(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
                                                    (art. 5, comma 3) 
 
    Procedure per la verificazione periodica e i controlli casuali 
1. Generalita' 
    1.1 Le procedure da seguire nella verificazione periodica  e  nei
controlli casuali degli strumenti di misura sono rivolte ad accertare
la presenza dei bolli di verificazione prima nazionale  o  di  quella
CEE/CE o della marcatura  CE  e  il  rispetto  degli  errori  massimi
tollerati,   escludendosi   qualsiasi   operazione    che    comporti
l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti  e
la rimozione o aggiunta di sigilli rispetto a quelli  previsti  nelle
approvazioni di modello o di progetto. 
    1.2 Gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della verificazione
periodica e dei controlli casuali non devono  essere  affetti  da  un
errore superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la grandezza
che  si  sta  misurando  e  l'incertezza  estesa  con  cui  e'  stato
determinato  l'errore  dello  strumento   non   deve   superare   1/3
dell'errore misurato. 
    1.3 Gli strumenti di cui al punto 1.2 precedente sono  muniti  di
certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da  enti
designati ai sensi del regolamento  (CE)  n.765/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, per la grandezza e il campo  di  misura  che
gli strumenti sono destinati a misurare e  la  periodicita'  di  tale
taratura e' riportata nell'allegato IV. 
    1.4 Deroghe al certificato di taratura rilasciato  da  laboratori
accreditati da enti  designati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008, oltre quelle gia' previste nelle schede di cui all'allegato
III, possono essere autorizzate con provvedimento del Ministero dello
sviluppo  economico  per  strumenti  utilizzati  nella  verificazione
periodica di particolari tipologie di  strumenti  o  di  ausilio  per
eseguire detta verificazione. 
    1.5 Qualora la verificazione dello strumento  in  servizio  viene
effettuata con uno strumento di controllo (master meter), fatte salve
le specifiche deroghe previste dal presente regolamento, lo strumento
di controllo deve rispettare i requisiti di cui ai punti  1.2  e  1.3
precedenti, per la grandezza ed il campo di misura che  lo  strumento
e' destinato a misurare. 
    1.6 In alternativa allo strumento  di  controllo  (master  meter)
possono essere utilizzati  per  la  verificazione  anche  sistemi  di
misura equivalenti i quali rispettano i requisiti  dei  punti  1.2  e
1.3. 
    1.7 Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le  funzioni
da svolgere sono nella disponibilita'  materiale  dell'organismo  che
svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero  secondo
altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilita'. 
    1.8 In deroga al  punto  1.2,  i  campioni  di  prima  linea  (di
riferimento), i campioni di  lavoro  e  gli  strumenti  di  controllo
(master   meters)   utilizzati   ai   fini   dell'esecuzione    della
verificazione periodica  e  dei  controlli  casuali  dei  sistemi  di
misurazione su condotta e dei  sistemi  di  misurazione  per  liquidi
criogenici sono inseriti in un sistema pianificato di  controllo  del
rispetto degli errori e delle incertezze. In  particolare  il  citato
sistema pianificato ha una  cadenza  di  certificazione  di  taratura
biennale per i  campioni  di  prima  linea,  eseguita  da  laboratori
accreditati da enti  designati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio mentre per quelli  di
lavoro, la cadenza dei controlli e'  annuale.  I  campioni  di  prima
linea e i campioni da lavoro hanno  errore  e  incertezza  estesa  di
taratura singolarmente non maggiori di un terzo  dell'errore  massimo
tollerato  previsto  nelle  prove   da   eseguirsi   nei   controlli.
L'incertezza estesa e' calcolata con un fattore di copertura  k  =  2
includendo  l'incertezza  di  taratura  dei   campioni   di   misura,
l'incertezza delle operazioni di taratura e l'incertezza del campione
oggetto della taratura. Dette prescrizioni si  applicano  anche  alle
misure di capacita' ≥ 1000 L qualora utilizzate nei controlli di  cui
all'art. 3. 
    1.9 In caso  di  esito  negativo  della  verificazione  periodica
l'operatore dell'organismo appone sullo strumento il contrassegno  di
cui all'allegato VI, punto 2, ove e' riportato il  logo  recante  gli
elementi identificativi dell'organismo che lo appone e  la  data.  Il
contrassegno e' rimosso all'atto  della  riparazione  o  della  nuova
richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa. 
    1.10 Le procedure di verifica di alcune tipologie di strumenti di
misura sono riportate nelle schede di cui all'allegato  III;  per  le
altre  tipologie  di  strumenti,  nelle  more   dell'adozione   delle
direttive di cui al comma 4 dell'art. 3, la verificazione periodica e
i controlli in genere sono eseguiti tenendo presenti i  principi,  in
quanto  applicabili,  dalle  prescrizioni  previste  in  materia   di
verificazione dalle norme nazionali,  dalle  norme  europee  e  dalle
pertinenti norme  armonizzate  europee  o,  in  loro  assenza,  dalle
relative raccomandazioni OIML.  Si  applicano  inoltre  le  eventuali
procedure  specificamente  previste  per  controlli  analoghi   dalle
relative approvazioni di modello nazionali e europee o  dai  relativi
attestati di esame CE del tipo o di progetto.