Art. 18 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono modificati il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314,  e  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al fine di armonizzarli con
le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo. 
  2. All'articolo 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988,  n.  521,
le parole: «Ministro dell'interno» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». 
  3. L'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e'
sostituito dal seguente: «1. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e
il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco che espleta funzioni tecniche,  amministrativo-contabili  e
tecnico-informatiche  sono  regolati   dalle   vigenti   disposizioni
concernenti il  personale  in  regime  di  diritto  pubblico  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni.». 
  4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui
ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e  13  ottobre  2005,  n.
217, continuano ad applicarsi fino  all'adozione  dei  corrispondenti
provvedimenti  previsti  dalle  medesime   disposizioni   sostituite,
modificate o integrate dal presente decreto legislativo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 maggio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni Silveri, Presidente del 
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione 
                               e la pubblica amministrazione 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle 
                               finanze 
 
                               Minniti, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  13,  comma  1,  della
          legge 5 dicembre 1988, n. 521 come modificato dal  presente
          decreto: 
              «Art. 13. (Titoli per l'esercizio  delle  attivita'  di
          volo). - 1. Il capo del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco rilascia i titoli per l'esercizio delle attivita'  di
          volo del personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco. 
              2.   I   requisiti   per    l'ammissione    ai    corsi
          teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi,  per  gli
          esami, il rilascio, il rinnovo, nonche' le cause di  revoca
          e di sospensione dei titoli, sono  stabiliti  con  apposito
          regolamento approvato con decreto ministeriale da  emanarsi
          entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge. 
              3. I titoli di cui al comma 1 sono: 
              a) brevetto di pilota di elicottero 
              b) brevetto di specialista di elicottero. 
              4. Con decreto del direttore generale della  protezione
          civile e dei servizi antincendi sono inoltre  stabilite  le
          modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  e  degli  esami,  i
          requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e
          per le qualificazioni professionali nonche' le  conseguenti
          annotazioni sui titoli.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  33,  comma  1,  della
          legge 23 dicembre 1980, n. 930 come modificato dal presente
          decreto: 
              «Art. 33. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro ed  il
          trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei
          vigili   del   fuoco   che   espleta   funzioni   tecniche,
          amministrativo-contabili   e    tecnico-nformatiche    sono
          regolati  dalle   vigenti   disposizioni   concernenti   il
          personale in regime di diritto pubblico di cui  all'art.  3
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e  successive
          modificazioni. 
              Al  personale  di  cui  al  comma  precedente  non   si
          applicano le norme di cui agli articoli 11,  13,  14  e  15
          della legge 27 dicembre 1973, n.  850,  quelle  di  cui  al
          decreto-legge  3  luglio  1976,  n.  463,  convertito   con
          modificazioni nella  legge  10  agosto  1976,  n.  557,  e,
          comunque,  tutte  le  disposizioni   legislative   che   si
          riferiscono al personale del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco in considerazione dei particolari  compiti  operativi
          che ad esso sono affidati. 
              Il Ministro dell'interno determina con proprio  decreto
          l'articolazione dell'orario  di  lavoro  per  il  personale
          adibito ai servizi di supporto tecnico. 
              I responsabili degli uffici centrali e  periferici  per
          far fronte a  particolari  esigenze  di  servizio  potranno
          disporre,  per  il  predetto  personale,  turni  di  lavoro
          diversamente   articolati,   fermo   restando   il   limite
          settimanale dell'orario  di  lavoro  previsto  dalle  leggi
          vigenti. 
              Tale personale, inoltre, potra'  essere  impiegato  per
          esigenze di servizio fuori dalle ordinarie sedi  di  lavoro
          qualora le verifiche, le revisioni e  le  ripartizioni  del
          macchinario, delle attrezzature,  degli  impianti  e  delle
          sedi di servizio richiedano che le prestazioni vengano rese
          sul posto. 
              Al personale adibito ai servizi di supporto tecnico del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco  chiamato  a  prestare
          servizio in localita' colpita da grave calamita'  pubblica,
          dichiarata tale a norma della legge  8  dicembre  1970,  n.
          996, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 5 del
          decreto legge  3  luglio  1976,  n.  463,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557.».