Art. 14 Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione 1. Il procuratore della Repubblica dispone il rinvio del riconoscimento dell'ordine di indagine per il periodo necessario quando dall'esecuzione puo' derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo gia' in corso. 2. Dispone altresi' il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono gia' sottoposti a vincolo, fino alla revoca del relativo provvedimento. 3. La decisione di rinvio e' immediatamente comunicata all'autorita' di emissione. 4. L'ordine di indagine e' tempestivamente eseguito non appena viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio.