Art. 3 Accesso al Fondo di solidarieta' tramite procedura arbitrale 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, gli investitori che intendono accedere, ai sensi del medesimo comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, alle risorse del Fondo di solidarieta' possono ricorrere al collegio arbitrale, secondo le modalita' indicate nel presente decreto. 2. L'accesso, tramite la procedura arbitrale, al Fondo di solidarieta' e le relative prestazioni costituiscono modalita' di ristoro del pregiudizio subito dall'investitore in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati. 3. Il Fondo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, propone agli investitori, nelle forme dell'offerta al pubblico, la facolta' di determinazione della prestazione di cui al comma 2 mediante arbitrato. Assicura, a tal fine, adeguate forme di pubblicita' dell'offerta. 4. Il ricorso e' redatto avvalendosi esclusivamente di apposito modulo reso disponibile nel sito internet istituzionale della Camera arbitrale ed e' presentato in via telematica mediante posta elettronica certificata ovvero, a scelta del ricorrente, su supporto cartaceo al Collegio arbitrale individuato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il ricorso deve contenere: a) il nome, il cognome, la residenza, il codice fiscale e l'elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca in liquidazione tramite la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati; c) gli strumenti finanziari subordinati di proprieta', con indicazione della quantita', del controvalore, della data di acquisto della proprieta', dell'eventuale corrispettivo pagato, degli eventuali oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e del codice ISIN; d) l'importo del ristoro domandato. 5. L'investitore nel ricorso fornisce le informazioni necessarie ed espone le circostanze rilevanti a fondamento della pretesa, nonche' allega ad esso i seguenti documenti, secondo le modalita' specificate nell'apposito modulo di cui al comma 4: a) il contratto quadro relativo ai servizi d'investimento nella prestazione dei quali sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalita' acquistati o sottoscritti dall'investitore gli strumenti finanziari subordinati; b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di negoziazione; c) l'attestazione degli ordini eseguiti; d) gli altri atti e documenti rilevanti per la domanda, tra i quali, ove posseduti: il documento sui rischi generali dell'investimento; la scheda prodotto o altra documentazione informativa relativa ai predetti strumenti finanziari; i rendiconti periodici. 6. Quando l'investitore non dispone, neanche in copia, di uno o piu' degli atti e documenti di cui al comma 5, ne fa espressa menzione nel ricorso, specificando se essi non sono stati sottoscritti dall'investitore medesimo o se non ne ha ricevuto copia dalla Banca in liquidazione, ovvero se ne ha perduto la disponibilita'. In tali casi gli atti sono trasmessi dalla Banca che ne e' in possesso. 7. La presentazione del ricorso al Collegio arbitrale vale quale accettazione irrevocabile dell'offerta di determinazione arbitrale della prestazione, formulata ai sensi del comma 3. 8. Il procedimento arbitrale e' gratuito per le parti. 9. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale).
Note all'art. 3: - Il testo del comma 10 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 59 del 2016 e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento al testo del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle note all'art. 2. - Il testo del comma 859 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.