Art. 11 
 
           Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 
                       13 ottobre 2005, n. 217 
 
  1. All'articolo 132, comma 1, del decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, dopo la lettera b) e'  aggiunta  la  seguente:  «b-bis)
mobilita' dai Corpi permanenti dei vigili del  fuoco  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano e della regione  Valle  d'Aosta,  nei
limiti stabiliti dall'articolo 132-bis.». 
  2. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.
217, e' inserito il seguente: 
  «Art. 132-bis (Mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei
vigili del fuoco delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
della regione Valle d'Aosta).  -  1.  In  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco si provvede, in caso di  richiesta  da  parte  degli
interessati, anche mediante mobilita'  degli  appartenenti  ai  Corpi
permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di  Trento  e
di Bolzano e  della  regione  Valle  d'Aosta,  previo  assenso  delle
amministrazioni di provenienza e di  destinazione,  limitatamente  ai
ruoli operativi di cui al Titolo I. 
  2. La mobilita' di cui al comma 1 e' subordinata alla verifica  del
possesso dei  requisiti  previsti  per  i  corrispondenti  ruoli  del
presente decreto e all'accertamento della compatibilita' dei percorsi
formativi gia' espletati dal richiedente la mobilita'. 
  3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli  appartenenti
ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano e della  regione  Valle  d'Aosta  possono  essere
chiamati  a  frequentare  un  corso  di  formazione  e  di  tirocinio
operativo presso le scuole centrali antincendi o le  altre  strutture
centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». 
  3. All'articolo 134 del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «favorevoli  vigenti  per  il
personale», sono inserite le seguenti: «di ruolo»; 
  b) al comma 2, dopo le parole:  «servizio  attivo  del  personale»,
sono inserite le seguenti: «di ruolo»; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il personale di ruolo
di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti
nel medesimo comma, sia dichiarato  totalmente  inabile  al  servizio
operativo, transita, a domanda da  presentarsi  entro  trenta  giorni
dalla comunicazione degli  esiti  degli  accertamenti  sanitari,  nei
ruoli    del    personale    che    espleta    funzioni     tecniche,
amministrativo-contabili o tecnico-informatiche,  previo  svolgimento
di un adeguato percorso formativo. Tale  personale  e'  collocato  in
altra qualifica dello stesso livello retributivo,  permanendo,  anche
in soprannumero, nella sede dove presta servizio.». 
  4. All'articolo 143, comma 3, del decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, dopo il primo periodo e' aggiunto  il  seguente:  «Agli
stessi fini si tiene conto  della  data  di  inquadramento  giuridico
nella qualifica e della sussistenza di  eventuali  cause  di  perdita
dell'anzianita'.». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  132,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  13  ottobre  2005,   n.   217,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 132. (Accesso al Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco). - 1. L'accesso al Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco avviene con le seguenti modalita': 
                a)   pubblico    concorso    ovvero,    limitatamente
          all'accesso nel ruolo  degli  operatori,  avviamento  degli
          iscritti nelle liste di collocamento; 
                b)  assunzione  obbligatoria,  per  chiamata  diretta
          nominativa, del coniuge, dei figli  e  dei  fratelli  degli
          appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
          deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per
          causa di servizio, nei limiti previsti  dagli  articoli  5,
          21, 88, 97 e 108. 
                b-bis) mobilita' dai Corpi permanenti dei vigili  del
          fuoco delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e
          della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'art.
          132-bis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 134, commi 1,  2  e  3,
          del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.217   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 134. (Mutamento di funzioni  e  trasferimento  di
          ruolo per  sopravvenuta  inidoneita'  psico-fisica).  -  1.
          Fatte  salve  le  eventuali  disposizioni  normative   piu'
          favorevoli vigenti per il personale di  ruolo  riconosciuto
          non  idoneo  in  via  permanente  allo  svolgimento   delle
          funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma  idoneo
          al proficuo servizio, il Dipartimento dei vigili del fuoco,
          del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  non  puo'
          procedere alla dispensa  del  personale  dal  servizio  per
          inidoneita' psico-fisica prima di aver esperito ogni  utile
          tentativo, anche a domanda del  dipendente  da  presentarsi
          entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del   giudizio   di
          inidoneita', compatibilmente con le esigenze  organizzative
          del Dipartimento medesimo e  con  la  disponibilita'  delle
          dotazioni organiche  dei  ruoli  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, per recuperarlo al servizio attivo, anche
          attraverso il trasferimento ad altro ruolo e qualifica  del
          Corpo, previo corso di riqualificazione. 
              2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo
          del   personale   di   ruolo    appartenente    ai    ruoli
          tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione  al
          termine  dell'assenza  per  infortunio  o   malattia,   nel
          rispetto dell'art. 12 della legge 5 dicembre 1988, n.  521,
          il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
          e  della  difesa  civile  invia  ai  competenti   organismi
          sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se
          il  dipendente,  sulla  base  dei  parametri   psico-fisici
          previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente
          o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di  inabilita'
          parziale,  il  Dipartimento  individua,  sulla  base  delle
          funzioni   proprie   della    qualifica,    le    attivita'
          tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo
          stato di  salute,  che  il  dipendente  puo'  continuare  a
          svolgere,  permanendo  nella  qualifica  di   appartenenza.
          L'attuazione del principio  di  tutela  del  dipendente  e'
          comunque conciliato con la  piena  funzionalita'  operativa
          dei servizi istituzionali di soccorso. 
              3. Il personale di ruolo di  cui  al  comma  2  che,  a
          seguito degli accertamenti sanitari previsti  nel  medesimo
          comma,  sia  dichiarato  totalmente  inabile  al   servizio
          operativo, transita, a domanda da presentarsi entro  trenta
          giorni dalla comunicazione degli esiti  degli  accertamenti
          sanitari, nei ruoli  del  personale  che  espleta  funzioni
          tecniche, amministrativo-contabili o  tecnico-informatiche,
          previo svolgimento di un adeguato percorso formativo.  Tale
          personale e' collocato  in  altra  qualifica  dello  stesso
          livello retributivo,  permanendo,  anche  in  soprannumero,
          nella sede dove presta servizio.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  143  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 143. (Norme relative agli scrutini di  promozione
          e ai concorsi). - 1. Gli scrutini  di  promozione  previsti
          nel presente  decreto  sono  effettuati  dal  consiglio  di
          amministrazione di cui all'art. 146 del testo unico,  sulla
          base  dei  criteri  di  massima  approvati  dal   consiglio
          medesimo con cadenza triennale. 
              2. Gli scrutini di promozione si svolgono  con  cadenza
          annuale. Le promozioni  effettuate  nei  limiti  dei  posti
          disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono
          a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a
          quello  nel  quale  si  sono  verificate  le  vacanze.   Le
          promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono  al
          primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti  dal  giorno
          successivo alla data di compimento  dell'anzianita'  minima
          prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo. 
              3. Ai fini  del  computo  dell'anzianita'  di  servizio
          richiesta al personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco per l'ammissione  agli  scrutini  di  promozione,  ai
          concorsi interni e  alle  riserve  nei  concorsi  pubblici,
          previsti dal presente decreto, non si applica l'art. 41 del
          decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
          1077. Agli  stessi  fini  si  tiene  conto  della  data  di
          inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza
          di eventuali cause di perdita dell'anzianita'.».