Art. 17 
 
 
Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di
                              emissione 
 
  1. Quando l'ordine di  indagine  ha  ad  oggetto  la  richiesta  di
trasferimento  temporaneo  di  persona,  detenuta  nello   Stato   di
emissione, per il compimento nel territorio nazionale di un  atto  di
indagine o di prova, il procuratore  della  Repubblica  concorda  con
l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento temporaneo  e
il termine entro cui la persona temporaneamente trasferita deve  fare
rientro nello Stato di emissione. 
  2. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica  dispone
che la persona  temporaneamente  trasferita  sia  custodita,  per  la
durata del trasferimento temporaneo,  nella  casa  circondariale  del
luogo di compimento dell'atto di indagine o di  prova.  Le  spese  di
mantenimento sono a carico dello Stato. 
  3. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non puo' essere
sottoposta a restrizione della liberta' personale  in  esecuzione  di
una pena o misura di  sicurezza  ne'  assoggettata  ad  altra  misura
restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso
da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto,
salvo che la persona,  avendone  avuta  la  possibilita',  non  abbia
lasciato il territorio  dello  Stato  trascorsi  quindici  giorni  da
quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo
lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.