Art. 2 
 
              Attestato di conoscenza delle due lingue 
 
  1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sono cosi'
sostituiti: 
  «2. Per superare l'esame, il candidato deve raggiungere  almeno  il
punteggio minimo fissato dai criteri di cui all'articolo 3, comma 2. 
  3. Le commissioni rilasciano  attestati  di  conoscenza  delle  due
lingue riferiti sia ai titoli di studio prescritti per  l'accesso  al
pubblico  impiego  nelle  varie  qualifiche  funzionali  o  categorie
comunque denominate che ai livelli di competenza  del  Quadro  comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioe': 
    1) licenza di scuola elementare ovvero livello di  competenza  A2
del Quadro comune europeo di  riferimento  per  la  conoscenza  delle
lingue; 
    2) diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello
di competenza B1 del Quadro comune  europeo  di  riferimento  per  la
conoscenza delle lingue; 
    3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo  grado
ovvero  livello  di  competenza  B2  del  Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue; 
    4) diploma di laurea ovvero livello di competenza C1  del  Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.». 
  2. Nel comma 4 dell'articolo 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, la  parola
«diciassettesimo» e' sostituita dalla parola «sedicesimo». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'articolo 4 del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, si  vedano  le
          note alle premesse.