Art. 15 Spese 1. Sono a carico dello Stato le spese sostenute per l'esecuzione dell'ordine di indagine. 2. Nel caso di spese di rilevante entita', il procuratore della Repubblica informa l'autorita' di emissione e l'autorita' centrale, al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emissione dell'onere conseguente.