Art. 7 
 
                     Riparazione degli strumenti 
 
  1. Il titolare dello  strumento  che  ha  riparato  uno  strumento,
indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito  della
riparazione sono stati rimossi sigilli di protezione  anche  di  tipo
elettronico, richiede una nuova verificazione periodica  entro  dieci
giorni come previsto dall'articolo 4, comma 8; gli strumenti, dopo la
riparazione, possono essere  utilizzati,  con  i  sigilli  provvisori
applicati  dal  riparatore,  per  un  massimo  di  dieci  giorni   e,
successivamente alla richiesta di una nuova  verificazione  periodica
all'organismo, fino all'esecuzione della verificazione stessa. 
  2. Se la verificazione periodica sugli strumenti di misura ha esito
negativo,  questi  possono  essere  sostituiti  ovvero  detenuti  dal
titolare dello strumento nel luogo di  impiego,  purche'  muniti  del
contrassegno previsto all'allegato VI e non  utilizzati;  gli  stessi
strumenti dopo  la  riparazione  possono  essere  utilizzati,  previa
richiesta di una nuova verificazione  periodica,  purche'  muniti  di
sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a
togliere il contrassegno previsto all'allegato VI. 
  3. Il riparatore, anche quando effettua la riparazione ai sensi del
comma 1, compila il libretto metrologico  riportando  la  descrizione
della riparazione effettuata e i sigilli applicati. 
  4. Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente
all'esecuzione della prima  verificazione  periodica,  il  riparatore
rilascia  al  titolare  dello  strumento  una  dichiarazione  con  la
descrizione  dell'intervento  effettuato  e  dei  sigilli  provvisori
applicati  e  ne  informa  la  Camera  di  commercio  competente  per
territorio;  detta  dichiarazione  o  una  sua   copia   e'   fornita
all'organismo che  esegue  la  prima  verificazione  periodica  e  la
riporta nel libretto metrologico.