Art. 2 Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, al secondo periodo, le parole: «non inferiore a 40 anni e non superiore a 70 anni», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 40 anni e non superiore a 60 anni.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 5. - Per la nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano costituisce requisito la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata a termini delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni. Costituisce altresi' requisito per la nomina l'eta' non inferiore a 40 anni e non superiore a 60 anni. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Salvo quanto diversamente disposto nel precedente comma, ai predetti magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali; gli eventuali provvedimenti di rimozione, sospensione o collocamento a riposo anticipato, sono adottati, limitatamente ai magistrati di nomina del consiglio provinciale di Bolzano, previa intesa con il consiglio provinciale stesso.».