Art. 13 
 
Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB)  a  esaurimento  del  Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB)  a  esaurimento  del
Corpo nazionale, istituiti ai  sensi  dell'articolo  15  del  decreto
legislativo 19  agosto  2016,  n.  177,  sono  riarticolati  come  di
seguito: 
  a) ruolo dei vigili del fuoco AIB,  distinto  nelle  qualifiche  di
vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco qualificato  AIB,  vigile  del
fuoco esperto AIB e vigile del fuoco coordinatore AIB; 
  b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto  AIB,  distinto  nelle
qualifiche di capo  squadra  AIB,  capo  squadra  esperto  AIB,  capo
reparto AIB e capo reparto esperto AIB; 
  c) ruolo degli ispettori e dei sostituiti direttori antincendi AIB,
distinto nelle qualifiche di vice ispettore antincendi AIB, ispettore
antincendi AIB, ispettore antincendi esperto AIB, sostituto direttore
antincendi AIB e sostituto direttore antincendi capo AIB; 
  d) ruolo dei direttivi  AIB,  distinto  nelle  qualifiche  di  vice
direttore AIB, direttore AIB e direttore-vicedirigente AIB; 
  e) ruolo dei dirigenti AIB,  distinto  nelle  qualifiche  di  primo
dirigente AIB e dirigente superiore AIB. 
  2. Il personale gia' inquadrato nei ruoli a esaurimento AIB secondo
le corrispondenze  indicate  nella  tabella  B  allegata  al  decreto
legislativo n. 177 del 2016, ai fini dell'inquadramento nei  ruoli  e
nelle qualifiche istituite con  il  presente  articolo,  mantiene  la
stessa anzianita' di  servizio  e  lo  stesso  ordine  di  ruolo.  Al
predetto personale  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  per  il
corrispondente personale del Corpo  nazionale  in  materia  di  stato
giuridico, progressione in carriera e trattamento economico. 
  3. In relazione alle cessazioni progressivamente determinatesi  nei
ruoli a esaurimento AIB di cui al presente articolo, restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 177. 
  4. Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  del  servizio  AIB,
eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli  a  esaurimento
AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del  personale
dei ruoli ordinari  del  Corpo  nazionale,  senza  pregiudizio  della
progressione in carriera del personale dei ruoli a esaurimento AIB. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 15 del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia
          di  razionalizzazione   delle   funzioni   di   polizia   e
          assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «1. In relazione al transito di cui all'art. 12  e  per
          assolvere alle specifiche competenze  di  cui  all'art.  9,
          sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo  (AIB)
          a esaurimento del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          come da tabella B allegata al presente decreto,  nei  quali
          e' inquadrato, secondo  le  corrispondenze  indicate  nella
          predetta  tabella,  mantenendo  la  stessa  anzianita'   di
          servizio e lo stesso ordine  di  ruolo,  il  personale  che
          transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente,
          i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
          sono rideterminati come da tabella C allegata  al  presente
          decreto. 
              2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento  di
          cui al comma 1 si applicano, nell'ambito dei posti  di  cui
          alla tabella A, dell'art.  12,  comma  1,  le  disposizioni
          vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale
          dei  Vigili  del  fuoco  in  materia  di  stato  giuridico,
          progressione in carriera e trattamento economico. 
              3. Le  cessazioni  progressivamente  determinatesi  nei
          ruoli a esaurimento  di  cui  al  comma  1,  alimentano  le
          facolta'  assunzionali  dei  ruoli   ordinari   del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco. 
              4. Il personale del Corpo  forestale  dello  Stato  che
          transita  nel  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco,
          compatibilmente con  il  nuovo  assetto  organizzativo,  e'
          confermato in una sede di servizio collocata  nello  stesso
          ambito territoriale provinciale. 
              5. Per assicurare  i  livelli  di  funzionalita'  della
          lotta  attiva  contro  gli   incendi   boschivi   e   dello
          spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente  al
          solo  personale  aeronavigante,  le   risorse   finanziarie
          trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi
          dell'art.  8,  comma  1,  lettera  a)  della   legge,   non
          utilizzate ai fini del  trattamento  economico  complessivo
          previsto   dalla   medesima,   confluiscono    nei    fondi
          incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco
          e soccorso pubblico.".».