Art. 8 
 
            Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 
                       13 ottobre 2005, n. 217 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, e' sostituito dal  seguente:  «2.  La  riserva  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.  512,
convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e'
elevata al 35 per cento e opera in favore  del  personale  volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data  di  scadenza
del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da  almeno
tre anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di  centoventi  giorni  di
servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui  all'articolo  13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all'articolo
703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I  posti  riservati
ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli  altri
aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.». 
  2. L'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12  (Immissione  nel  ruolo  dei  capi  squadra  e  dei  capi
reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene,  nel
limite dei posti disponibili al 31 dicembre di  ogni  anno,  mediante
concorso interno per titoli e superamento di un successivo  corso  di
formazione professionale, della durata  non  inferiore  a  tre  mesi,
riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la  qualifica
di vigile del fuoco coordinatore. 
  2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1  il  personale  che
abbia riportato, nel triennio precedente  la  data  di  scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso,  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della   sanzione
pecuniaria. 
  3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita'
di punteggio, prevalgono,  nell'ordine,  l'anzianita'  di  qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
  4. I vigili del fuoco  coordinatori  che,  al  termine  del  corso,
abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a  capo  squadra
nell'ordine  della  graduatoria  finale  del  corso,  con  decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel  quale  si
sono verificate le carenze e  con  decorrenza  economica  dal  giorno
successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 
  5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, sono  stabiliti  le  modalita'  di  svolgimento  del
concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli  da  ammettere  a
valutazione e i  punteggi  da  attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la
composizione  della  commissione  esaminatrice,   le   modalita'   di
svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame  finale
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale.». 
  3. L'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 16 (Promozione a capo reparto). - 1. L'accesso alla qualifica
di capo reparto avviene, nel  limite  dei  posti  disponibili  al  31
dicembre di  ogni  anno,  mediante  concorso  interno  per  titoli  e
superamento di un successivo corso di formazione professionale, della
durata non inferiore a tre mesi, riservato  al  personale  che,  alla
predetta data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica di capo squadra esperto. 
  2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1  il  personale  che
abbia riportato, nel triennio precedente  la  data  di  scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso,  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della   sanzione
pecuniaria. 
  3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita'
di punteggio, prevalgono,  nell'ordine,  l'anzianita'  di  qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
  4. I capo squadra  esperti  che,  al  termine  del  corso,  abbiano
superato  l'esame  finale  conseguono  la  nomina  a   capo   reparto
nell'ordine  della  graduatoria  finale  del  corso,  con  decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel  quale  si
sono verificate le carenze e  con  decorrenza  economica  dal  giorno
successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 
  5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, sono  stabiliti  le  modalita'  di  svolgimento  del
concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli  da  ammettere  a
valutazione e i  punteggi  da  attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la
composizione  della  commissione  esaminatrice,   le   modalita'   di
svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame  finale
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale. 
  6. Per le dimissioni e l'espulsione dal corso di formazione di  cui
al presente articolo,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
13.». 
  4. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nella  procedura  di
cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva di posti, pari  a
un decimo dei posti, per il personale volontario del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito
nel  bando  di  concorso  per  la  presentazione  della  domanda   di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette  anni
e abbia effettuato non meno di duecento  giorni  di  servizio,  fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di
vice ispettore antincendi.». 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2015, n. 217,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 5. (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione
          dei vigili del fuoco avviene  mediante  pubblico  concorso,
          con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
          53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2.  La  riserva  di  cui  all'art.  1,  comma  3,   del
          decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  512,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28  novembre  1996,  n.  609,  e'
          elevata al 35 per cento e opera  in  favore  del  personale
          volontario del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  che,
          alla data di scadenza del bando di concorso,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  tre  anni   e   abbia
          effettuato non  meno  di  centoventi  giorni  di  servizio.
          Restano ferme le riserve di posti di cui all'art. 13, comma
          4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all'art.
          703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  I  posti
          riservati ai sensi del presente comma e  non  coperti  sono
          attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di  cui  al
          comma 1. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e dai corpi militarmente organizzati o che hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per delitto non  colposo  o  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              4. I vincitori delle procedure di reclutamento  ammessi
          al corso di formazione sono  nominati  allievi  vigili  del
          fuoco. Si applicano, in quanto  compatibili,  gli  istituti
          giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 
              5. Possono essere nominati, a domanda,  allievi  vigili
          del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili,
          e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile,
          il coniuge e  i  figli  superstiti,  nonche'  il  fratello,
          qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  deceduti   o   divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o  lesioni  riportate  nell'espletamento  delle   attivita'
          istituzionali, purche' siano in possesso dei  requisiti  di
          cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui  al
          comma 3. 
              6. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,
          altresi', al coniuge e  ai  figli  superstiti,  nonche'  al
          fratello, qualora unico superstite, degli  appartenenti  al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono previste le forme  dell'eventuale
          preselezione per la partecipazione al concorso  di  cui  al
          comma l, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
          la  composizione  della  commissione  esaminatrice   e   le
          modalita' di formazione della graduatoria finale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2015,  n.217,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 21. (Nomina a vice ispettore antincendi).  1.  La
          nomina alla  qualifica  di  vice  ispettore  antincendi  si
          consegue: 
              a)  nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  mediante  pubblico   concorso,   per   esami,
          consistenti in  una  prova  scritta  e  un  colloquio,  con
          facolta' di far precedere le prove di esame  da  una  prova
          preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso  medesimo.  Un  sesto
          dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei  capi
          squadra e dei  capi  reparto  in  possesso  del  prescritto
          titolo di studio, per i quali si prescinde  dai  limiti  di
          eta'. I posti riservati non  coperti  sono  conferiti  agli
          altri concorrenti, seguendo l'ordine della  graduatoria  di
          merito; 
              b)  nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  mediante  concorso  interno,  per  titoli  di
          servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un
          colloquio, riservato al personale del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative  in
          possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di
          un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e  del
          titolo di studio di cui all'art. 22, comma 1, lettera d). 
              2. E' ammesso a partecipare al concorso interno di  cui
          al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui  al
          comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti
          prescritti che, nell'ultimo biennio,  non  abbia  riportato
          una  sanzione  disciplinare  piu'  grave   della   sanzione
          pecuniaria. 
              3. Per la formazione della graduatoria del concorso  di
          cui al  comma  1,  lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'   di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 
              4. Il personale gia' appartenente ai  ruoli  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del   fuoco,   ammesso   ai   corsi
          conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma  1,
          conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
              5. Possono essere nominati,  a  domanda,  allievi  vice
          ispettori antincendi, nell'ambito delle  vacanze  organiche
          disponibili, e ammessi a  frequentare  il  primo  corso  di
          formazione utile di cui all'art. 23, il coniuge e  i  figli
          superstiti, nonche' il fratello, qualora unico  superstite,
          degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
          deceduti o divenuti permanentemente  inabili  al  servizio,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          delle attivita' istituzionali, purche'  siano  in  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1, e non si trovino
          nelle condizioni di cui all'art. 22, comma 4. 
              6. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,
          altresi', al coniuge e  ai  figli  superstiti,  nonche'  al
          fratello, qualora unico superstite, degli  appartenenti  al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali. 
              6-bis. Nella procedura di cui al comma 1,  lettera  a),
          e' prevista una riserva di posti, pari  ad  un  decimo  dei
          posti, per il personale volontario del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco che, alla data  di  scadenza  del  termine
          stabilito nel bando di concorso per la presentazione  della
          domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi  elenchi
          da almeno  sette  anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di
          duecento giorni  di  servizio,  fermi  restando  gli  altri
          requisiti previsti per l'accesso  alla  qualifica  di  vice
          ispettore antincendi. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di cui  al  comma  1,  la  composizione  delle  commissioni
          esaminatrici, le materie oggetto dell'esame,  le  categorie
          di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio  massimo
          da attribuire a ciascuna categoria di titoli  e  i  criteri
          per la formazione della graduatoria finale.». 
              - Si riporta il testo dell'art.41,  del  comma  4,  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217 come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  41.  (Accesso  al  ruolo   dei   direttivi).   -
          (Omissis). 
              4. Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti  e'
          riservato al  personale  dei  ruoli  tecnico-operativi  del
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  in  possesso  della
          laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti,  dei
          requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando
          di indizione del  concorso,  abbia  compiuto  tre  anni  di
          effettivo  servizio  nel  ruolo  degli  ispettori   e   dei
          sostituti  direttori  antincendi,  oltre  al   periodo   di
          frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e
          25.  Per  il  personale  dei  ruoli  tecnico-operativi  con
          qualifica inferiore a  ispettore  antincendi  e'  richiesta
          un'anzianita' di servizio di almeno sette  anni  alla  data
          del bando di indizione del concorso. E'  ammesso  a  fruire
          della riserva il personale che, nell'ultimo  triennio,  non
          abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave  della
          sanzione pecuniaria. Nella procedura e'  altresi'  prevista
          una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti  messi
          a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
          stabilito nel bando di concorso per la presentazione  della
          domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi  elenchi
          da almeno  sette  anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di
          duecento giorni  di  servizio,  fermi  restando  gli  altri
          requisiti previsti per l'accesso  alla  qualifica  di  vice
          direttore. I posti riservati, non coperti per  mancanza  di
          vincitori,   sono   conferiti,   secondo   l'ordine   della
          graduatoria,  ai   partecipanti   al   concorso   risultati
          idonei.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  53,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  13  ottobre  2015,   n.   217,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 53. (Accesso al ruolo dei  direttivi  medici).  -
          (Omissis). 
              4. Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti  e'
          riservato al personale dei ruoli del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma  1,
          lettera d), e  degli  altri  requisiti  anche  attitudinali
          prescritti, con  un'anzianita'  di  servizio  effettivo  di
          almeno sette anni alla data  del  bando  di  indizione  del
          concorso. E' ammesso a fruire della  riserva  il  personale
          che, nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato  una
          sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
          Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di  posti,
          pari al 10 per cento dei posti messi  a  concorso,  per  il
          personale volontario del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito  nel
          bando di concorso per la  presentazione  della  domanda  di
          ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi  da  almeno
          sette anni e abbia effettuato non meno giorni di  servizio,
          fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso
          alla qualifica di vice direttore medico. I posti riservati,
          non coperti per  mancanza  di  vincitori,  sono  conferiti,
          secondo l'ordine  della  graduatoria,  ai  partecipanti  al
          concorso risultati idonei.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  62,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  13  ottobre  2015,   n.   217,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.   62.   (Accesso   al   ruolo    dei    direttivi
          ginnico-sportivi). - (Omissis). 
              4. Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti  e'
          riservato al personale dei ruoli del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma  1,
          lettera d), e  degli  altri  requisiti  anche  attitudinali
          prescritti, con  un'anzianita'  di  servizio  effettivo  di
          almeno sette anni alla data  del  bando  di  indizione  del
          concorso. E' ammesso a fruire della  riserva  il  personale
          che, nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato  una
          sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
          Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di  posti,
          pari al 10 per cento dei posti messi  a  concorso,  per  il
          personale volontario del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito  nel
          bando di concorso per la  presentazione  della  domanda  di
          ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi  da  almeno
          sette anni e abbia effettuato non meno di  duecento  giorni
          di servizio, fermi restando gli  altri  requisiti  previsti
          per   l'accesso   alla   qualifica   di   vice    direttore
          ginnico-sportivo.  I  posti  riservati,  non  coperti   per
          mancanza di vincitori,  sono  conferiti,  secondo  l'ordine
          della graduatoria, ai partecipanti  al  concorso  risultati
          idonei.».