Art. 10 
 
           Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 
                       13 ottobre 2005, n. 217 
 
  1. All'articolo 88 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La selezione avviene
con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  8
marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata  nel  bando  di  offerta,
diramato a cura dei competenti centri  per  l'impiego,  sia  iscritto
negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno
di centoventi giorni di servizio.». 
  2. All'articolo 97 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nella  procedura  di
cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva di posti, pari al
10 per cento  dei  posti,  per  il  personale  volontario  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette  anni
e abbia effettuato non meno di duecento  giorni  di  servizio,  fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di
vice collaboratore amministrativo-contabile.». 
  3. All'articolo 108 del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nella procedura
di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva di posti, pari
al 10 per cento dei posti, per  il  personale  volontario  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette  anni
e abbia effettuato non meno di duecento  giorni  di  servizio,  fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di
vice collaboratore tecnico-informatico.». 
  4. All'articolo 119, comma 4, del decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al  10  per
cento dei posti messi a concorso, per  il  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del
termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da  almeno
sette anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di  duecento  giorni  di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso
alla   qualifica   di   funzionario   amministrativo-contabile   vice
direttore.». 
  5. All'articolo 126, comma 4, del decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al  10  per
cento dei posti messi a concorso, per  il  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del
termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da  almeno
sette anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di  duecento  giorni  di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso
alla qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore.». 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  88  del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 88. (Accesso al  ruolo  degli  operatori).  -  1.
          Ferma restando la riserva di  posti  di  cui  all'art.  18,
          comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,  e
          successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche  di
          operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione
          tra  i  cittadini  italiani   iscritti   nelle   liste   di
          collocamento in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) titolo di studio della scuola dell'obbligo,  facendo
          salvi gli  eventuali  ulteriori  requisiti  per  specifiche
          attivita'; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
          53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2. Alla selezione non  sono  ammessi  coloro  che  sono
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente  organizzati  o  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              2-bis. La selezione avviene con  precedenza  in  favore
          del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco di cui all'art. 6 del  decreto  legislativo  8  marzo
          2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta,
          diramato a cura dei competenti centri  per  l'impiego,  sia
          iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e  abbia
          effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. 
              3. Il numero dei posti conferibili per ciascun  settore
          di  attivita',  la  determinazione  e   le   modalita'   di
          svolgimento  delle  prove  di  esame  e  i  programmi  sono
          stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto
          delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art.
          86, comma 2. 
              4.  I  candidati  sono   avviati   numericamente   alla
          selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante  dalle
          liste  delle   sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego
          territorialmente competenti. 
              5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove
          pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative,
          tende ad accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere  le
          mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione
          comparativa. 
              6. Possono essere nominati,  a  domanda,  operatori  od
          operatori  tecnici,  nell'ambito  delle  vacanze  organiche
          disponibili, il coniuge e i figli  superstiti,  nonche'  il
          fratello, qualora unico superstite, degli  appartenenti  al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o  lesioni  riportate  nell'espletamento  delle   attivita'
          istituzionali, purche' siano in possesso dei  requisiti  di
          cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui  al
          comma 2. 
              7. Le disposizioni di cui  al  comma  6  si  applicano,
          altresi', al coniuge e  ai  figli  superstiti,  nonche'  al
          fratello, qualora unico superstite, degli  appartenenti  al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali. 
              8. I candidati utilmente selezionati  sono  avviati  al
          servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata
          di sei mesi, conseguono la nomina  alla  qualifica  per  la
          quale sono stati selezionati, sulla base di  una  relazione
          del responsabile del  comando  o  dell'ufficio  presso  cui
          hanno prestato servizio, e prestano giuramento. 
              9. I candidati  di  cui  al  comma  8  sono  ammessi  a
          ripetere, per una sola  volta,  il  periodo  di  prova,  su
          motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio  o
          del comando cui sono applicati.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  97  del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 97. (Accesso al ruolo  dei  collaboratori  e  dei
          sostituti direttori amministrativo-contabili). -  1.  Ferma
          restando la riserva di posti di cui all'art. 18,  comma  6,
          del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
          modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del  ruolo
          dei    collaboratori    e    dei    sostituti     direttori
          amministrativo-contabili avviene: 
              a)  nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  mediante   pubblico   concorso   per   esami,
          consistenti in  due  prove  scritte  e  un  colloquio,  con
          facolta' di far precedere le prove di esame  da  una  prova
          preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso medesimo; 
              b)  nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  mediante  concorso  interno  per  titoli   di
          servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un
          colloquio, riservato al personale del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, in  possesso,  alla  data  del  bando  di
          indizione del concorso, di un'anzianita'  di  servizio  non
          inferiore a  sette  anni,  del  titolo  di  studio  di  cui
          all'art. 98,  comma  1,  lettera  d),  e  che,  nell'ultimo
          biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
          grave della sanzione pecuniaria. 
              2. Per la formazione della graduatoria del concorso  di
          cui al  comma  1,  lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 
              3. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla  data  di
          inizio del relativo periodo di prova, ai  partecipanti  del
          concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti. 
              4.  Le  prove  del  concorso  vertono   sulle   materie
          attinenti ai tipi di specializzazione richiesti  dal  bando
          di concorso e  tendenti  ad  accertare  il  possesso  delle
          capacita' professionali per assolvere le funzioni previste. 
              5.   Possono   essere   nominati,   a   domanda,   vice
          collaboratori    amministrativo-contabili     in     prova,
          nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge
          e i figli superstiti, nonche' il  fratello,  qualora  unico
          superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  deceduti  o  divenuti   permanentemente
          inabili al  servizio,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni
          riportate nell'espletamento delle attivita'  istituzionali,
          purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 98,
          comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui  all'art.
          98, comma 4. 
              6. Le disposizioni del comma 5 si applicano,  altresi',
          al coniuge e ai  figli  superstiti,  nonche'  al  fratello,
          qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  deceduti   o   divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali. 
              6-bis. Nella procedura di cui al comma 1,  lettera  a),
          e' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento  dei
          posti, per il personale volontario del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco che, alla data  di  scadenza  del  termine
          stabilito nel bando di concorso per la presentazione  della
          domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi  elenchi
          da almeno  sette  anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di
          duecento giorni  di  servizio,  fermi  restando  gli  altri
          requisiti previsti per l'accesso  alla  qualifica  di  vice
          collaboratore amministrativo-contabile. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di cui  al  comma  1,  la  composizione  delle  commissioni
          esaminatrici, le materie oggetto delle prove di  esame,  le
          categorie  di  titoli  da  ammettere  a   valutazione,   il
          punteggio massimo da attribuire a  ciascuna  di  esse  e  i
          criteri per la formazione della graduatoria finale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  108  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 108. (Accesso al ruolo dei  collaboratori  e  dei
          sostituti  direttori  tecnico-informatici).  -   1.   Ferma
          restando la riserva di posti di cui all'art. 18,  comma  6,
          del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
          modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del  ruolo
          dei    collaboratori    e    dei    sostituti     direttori
          tecnico-informatici avviene: 
              a)  nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  mediante   pubblico   concorso   per   esami,
          consistenti in  due  prove  scritte  e  un  colloquio,  con
          facolta' di far precedere le prove di esame  da  una  prova
          preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso medesimo; 
              b)  nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  mediante  concorso  interno  per  titoli   di
          servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un
          colloquio, riservato al personale del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, in  possesso,  alla  data  del  bando  di
          indizione del concorso, di un'anzianita'  di  servizio  non
          inferiore a  sette  anni,  del  titolo  di  studio  di  cui
          all'art. 109,  comma  1,  lettera  d)  e  che,  nell'ultimo
          biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
          grave della sanzione pecuniaria. 
              2. Per la formazione della graduatoria del concorso  di
          cui al  comma  1,  lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 
              3. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla  data  di
          inizio del relativo periodo di prova, ai  partecipanti  del
          concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti. 
              4.  Le  prove  del  concorso  vertono   sulle   materie
          attinenti ai tipi di specializzazione richiesti  dal  bando
          di concorso e  tendenti  ad  accertare  il  possesso  delle
          capacita' professionali per assolvere le funzioni previste. 
              5.   Possono   essere   nominati,   a   domanda,   vice
          collaboratori  tecnico-informatici  in  prova,  nell'ambito
          delle  vacanze   organiche   disponibili,   e   ammessi   a
          frequentare il primo corso di formazione utile, il  coniuge
          e i figli superstiti, nonche' il  fratello,  qualora  unico
          superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  deceduti  o  divenuti   permanentemente
          inabili al  servizio,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni
          riportate nell'espletamento delle attivita'  istituzionali,
          purche' siano in possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.
          109, comma 1, e non si  trovino  nelle  condizioni  di  cui
          all'art. 109, comma 4. 
              6. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,
          altresi', al coniuge e  ai  figli  superstiti,  nonche'  al
          fratello, qualora unico superstite, degli  appartenenti  al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali. 
              6-bis. Nella procedura di cui al comma 1,  lettera  a),
          e' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento  dei
          posti, per il personale volontario del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco che, alla data  di  scadenza  del  termine
          stabilito nel bando di concorso per la presentazione  della
          domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi  elenchi
          da almeno  sette  anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di
          duecento giorni  di  servizio,  fermi  restando  gli  altri
          requisiti previsti per l'accesso  alla  qualifica  di  vice
          collaboratore tecnico-informatico. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di cui  al  comma  1,  la  composizione  delle  commissioni
          esaminatrici, le materie oggetto delle prove di  esame,  le
          categorie  di  titoli  da  ammettere  a   valutazione,   il
          punteggio massimo da attribuire a  ciascuna  di  esse  e  i
          criteri per la formazione della graduatoria finale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  119,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  13  ottobre  2005,   n.   217,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.   119.   (Accesso   al   ruolo   dei   funzionari
          amministrativo-contabili direttori). - (Omissis). 
              4. Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti  e'
          riservato al personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
          e degli altri requisiti prescritti,  con  un'anzianita'  di
          servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando
          di indizione  del  concorso.  E'  ammesso  a  fruire  della
          riserva il personale  che,  nel  triennio  precedente,  non
          abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave  della
          sanzione pecuniaria. Nella procedura e'  altresi'  prevista
          una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti  messi
          a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
          stabilito nel bando di concorso per la presentazione  della
          domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi  elenchi
          da almeno  sette  anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di
          duecento giorni  di  servizio,  fermi  restando  gli  altri
          requisiti  previsti  per  l'accesso   alla   qualifica   di
          funzionario  amministrativo-contabile  vice  direttore.   I
          posti riservati, non coperti  per  mancanza  di  vincitori,
          sono conferiti,  secondo  l'ordine  della  graduatoria,  ai
          partecipanti al concorso risultati idonei.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  126,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  13  ottobre  2005,   n.   217,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.   126.   (Accesso   al   ruolo   dei   funzionari
          tecnico-informatici direttori). - (Omissis). 
              4. Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti  e'
          riservato al personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
          e degli altri requisiti prescritti,  con  un'anzianita'  di
          servizio di almeno  sette  anni  alla  data  del  bando  di
          indizione del concorso. E' ammesso a fruire  della  riserva
          il  personale  che,  nel  triennio  precedente,  non  abbia
          riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave   della
          sanzione pecuniaria. Nella procedura e'  altresi'  prevista
          una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti  messi
          a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
          stabilito nel bando di concorso per la presentazione  della
          domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi  elenchi
          da almeno  sette  anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di
          duecento giorni  di  servizio,  fermi  restando  gli  altri
          requisiti  previsti  per  l'accesso   alla   qualifica   di
          funzionario tecnico-informatico  vice  direttore.  I  posti
          riservati, non coperti  per  mancanza  di  vincitori,  sono
          conferiti,   secondo   l'ordine   della   graduatoria,   ai
          partecipanti al concorso risultati idonei.».