Art. 15 
 
        Sostituzione dell'articolo 26 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  26  (Integrazione  del  provvedimento  di  VIA  negli   atti
autorizzatori). - 1. Il provvedimento  di  VIA  e'  sempre  integrato
nell'autorizzazione  e  in  ogni  altro   titolo   abilitativo   alla
realizzazione   dei    progetti    sottoposti    a    VIA,    nonche'
nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. 
  2. L'autorizzazione  recepisce  ed  esplicita  almeno  le  seguenti
informazioni: 
    a) il provvedimento di VIA; 
    b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento  di  VIA,
una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle  eventuali
misure previste per evitare,  prevenire  o  ridurre  e  se  possibile
compensare gli impatti ambientali negativi e significativi,  nonche',
ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio. 
  3.  Della  decisione  in  merito  alla  concessione  o  al  rigetto
dell'autorizzazione, e' data prontamente  informazione  al  pubblico,
nonche' alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno  ricevuto
la  comunicazione  di  cui  all'articolo  23,   comma   4,   mediante
pubblicazione sul sito web dell'autorita'  che  ha  adottato  l'atto,
consentendo altresi' l'accesso almeno alle seguenti informazioni: 
    a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente
l'accompagnano; 
    b) le  motivazioni  e  le  considerazioni  su  cui  si  fonda  la
decisione,  incluse  le  informazioni   relative   al   processo   di
partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la  sintesi  dei
risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai  sensi
degli articoli  23,  24  e  24-bis,  e,  ove  applicabile,  ai  sensi
dell'articolo 32, nonche' l'indicazione di come tali risultati  siano
stati integrati o altrimenti presi in considerazione.».