Art. 4 Modalita' di accesso al fondo tramite procedura arbitrale 1. Il ricorso al Collegio arbitrale deve essere presentato, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data dell'offerta di cui all'articolo 3, comma 3. Ricevuto il fascicolo informatico del procedimento dalla segreteria della Camera arbitrale, il Presidente del Collegio dispone la comunicazione delle eventuali difese alla parte ricorrente e convoca senza ritardo ne' formalita' la seduta del collegio destinata alla trattazione ed eventuale decisione della controversia. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, resta salva la facolta' di proporre dinanzi all'autorita' giudiziaria azione per il risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile. La proposizione di tale azione e' causa di improcedibilita' del ricorso di cui al comma 1. La medesima azione, proposta in pendenza del giudizio arbitrale, impedisce la pronuncia o l'efficacia del lodo nei confronti del Fondo. 3. La presentazione del ricorso avviene secondo le modalita' indicate nel modulo di cui al comma 4 dell'articolo 3, e per posta elettronica certificata se il ricorrente si avvale dell'assistenza di soggetto abilitato ovvero di associazione di tutela dei consumatori o dei risparmiatori.