Art. 3 
 
            Modifiche al Capo III del decreto legislativo 
                        8 marzo 2006, n. 139 
 
  1. All'articolo 13, comma  2,  del  decreto  dopo  le  parole:  «al
rischio di incendio e» sono  inserite  le  seguenti:  «di  esplosione
nonche',». 
  2.  All'articolo  14  del  decreto  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2: 
  1) alla lettera b), le  parole:  «del  certificato  di  prevenzione
incendi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «di   certificati   di
prevenzione incendi, di  pareri,  di  verbali,»  e  dopo  la  parola:
«prodotti,» e' inserita la seguente: «materiali,»; 
  2) alla lettera d), dopo le parole: «le prove su»  e'  inserita  la
seguente: «prodotti,»; 
  3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) lo  studio,
la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio;»; 
  4) alla lettera f), dopo la parola: «organizzazioni» sono  inserite
le seguenti: «nazionali ed»; 
  5) alla  lettera  g),  dopo  le  parole:  «di  addestramento»  sono
inserite le seguenti: «, di aggiornamento»; 
  6) la lettera l) e' sostituita dalla  seguente:  «l)  la  vigilanza
ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.»; 
    b) al comma 3, secondo periodo, dopo la  parola:  «prodotti,»  e'
inserita la seguente: «materiali,». 
  3.  All'articolo  15  del  decreto  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) nella rubrica le parole: «e procedurali» sono soppresse; 
    b) al comma 1: 
  1) alla lettera a), dopo le parole: «degli incendi»  sono  inserite
le seguenti: «e delle esplosioni»; 
  2) alla lettera b), dopo le parole: «le conseguenze  dell'incendio»
sono inserite le seguenti: «e delle esplosioni». 
  4. L'articolo 16 del decreto e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 16 (Procedure di prevenzione incendi). - 1. Le  procedure  di
prevenzione  incendi  sono  avviate  dai   comandi   competenti   per
territorio su iniziativa dei titolari delle attivita' individuate  ai
sensi del comma 2. I comandi provvedono  all'esame  dei  progetti  di
nuovi impianti o costruzioni nonche' dei  progetti  di  modifiche  da
apportare a quelli  esistenti;  all'acquisizione  delle  segnalazioni
certificate  di  inizio  attivita';  all'effettuazione  di  controlli
attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei  progetti  in  deroga
all'integrale  osservanza  delle  regole  tecniche   di   prevenzione
incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico  della
conformita' antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti  da
uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2. 
  2. Con uno o piu'  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,  da
emanare a norma dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  sentito  il
Comitato centrale tecnico-scientifico  per  la  prevenzione  incendi,
sono individuati i locali, le attivita', i depositi, gli  impianti  e
le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed  all'impiego
di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in
caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della  vita  e  dei
beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonche'  le
disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi
e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'. 
  3. In relazione ad insediamenti industriali ed  attivita'  di  tipo
complesso, il comando puo'  acquisire  le  valutazioni  del  Comitato
tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed  avvalersi,  per  le
visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso. 
  4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle  attivita'
di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti  la
conformita' delle attivita' alla normativa  di  prevenzione  incendi,
rilasciate da enti, laboratori o  professionisti,  iscritti  in  albi
professionali,  autorizzati  ed  iscritti,  a  domanda,  in  appositi
elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle  autorizzazioni
e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso  dei
requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. 
  5.  Qualora  l'esito  del  procedimento  rilevi  la  mancanza   dei
requisiti previsti dalle norme tecniche di  prevenzione  incendi,  il
comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie  di  messa  in
sicurezza   dando   comunicazione   dell'esito   degli   accertamenti
effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al  prefetto  e  alle
altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni
da adottare nei rispettivi ambiti di  competenza.  Le  determinazioni
assunte dal comando sono atti definitivi. 
  6. I titolari delle attivita' di cui al comma 2 hanno l'obbligo  di
attivare nuovamente le procedure di cui al presente  articolo  quando
vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei  casi  di  nuova
destinazione dei locali o di variazioni  qualitative  e  quantitative
delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o  depositi  e
ogni  qualvolta  sopraggiunga  una  modifica  delle   condizioni   di
sicurezza precedentemente accertate.». 
  5. L'articolo 17 del decreto e' abrogato. 
  6.  All'articolo  18  del  decreto  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Oltre che nei casi di
cui ai commi 1, 2  e  3,  su  richiesta  dei  soggetti  responsabili,
possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali,
impianti, stabilimenti, laboratori, natanti,  depositi,  magazzini  e
simili,  stazioni  ferroviarie,  aerostazioni,  stazioni   marittime,
stazioni metropolitane ovvero durante l'attivita' di trasporto  e  di
carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed  esplodenti,
nonche' per il controllo  remoto  degli  impianti  di  rilevazioni  e
allarme  incendio,  effettuati  anche   per   via   telematica,   con
collegamento alle sale operative dei comandi.  I  servizi  sono  resi
compatibilmente con la disponibilita' di personale e mezzi del  Corpo
nazionale.»; 
  b) al comma 5 le parole: «, nonche' dei compiti ispettivi  affidati
al Corpo nazionale» sono soppresse. 
  7.  All'articolo  19  del  decreto  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) nella rubrica,  dopo  la  parola:  «Vigilanza»  e'  aggiunta  la
seguente: «ispettiva»; 
  b) al comma 1: 
  1) al primo periodo, dopo la parola:  «vigilanza»  e'  inserita  la
seguente:  «ispettiva»  e  dopo  le   parole:   «prodotti   ad   essa
assoggettati» sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  nei  luoghi  di
lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»; 
  2) al secondo periodo, dopo la parola: «vigilanza» e'  inserita  la
seguente: «ispettiva»; 
  3) al terzo periodo, dopo la parola:  «vigilanza»  e'  inserita  la
seguente: «ispettiva»; 
  c) al comma 3, dopo la parola: «vigilanza» e' inserita la seguente:
«ispettiva»; le  parole:  «i  provvedimenti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le misure urgenti, anche ripristinatorie, di» e le parole:
«delle opere» sono soppresse; 
  d) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:  «3-bis.  Con  decreto
del Ministro dell'interno, da adottarsi ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e'  disciplinata
l'attivita' di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.». 
  8. L'articolo 20 del decreto e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Sanzioni  penali  e  sospensione  dell'attivita').  -  1.
Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' soggette  ai
controlli  di  prevenzione   incendi,   ometta   di   presentare   la
segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  o  la  richiesta  di
rinnovo  periodico  della  conformita'  antincendio  e'  punito   con
l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando
si tratta di attivita' che comportano la detenzione  e  l'impiego  di
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano  in
caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della  vita  e  dei
beni, da individuare con il decreto del Presidente  della  Repubblica
previsto dall'articolo 16, comma 2. 
  2. Chiunque, nelle certificazioni  e  dichiarazioni  rese  ai  fini
della  presentazione  della  segnalazione   certificata   di   inizio
attivita' o della richiesta di rinnovo  periodico  della  conformita'
antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito  con  la
reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a  516  euro.
La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le  certificazioni
e dichiarazioni medesime. 
  3. Ferme restando le sanzioni penali  previste  dalle  disposizioni
vigenti, il prefetto  puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'
nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di:  presentare
la segnalazione certificata di inizio attivita'  o  la  richiesta  di
rinnovo periodico della conformita' antincendio; richiedere i servizi
di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo  e  intrattenimento  e
nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i
quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta
fino all'adempimento dell'obbligo.». 
  9.  All'articolo  21  del  decreto  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera b), le parole: «agli organi» sono sostituite
dalle seguenti: «alle competenti direzioni centrali»; 
  b) al comma  2,  le  parole:  «Presidente  della  Repubblica»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro  dell'interno»;  le   parole:
«dell'articolo  17,  comma  1»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'articolo 17, comma 3»; le parole:  «su  proposta  del  Ministro
dell'interno,» sono soppresse. 
  10.  All'articolo  22  del  decreto  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1: 
  1) dopo le parole: «Direzione regionale» sono inserite le seguenti:
«o interregionale»; 
  2) alla lettera a), le parole «provinciali dei  vigili  del  fuoco»
sono soppresse  e  le  parole:  «dei  procedimenti  di  rilascio  del
certificato» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure»; 
  3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis)  esprime  il
parere di cui all'articolo 29, comma 2.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Con  decreto  del
Ministro dell'interno sono  dettate  le  disposizioni  relative  alla
composizione e al funzionamento  del  Comitato  di  cui  al  presente
articolo.». 
  11. Dopo l'articolo 22 del decreto e' inserito il seguente: 
  «Art. 22-bis (Comitato tecnico regionale in materia di pericolo  di
incidenti rilevanti). - 1.  Presso  ciascuna  direzione  regionale  o
interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile  opera,  altresi',  il  Comitato   tecnico   regionale
istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.». 
  12. L'articolo 23 del decreto e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Oneri per l'attivita' di prevenzione  incendi).  -  1.  I
servizi relativi alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 2, sono
effettuati  dal  Corpo  nazionale  a  titolo  oneroso,  salvo  quanto
disposto nel comma 2 del presente articolo. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attivita'
di  prevenzione  incendi  rese  a  titolo  gratuito  e  stabiliti   i
corrispettivi per i servizi di  prevenzione  incendi  effettuati  dal
Corpo  nazionale.  L'aggiornamento  delle  tariffe   e'   annualmente
rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al  31  dicembre
dell'anno precedente. 
  3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per
i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o  forfettaria,
in relazione ai costi del personale,  dei  mezzi,  del  carburante  e
delle attrezzature necessarie.». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo  8  marzo  2006  n.  139  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 13. (Definizione ed ambito di  esplicazione).  1.
          La  prevenzione  incendi  e'  la  funzione  di   preminente
          interesse pubblico diretta a  conseguire,  secondo  criteri
          applicativi  uniformi   sul   territorio   nazionale,   gli
          obiettivi di sicurezza della  vita  umana,  di  incolumita'
          delle  persone  e  di  tutela  dei  beni  e   dell'ambiente
          attraverso la promozione, lo studio, la  predisposizione  e
          la  sperimentazione  di   norme,   misure,   provvedimenti,
          accorgimenti  e  modi   di   azione   intesi   ad   evitare
          l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque
          connessi o a limitarne le conseguenze. 
              2.   Ferma   restando   la    competenza    di    altre
          amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione  incendi
          si esplica in ogni ambito  caratterizzato  dall'esposizione
          al rischio di incendio e di esplosione nonche', in  ragione
          della sua rilevanza interdisciplinare,  anche  nei  settori
          della sicurezza nei luoghi di  lavoro,  del  controllo  dei
          pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate
          sostanze  pericolose,  dell'energia,  della  protezione  da
          radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 14. (Competenza e attivita'). - 1. La prevenzione
          incendi e' affidata alla competenza esclusiva del Ministero
          dell'interno, che esercita le relative attivita' attraverso
          il Dipartimento e il Corpo nazionale. 
              2. Le attivita' di prevenzione incendi di cui al  comma
          1 sono in particolare: 
              a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi; 
              b) il rilascio di certificati di  prevenzione  incendi,
          di pareri,  di  verbali,  di  atti  di  autorizzazione,  di
          benestare  tecnico,  di  collaudo  e   di   certificazione,
          comunque  denominati,  attestanti   la   conformita'   alla
          normativa di prevenzione incendi di attivita' e costruzioni
          civili,  industriali,  artigianali  e  commerciali   e   di
          impianti, prodotti, materiali, apparecchiature e simili; 
              c) il rilascio a  professionisti,  enti,  laboratori  e
          organismi   di   atti   di   abilitazione,   iscrizione   e
          autorizzazione   comunque   denominati,    attestanti    la
          sussistenza  dei  requisiti  necessari  o   l'idoneita'   a
          svolgere attivita' di  certificazione,  ispezione  e  prova
          nell'ambito  di  procedimenti  inerenti  alla   prevenzione
          incendi; 
              d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove
          su   prodotti,   materiali,    strutture,    impianti    ed
          apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto  della
          sicurezza  in  caso  di  incendio,  anche  in  qualita'  di
          organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio  di
          prova; 
              d-bis)  lo  studio,  la  ricerca  e  l'analisi  per  la
          valutazione delle cause di incendio; 
              e) la partecipazione, per gli aspetti connessi  con  la
          prevenzione incendi, all'attivita' di produzione  normativa
          nell'ambito  dell'Unione  europea  e  delle  organizzazioni
          internazionali e alla relativa attivita' di recepimento  in
          ambito nazionale; 
                f) la  partecipazione  alle  attivita'  di  organismi
          collegiali, istituiti presso le pubbliche  amministrazioni,
          l'Unione  europea  o   le   organizzazioni   nazionali   ed
          internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o
          regolamentari,  a  trattare  questioni  connesse   con   la
          prevenzione incendi,  fermo  restando  quanto  previsto  in
          materia di organizzazione amministrativa  di  organi  dello
          Stato; 
              g) le attivita' di  formazione,  di  addestramento,  di
          aggiornamento e le relative attestazioni di idoneita'; 
              h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza; 
              i) i servizi di vigilanza  antincendio  nei  locali  di
          pubblico spettacolo ed intrattenimento  e  nelle  strutture
          caratterizzate da notevole presenza di pubblico; 
                l) la  vigilanza  ispettiva  sull'applicazione  della
          normativa di prevenzione incendi. 
              3. Il Corpo nazionale, oltre alle attivita' di  cui  al
          comma 2, programma, coordina e  sviluppa  le  attivita'  di
          prevenzione  incendi  nei  suoi  aspetti  interdisciplinari
          attraverso  la  promozione  e  lo  svolgimento  di   studi,
          ricerche, sperimentazioni e attivita' di normazione,  anche
          in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e
          aziende, anche di rilievo  internazionale.  Tali  attivita'
          concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da  porsi
          a base dei fondamenti attuativi della prevenzione  incendi,
          relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, materiali,
          macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di  lavoro,
          in armonia con le disposizioni comunitarie. 
              4. Le attivita' di prevenzione incendi sono  esercitate
          in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le
          attivita' produttive e per l'edilizia. 
              5. Sono fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  8
          della legge 13 maggio 1940, n. 690. 
              6.  Al  fine  del  conseguimento  degli  obiettivi  del
          servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione
          e' disciplinata secondo uniformi livelli di  sicurezza  sul
          territorio nazionale e principi di economicita',  efficacia
          ed efficienza.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del   decreto
          legislativo  8  marzo  2006  n.  139  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 15. (Norme tecniche di prevenzione incendi). - 1.
          Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate  con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
          Ministri  interessati,   sentito   il   Comitato   centrale
          tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.  Esse  sono
          fondate  su  presupposti  tecnico-scientifici  generali  in
          relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e
          specificano: 
                a) le misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
          operativi intesi a ridurre le  probabilita'  dell'insorgere
          degli incendi e delle  esplosioni  attraverso  dispositivi,
          sistemi, impianti, procedure di svolgimento di  determinate
          operazioni, atti ad influire sulle sorgenti  di  ignizione,
          sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; 
                b) le misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
          operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio  e
          delle  esplosioni   attraverso   sistemi,   dispositivi   e
          caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di
          emergenza,    dispositivi,    impianti,     distanziamenti,
          compartimentazioni e simili. 
              2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
          beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto  dei
          Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali. 
              3. Fino all'adozione delle norme di  cui  al  comma  1,
          alle attivita', costruzioni,  impianti,  apparecchiature  e
          prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
          applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
          e dai principi di  base  della  materia,  tenendo  presenti
          altresi'  le  esigenze  funzionali  e   costruttive   delle
          attivita' interessate.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  del   decreto
          legislativo 8  marzo  2006  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 18. (Servizi di vigilanza antincendio). -  1.  La
          vigilanza antincendio e' il  servizio  di  presidio  fisico
          reso  in  via  esclusiva  e  a  titolo  oneroso  dal  Corpo
          nazionale con  proprio  personale  e  mezzi  tecnici  nelle
          attivita' in cui  fattori  comportamentali  o  sequenze  di
          eventi incontrollabili possono assumere rilevanza  tale  da
          determinare condizioni  di  rischio  non  preventivabili  e
          quindi non fronteggiabili soltanto con misure  tecniche  di
          prevenzione. La  vigilanza  antincendio  e'  finalizzata  a
          completare le misure di sicurezza peculiari  dell'attivita'
          di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e
          ad assicurare l'immediato intervento nel  caso  in  cui  si
          verifichi l'evento dannoso. 
              2. I  soggetti  responsabili  dei  locali  di  pubblico
          spettacolo   ed   intrattenimento   e    delle    strutture
          caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti
          a richiedere i servizi di  vigilanza  antincendio.  Con  il
          decreto di cui al comma 5 sono individuati i  locali  e  le
          strutture  esclusi  da  tale  obbligo.  3.  I  servizi   di
          vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo  ed
          intrattenimento  sono  effettuati   in   conformita'   alle
          apposite  deliberazioni  delle   commissioni   comunali   e
          provinciali di vigilanza sui locali di pubblico  spettacolo
          di cui agli articoli 141-bis e  142  del  regio  decreto  6
          maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. 
              4. Oltre che nei casi di cui ai commi  1,  2  e  3,  su
          richiesta  dei  soggetti   responsabili,   possono   essere
          effettuati servizi  di  vigilanza  antincendio  in  locali,
          impianti,  stabilimenti,  laboratori,  natanti,   depositi,
          magazzini e  simili,  stazioni  ferroviarie,  aerostazioni,
          stazioni marittime, stazioni metropolitane  ovvero  durante
          l'attivita' di trasporto e di carico e scarico di  sostanze
          pericolose, infiammabili  ed  esplodenti,  nonche'  per  il
          controllo remoto degli impianti di  rilevazioni  e  allarme
          incendio,  effettuati  anche  per   via   telematica,   con
          collegamento alle sale operative  dei  comandi.  I  servizi
          sono  resi  compatibilmente  con   la   disponibilita'   di
          personale e mezzi del Corpo nazionale. 
              5. Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottarsi
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, e' dettata la disciplina organica  dei  servizi  di
          vigilanza antincendio.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo 8  marzo  2006  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  19.  (Vigilanza  ispettiva).  -  1.   Il   Corpo
          nazionale esercita, con i poteri di polizia  amministrativa
          e giudiziaria,  la  vigilanza  ispettiva  sull'applicazione
          della normativa di prevenzione incendi  in  relazione  alle
          attivita',   costruzioni,   impianti,   apparecchiature   e
          prodotti ad essa assoggettati, nonche' nei luoghi di lavoro
          ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81.  La
          vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche,
          verifiche e controlli disposti di iniziativa  dello  stesso
          Corpo, anche con metodo a campione o in  base  a  programmi
          settoriali per categorie di attivita'  o  prodotti,  ovvero
          nelle  ipotesi  di  situazioni   di   potenziale   pericolo
          segnalate    o    comunque     rilevate.     Nell'esercizio
          dell'attivita' di vigilanza ispettiva, il  Corpo  nazionale
          puo'  avvalersi   di   amministrazioni,   enti,   istituti,
          laboratori e organismi aventi specifica competenza. 
              2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle
          verifiche e dei controlli  e'  consentito:  l'accesso  alle
          attivita',  costruzioni  ed  impianti  interessati,   anche
          durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di  fabbricazione,
          immagazzinamento  e  uso  di  apparecchiature  e  prodotti;
          l'acquisizione   delle   informazioni   e   dei   documenti
          necessari; il prelievo  di  campioni  per  l'esecuzione  di
          esami  e  prove   e   ogni   altra   attivita'   necessaria
          all'esercizio della vigilanza. 
              3. Qualora nell'esercizio dell'attivita'  di  vigilanza
          ispettiva   siano   rilevate   condizioni    di    rischio,
          l'inosservanza  della  normativa  di  prevenzione   incendi
          ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a  carico
          dei  soggetti  responsabili  delle  attivita',   il   Corpo
          nazionale adotta, attraverso i  propri  organi,  le  misure
          urgenti, anche ripristinatorie, di messa in sicurezza e da'
          comunicazione dell'esito degli accertamenti  effettuati  ai
          soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle  altre
          autorita'  competenti,  ai  fini   degli   atti   e   delle
          determinazioni  da  assumere  nei  rispettivi   ambiti   di
          competenza. 
              3-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e'  disciplinata  l'attivita'   di
          vigilanza ispettiva di cui al presente articolo. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del   decreto
          legislativo 8  marzo  2006  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 21. (Comitato centrale tecnico-scientifico per la
          prevenzione incendi). - 1. Nell'ambito del Dipartimento  e'
          istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico  per  la
          prevenzione incendi,  quale  organo  tecnico  consultivo  e
          propositivo  sulle  questioni  riguardanti  la  prevenzione
          degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti
          compiti: 
                a) concorre  all'elaborazione  e  esprime  il  parere
          preliminare  sulle  norme   tecniche   e   procedurali   di
          prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla
          prevenzione incendi ad esso rimessa; 
                b) propone alle  competenti  direzioni  centrali  del
          Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e
          sperimentazioni e  l'elaborazione  di  atti  di  normazione
          tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione  con
          altre amministrazioni, istituti, enti e aziende,  anche  di
          rilievo internazionale. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno da  emanare  a
          norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   sono   dettate   le   disposizioni   relative   alla
          composizione e al funzionamento del Comitato.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  del   decreto
          legislativo 8  marzo  2006  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  22.   (Comitato   tecnico   regionale   per   la
          prevenzione  incendi).  -  1.   Nell'ambito   di   ciascuna
          Direzione regionale o interregionale dei vigili del  fuoco,
          del soccorso pubblico e della difesa civile e' istituito un
          Comitato tecnico  regionale  per  la  prevenzione  incendi,
          quale  organo   tecnico   consultivo   territoriale   sulle
          questioni riguardanti  la  prevenzione  degli  incendi.  Il
          Comitato svolge in particolare i seguenti compiti: 
                a) su richiesta dei Comandi, esprime  la  valutazione
          sui progetti e  designa  gli  esperti  per  l'effettuazione
          delle  visite  tecniche,  nell'ambito  delle  procedure  di
          prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed
          attivita' di tipo complesso; 
                b)  esprime  il  parere  sulle  istanze   di   deroga
          all'osservanza  della  normativa  di  prevenzione   incendi
          inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le  cui
          attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire
          il rispetto della normativa stessa. 
              b-bis) esprime il parere di cui all'art. 29, comma 2. 
              3. Con decreto del Ministro dell'interno  sono  dettate
          le   disposizioni   relative   alla   composizione   e   al
          funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.