Art. 5 
 
                                Ruoli 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 821: 
      1) al comma 1: 
        1.1.) alla lettera b), la parola:  «speciale»  e'  sostituita
dalla seguente: «forestale»; 
        1.2.) alla lettera c), le  parole:  «tecnico-logistico»  sono
sostituite dalla seguente: «tecnico»; 
        1.3.) la lettera c-bis) e' soppressa; 
      2) al comma 2: 
        1.1)  all'alinea,   le   parole:   «tecnico-logistico»   sono
sostituite dalla seguente: «tecnico»; 
        1.2)  alla  lettera  a),  le  parole:  «,  specialita'»  sono
sostituite dalla seguente: «e»; 
        1.3) alla  lettera  b),  le  parole:  «e  psicologico»  e  «,
specialita' psicologia» sono soppresse; 
        1.4) alla  lettera  c),  dopo  la  parola:  «sanitario»  sono
inserite le seguenti: «e psicologico» e dopo la parola: «veterinaria»
sono aggiunte le parole: «, specialita' psicologia»; 
    b) all'articolo 822: 
      1)  nella  rubrica,   le   parole:   «tecnico-logistico»   sono
sostituite dalla seguente: «tecnico»; 
      2) al comma 1, le parole: «tecnico-logistico»  sono  sostituite
dalla seguente: «tecnico»; 
    c) all'articolo 823, comma 1: 
      1)  alla  lettera  b)  la  parola:  «22»  e'  sostituita  dalla
seguente: «24»; 
      2)  alla  lettera  c)  la  parola:  «80»  e'  sostituita  dalla
seguente: «82»; 
      3) alla  lettera  d)  la  parola:  «465»  e'  sostituita  dalla
seguente: «470»; 
    d) gli articoli 835 e 836 sono abrogati; 
    e)  all'articolo  915,  al   comma   2   le   parole:   «prevista
dall'articolo 916» sono soppresse; 
    f) all'articolo 952, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Il personale in  ferma  volontaria  appartenente  ai  ruoli
degli  ispettori  e  degli  appuntati  e  carabinieri  dell'Arma  dei
carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare  incondizionato
per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito
la nomina a carabiniere di cui agli  articoli  768  e  783,  transita
nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero  della
difesa, secondo modalita' e procedure di cui  all'articolo  930.  Nei
riguardi  del  personale  transitato  trova  applicazione  il  regime
pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  821,  822,  823,
          835, 836, 915, 952 del citato decreto legislativo 15  marzo
          2010, n. 66, come modificati dal presente decreto: 
              "Art. 821 (Ruoli del personale in servizio permanente).
          - 1. I ruoli nei quali  sono  iscritti  gli  ufficiali  del
          servizio permanente sono i seguenti: 
              a) ruolo normale; 
              b) ruolo forestale; 
              c) ruolo tecnico; 
              c-bis (abrogata). 
              2.  Il  ruolo  tecnico  degli  ufficiali  in   servizio
          permanente  e'   articolato   nei   seguenti   comparti   e
          specialita': 
              a) comparto amministrativo: specialita' amministrazione
          e commissariato; 
              b)    comparto     tecnico-scientifico:     specialita'
          investigazioni   scientifiche,   specialita'    telematica,
          specialita' genio; 
              c)  comparto  sanitario  e   psicologico:   specialita'
          sanita'   (medicina/farmacia),   specialita'   veterinaria,
          specialita' psicologia. 
              3. I ruoli dei  sottufficiali  in  servizio  permanente
          sono i seguenti: 
              a) ruolo degli ispettori; 
              b) ruolo dei musicisti; 
              c) ruolo dei sovrintendenti. 
              4. I graduati in servizio permanente sono inseriti  nel
          ruolo degli appuntati e carabinieri. 
              Art. 822 (Modifiche  al  ruolo  tecnico).  -  1.  Fermi
          restando  l'organico  complessivo   e   il   numero   delle
          promozioni annuali previsto  dal  presente  codice  per  il
          ruolo  tecnico,  possono  essere  disposte,   senza   oneri
          aggiuntivi, con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          modifiche all'articolazione del  predetto  ruolo,  mediante
          soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti
          o di nuove specialita', al fine di adeguarla alle effettive
          esigenze di sostegno tecnico. 
              Art. 823 (Organici dei generali e dei colonnelli). - 1.
          Le dotazioni organiche complessive per i gradi di  generale
          e colonnello sono le seguenti: 
              a) generali di corpo d'armata: 10; 
              b) generali di divisione: 24; 
              c) generali di brigata: 82; 
              d) colonnelli: 470.". 
              "Art. 915 (Sospensione precauzionale  obbligatoria).  -
          1. La  sospensione  precauzionale  dall'impiego  e'  sempre
          applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo
          carico: 
              a) il fermo o l'arresto; 
              b) le  misure  cautelari  coercitive  limitative  della
          liberta' personale; 
              c) le misure cautelari interdittive o coercitive,  tali
          da impedire la prestazione del servizio; 
              d)  le  misure  di  prevenzione  provvisorie,  la   cui
          applicazione renda impossibile la prestazione del servizio. 
              2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca
          dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva  la  potesta'
          dell'amministrazione   di    applicare    la    sospensione
          facoltativa, se la revoca stessa non e' stata disposta  per
          carenza di gravi indizi di colpevolezza." 
              "Art.   952   (Collocamento   in   congedo).    -    1.
          L'appartenente al ruolo degli appuntati e  carabinieri  che
          cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o  dal
          prolungamento della stessa, o prima di tale termine per una
          delle  cause  previste  dall'articolo  951,  eccettuata  la
          perdita del grado, e' collocato in congedo illimitato. 
              2. Nel caso di cessazione dal servizio per  infermita',
          se si  tratta  di  non  idoneita'  permanente  al  servizio
          incondizionato,  il  militare  e'  collocato   in   congedo
          assoluto. 
              3. I provvedimenti di cessazione dal servizio, relativi
          al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e  degli
          appuntati e carabinieri, sono adottati  con  determinazione
          del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
              3-bis. Il personale in ferma volontaria appartenente ai
          ruoli degli  ispettori  e  degli  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al  servizio
          militare incondizionato per lesioni dipendenti  o  meno  da
          causa  di  servizio,  che  ha  conseguito   la   nomina   a
          carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, transita  nelle
          qualifiche funzionali del personale  civile  del  Ministero
          della  difesa,  secondo  modalita'  e  procedure   di   cui
          all'articolo 930. Nei  riguardi  del  personale  transitato
          trova applicazione il regime pensionistico e  previdenziale
          dell'amministrazione di destinazione.".