art. 45 note (parte 2)

           	
				
 
              10.  L'Amministrazione  e'  tenuta  ad  anticipare   al
          personale inviato in missione  una  somma  pari  all'intero
          importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel  limite
          del costo medio della categoria  consentita,  nonche'  l'85
          per cento delle presumibili spese di vitto. 
              11. La localita' di abituale dimora o  altra  localita'
          puo' essere considerata la sede di partenza  e  di  rientro
          dalla  missione,  ove  richiesto  dal  personale   e   piu'
          conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di  missione
          coincida  con  la  localita'   di   abituale   dimora   del
          dipendente, al personale compete  il  rimborso  documentato
          delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la  diaria
          di  missione  qualora  sia  richiesto,  per   esigenze   di
          servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio. 
              12. L'Amministrazione,  a  richiesta  dell'interessato,
          autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di
          viaggio, la corresponsione a  titolo  di  rimborso  di  una
          somma forfetaria di euro 110,00 per ogni  ventiquattro  ore
          compiute  di  missione,  in  alternativa   al   trattamento
          economico di missione vigente,  nell'ambito  delle  risorse
          allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli  di  bilancio.
          Il rimborso forfetario non  compete  qualora  il  personale
          fruisca di vitto o alloggio a carico  dell'Amministrazione.
          A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e
          del 90  per  cento  della  somma  forfetaria.  In  caso  di
          prosecuzione della missione per periodi non inferiori  alle
          12 ore continuative e' corrisposta, a titolo  di  rimborso,
          una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00.  Resta  fermo
          quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso
          di   fruizione   di   vitto    o    alloggio    a    carico
          dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese  di
          viaggio. 
              13. A decorrere dal 1° gennaio 2003  per  il  personale
          delle Forze di Polizia ad ordinamento  militare,  impegnato
          nella frequenza  di  corsi  addestrativi  e  formativi,  il
          limite di missione continuativa nella  medesima  localita',
          di  cui  all'articolo  46,  comma  10,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,  rimane
          fissato in trecentosessantacinque giorni. 
              14. Al personale comunque inviato in  missione  compete
          altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo  scopo
          assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle  spese
          per i mezzi di trasporto urbano o  dei  taxi  nei  casi  di
          indisponibilita'  dei  mezzi  pubblici   o   comunque   per
          impossibilita' a  fruirne  in  relazione  alla  particolare
          tipologia di servizio nei casi preventivamente  individuati
          dall'Amministrazione. 
              15. I visti di  arrivo  e  di  partenza  del  personale
          inviato  in  missione  sono  attestati  con   dichiarazione
          dell'interessato sul certificato di viaggio. 
              16. L'indennita' di cui all'articolo 10 della legge  18
          dicembre 1973, n. 836  e'  corrisposta,  nei  limiti  delle
          risorse previste, per tutte le attivita'  istituzionali  di
          controllo  del  territorio  transfrontaliero  degli   Stati
          confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che  vengono
          espletati oltre detto confine come ordinarie  attivita'  di
          servizio,    derivanti    da    forme    di    cooperazione
          transfrontaliera individuate dagli  accordi  internazionali
          vigenti.". 
              "Art. 37 (Trattamento economico di trasferimento). - 1.
          L'Amministrazione, ove non  disponga  di  mezzi  idonei  ad
          effettuare il trasporto dei mobili e delle  masserizie  dei
          dipendenti    trasferiti    d'ufficio,    come     previsto
          dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n.
          836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede  a
          stipulare apposite convenzioni con  trasportatori  privati.
          Gli  oneri   del   predetto   trasporto   sono   a   carico
          dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali. 
              2.  Il  personale  trasferito  d'autorita'   che,   ove
          sussista  l'alloggio  di  servizio,  ne  abbia  titolo   in
          relazione  all'incarico  ricoperto,  ed  abbia   presentato
          domanda  per  ottenerlo,  ove  prevista,  puo'  richiedere,
          dietro presentazione di formale contratto di locazione o di
          fattura quietanzata, il rimborso del  canone  dell'alloggio
          per  un  importo  massimo  di  euro  775,00  mensili,  fino
          all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per
          un periodo non superiore a tre mesi. 
              3. Nelle stesse  condizioni  indicate  al  comma  2  il
          personale  ha  facolta'  di   optare   per   la   riduzione
          dell'importo  mensile  ivi  previsto  in   relazione   alla
          elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e
          comunque non oltre i sei mesi. 
              4. A richiesta dell'interessato  il  rimborso  previsto
          dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86,
          puo' essere anticipato nella misura  corrispondente  a  tre
          mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti  dallo
          stesso comma 3. 
              5.  Al  personale  con  famiglia  a  carico  trasferito
          d'autorita' che non fruisca  dell'alloggio  di  servizio  o
          che,   comunque,   non   benefici   di   alloggi    forniti
          dall'Amministrazione,  e'  dovuta  in  un'unica  soluzione,
          all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova
          sede di servizio, o nelle localita'  viciniori  consentite,
          un  emolumento  di  euro  1.500,00.  Tale   indennita'   e'
          corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale  senza
          famiglia a carico o al seguito. 
              6. Il personale  militare  trasferito  all'estero  puo'
          optare,  mantenendo  il  diritto  alle  indennita'  ed   ai
          rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto
          dei mobili e delle  masserizie  nel  domicilio  eletto  nel
          territorio nazionale anziche' nella nuova sede di  servizio
          all'estero. 
              7. In caso di assunzione  e  rilascio  di  alloggio  di
          servizio  connesso  con   l'incarico,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 1, per le spese  di  trasporto
          dei mobili e delle masserizie da uno ad altro  alloggio  di
          servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio
          e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune. 
              8.  Il  diritto  al  rimborso  delle   spese   di   cui
          all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre  1973  n.
          836  decorre  dalla  data  di  comunicazione   formale   al
          dipendente del provvedimento di trasferimento. 
              9. Il personale di cui  all'articolo  24  del  presente
          decreto trasferito  d'ufficio  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non  fruisce
          nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto  il
          rimborso del canone mensile per l'alloggio privato puo', al
          termine del primo anno di percezione di  tale  trattamento,
          optare per l'indennita' mensile pari  a  trenta  diarie  di
          missione  in  misura  ridotta  del  30  per  cento  per   i
          successivi dodici mesi. Tale opzione puo' essere esercitata
          una sola volta.". 
              "Art. 38 (Orario di lavoro). - 1. La durata dell'orario
          di lavoro e' di 36 ore settimanali. 
              2. Al completamento dell'orario di  lavoro  di  cui  al
          comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai  sensi  delle
          vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia,
          le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui  al
          comma 4 ed i riposi compensativi. 
              3. Il personale inviato in servizio fuori sede che  sia
          impiegato  oltre   la   durata   del   turno   giornaliero,
          comprensivo  sia  dei  viaggi  che  del  tempo   necessario
          all'effettuazione     dell'incarico,      e'      esonerato
          dall'espletamento  del  turno  ordinario  previsto  o   dal
          completamento  dello  stesso.  Il  personale   inviato   in
          missione, qualora il servizio si  protragga  oltre  le  ore
          24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un  intervallo  per
          il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore.  Il
          turno giornaliero  si  intende  completato  anche  ai  fini
          dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo. 
              4. Fermo restando il diritto al recupero, al  personale
          che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio  sia
          chiamato  dall'Amministrazione  a  prestare  servizio   nel
          giorno  destinato  al  riposo  settimanale  o  nel  festivo
          infrasettimanale,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2009,
          l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma  3,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  11  settembre
          2007,  n.  170,  a  compensazione  della   sola   ordinaria
          prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro
          8,00. 
              5.  Al  personale  impiegato  in  turni   continuativi,
          qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno  libero
          coincida con una festivita' infrasettimanale,  e'  concesso
          un ulteriore giorno di riposo da fruire  entro  le  quattro
          settimane successive. 
              6.  I  riposi  settimanali,  non  fruiti  per  esigenze
          connesse  all'impiego  in  missioni  internazionali,   sono
          fruiti all'atto del rientro in territorio  nazionale  nella
          misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i
          recuperi e riposi accordati ai  sensi  della  normativa  di
          settore; tale beneficio non e' monetizzabile. 
              7. Le ore  eccedenti  l'orario  di  lavoro  settimanale
          vanno retribuite con il compenso per lavoro  straordinario.
          Le  eventuali  ore  che  non  possono  essere   retribuite,
          nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono
          essere recuperate mediante riposo compensativo entro il  31
          dicembre dell'anno successivo a quello in  cui  sono  state
          effettuate, tenuto conto della richiesta del personale,  da
          formularsi entro il termine che sara' stabilito da ciascuna
          Amministrazione con apposita circolare, e  fatte  salve  le
          improrogabili esigenze di  servizio.  Decorso  il  predetto
          termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque
          retribuite   nell'ambito   delle    risorse    disponibili,
          limitatamente   alla    quota    spettante    a    ciascuna
          Amministrazione, a condizione che la  pertinente  richiesta
          di riposo compensativo non sia stata accolta  per  esigenze
          di servizio.". 
              "Art. 39 (Licenze straordinarie e aspettativa). - 1. Le
          disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39,  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, concernenti la  riduzione  di  un
          terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente  per  il
          primo  giorno  di  ogni  periodo  ininterrotto  di  congedo
          straordinario non si applicano al personale delle Forze  di
          polizia ad ordinamento militare. 
              2.  Le  esigenze  di  trasloco  e  di  riorganizzazione
          familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1995,  n.   395,
          sussistono anche per il personale accasermato. 
              3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al
          servizio in modo parziale permane ovvero  e'  collocato  in
          aspettativa fino alla pronuncia  sul  riconoscimento  della
          dipendenza da causa di servizio della lesione o  infermita'
          che ha causato la predetta  non  idoneita'  anche  oltre  i
          limiti massimi previsti dalla normativa  in  vigore.  Fatte
          salve le disposizioni che  prevedono  un  trattamento  piu'
          favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla
          pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da  causa  di
          servizio della lesione subita o dell'infermita'  contratta,
          competono gli emolumenti di carattere fisso e  continuativo
          in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la
          dipendenza da causa di servizio e non vengano  attivate  le
          procedure  di  transito  in  altri   ruoli   della   stessa
          Amministrazione  o  in  altre   amministrazioni,   previste
          dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio  1999,  n.
          266, sono ripetibili la meta' delle somme  corrisposte  dal
          tredicesimo   al   diciottesimo   mese   continuativo    di
          aspettativa  e  tutte  le  somme   corrisposte   oltre   il
          diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non  si  da'
          luogo   alla   ripetizione   qualora   la   pronuncia   sul
          riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre  il
          ventiquattresimo  mese  dalla  data  del  collocamento   in
          aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula  con
          gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo  ai
          fini del raggiungimento del predetto limite massimo. 
              4. A decorrere dall'entrata in vigore del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  11  settembre  2007,  n.  170,
          fermi restando i limiti previsti dalle  norme  sullo  stato
          giuridico per  il  personale  militare  e  fatte  salve  le
          disposizioni di maggior favore, al personale  collocato  in
          aspettativa per infermita', in attesa della  pronuncia  sul
          riconoscimento della dipendenza da causa di servizio  della
          lesione o infermita', competono gli emolumenti di carattere
          fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui  non
          venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio  sono
          ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo
          al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le
          somme corrisposte oltre il diciottesimo  mese  continuativo
          di aspettativa. 
              5. Il personale che non completa il turno per ferite  o
          lesioni verificatesi durante il servizio  ha  diritto  alla
          corresponsione delle indennita' previste  per  la  giornata
          lavorativa. 
              6. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria
          specializzazione professionale, gli ufficiali  in  servizio
          permanente  effettivo  del  comparto  sanitario  del  ruolo
          tecnico-logistico dell'Arma dei  carabinieri  e  del  ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo della Guardia  di  finanza
          possono essere autorizzati  ad  usufruire,  compatibilmente
          con le esigenze di servizio,  di  otto  giorni  di  licenza
          annui nell'ambito dei periodi di licenza  straordinaria  di
          cui all'articolo 48, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.". 
              "Art.  40  (Terapie  salvavita).  -  1.   A   decorrere
          dall'entrata in vigore del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di  patologie
          gravi che richiedano terapie salvavita  ed  altre  ad  esse
          assimilabili secondo  le  indicazioni  dell'Ufficio  medico
          legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai
          fini del presente articolo, sono esclusi  dal  computo  dei
          giorni  di  licenza   straordinaria   o   aspettativa   per
          infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero  o  di
          day-hospital ed i giorni  di  assenza  dovuti  alle  citate
          terapie, debitamente certificati dalla  competente  Azienda
          sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente
          struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al
          presente articolo sono a tutti gli  effetti  equiparati  al
          servizio prestato nell'Amministrazione e  sono  retribuiti,
          con esclusione delle  indennita'  e  dei  compensi  per  il
          lavoro straordinario e di  quelli  collegati  all'effettivo
          svolgimento delle prestazioni. 
              2. Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari
          esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui
          al  comma  1,  le  amministrazioni  favoriscono   un'idonea
          articolazione  dell'orario  di  lavoro  nei  confronti  dei
          soggetti interessati.". 
              "Art. 41 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. Oltre a
          quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, al personale delle Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare si applicano le seguenti disposizioni: 
              a) esonero dalla sovrapposizione  completa  dell'orario
          di servizio, a richiesta  degli  interessati,  tra  coniugi
          dipendenti dalla stessa Amministrazione con  figli  fino  a
          sei anni di eta'; 
              b)   esonero,   a   domanda,   per    la    madre    o,
          alternativamente, per il padre, dal servizio notturno  sino
          al compimento del terzo anno di eta' del figlio; 
              c) esonero, a domanda, sino  al  compimento  del  terzo
          anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno
          o dal servizio su turni continuativi  articolati  sulle  24
          ore, o per le  situazioni  monoparentali  dal  servizio  su
          turni continuativi articolati sulle 24 ore; 
              d) esonero, a domanda, dal  servizio  notturno  per  le
          situazioni monoparentali, ivi compreso  il  genitore  unico
          affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di eta'
          del figlio convivente; 
              e) divieto di inviare  in  missione  fuori  sede  o  in
          servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza
          il consenso dell'interessato, il  personale  con  figli  di
          eta' inferiore a tre  anni  che  ha  proposto  istanza  per
          essere esonerato dai  servizi  continuativi  e  notturni  e
          dalla sovrapposizione dei servizi; 
              f) esonero, a domanda,  dal  servizio  notturno  per  i
          dipendenti  che  abbiano  a  proprio  carico  un   soggetto
          disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
              g) possibilita'  per  le  lavoratrici  madri  e  per  i
          lavoratori padri vincitori di concorso interno,  con  figli
          fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di
          formazione  presso  la  scuola  piu'  vicina  al  luogo  di
          residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; 
              h) divieto  di  impiegare  la  madre  o  il  padre  che
          fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi  degli  articoli
          39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  in
          servizi continuativi articolati sulle 24 ore. 
              2. Nel caso di adozione o  affidamento  preadottivo,  i
          benefici di cui al comma  1  si  applicano  dalla  data  di
          effettivo ingresso del bambino nella famiglia.". 
              "Art.  42  (Diritto  allo  studio).   -   1.   Per   la
          preparazione all'esame per  il  conseguimento  del  diploma
          della scuola secondaria  di  secondo  grado,  nonche'  agli
          esami universitari o post-universitari,  nell'ambito  delle
          150 ore per il diritto allo studio di cui  all'articolo  57
          del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,
          n. 254, sono attribuite e conteggiate le  quattro  giornate
          lavorative immediatamente precedenti agli  esami  sostenuti
          in  ragione  di  sei  ore  per  ogni  giorno;  in  caso  di
          sovrapposizione di  esami,  al  dipendente  possono  essere
          attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per  ciascun
          esame. Il personale, in tali giornate,  non  puo'  comunque
          essere impiegato in servizio. 
              2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso
          le Aziende sanitarie locali. 
              3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 57  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del
          diploma di scuola secondaria  di  secondo  grado,  a  corsi
          universitari  o  post-universitari  fuori  dalla  sede   di
          servizio laddove nella sede di appartenenza siano  attivati
          analoghi  corsi.  In  tal  caso  i   giorni   eventualmente
          necessari per il raggiungimento di  tali  localita'  ed  il
          rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime. 
              "Art. 43 (Asili nido). - 1. Nell'ambito delle attivita'
          assistenziali nei confronti  del  personale  e  nei  limiti
          degli stanziamenti relativi ai capitoli  ad  esse  inerenti
          l'Amministrazione, in  luogo  della  istituzione  di  asili
          nido, puo' concedere il  rimborso,  anche  parziale,  delle
          rette relative alle spese sostenute dai  dipendenti  per  i
          figli a carico. 
              2. A  decorrere  dall'anno  2009,  le  risorse  di  cui
          all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica
          18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalita'
          di cui al comma 1, dei seguenti importi annui: 
              a) Arma dei carabinieri: euro 500.000; 
              b) Guardia di finanza: euro 503.720.". 
              "Art. 44 (Tutela legale). - 1. Le disposizioni  di  cui
          all'articolo 32 della  legge  22  maggio  1975,  n.  152  e
          dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo  1997,  n.  67,
          convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135,  si  applicano
          anche a favore del  coniuge  e  dei  figli  del  dipendente
          deceduto.  In  mancanza  del  coniuge  e  dei   figli   del
          dipendente deceduto, si applicano le  vigenti  disposizioni
          in materia di successione. Alla relativa spesa si  provvede
          nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. 
              2. Ferme restando le disposizioni di cui  al  comma  1,
          agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di  polizia
          giudiziaria indagati  o  imputati  per  fatti  inerenti  al
          servizio,   che   intendono   avvalersi   di   un    libero
          professionista  di  fiducia,  puo'  essere  anticipata,   a
          richiesta dell'interessato, la somma di euro  2.500,00  per
          le  spese  legali,  salvo  rivalsa  se   al   termine   del
          procedimento  viene  accertata   la   responsabilita'   del
          dipendente a titolo di dolo. 
              3. L'importo di cui al comma 2 puo'  essere  anticipato
          anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita'
          civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui
          al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme. 
              4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari
          stanziamenti di bilancio, le spese  di  difesa  relative  a
          procedimento penale concluso con la remissione di querela. 
              5. La richiesta di rimborso, fermi  restando  i  limiti
          riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato  ai  sensi
          dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo  1997,  n.  67,
          convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135,  ha  efficacia
          fino alla decisione dell'Amministrazione.". 
              - Si riporta l'articolo 21, comma 5, lettera a),  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              "Art. 21 (Bilancio di previsione). - (Omissis). 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
              a) oneri inderogabili,  in  quanto  spese  vincolate  a
          particolari  meccanismi  o  parametri   che   ne   regolano
          l'evoluzione, determinati sia da leggi sia  da  altri  atti
          normativi.  Rientrano  tra  gli   oneri   inderogabili   le
          cosiddette spese obbligatorie,  ossia  quelle  relative  al
          pagamento di stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese
          fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti  da
          obblighi  comunitari  e  internazionali,   le   spese   per
          ammortamento di mutui, nonche'  quelle  cosi'  identificate
          per espressa disposizione normativa;".