Art. 2 
 
              Modifica dell'articolo 5 del decreto del 
          Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 
 
  1. All'articolo 5,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, al secondo periodo, le parole: «non
inferiore a 40 anni e non superiore a 70 anni», sono sostituite dalle
seguenti: «non inferiore a 40 anni e non superiore a 60 anni.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  del
          citato decreto del Presidente  della  Repubblica  6  aprile
          1984,  n.  426,  come  modificato  dal   presente   decreto
          legislativo: 
                «Art. 5. - Per la nomina dei magistrati della sezione
          autonoma di Bolzano  costituisce  requisito  la  conoscenza
          della lingua italiana e  di  quella  tedesca,  accertata  a
          termini  delle  disposizioni   recate   dal   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752  ,  e
          successive modificazioni.  Costituisce  altresi'  requisito
          per la  nomina  l'eta'  non  inferiore  a  40  anni  e  non
          superiore a 60 anni. 
              I magistrati della  sezione  autonoma  di  Bolzano  non
          possono  essere  trasferiti  ad  altra  sede  e  nei   loro
          confronti non trova applicazione il disposto  dell'art.  19
          della legge 27 aprile 1982, n. 186. 
              Salvo  quanto  diversamente  disposto  nel   precedente
          comma, ai predetti magistrati si applicano le  norme  sullo
          stato giuridico e sul trattamento economico dei  magistrati
          amministrativi regionali; gli  eventuali  provvedimenti  di
          rimozione, sospensione o collocamento a riposo  anticipato,
          sono adottati, limitatamente ai magistrati  di  nomina  del
          consiglio provinciale di  Bolzano,  previa  intesa  con  il
          consiglio provinciale stesso.».