Art. 7 
 
            Modifiche al Capo VI del decreto legislativo 
                        8 marzo 2006, n. 139 
 
  1. Nella rubrica del Capo VI del decreto le  parole:  «Disposizioni
finali e abrogazioni» sono sostituite dalle  seguenti:  «Disposizioni
in materia di risorse logistiche e strumentali». 
  2. L'articolo 29 del decreto e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 29  (Mezzi,  materiali,  attrezzature,  sedi  di  servizio  e
servizi tecnici e  logistici).  -  1.  Il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile provvede alle necessita' tecnico-logistiche  del  Corpo
nazionale,  anche  per  il  tramite  delle  direzioni   regionali   e
interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera  a). E'  fatto
salvo quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
servizio antincendio negli aeroporti. I beni mobili in uso diretto al
Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di  contratti
di permuta, di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, purche' non siano di pregiudizio  per  le  esigenze  di
istituto. 
  2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile provvede,  altresi',  per
il  tramite  della  competente   struttura   del   Corpo   nazionale,
all'elaborazione ed approvazione dei progetti e dei  lavori  relativi
alla  costruzione,  all'adattamento,   alla   manutenzione   e   alla
riqualificazione energetica di immobili da  destinare  alle  esigenze
logistiche; ad essi e' riconosciuto, ai fini della  loro  esecuzione,
carattere di urgenza ed indifferibilita', fatte  salve  le  procedure
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della
scelta del contraente. Ferme  restando  le  competenze  del  Comitato
tecnico amministrativo  istituito  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri dell'11 febbraio  2014,  n.  72,  in  caso  di
comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui
progetti e' rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente  per
territorio  di  cui  all'articolo  22,  sentito   il   Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche. 
  3. I mezzi, i materiali e le  attrezzature  destinati  al  servizio
antincendio ed  al  soccorso  tecnico,  compresi  i  materiali  e  le
attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di
logistica  e  di  mobilio,   sono   di   proprieta'   del   Ministero
dell'interno, con esclusione  del  materiale  concesso  a  titolo  di
comodato. 
  4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche  dei  mezzi,  dei
materiali e delle attrezzature di cui al comma  3,  ivi  comprese  le
verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma  11,  del  decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  possono   essere   effettuate
direttamente dal Corpo nazionale, nei  limiti  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l'abilitazione
del  personale  del  Corpo  nazionale  all'utilizzo  dei  mezzi,  dei
materiali  e  delle  attrezzature,  ivi  comprese   quelle   di   cui
all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, possono essere  effettuate  direttamente  dal  Corpo  stesso  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. 
  5.  Il  Corpo   nazionale   provvede   all'immatricolazione   degli
autoveicoli,  dei  mezzi  speciali,  delle  unita'  navali  e   degli
aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai sensi  dell'articolo
138 del nuovo codice della strada approvato con  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  e  dell'articolo
748 del codice della navigazione,  approvato  con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327.  Il  Corpo  nazionale  provvede,  altresi',  agli
accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti
di circolazione e  delle  targhe  di  riconoscimento  ai  veicoli  in
dotazione, ivi  compresi  quelli  in  prova,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.». 
  3.  All'articolo  31  del  decreto  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «del ruolo operativo» sono soppresse; 
  b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «del Corpo nazionale che espleta compiti operativi»; 
  c) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Con  uno  o  piu'
decreti   del   Ministro   dell'interno,    sono    determinate    le
caratteristiche  e  le  modalita'  di  uso  delle  uniformi  e  degli
equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma  2,
nonche' delle denominazioni, degli  stemmi,  degli  emblemi  e  degli
altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali
provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.». 
  4. Dopo l'articolo 31 del decreto e'  aggiunto  il  seguente  Capo:
«Capo VI-bis (Disposizioni finali e abrogazioni)». 
  5. Dopo l'articolo 34 del decreto, e' inserito il seguente: 
  «Art.  34-bis  (Clausola  di  invarianza   della   spesa).   -   1.
Dall'attuazione del presente decreto  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente  decreto
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.». 
  6. All'articolo 35, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni: 
  a) la lettera gg) e'  sostituita  dalla  seguente:  «gg)  legge  23
dicembre 1980, n. 930, ad eccezione dell'articolo 2,  commi  1  e  5;
dell'articolo 7, comma 2; dell'articolo 32 per la parte  relativa  al
trasferimento in soprannumero; degli articoli 33 e 38;»; 
  b) dopo la lettera tt) e' aggiunta la seguente:  «tt-bis)  articolo
4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 384». 
  7. Dopo l'articolo 36 del decreto e' aggiunta la  seguente  tabella
A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto: 
 
                                                            Tabella A 
                                               (Articolo 26, comma 2) 
 
                      +-----------------------+
                      |Milano Malpensa        |
                      +-----------------------+
                      |Roma Fiumicino         |
                      +-----------------------+
                      |Torino                 |
                      +-----------------------+
                      |Venezia                |
                      +-----------------------+
                      |Ancona                 |
                      +-----------------------+
                      |Bari                   |
                      +-----------------------+
                      |Brescia Montichiari    |
                      +-----------------------+
                      |Catania                |
                      +-----------------------+
                      |Genova                 |
                      +-----------------------+
                      |Milano - Linate        |
                      +-----------------------+
                      |Olbia (Sassari)        |
                      +-----------------------+
                      |Palermo - Punta Raisi  |
                      +-----------------------+
                      |Roma Ciampino          |
                      +-----------------------+
                      |Cagliari               |
                      +-----------------------+
                      |Verona                 |
                      +-----------------------+
                      |Alghero                |
                      +-----------------------+
                      |Bologna                |
                      +-----------------------+
                      |Brindisi               |
                      +-----------------------+
                      |Lamezia Terme          |
                      +-----------------------+
                      |Napoli                 |
                      +-----------------------+
                      |Bergamo (Orio al Serio)|
                      +-----------------------+
                      |Parma                  |
                      +-----------------------+
                      |Pescara                |
                      +-----------------------+
                      |Pisa                   |
                      +-----------------------+
                      |Reggio Calabria        |
                      +-----------------------+
                      |Rimini                 |
                      +-----------------------+
                      |Lampedusa              |
                      +-----------------------+
                      |Pantelleria            |
                      +-----------------------+
                      |Gorizia (Ronchi dei    |
                      |Legionari)             |
                      +-----------------------+
                      |Comiso (Ragusa)        |
                      +-----------------------+
                      |Perugia                |
                      +-----------------------+
                      |Trapani Birgi          |
                      +-----------------------+
                      |Cuneo                  |
                      +-----------------------+
                      |Firenze                |
                      +-----------------------+
                      |Crotone S. Anna        |
                      +-----------------------+
                      |Grottaglie             |
                      +-----------------------+
                      |Savona                 |
                      +-----------------------+
                      |Treviso                |
                      +-----------------------+
 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  31  del   decreto
          legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  31.  (Uniformi  ed  equipaggiamento).  -  1.  Le
          uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione  al
          personale  del  Corpo  nazionale  per  lo  svolgimento  dei
          servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano
          di proprieta' dello stesso. 
              2. Il personale del Corpo nazionale che espleta compiti
          operativi e'  munito  di  un  distintivo  di  qualifica  in
          corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre  sulle
          uniformi,   nonche'   di   un   distintivo   metallico   di
          riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento
          del servizio d'istituto in abito civile. 
              3. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno
          sono determinate le caratteristiche e le modalita'  di  uso
          delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al  comma  1,
          dei  distintivi  di  cui  al   comma   2,   nonche'   delle
          denominazioni, degli stemmi, degli emblemi  e  degli  altri
          segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione  di
          tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni
          vigenti. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 35. (Delegazioni negoziali). 1.  Il  procedimento
          negoziale intercorre tra una delegazione di parte  pubblica
          composta dal Ministro per  la  funzione  pubblica,  che  la
          presiede, e dai Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e
          delle   finanze,   o   dai    Sottosegretari    di    Stato
          rispettivamente   delegati,   e   una   delegazione   delle
          organizzazioni   sindacali   rappresentative   sul    piano
          nazionale del personale non direttivo e non  dirigente  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  individuate  con
          decreto  del  Ministro  per  la   funzione   pubblica,   in
          conformita'  alle  disposizioni  vigenti  per  il  pubblico
          impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
          sindacale, misurata tenendo conto del  dato  associativo  e
          del  dato  elettorale;  le  modalita'  di  espressione   di
          quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro
          attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni  di
          parte pubblica e sindacale con  apposito  accordo  recepito
          con il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  cui
          all'art. 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore
          il decreto del Ministro  per  la  funzione  pubblica  tiene
          conto del solo dato associativo.».