Art. 3 
 
 
             Criteri e modalita' di nomina degli arbitri 
 
  1. Il Collegio arbitrale e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' formato da un presidente, nella  persona
del Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione o  di  un  suo
delegato, e da due componenti scelti, rispettivamente, dal Presidente
del Consiglio dei ministri  e  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  tra  persone  di  comprovata  imparzialita',   indipendenza,
professionalita' e onorabilita',  nonche'  tra  magistrati  ordinari,
amministrativi,  contabili,  avvocati  dello  Stato,   collocati   in
quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013. Per ogni componente
e' nominato un membro supplente, scelto con le medesime modalita'. Il
Presidente dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  designa  a  sua
volta un supplente. I membri supplenti  possono  costituire  collegio
autonomo, ove il Presidente dell'Autorita' ne ravvisi la  necessita'.
A ogni collegio e'  assegnato  un  segretario.  I  collegi  arbitrali
possono avvalersi della cooperazione di organismi pubblici nazionali,
qualificati  da  specifica  competenza,  che  assicurano  la  propria
collaborazione a titolo istituzionale senza oneri aggiuntivi. 
  2. Qualora, avuto riguardo al  numero  dei  ricorsi  pervenuti,  si
renda necessaria la costituzione di altri collegi, si  provvede  alla
relativa nomina, anche progressivamente, con le forme e le  modalita'
di cui al comma 1.