Art. 4. Presidente 1. Il presidente e' nominato dal Ministro tra le persone, anche collocate in quiescenza, provenienti dai settori della pubblica amministrazione, esclusi il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, del volontariato e dell'associazionismo. La scelta e' operata tra persone aventi elevata e comprovata qualificazione professionale concernente l'attivita' dell'ente e idonea allo svolgimento delle funzioni, tenuto conto della specializzazione professionale, culturale e scientifica conseguita, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche, da concrete esperienze di lavoro maturate o attivita' svolte, che hanno attinenza alla materia del trattamento penale e della funzione rieducativa della pena e del reinserimento sociale. Nel caso di nomina di persona collocata in quiescenza, trovano applicazioni i limiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. 2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 3. Il Ministro revoca il presidente per gravi motivi o per gravi violazioni di legge. 4. In sede di prima applicazione, fino all'adozione del decreto del Ministro di nomina del presidente della Cassa, le funzioni sono svolte dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.