Art. 3 
 
              Modifica dell'articolo 6 del decreto del 
          Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' sostituito dal seguente: 
    «Il presidente della sezione autonoma di Bolzano e' nominato,  ai
sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che  ne  fanno
parte, con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  adottato  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alternandosi ogni
due anni, un componente di lingua italiana e uno  di  lingua  tedesca
designato dai magistrati della sezione autonoma.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile  1984,  n.
          426, come modificato dal presente decreto legislativo: 
                «Art. 6. - Il presidente della  sezione  autonoma  di
          Bolzano  e'  nominato,  ai  sensi  dell'articolo  91  dello
          statuto, tra i magistrati che ne fanno parte,  con  decreto
          del Presidente della Repubblica, adottato su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri,  alternandosi  ogni
          due anni, un componente di lingua italiana e uno di  lingua
          tedesca designato dai magistrati della sezione autonoma. 
              In caso di mancanza o  di  impedimento,  il  presidente
          della sezione e' sostituito  dal  componente  piu'  anziano
          appartenente allo stesso gruppo linguistico. 
              Il  presidente  della  sezione  autonoma   di   Bolzano
          esercita i poteri e le funzioni  previsti  dalla  normativa
          vigente   per   i   presidenti   di   tribunale   regionale
          amministrativo.».