Note all'art. 45: - Il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 173 del 28 luglio 2003, S.O. - Si riporta l'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2016): "972. Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale e' riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresi', ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, e' accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 63 del presente articolo. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, e' ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.". - Si riporta l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): "365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.". - Si riporta l'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2015): "12. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.". - Si riportano gli articoli 1810-bis e 1811 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come, rispettivamente, introdotto e sostituito, dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244), pubblicato nel S.O. n. 29/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 143 del 22 giugno 2017: "Art. 1810-bis (Stipendio). - 1. Gli stipendi iniziali degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, salvo l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per il personale militare, sono determinati nei seguenti importi annui lordi: a) generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05; b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 48.381,53; c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 39.587,41; d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 33.837,38; e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100; g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con diciotto anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 26.100,00; i) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 23.290,00; l) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 19.040,00; m) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; n) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 23.290,00; o) maggiore e gradi corrispondenti, euro 17.050,00. 2. Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, e' attribuito un incremento dell'importo stipendiale di cui al comma 1 del 3 per cento dopo tre anni di permanenza nel grado. Tale incremento e' attribuito fino al raggiungimento del livello stipendiale successivo. 3. Le misure degli importi stipendiali di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.". "Art. 1811 (Attribuzione stipendiale). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di promozione o maturazione dell'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, lo stipendio nella nuova posizione e' determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado: a) Esercito italiano e Marina militare: 1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anni ventotto; 2) generale di divisione e gradi corrispondenti, anni ventisei; 3) generale di brigata e gradi corrispondenti, anni ventiquattro; 4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove; 6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove; 8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici; b) Aeronautica militare: 1) generale di squadra aerea e gradi corrispondenti, anni ventisei; 2) generale di divisione aerea e gradi corrispondenti, anni venticinque; 3) generale di brigata aerea e gradi corrispondenti, anni ventiquattro; 4) colonnello con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 5) colonnello, anni diciannove; 6) tenente colonnello, con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 7) tenente colonnello, anni diciannove; 8) maggiore con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 9) maggiore con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui all'articolo 628, comma 1, lettera l), per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869. 3. Agli ufficiali superiori con piu' di ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio e' effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o aspirante.". - Si riporta l'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), come modificato dal presente decreto: "Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa). - (Omissis) 2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.". - Si riporta l'articolo 1810-ter del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94: "Art. 1810-ter (Indennita' integrativa speciale). - 1. L'indennita' integrativa speciale e' attribuita al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nei valori annui lordi di seguito indicati: a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36; b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 12.022,44; c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 11.402,88; d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 10.997,76; e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76; f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64; g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64; i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145,00; l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76; m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.439,64; n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00; 2. Le misure di indennita' integrativa speciale di cui al comma 1 hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente."; - Si riporta l'articolo 1811-bis del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94: "Art. 1811-bis (Progressione economica). - 1. Gli importi stipendiali iniziali annui lordi di ciascun livello di cui all'articolo 1810-bis, a esclusione del livello di maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di aspirante, progrediscono in otto classi biennali del 6 per cento computate sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento computati sul valore della ottava classe. 2. Agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore e gradi corrispondenti, di tenente colonnello e gradi corrispondenti, di colonnello e gradi corrispondenti, al compimento dei ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, e' attribuito lo stipendio indicato all'articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e la relativa progressione economica sono determinate al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante. 3. I maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado superiore prima del conseguimento del diciottesimo anno di sevizio dalla nomina a ufficiale o dall'attribuzione della qualifica di aspirante, ferma restando l'attribuzione degli altri istituti retributivi previsti per il grado rivestito, mantengono il trattamento stipendiale in godimento e le classi maturate antecedentemente alla promozione, continuando la progressione economica del grado di provenienza fino all'inquadramento nel grado di tenente colonnello con piu' di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante.". - Si riportano gli articoli 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1822, 1824, 1826, e 2262-bis, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati dal citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94: "Art. 1813 (Scatti per invalidita' di servizio agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le norme previste per il personale militare di cui all'articolo 1801.". "Art. 1814 (Scatti demografici). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.". "Art. 1815 (Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio permanente effettivo). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo si applicano le norme previste dall'articolo 1803.". "Art. 1816 (Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori addetti al controllo del traffico aereo). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetti al controllo del traffico aereo si applicano le norme previste dall'articolo 1804.". "Art. 1819 (Indennita' di posizione). - 1. In aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, al generale, ai generali di corpo d'armata e ai generali di divisione e gradi corrispondenti, e' corrisposta un'indennita' di posizione in attuazione dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. 1-bis. Gli importi dell'indennita' di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 1-ter. Le modalita' e i criteri per l'attribuzione della indennita' di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro della difesa. 1-quater. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1-bis e del decreto ministeriale di cui al comma 1-ter l'indennita' e' attribuita nella misura e secondo i principi fissati dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334.". "Art. 1820 (Indennita' dirigenziale). - 1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, e' corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennita' dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilita': a) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21; b) colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75; c) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84; d) maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69. 2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto sulla indennita' di buonuscita.". "Art. 1822 (Indennita' operative). - 1. L'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura mensile lorda di: a) euro 685,65 per generale, generale di corpo d'armata, generale di divisione e gradi corrispondenti; b) euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti; c) euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante; d) euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di venticinque anni di servizio complessivamente prestato; e) euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante; f) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti; g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti. 2. Agli importi di cui al comma 1 si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 3. Al personale di cui al comma 1 competono le indennita' fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. 4. Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983, sono interamente computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni. 5. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 6. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare, in possesso di brevetto militare di pilota l'indennita' di aeronavigazione e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree.". "Art. 1824 (Assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.". "Art. 1826 (Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori). - 1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti: a) indennita' di presenza festiva; b) indennita' di presenza per particolari festivita'; c) indennita' di seconda lingua (tedesco); d) indennita' di seconda lingua (francese); e) assegno di studio e di apprendimento seconda lingua; f) indennita' premio di disattivazione. 1-bis. Al medesimo personale sono altresi' attribuiti i compensi di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.". "Art. 2262-bis (Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino). - 1. Al personale militare che a seguito dell'emanazione del decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello precedentemente in godimento, e' attribuito un assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi della componente di retribuzione fissa e continuativa, non cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. Per gli ufficiali, l'assegno ad personam di cui al presente comma non e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, ma e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al primo periodo. 2. Ai fini del comma 1 si intende per "trattamento fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, da: stipendio, indennita' integrativa speciale, assegno pensionabile, indennita' di impiego operativo di base, indennita' dirigenziale, importo aggiuntivo pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennita' perequativa. 3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e che non abbiano maturato a tale data un'anzianita' pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, e' corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilita' dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto assegno non e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 52 del 2009, ma e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al comma 1, primo periodo. 4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 che non abbiano maturato a tale data un'anzianita' pari a quindici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, e' corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al raggiungimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. 5. Gli assegni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto. 6. Per il personale di cui al comma 4 del presente articolo le maggiorazioni dell'indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari sono calcolate sull'indennita' di impiego operativo di base in godimento, maggiorata dell'importo di cui al medesimo comma. 7. Per il personale ufficiale fino al grado di capitano che alla data del 31 dicembre 2017 abbia maturato un'anzianita' pari a 15 anni dalla nomina ad ufficiale con attribuzione del relativo trattamento economico, le indennita' operative fondamentali e supplementari sono calcolate sull'indennita' operativa di base in godimento a tale data e fino al raggiungimento del grado di maggiore. 8. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello stipendio, in deroga al comma 3 dell'articolo 1811, e' effettuata alla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento della nomina diretta a tenente.". - Si riportano gli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007): "Art. 8 (Assegno funzionale). - 1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche: a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi; b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio; c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3. 2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente: -------------------------+-----------+----------+---------- Misure annue dell'assegno! ! ! funzionale a decorrere !17 anni di !27 anni di!32 anni di dal 1° dicembre 2008 ! servizio ! servizio ! servizio -------------------------+-----------+----------+---------- Qualifiche ! euro ! euro ! euro -------------------------+-----------+----------+---------- Agente ! 1.448,40 ! 2.949,83 ! 3.392,30 Agente scelto ! 1.448,40 ! 2.949,83 ! 3.392,30 Assistente ! 1.448,40 ! 2.949,83 ! 3.392,30 Assistente Capo ! 1.448,40 ! 2.949,83 ! 3.392,30 Vice Sovrintendente ! 1.800,20 ! 3.018,20 ! 3.470,98 Sovrintendente ! 1.800,20 ! 3.018,20 ! 3.470,98 Sovrintendente Capo ! 1.800,20 ! 3.018,20 ! 3.470,98 Vice Ispettore ! 1.829,40 ! 3.070,50 ! 3.531,03 Ispettore ! 1.829,40 ! 3.070,50 ! 3.531,03 Ispettore Capo ! 1.829,40 ! 3.070,50 ! 3.531,03 Ispettore superiore s.UPS! 1.829,40 ! 3.070,50 ! 3.531,03 3.Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1°dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente: -------------------------+-----------+----------+---------- Misure annue dell'assegno! ! ! funzionale a decorrere !17 anni di !27 anni di!32 anni di dal 1° dicembre 2008 ! servizio ! servizio ! servizio -------------------------+-----------+----------+---------- Qualifiche ! euro ! euro ! euro -------------------------+-----------+----------+---------- Vice Commissario 2.153,50 3.231,70 3.716,51 Commissario 2.153,50 3.231,70 3.716,51 Commissario Capo 2.770,90 5.144,10 5.915,67 Vice Questore aggiunto 3.122,70 5.144,10 5.915,67 4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate. 5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. 6. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.". "Art. 31 (Assegno funzionale). - 1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche: 1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di Carabiniere, Finanziere, Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi; 2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio; 3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3. 2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1°dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente: -------------------------+-----------+----------+---------- Misure annue dell'assegno! ! ! funzionale a decorrere !17 anni di !27 anni di!32 anni di dal 1° dicembre 2008 ! servizio ! servizio ! servizio -------------------------+-----------+----------+---------- Qualifiche ! euro ! euro ! euro -------------------------+-----------+----------+---------- Carabiniere/Finanziere 1.448,40 2.949,83 3.392,30 Carabiniere scelto/Finanziere scelto 1.448,40 2.949,83 3.392,30 Appuntato 1.448,40 2.949,83 3.392,30 Appuntato scelto 1.448,40 2.949,83 3.392,30 Vice Brigadiere 1.800,20 3.018,20 3.470,98 Brigadiere 1.800,20 3.018,20 3.470,98 Brigadiere Capo 1.800,20 3.018,20 3.470,98 Maresciallo 1.829,40 3.070,50 3.531,03 Maresciallo Ordinario 1.829,40 3.070,50 3.531,03 Maresciallo Capo 1.829,40 3.070,50 3.531,03 Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante 1.829,40 3.070,50 3.531,03 3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente: -------------------------+-----------+----------+---------- Misure annue dell'assegno! ! ! funzionale a decorrere !17 anni di !27 anni di!32 anni di dal 1° dicembre 2008 ! servizio ! servizio ! servizio -------------------------+-----------+----------+---------- Qualifiche ! euro ! euro ! euro -------------------------+-----------+----------+---------- Sottotenente 2.153,50 3.231,70 3.716,51 Tenente 2.153,50 3.231,70 3.716,51 Capitano 2.770,90 5.144,10 5.915,67 Maggiore 3.122,70 5.144,10 5.915,67 Tenente Colonello 3.122,70 5.144,10 5.915,67 4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate. 5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.". - Si riporta l'articolo 1826-bis del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotto dal citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94: "Art. 1826-bis (Fondo). - 1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali e' istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonche' per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi. 2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'attribuzione, le modalita' applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1. 3. In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 e' alimentato con le risorse derivanti da: a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018; b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro 9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026. 4. Le disponibilita' del fondo possono essere altresi' integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonche' dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.". - Si riporta l'articolo 858 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94: "Art. 858 (Detrazioni di anzianita'). - 1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause: a) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dall'impiego; d) aspettativa per motivi privati. 2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause: a) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado. 3. La detrazione d'anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 859. 3-bis. La detrazione di anzianita', operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla de-correnza della qualifica posseduta. 3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianita' richiesta ai fini della progressione di carriera.". - Si riporta l'articolo 43, terzo comma, della citata legge 1° aprile 1981, n. 121: "Art. 43 (Trattamento economico). - (Omissis) Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio.". - Per i riferimenti del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, si vedano le note all'art. 45. - Per i riferimenti della legge 1° aprile 1981, n. 121, si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53): "Art. 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20). - (Omissis) 5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.". - Si riporta l'articolo 1084 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94: "Art. 1084 (Personale militare che cessa dal servizio per infermita'). - 1. Ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attivita' operative o addestrative, e' attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si e' verificato l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare per il personale delle Forze armate e nel ruolo normale per il personale dell'Arma dei carabinieri. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.". - Si riporta l'articolo 21, comma 1 e l'articolo 23, comma 6, del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: "Art. 21 (Conferimento di promozioni connesse alla cessazione dal servizio). - 1. Gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza conseguono la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianita', per limiti di eta', infermita' o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.". "Art. 23 (Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti). - (Omissis) 6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, se rivestono la qualifica di vice questore aggiunto e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.". - Si riporta l'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 (Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2) come modificato dal presente decreto: "Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento individua i parametri fisici unici e omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato - che sono applicati quali requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori, nonche' alle bande musicali.". - Si riporta l'articolo 881 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: "Art. 881 (Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermita' nel corso di missioni internazionali). - 1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermita' idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione , con provvedimenti definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l'idoneita' al servizio sia del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneita' al servizio militare a seguito della infermita' contratta. 2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi e' computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2207. 3. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e' computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermita', che non devono comportare inidoneita' permanente al servizio. 4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera. 5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.". - Si riportano gli articoli 1099 e 2250-ter del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: "Art. 1099 (Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione). - 1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli. 2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione». 3. L'avanzamento si effettua a scelta. 4. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado.". "Art. 2250-ter (Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione). - 1. Le promozioni annuali previste dall'articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite in numero pari alle seguenti percentuali degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unita': a) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, 10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 5 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021; b) per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e 2024.". - Si riportano gli articoli 21 e 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): "Art. 21 (Contingente speciale del personale). - 1. Con apposito regolamento e' determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresi', anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale garantendone l'unitarieta' della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonche' il regime di pubblicita' del regolamento stesso. 2. Il regolamento determina, in particolare: a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche; b) la definizione di adeguate modalita' concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale; c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite concorso; d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi e' legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori; e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attivita' assolutamente necessarie all'operativita' del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza; f) le ipotesi di incompatibilita', collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinita' o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, l'incompatibilita' e' assoluta; g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi e' cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di informazione per la sicurezza; h) i criteri per la progressione di carriera; i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a); l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni; m) i criteri e le modalita' relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalita' acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti; n) i criteri e le modalita' per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione. 3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. 5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalita' del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a). 6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29 della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennita' integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennita' di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte. 7. E' vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, e' escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2. 8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo. 9. Il regolamento stabilisce le incompatibilita' preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attivita' svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. 10. Non possono svolgere attivita', in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione. 11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze o impiegare in qualita' di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti professionisti o pubblicisti. 12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza e' tenuto, anche dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su tutto cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.". "Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti). - 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR. 2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.". - Si riportano gli articoli 10, 12, 13, 49 e 50, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003): "Art. 10 (Indennita' di ordine pubblico). - 1. L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di ? 26,00. 2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1. 3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e' corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di ? 13,00. 4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermita' o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non puo' completare il previsto turno di quattro ore. 5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.". "Art. 12 (Indennita' di presenza notturna e festiva ed altre indennita'). - 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di ? 4,10 per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 12 del secondo quadriennio normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di ? 40,00. 3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad ? 12,00 non cumulabile con l'indennita' per servizi esterni. 4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, al personale del Corpo forestale dello Stato preposto all'attivita' di controllo del territorio in zone montane, site al di sopra di 700 metri di altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero pari ad ? 2,50.". "Art. 13 (Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'). - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilita' operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o anzianita' superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianita'. 3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennita' di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilita' corrispondenti al comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennita' operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile e' attribuita l'indennita' richiamata al comma 3. 5. L'indennita' di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' pensionabile secondo le misure e modalita' stabilite dalla legge sulle indennita' operative. 6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualita' di paracadutista presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza, spetta l'indennita' di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', nelle misure e con le modalita' previste per il personale delle Forze armate. 7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unita' di altura, compete secondo le modalita' vigenti l'indennita' mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennita' operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT). 8. Le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 55 per cento.". "Art. 49 (Indennita' di ordine pubblico). - 1. L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di ? 26,00. 2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1. 3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e' corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di ? 13,00. 4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermita' o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non puo' completare il previsto turno di quattro ore. 5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.". "Art. 50 (Attuazione dell'articolo 3, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che, nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle rispettive disposizioni legislative di settore, e' impegnato in esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro non e' assoggettato, durante i predetti periodi, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a condizione che le predette attivita' si protraggano senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore. 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. 3. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita per i giorni di effettivo impiego un'indennita' speciale di impiego giornaliera nelle misure stabilite in ? nella seguente tabella: COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO Grado Fascia lunedi-venerdi' sabato-domenica e festivi Carabiniere e Finanziere Carabiniere Scelto e Finanziere Scelto Appuntato Appuntato Scelto I 62,00 124,00 Vice Brigadiere Brigadiere Brigadiere Capo Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo II 66,00 131,00 Maresciallo A. s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante S. Tenente Tenente Capitano III 72,00 143,00 Maggiore Tenente Colonnello IV 85,00 165,00 .". - Si riportano gli articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005): "Art. 6 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.". "Art. 13 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.". - Si riportano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 (Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007): "Art. 6 (Trattamento di missione). - 1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta' dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia. 2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso. 3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attivita' di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unita' di personale. 5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri. 6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia. 7. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in ? 6,00 per ogni ora. 8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. 9. L'amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'amministrazione penitenziaria trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai servizi di missione svolti. 10. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati. 11. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo' preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di ? 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non puo' essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di ? 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio. 12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima localita', di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni. 13. Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione. 14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell'amministrazione o di altre Forze di Polizia, sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.". "Art. 7 (Trattamento economico di trasferimento). - 1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali. 2. Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di ? 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. 3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi. 4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3. 5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di ? 1500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di ? 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito. 6. Il personale trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio all'estero. 7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.". "Art. 8 (Indennita' per servizi esterni). - 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'indennita' per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera. 2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennita' di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennita' per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.". "Art. 9 (Premio di disattivazione per artificieri). - 1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorita' prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.". "Art. 10 (Orario di lavoro). - 1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24,00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo. 3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di ? 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero. 4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.". "Art. 11 (Congedo ordinario). - 1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza. 2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio. 3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario gia' concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno. 4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito. 5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonche' quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.". "Art. 12 (Congedi straordinari e aspettativa). - 1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. 2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato. 3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo. 4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e' collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneita', sino ad avvenuto trasferimento. 5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennita' previste per la giornata lavorativa.". "Art. 13 (Terapie salvavita). - 1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. 2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.". "Art. 14 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta'; b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni; e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; f) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore. 2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato. 3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.". "Art. 15 (Congedo parentale). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo. 3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione. 5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. 6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio. 7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera. 8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'. 9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.". "Art. 16 (Diritto allo studio). - 1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.". "Art. 17 (Tutela legale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. 2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di ? 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.". "Art. 24 (Trattamento di missione). - 1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta' dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia. 2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso. 3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attivita' di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unita' di personale. 5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri. 6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia. 7. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in ? 6,00 per ogni ora. 8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. 9. L'amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. 10. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati. 11. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo' preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di ? 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non puo' essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di ? 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio. 12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima localita', di cui all'articolo 46, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni. 13. Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione. 14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.". "Art. 25 (Trattamento economico di trasferimento). - 1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali. 2. Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di Euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. 3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi. 4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3. 5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un emolumento di ? 1500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di ? 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito. 6. Il personale militare trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio all'estero. 7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.". "Art. 26 (Indennita' per servizi esterni). - 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'indennita' per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera. 2. Il compenso giornaliero di cui al comma 1 e' corrisposto per due volte nella medesima giornata lavorativa esclusivamente qualora il personale sia impiegato per almeno 12 ore e svolga sia nelle prime sei ore di servizio che nelle successive 6 ore un servizio esterno di durata non inferiore a 3 ore. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennita' per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.". "Art. 28 (Orario di lavoro). - 1. La durata dell'orario di lavoro e' di trentasei ore settimanali. 2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo. 3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di ? 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero. 4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive. 5. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile. 6. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite possono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.". "Art. 29 (Licenza ordinaria). - 1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza. 2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio. 3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno. 4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita. 5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.". "Art. 30 (Licenze straordinarie e aspettativa). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. 2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato. 3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo. 4. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennita' previste per la giornata lavorativa.". "Art. 31 (Terapie salvavita). - 1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. 2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.". "Art. 32 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta'; b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi; e) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; f) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore. 2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.". "Art. 33 (Licenza straordinaria per congedo parentale). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza. 3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione. 5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. 6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio. 7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera. 8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'. 9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.". "Art. 34 (Diritto allo studio). - 1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.". "Art. 35 (Tutela legale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. 2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di ? 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.". - Si riportano gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51: "Art. 12 (Indennita' di bilinguismo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua euro Attestato A 17,20 Attestato B 14,34 Attestato C 11,49 Attestato D 10,32 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: euro Prima fascia 17,20 Seconda fascia 14,34 Terza fascia 11,49 Quarta fascia 10,32 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1 e 2 e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua euro Attestato A 227,91 Attestato B 189,94 Attestato C 151,97 Attestato D 136,85 Indennita' speciale di seconda lingua euro Prima fascia 227,91 Seconda fascia 189,94 Terza fascia 151,97 Quarta fascia 136,85 .". "Art. 13 (Trattamento di missione). - 1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta' dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia. 2. Al personale inviato in missione compete, il rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso. 3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attivita' di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unita' di personale. 5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilita' amministrativo - contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri. 6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora. 8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso e' corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi. 9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purche' quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo. 10. L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti. 11. La localita' di abituale dimora o altra localita' puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio. 12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio. 13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima localita', di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni. 14. Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione. 15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio. 16. L'indennita' di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e' corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per tutte le attivita' istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie attivita' di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.". "Art. 14 (Trattamento economico di trasferimento). - 1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali. 2. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. 3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi. 4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3. 5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito. 6. Il personale trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio all'estero. 7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune. 8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento. 9. Il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato puo', al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi. Tale opzione puo' essere esercitata una sola volta.". "Art. 15 (Orario di lavoro). - 1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi. 3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo. 4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00. 5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive. 6. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.". "Art. 16 (Congedi straordinari e aspettativa). - 1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. 2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato. 3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo. 4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti di cui all'articolo 68, comma 3, e all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermita', in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita', competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. 5. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e' collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneita', sino ad avvenuto trasferimento. 6. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennita' previste per la giornata lavorativa.". "Art. 17 (Terapie salvavita). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. 2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.". "Art. 18 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta'; b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore; d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente; e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni; f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore. 2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato. 3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.". "Art. 19 (Diritto allo studio). - 1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali. 3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.". "Art. 20 (Asili nido). - 1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalita' e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale. 2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalita' di cui al comma 1, dei seguenti importi annui: a) Polizia di Stato: euro 533.695; b) Polizia penitenziaria: euro 500.000; c) Corpo forestale dello stato: euro 126.715.". "Art. 21 (Tutela legale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. 2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo. 3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme. 4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela. 5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.". "Art. 32 (Mantenimento indennita' incursori). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche se impiegato presso i reparti della 2^ Brigata Mobile dell'Arma dei carabinieri per finalita' comunque tipiche delle attivita' degli incursori.". "Art. 33 (Indennita' per operatori subacquei). - 1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto.". "Art. 34 (Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'). - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermita' dipendente da causa di servizio. 3. Per il personale di cui all'articolo 24 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai brigadieri con un'anzianita' inferiore a 15 anni, e' incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 e' sostituita dalla tabella 3 allegata al presente decreto.". "Art. 35 (Indennita' di bilinguismo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 24 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua euro Attestato A 17,20 Attestato B 14,34 Attestato C 11,49 Attestato D 10,32 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 24 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: euro Prima fascia 17,20 Seconda fascia 14,34 Terza fascia 11,49 Quarta fascia 10,32 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1 e 2 e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua euro Attestato A 227,91 Attestato B 189,94 Attestato C 151,97 Attestato D 136,85 Indennita' speciale di seconda lingua euro Prima fascia 227,91 Seconda fascia 189,94 Terza fascia 151,97 Quarta fascia 136,85 .". "Art. 36 (Trattamento di missione). - 1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta' dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia. 2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso. 3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attivita' di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unita' di personale. 5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilita' amministrativo-contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri. 6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora. 8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso e' corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi. 9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purche' quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo.