Art. 11 
 
                                Scia 
 
  1.  Gli  organismi  interessati   presentano   apposita   Scia   ad
Unioncamere. 
  2. La Scia contiene: 
  a) copia del certificato di accreditamento; 
  b) l'indicazione delle caratteristiche  metrologiche  dei  tipi  di
strumenti conformi alla  normativa  nazionale  o  europea  sui  quali
effettua la verificazione periodica; 
    c) la dichiarazione  con  cui  il  legale  rappresentante  ed  il
responsabile della verificazione periodica si impegnano ad  adempiere
agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata; 
  d) l'indicazione del responsabile della verificazione  periodica  e
del suo eventuale sostituto; 
    e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni, o comunque fino alla
scadenza della verificazione periodica, copia  della  documentazione,
anche  su  supporto  informatico,  comprovante   le   operazioni   di
verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni  dei
risultati  positivi  o  negativi   delle   verificazioni   periodiche
effettuate. 
  3. Il certificato e la dichiarazione si riferiscono  esplicitamente
alle attivita' disciplinate dal presente  regolamento  per  le  quali
l'organismo presenta la Scia; la documentazione relativa ai requisiti
generali, strutturali, per le risorse, di processo e del  sistema  di
gestione dell'organismo e' presentata esclusivamente all'organismo di
accreditamento che, ove occorre e  a  richiesta,  ne  fornisce  copia
anche parziale ad Unioncamere. 
  4. Unioncamere al  momento  del  ricevimento  della  Scia  provvede
all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo  del
sigillo, e a indicare nell'elenco di cui all'articolo  10  l'avvenuta
presentazione della segnalazione e il  nome  del  responsabile  della
verificazione  periodica.  Il  logo  contiene  il  suddetto   numero,
preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha  la  sede
legale e da tale sigla  separato  da  una  stella,  iscritti  in  una
circonferenza. 
  5.  L'organismo,  entro  30  giorni  dall'assegnazione  del  numero
identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo  che
utilizza sui sigilli e sui contrassegni di cui all'allegato VI. 
  6. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla  vigilanza
sull'organismo di cui all'articolo 14 sono  a  carico  dell'organismo
che ha presentato la segnalazione. 
  7. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale. 
  8.  Per  tutto  quanto  non  precisato  nel  presente  articolo   e
nell'articolo 12, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 19
e 21, nonche' del Capo IV-bis, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
successive  modificazioni,  fermo  restando  che  tali   disposizioni
legislative  in  ogni  caso   prevalgono   rispetto   alle   presenti
disposizioni regolamentari di  dettaglio  e  costituiscono  limite  e
criterio generale interpretativo delle stesse. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'articolo 19 della legge n. 241  del
          7 agosto 1990, si veda nelle note alle premesse. 
            - Si riporta il testo dell'articolo 21 della citata legge
          n. 241 del 7 agosto 1990: 
              «Art. 21 (Disposizioni  sanzionatorie).  -  1.  Con  la
          denuncia o con la domanda di cui  agli  articoli  19  e  20
          l'interessato   deve   dichiarare   la   sussistenza    dei
          presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso  di
          dichiarazioni  mendaci  o  di  false  attestazioni  non  e'
          ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi  effetti
          a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi  ed
          il  dichiarante  e'  punito  con   la   sanzione   prevista
          dall'articolo 483 del codice penale,  salvo  che  il  fatto
          costituisca piu' grave reato. 
              2.  Le  sanzioni  attualmente  previste  in   caso   di
          svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di  assenso
          dell'amministrazione o in difformita' di esso si  applicano
          anche  nei  riguardi  di  coloro  i  quali   diano   inizio
          all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20  in  mancanza
          dei requisiti richiesti o, comunque, in  contrasto  con  la
          normativa vigente. 
              2-bis. Restano  ferme  le  attribuzioni  di  vigilanza,
          prevenzione e controllo su attivita' soggette  ad  atti  di
          assenso da parte di pubbliche amministrazioni  previste  da
          leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio  all'attivita'
          ai sensi degli articoli 19 e 20.». 
              - Il capo IV-bis della citata legge n. 241/1990,  reca:
          «Efficacia ed invalidita' del provvedimento amministrativo.
          revoca e recesso».