomina alla  qualifica  di  sostituto  direttore  tecnico  e'
conferita con decreto del direttore generale del  personale  e  delle
risorse con decorrenza  dal  primo  gennaio  dell'anno  successivo  a
quello di maturazione del requisito temporale.»; 
    z) l'articolo 23 e' abrogato; 
    aa) all'articolo 24: 
      1) la lettera a) del comma 2 e' abrogata; 
      2) alla lettera b) del comma  2  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «limitatamente  alla  frequenza   del   corso   di
formazione»; 
      3)  dopo  la  lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)
direttore tecnico coordinatore superiore.»; 
    bb) all'articolo 27: 
      1) ai commi 1 e 3 le parole: «vice direttori tecnici in  prova»
sono sostituite dalle seguenti: «direttori tecnici»; 
      2) al  comma  1  le  parole:  «l'Istituto  superiore  di  studi
penitenziari» sono sostituite dalle seguenti:  «la  Scuola  superiore
dell'esecuzione penale»; 
      3)  al  comma  3  le  parole:  «vice  direttore  tecnico»  sono
sostituite dalle seguenti: «direttore tecnico capo»; 
    cc) gli articoli 28 e 29 sono abrogati; 
    dd) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 30 (Promozione a direttore tecnico  coordinatore).  -  1.  La
promozione  alla  qualifica  di  direttore  tecnico  coordinatore  si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per  merito  comparativo
al quale e' ammesso  il  personale  con  la  qualifica  di  direttore
tecnico capo che abbia compiuto sette  di  effettivo  servizio  nella
qualifica.»; 
    ee) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
  «Art.  30-bis  (Promozione   a   direttore   tecnico   coordinatore
superiore). - 1. La promozione alla qualifica  di  direttore  tecnico
coordinatore superiore si  consegue  mediante  scrutinio  per  merito
comparativo al quale e' ammesso il  personale  con  la  qualifica  di
direttore tecnico coordinatore che  abbia  compiuto  cinque  anni  di
effettivo servizio nella qualifica.»; 
    ff) all'articolo 32: 
      1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Al  personale
appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei
sovrintendenti tecnici  e  al  ruolo  degli  ispettori  tecnici  sono
attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la  qualifica  di
agente di pubblica sicurezza.»; 
      2) al  comma  3  le  parole:  «ruolo  degli  operatori  »  sono
sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti ed assistenti»; 
      3) al comma 4: 
        3.1. le parole: «ruolo dei revisori»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ruolo dei sovrintendenti»; 
        3.2. le parole: «ruolo  del  perito»  sono  sostituite  dalle
seguenti «ruolo degli ispettori»; 
    gg) all'articolo 34: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «presso lo stesso  dipartimento»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero tra i  funzionari  della  carriera
dei funzionari  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria.  Le  medesime
Commissioni decidono  sui  ricorsi  gerarchici  proposti  avverso  il
rapporto informativo di fine anno.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con  decreto  del
Capo del Dipartimento sono stabiliti  i  criteri  di  promozione  per
merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici  degli
agenti ed assistenti, dei revisori e degli ispettori»;. 
      4) al comma 6: 
        4.1. le parole: «dei ruoli tecnici direttivi» sono sostituite
dalle seguenti: «del ruolo dei direttori tecnici»; 
        4.2. le parole: «per  il  ruolo  direttivo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per il personale della carriera dei funzionari»; 
        4.3. dopo le parole: «21 maggio 2000, n. 146»  sono  aggiunte
le  seguenti:  «previste  dall'articolo  14,  commi   4-bis,   4-ter,
4-quater, e 4-quinquies del medesimo decreto». 
 
          Note all'art. 39: 
              - Si riportano gli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11,  12,
          13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 32  e  34  del  decreto
          legislativo 9 settembre 2010, n. 162 (Istituzione dei ruoli
          tecnici  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a   norma
          dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n.  85),  come
          modificati dal presente decreto: 
              "Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le  attivita'
          del laboratorio centrale per la banca  dati  nazionale  del
          DNA, cosi' come individuato ai sensi dell'articolo 5  della
          legge  30  giugno  2009,  n.  85,  presso  il  Dipartimento
          dell'Amministrazione  penitenziaria  del  Ministero   della
          giustizia,  sono  istituiti,  a  decorrere  dal   1°(gradi)
          gennaio 2011, in relazione all'articolo 18  della  medesima
          legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo  di
          polizia penitenziaria: 
              a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; 
              b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; 
              c) ruoli degli ispettori tecnici; 
              d) ruoli dei direttori tecnici. 
              Le relative  dotazioni  organiche  sono  fissate  nella
          tabella A di cui all'allegato I. 
              2. I profili professionali degli appartenenti ai  ruoli
          di cui al comma 1, sono  individuati  con  regolamento  del
          Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia  e
          delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
          3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400.  Lo  schema  del
          regolamento e' trasmesso al  Parlamento  per  l'espressione
          dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni  competenti  per
          materia. I pareri sono resi entro il  termine  di  quindici
          giorni dalla data  di  trasmissione,  decorso  il  quale  i
          regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. 
              3. Con  uno  o  piu'  regolamenti  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  da  emanare  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  sono  stabilite  le  modalita'  di  svolgimento   dei
          concorsi, comprese  le  eventuali  forme  di  preselezione,
          quelle di accertamento dell'idoneita'  fisica,  psichica  e
          attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni
          esaminatrici,  le  prove  di  esame  e  le   modalita'   di
          formazione  della  graduatoria  finale,  le  categorie  dei
          titoli da  ammettere  a  valutazione  ed  il  punteggio  da
          attribuire a ciascuna di esse e le modalita' di svolgimento
          dei  corsi  di  formazione,  in  relazione  alle   mansioni
          tecniche previste e quelle di svolgimento  degli  esami  di
          fine corso.". 
              "Art. 3 (Ruolo degli agenti e assistenti tecnici). - 1.
          Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici e' articolato in
          quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 
              a) agente tecnico; 
              b) agente scelto tecnico; 
              c) assistente tecnico; 
              d) assistente capo tecnico.". 
              "Art. 4 (Mansioni del personale appartenente  al  ruolo
          degli agenti e  assistenti  tecnici).  -  1.  Il  personale
          appartenente al ruolo degli  agenti  e  assistenti  tecnici
          svolge   mansioni   esecutive   di   natura    tecnica    e
          tecnico-manuale,   con   capacita'   di   utilizzazione   e
          conduzione di mezzi e strumenti e di  dati  nell'ambito  di
          procedure predeterminate. 
              2. Le prestazioni  lavorative  sono  caratterizzate  da
          margini valutativi nella esecuzione,  anche  con  eventuale
          esposizione a rischi specifici. 
              3. Al personale delle qualifiche di assistente  tecnico
          e  assistente  capo  tecnico  possono   essere   attribuite
          responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico  di
          personale sottordinato. 
              4.  Gli  appartenenti  alle  qualifiche  di  assistente
          tecnico  e  assistente  capo   tecnico   possono   altresi'
          svolgere, in  relazione  alla  professionalita'  posseduta,
          compiti di addestramento del personale. 
              4-bis.   In   relazione    al    qualificato    profilo
          professionale raggiunto, agli assistenti capo  tecnici  che
          maturano otto anni di effettivo  servizio  nella  qualifica
          possono essere  affidati,  anche  permanendo  nello  stesso
          incarico, compiti particolari tra le  mansioni  di  cui  ai
          commi precedenti,  ed  e'  attribuita,  ferma  restando  la
          qualifica rivestita, la  denominazione  di  "coordinatore",
          che determina, in  relazione  alla  data  di  conferimento,
          preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
          diversa  anzianita'.  Gli  stessi  svolgono   mansioni   di
          coordinamento del personale del medesimo  ruolo,  anche  in
          servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento
          delle attivita' istituzionali. 
              4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di cui al comma 4-bis il personale: 
              a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un
          giudizio inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio
          precedente abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della pena pecuniaria; 
              b)  sospeso  cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso a riti alternativi  per  i  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.". 
              "Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso alla
          qualifica iniziale del  ruolo  degli  agenti  e  assistenti
          tecnici avviene mediante pubblico  concorso  per  esami  al
          quale sono ammessi a partecipare i cittadini  italiani  che
          abbiano i  requisiti  generali  per  la  partecipazione  ai
          pubblici  concorsi  indetti  per  l'accesso  alle  carriere
          civili  delle  amministrazioni  dello  Stato  e  siano   in
          possesso del titolo di studio della  scuola  secondaria  di
          secondo grado. 
              2.  L'idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  dei  candidati  e'   accertata   secondo   quanto
          stabilito con regolamento del Ministro della giustizia,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. 
              3. I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  allievi
          agenti tecnici e sono destinati a frequentare un  corso  di
          formazione a  carattere  teorico-pratico  della  durata  di
          quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati nel
          laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA di
          cui all'articolo 1, comma 1. 
              4.  Possono  essere  inoltre  nominati  allievi  agenti
          tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed  ammessi
          a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   polizia
          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, a causa di azioni  criminose  di  cui
          all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, ovvero per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso
          pubblico i quali ne facciano richiesta,  purche'  siano  in
          possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. 
              5. Le disposizioni di cui  al  comma  4  si  applicano,
          altresi', al coniuge ed  i  figli  superstiti,  nonche'  ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze di polizia deceduti o resi  permanentemente  invalidi
          al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta  per
          cento della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace. 
              6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato  gli
          esami di fine corso  e  abbiano  ottenuto  il  giudizio  di
          idoneita' sono nominati agenti tecnici  in  prova,  secondo
          l'ordine di graduatoria.  Superato  il  periodo  di  prova,
          della  durata  di  mesi  tre,   vengono   nominati   agenti
          tecnici.". 
              "Art. 8 (Promozione ad assistente capo tecnico).  -  1.
          La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico  si
          consegue, a ruolo aperto,  mediante  scrutinio  per  merito
          assoluto  al  quale  e'  ammesso  il  personale  che  abbia
          compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica
          di assistente tecnico.". 
              "Art. 10 (Mansioni del personale appartenente al  ruolo
          dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il personale appartenente
          al  ruolo  dei  sovrintendenti  tecnici   svolge   mansioni
          esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel  settore
          tecnico al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione
          di mezzi e strumenti  complessi  e  di  interpretazione  di
          disegni, grafici e  dati  nell'ambito  delle  direttive  di
          massima ricevute. 
              2. Lo stesso personale esercita, inoltre,  nel  settore
          tecnico di impiego,  attivita'  di  guida  e  controllo  di
          unita' operative sottordinate, con responsabilita'  per  il
          risultato conseguito.  Collabora  con  i  propri  superiori
          gerarchici  e  puo'  sostituirli  in  caso  di   temporaneo
          impedimento o assenza. 
              3. Al personale della qualifica di sovrintendente  capo
          tecnico, oltre a quanto gia'  specificato,  possono  essere
          attribuiti incarichi specialistici richiedenti  particolari
          conoscenze tecniche ed attitudini. 
              4. Al  suddetto  personale  possono  essere  attribuiti
          compiti di istruzione del personale sottordinato. 
              4-bis.   In   relazione    al    qualificato    profilo
          professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici che
          maturano otto anni di effettivo  servizio  nella  qualifica
          possono essere  affidati,  anche  permanendo  nello  stesso
          incarico, compiti particolari tra le mansioni previste  dai
          commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la  qualifica
          rivestita,  la   denominazione   di   "coordinatore",   che
          determina,  in  relazione  alla   data   di   conferimento,
          preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
          diversa  anzianita'.  Gli  stessi  svolgono   mansioni   di
          coordinamento del personale del medesimo  ruolo,  anche  in
          servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento
          delle attivita' istituzionali. 
              4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di cui al comma 4-bis il personale: 
              a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un
          giudizio inferiore  a  «distinto»  o  che  nel  quinquennio
          precedente abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della pena pecuniaria; 
              b)  sospeso  cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso a riti alternativi  per  i  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.". 
              "Art. 11 (Nomina a vice  revisore  tecnico).  -  1.  La
          nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
          tecnici si consegue: 
              a)  nel  limite  del  settanta  per  cento  dei   posti
          disponibili, al  31  dicembre  di  ogni  anno,  in  ciascun
          profilo professionale, mediante concorso interno per titoli
          e  superamento   di   una   prova   pratica   a   carattere
          professionale, anche mediante un  questionario  a  risposta
          multipla, tendente ad accertare il  grado  di  preparazione
          tecnico professionale, e successivo corso di formazione  di
          durata non inferiore a sei mesi. Al concorso  sono  ammessi
          gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici
          provenienti da profili professionali omogenei a quello  per
          cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale
          eventualmente  prevista   dalla   legge   per   l'esercizio
          dell'attivita' propria del  profilo  professionale  per  il
          quale si concorre, che abbiano compiuto  alla  stessa  data
          quattro anni di effettivo servizio e non abbiano  riportato
          nei due anni precedenti sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione.  Il  trenta  per  cento  dei  posti  e'
          riservato al personale con  qualifica  di  assistente  capo
          tecnico; 
              b) nel limite del restante trenta per cento  dei  posti
          disponibili, mediante concorso pubblico per  esame  scritto
          al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
          possesso dei requisiti generali per  la  partecipazione  ai
          pubblici  concorsi  e   di   un   diploma   di   istruzione
          professionale  almeno  triennale   conseguito   presso   un
          istituto statale, o, comunque,  riconosciuto  dallo  Stato,
          ovvero, ove non sia previsto il  suddetto  diploma,  di  un
          diploma o di un attestato  di  qualifica  rilasciato  dalle
          regioni al termine di  corsi  di  durata  almeno  triennale
          nell'ambito   della   formazione   professionale,   nonche'
          dell'abilitazione  professionale   eventualmente   prevista
          dalla legge  per  l'esercizio  dell'attivita'  propria  del
          profilo professionale per il quale si  concorre.  Il  dieci
          per  cento  dei  posti  disponibili   e'   riservato,   con
          esclusione del limite di eta', al personale del ruolo degli
          agenti e assistenti  tecnici  in  possesso  del  prescritto
          titolo  di   studio   e   dell'abilitazione   professionale
          eventualmente  prevista  dalla  legge.  I   vincitori   del
          concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici e sono
          destinati a frequentare  un  corso  di  formazione  tecnico
          professionale di  durata  non  inferiore  a  sei  mesi.  Al
          termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove
          teorico-pratiche  conclusive  e  ottenuto  il  giudizio  di
          idoneita' sono  nominati  vice  sovrintendenti  tecnici  in
          prova. 
              2. Con i bandi dei  concorsi  di  cui  al  comma  1  si
          procede alla ripartizione dei posti  messi  a  concorso  in
          relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti  di
          ciascun profilo professionale e nel solo bando  di  cui  al
          comma 1, lettera a), si procede altresi' alla  definizione,
          anche per categorie omogenee, delle  corrispondenze  fra  i
          profili professionali del ruolo degli agenti  e  assistenti
          tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso. 
              3. Al termine dei concorsi  di  cui  al  comma  1  sono
          formate   tante   graduatorie   quanti   sono   i   profili
          professionali individuati nel relativo bando.  I  candidati
          collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun  profilo
          vengono  dichiarati  vincitori  ed  inseriti  in   un'unica
          graduatoria  finale  del  concorso  secondo  il   punteggio
          riportato. 
              4. Coloro che al termine del  corso  sono  riconosciuti
          idonei conseguono la nomina a vice  sovrintendente  tecnico
          nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con
          le modalita' di cui al comma 3. 
              5. I vincitori del concorso di cui al comma 1,  lettera
          a),  conseguono  la  nomina  a  vice   sovrintendente   con
          decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo  a
          quello nel quale  si  sono  verificate  le  vacanze  e  con
          decorrenza economica dal giorno  successivo  alla  data  di
          conclusione del corso di formazione. 
              "Art. 12 (Dimissioni dal corso). - 1.  E'  dimesso  dai
          corsi di cui all'articolo 11, comma 1, il personale che: 
              a) dichiara di rinunciare al corso; 
              b) non supera gli esami di fine corso; 
              c) e' stato per qualsiasi motivo assente al  corso  per
          piu'  di  sessanta  giorni,  anche  se  non   continuativi.
          Nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta
          durante il corso ovvero da infermita' dipendente  da  causa
          di servizio qualora si tratti di personale  proveniente  da
          altri ruoli della Polizia penitenziaria,  il  personale  e'
          ammesso a partecipare di diritto al primo corso  successivo
          al  riconoscimento  della  sua  idoneita'  psico-fisica.  I
          frequentatori  provenienti  dal  ruolo   degli   agenti   e
          assistenti tecnici dimessi dal corso per infermita' o altra
          causa indipendente dalla propria  volonta',  sono  ammessi,
          per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso
          successivo al cessare dalla causa impeditiva. 
              2. Il personale di  sesso  femminile,  la  cui  assenza
          oltre i  quarantacinque  giorni  e'  stata  determinata  da
          maternita',  e'  ammesso  a  partecipare  al  primo   corso
          successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti  dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
              3. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di
          infrazioni punibili con sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati con decreto del direttore generale  del
          personale e delle risorse, su proposta  del  direttore  del
          corso. 
              5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per
          infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o
          per  malattia  contratta  per  motivi  di  servizio,  viene
          promosso  con  la  stessa  decorrenza,  ai   soli   effetti
          giuridici, attribuita agli idonei del corso  dal  quale  e'
          stato dimesso e nella stessa graduatoria  si  colloca,  nel
          posto che gli sarebbe spettato, qualora  avesse  portato  a
          compimento il predetto corso. 
              6.  I  frequentatori   provenienti   dagli   agenti   e
          assistenti tecnici che non  superano  il  corso  permangono
          nella  qualifica  rivestita  nel   suddetto   ruolo   senza
          detrazione di anzianita' e sono restituiti al servizio.". 
              "Art. 13 (Promozione a sovrintendente tecnico). - 1. La
          promozione alla  qualifica  di  sovrintendente  tecnico  si
          consegue a  ruolo  aperto  mediante  scrutinio  per  merito
          assoluto  al  quale  sono  ammessi  i  vice  sovrintendenti
          tecnici che  abbiano  compiuto  cinque  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica.". 
              "Art. 14 (Promozione a sovrintendente capo tecnico).  -
          1. La promozione  alla  qualifica  di  sovrintendente  capo
          tecnico si consegue a ruolo aperto mediante  scrutinio  per
          merito assoluto al  quale  sono  ammessi  i  sovrintendenti
          tecnici che  abbiano  compiuto  cinque  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica.". 
              "Art. 16 (Funzioni del personale appartenente ai  ruoli
          degli ispettori tecnici). - 1. Il personale appartenente ai
          ruoli  degli  ispettori   tecnici   svolge   funzioni   che
          richiedono  preparazione  professionale  specialistica  nel
          settore tecnico al quale e' adibito. 
              2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto
          di competenza in operazioni su  apparati  ed  attrezzature,
          che presuppongono conoscenze  approfondite  delle  relative
          tecnologie. 
              3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini
          possedute,  gli  appartenenti  ai  ruoli  degli   ispettori
          tecnici possono essere preposti al coordinamento di  unita'
          operative, con le connesse responsabilita' per le direttive
          impartite ed i  risultati  conseguiti  e  possono  svolgere
          compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto
          conto dei rapporti  di  gerarchia,  allo  stesso  personale
          possono  essere  attribuite  le  funzioni  di  indirizzo  e
          coordinamento di piu' unita' operative,  nell'ambito  delle
          direttive  superiori,   con   piena   responsabilita'   per
          l'attivita' svolta. 
              4. In caso di assenza o impedimento  il  personale  dei
          ruoli degli ispettori tecnici puo' sostituire il  superiore
          gerarchico. 
              5.  Il  personale  appartenente   alla   qualifica   di
          sostituto direttore tecnico svolge, oltre ai compiti di cui
          al  presente  articolo,   funzioni   che   richiedono   una
          qualificata preparazione professionale nel settore  tecnico
          al quale e'  adibito,  con  conoscenze  di  elevato  valore
          specialistico e collabora con  i  superiori  gerarchici  in
          studi,   esperimenti   e   altre   attivita'    richiedenti
          qualificata preparazione  professionale,  sostituendoli  in
          caso di assenza o impedimento. 
              5-bis.   In   relazione    al    qualificato    profilo
          professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici che
          maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica
          possono essere  affidati,  anche  permanendo  nello  stesso
          incarico, compiti particolari tra le  funzioni  di  cui  ai
          commi 3 e 5, ed e' attribuita, ferma restando la  qualifica
          rivestita,  la   denominazione   di   "coordinatore",   che
          determina,  in  relazione  alla   data   di   conferimento,
          preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
          diversa  anzianita'.  Gli  stessi   svolgono   compiti   di
          coordinamento del personale del medesimo ruolo al  fine  di
          assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 
              5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di cui al comma 5-bis il personale: 
              a) che  nel  triennio  precedente  abbia  riportato  un
          giudizio  inferiore  a  «ottimo»  o  che  nel   quinquennio
          precedente abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della pena pecuniaria; 
              b)  sospeso  cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso a riti alternativi  per  i  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.". 
              "Art. 17 (Accesso ai ruoli degli ispettori tecnici).  -
          1.  L'accesso  alla  qualifica  iniziale  dei  ruoli  degli
          ispettori tecnici avviene mediante  concorso  pubblico  per
          titoli ed esami.". 
              "Art. 18  (Concorso  pubblico  per  la  nomina  a  vice
          ispettore). - 1. Al concorso pubblico di  cui  all'articolo
          17 possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
          requisiti  generali  per  la  partecipazione  ai   pubblici
          concorsi e  di  specifico  titolo  di  studio  d'istruzione
          secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per
          il conseguimento del diploma  universitario,  nonche',  ove
          sia previsto  dalla  legge,  del  diploma  o  attestato  di
          abilitazione, tutti attinenti all'esercizio  dell'attivita'
          inerente al profilo professionale per il quale si concorre. 
              2. Al concorso e' altresi' ammesso a  partecipare,  con
          riserva di un quinto dei posti  disponibili  e  purche'  in
          possesso   dei   prescritti   requisiti,    il    personale
          appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con  almeno
          tre anni di anzianita' alla data del bando  che  indice  il
          concorso, il  quale  non  abbia  riportato,  nei  tre  anni
          precedenti, una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
          della deplorazione. I  posti  riservati  non  coperti  sono
          conferiti secondo la graduatoria del concorso. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              4. A parita' di merito, l'appartenenza ai  ruoli  della
          Polizia penitenziaria  costituisce  titolo  di  preferenza,
          fermi restando  gli  altri  titoli  preferenziali  previsti
          dalle leggi vigenti. 
              5. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un
          colloquio, che vertono sulle materie attinenti al  tipo  di
          specializzazione richiesta dal bando di concorso e tendenti
          ad accertare il possesso delle capacita' professionali  per
          assolvere le funzioni previste dall'articolo 4. 
              6. Con il regolamento di cui all'articolo 1,  comma  2,
          sono indicati gli specifici titoli di studio di  istruzione
          secondaria di secondo grado, gli attestati di  abilitazione
          all'esercizio   di   attivita'    inerenti    al    profilo
          professionale o i  diplomi  di  livello  universitario  che
          devono possedere i candidati, individuati secondo le  norme
          concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei,  e   le
          abilitazioni professionali ove previste dalla legge. 
              7. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante
          graduatorie quanti sono i  profili  professionali  previsti
          dal bando di concorso. 
              8. I candidati collocatisi utilmente nella  graduatoria
          di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso. 
              9. I vincitori del concorso sono nominati allievi  vice
          ispettore e sono destinati a  frequentare  un  corso  della
          durata di almeno  sei  mesi,  preordinato  alla  formazione
          tecnico-professionale per l'assolvimento  delle  specifiche
          funzioni inerenti ai profili professionali per i  quali  e'
          stato indetto il concorso. 
              10. I frequentatori  che  abbiano  superato  gli  esami
          teorico-pratico di fine corso e  ottenuto  il  giudizio  di
          idoneita' sono nominati vice  ispettore  in  prova  secondo
          l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria
          e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del
          concorso. 
              11.  Il   personale   di   ruolo   dell'Amministrazione
          penitenziaria, beneficiario della riserva e  vincitore  del
          concorso di cui al comma  2,  conserva  ai  fini  economici
          l'anzianita' maturata o riconosciuta  presso  il  ruolo  di
          provenienza.". 
              "Art. 19 (Dimissioni dal corso). - 1.  E'  dimesso  dal
          corso   di   formazione   tecnico-professionale   di    cui
          all'articolo 18, comma 9, il personale che: 
              a) dichiara di rinunciare al corso; 
              b) non supera gli esami di fine corso; 
              c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso  per
          piu'  di   sessanta   giorni.   Nell'ipotesi   di   assenza
          determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero
          da infermita' dipendente da causa di servizio il  personale
          e'  ammesso  a  partecipare  di  diritto  al  primo   corso
          successivo   al   riconoscimento   della   sua    idoneita'
          psico-fisica. I frequentatori  provenienti  dai  ruoli  del
          personale del Corpo di polizia  penitenziaria  che  espleta
          attivita' tecnico-scientifico, tecnica, dimessi  dal  corso
          per infermita' o altra  causa  indipendente  dalla  propria
          volonta' sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di
          diritto al primo corso successivo al  cessare  della  causa
          impeditiva. 
              2. Il personale di  sesso  femminile,  la  cui  assenza
          oltre i  quarantacinque  giorni  e'  stata  determinata  da
          maternita',  e'  ammesso  a  partecipare  al  primo   corso
          successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti  dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
              3. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di
          infrazioni punibili con sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati con decreto del direttore generale  del
          personale e delle risorse, su proposta  del  direttore  del
          corso. 
              5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per
          infermita' contratta a causa delle  esercitazioni  pratiche
          viene promosso con la stessa decorrenza,  ai  soli  effetti
          giuridici, attribuita agli idonei del corso  dal  quale  e'
          stato dimesso e nella stessa  graduatoria  si  colloca  nel
          posto che gli sarebbe spettato, qualora  avesse  portato  a
          compimento il predetto corso.". 
              "Art. 20 (Promozione a ispettore). - 1.  La  promozione
          alla qualifica di ispettore tecnico  si  consegue  a  ruolo
          aperto mediante scrutinio per  merito  assoluto,  al  quale
          sono ammessi i vice ispettore tecnico che abbiano  compiuto
          almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo  di
          frequenza del corso di cui all'articolo 18.". 
              "Art.  21  (Promozione  a  ispettore  capo).  -  1.  La
          promozione alla qualifica  di  ispettore  capo  tecnico  si
          consegue, a ruolo aperto,  mediante  scrutinio  per  merito
          assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica
          di ispettore tecnico che abbia compiuto almeno  sette  anni
          di effettivo servizio nella qualifica stessa.". 
              "Art. 24 (Ruoli dei direttori tecnici). -  1.  I  ruoli
          dei direttori tecnici si distinguono come segue: 
              a) ruolo dei biologi; 
              b) ruolo degli informatici. 
              2. I ruoli tecnici di cui  al  comma  1  si  articolano
          nelle seguenti qualifiche: 
              a) (abrogata); 
              b) direttore tecnico limitatamente alla  frequenza  del
          corso di formazione; 
              c) direttore tecnico capo; 
              d) direttore tecnico coordinatore; 
              d-bis) direttore tecnico coordinatore superiore. 
              3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al  comma  1
          sono indicate nella tabella A.". 
              "Art. 27 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nei ruoli dei direttori tecnici).  -  1.  I  vincitori  del
          concorso di cui all'articolo  26  sono  nominati  direttori
          tecnici e sono ammessi a frequentare un corso di formazione
          iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso
          la Scuola superiore dell'esecuzione penale.  L'insegnamento
          e'   impartito   da   docenti   universitari,   magistrati,
          appartenenti  all'Amministrazione  dello  Stato  o  esperti
          estranei  ad  essa,  secondo  le  modalita'   che   saranno
          individuate dall'Istituto superiore di studi  penitenziari.
          Durante la frequenza del corso i vice direttori tecnici  in
          prova rivestono le  qualifiche  di  ufficiale  di  pubblica
          sicurezza   e   di   ufficiale   di   polizia   giudiziaria
          limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per  il
          ruolo di appartenenza. 
              2. Per le dimissioni  e  le  espulsioni  dal  corso  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 19. 
              3. Al termine del corso, i direttori tecnici che  hanno
          ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale
          prestano giuramento e sono  confermati  nel  ruolo  con  la
          qualifica di direttore tecnico capo secondo l'ordine  della
          graduatoria di fine corso.". 
              Art. 32 (Qualifica di ufficiale e  agente  di  pubblica
          sicurezza e di ufficiale e agente di polizia  giudiziaria).
          - 1. Al personale appartenente  al  ruolo  degli  agenti  e
          assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici  al
          e  al  ruolo  degli  ispettori  tecnici  sono   attribuite,
          limitatamente alle funzioni  esercitate,  la  qualifica  di
          agente di pubblica sicurezza. 
              2. Al personale appartenente  ai  ruoli  dei  direttori
          tecnici  e'   attribuita,   limitatamente   alle   funzioni
          esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica
          sicurezza. 
              3. Al personale appartenente al ruolo  degli  agenti  e
          assistenti tecnici e' attribuita la qualifica di agente  di
          polizia   giudiziaria,    limitatamente    alle    funzioni
          esercitate. 
              4.  Agli  appartenenti  al  ruolo  dei   sovrintendenti
          tecnici, al ruolo degli ispettori e dei  direttori  tecnici
          e'  attribuita  la  qualifica  di  ufficiale   di   polizia
          giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.". 
              "Art. 34 (Commissioni per il personale appartenente  ai
          ruoli tecnici). - 1. Sulle questioni attinenti  allo  stato
          giuridico del personale dei ruoli tecnici non direttivi del
          Corpo di  polizia  penitenziaria  si  esprimono  specifiche
          commissioni, presiedute da un vice  capo  del  dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  o  da   un   dirigente
          generale in servizio presso il dipartimento e  composte  da
          quattro membri scelti tra i direttori tecnici  in  servizio
          presso lo stesso dipartimento ovvero tra i funzionari della
          carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
          Le medesime Commissioni  decidono  sui  ricorsi  gerarchici
          proposti avverso il rapporto informativo di fine anno. 
              2. (abrogato). 
              3. Le funzioni di  segretario  delle  commissioni  sono
          svolte  da  funzionari  direttivi  del  Corpo  di   polizia
          penitenziaria. 
              4. La nomina  dei  componenti  e  dei  segretari  delle
          commissioni viene conferita con provvedimento del capo  del
          dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
              5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti
          i criteri di promozione per merito comparativo ed  assoluto
          del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti,
          dei revisori e degli ispettori. 
              6. Sulle questioni attinenti allo stato  giuridico  del
          personale del ruolo dei  direttori  tecnici  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria si applicano  le  medesime  procedure
          seguite per il personale della carriera dei funzionari  che
          espleta  i  compiti  di  cui  all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 21 maggio 2000, n. 146  previste  dall'articolo
          14, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del medesimo
          decreto. 
              7. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.".