Art. 14 
 
 
             Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione 
 
  1.  Il  procuratore  della  Repubblica  dispone   il   rinvio   del
riconoscimento dell'ordine di  indagine  per  il  periodo  necessario
quando  dall'esecuzione  puo'  derivare  pregiudizio  alle   indagini
preliminari o a un processo gia' in corso. 
  2.  Dispone  altresi'  il  rinvio  dell'esecuzione  dell'ordine  di
indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di
sequestro sono gia'  sottoposti  a  vincolo,  fino  alla  revoca  del
relativo provvedimento. 
  3.  La   decisione   di   rinvio   e'   immediatamente   comunicata
all'autorita' di emissione. 
  4. L'ordine di indagine  e'  tempestivamente  eseguito  non  appena
viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio.