Art. 3 Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' sostituito dal seguente: «Il presidente della sezione autonoma di Bolzano e' nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati della sezione autonoma.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 6. - Il presidente della sezione autonoma di Bolzano e' nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati della sezione autonoma. In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della sezione e' sostituito dal componente piu' anziano appartenente allo stesso gruppo linguistico. Il presidente della sezione autonoma di Bolzano esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa vigente per i presidenti di tribunale regionale amministrativo.».