Art. 15 
 
 
                                Spese 
 
  1. Sono a carico dello Stato le spese  sostenute  per  l'esecuzione
dell'ordine di indagine. 
  2. Nel caso di spese di rilevante  entita',  il  procuratore  della
Repubblica informa l'autorita' di emissione e  l'autorita'  centrale,
al fine di  valutare  la  condivisione  con  lo  Stato  di  emissione
dell'onere conseguente.