Art. 18 
 
 
                 Audizione mediante videoconferenza 
                  o altra trasmissione audiovisiva 
 
  1.   L'esecuzione   della   richiesta   di    audizione    mediante
videoconferenza della persona sottoposta ad indagini,  dell'imputato,
del testimone, del consulente tecnico o del perito  ha  luogo  previo
accordo   con   l'autorita'   di   emissione   circa   le   modalita'
dell'audizione,  anche  in  riguardo  alle   misure   relative   alla
protezione della persona da ascoltare. 
  2. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni  della  persona
sottoposta alle indagini o dell'imputato si  da'  corso  soltanto  se
questi vi consentono. 
  3.  Il   procuratore   della   Repubblica   richiede   l'esecuzione
dell'ordine di indagine al giudice per le  indagini  preliminari  nei
casi di cui all'articolo 5. 
  4. Il procuratore della Repubblica e il giudice, nell'ambito  delle
rispettive attribuzioni, dispongono, nei casi previsti  dalla  legge,
la nomina di un interprete. 
  5. Provvedono altresi' a: 
  a) identificare la persona da ascoltare; 
  b) notificare l'ora e il luogo della comparizione; 
  c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito; 
  d) invitare la persona sottoposta  alle  indagini  o  l'imputato  a
comparire con le modalita' stabilite dal codice di procedura penale e
ad informarlo  dei  diritti  e  delle  facolta'  a  lui  riconosciuti
dall'ordinamento dello Stato di emissione. 
  6. L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' di emissione
o sotto la sua direzione.  Il  procuratore  della  Repubblica,  o  il
giudice  quando  provvede  all'esecuzione  dell'ordine  di  indagine,
assicurano  il  rispetto,  nel  compimento  dell'atto,  dei  principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e  i
periti sono  informati  della  facolta'  di  astensione  riconosciuta
dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione. 
  7.  Il  verbale  dell'audizione  e'  trasmesso   all'autorita'   di
emissione. 
  8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367,  368,  369,
371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi  nel  corso
dell'audizione in videoconferenza. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il  testo  dell'art.  366  del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art. 366 (Rifiuto  di  uffici  legalmente  dovuti).  -
          Chiunque,  nominato  dall'autorita'   giudiziaria   perito,
          interprete, ovvero custode di cose sottoposte  a  sequestro
          dal  giudice  penale,   ottiene   con   mezzi   fraudolenti
          l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il  suo
          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da euro 30 a euro 516. 
              Le stesse pene si applicano  a  chi,  chiamato  dinanzi
          all'autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle
          predette funzioni, rifiuta di dare le proprie  generalita',
          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime. 
              Le disposizioni precedenti si  applicano  alla  persona
          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad  esercitare
          una funzione giudiziaria. 
              Se il colpevole  e'  un  perito  o  un  interprete,  la
          condanna  importa  l'interdizione   dalla   professione   o
          dall'arte.». 
              - Il testo  dell'art.  367  del  codice  penale,  cosi'
          recita: 
              «Art. 367 (Memorie e richieste dei difensori). - 1. Nel
          corso  delle  indagini  preliminari,  i   difensori   hanno
          facolta' di  presentare  memorie  e  richieste  scritte  al
          pubblico ministero.». 
              - Il testo  dell'art.  368  del  codice  penale,  cosi'
          recita: 
              «Art. 368 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di
          sequestro).  -  1.  Quando,  nel   corso   delle   indagini
          preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba
          disporre il sequestro richiesto dall'interessato, trasmette
          la richiesta con il suo parere, al giudice per le  indagini
          preliminari.». 
              - Il testo  dell'art.  369  del  codice  penale,  cosi'
          recita: 
              «Art. 369 (Informazione di garanzia). - 1. Solo  quando
          deve compiere un atto al quale il difensore ha  diritto  di
          assistere, il pubblico ministero invia per posta, in  piego
          chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,  alla  persona
          sottoposta  alle  indagini  e  alla  persona   offesa   una
          informazione di garanzia con  indicazione  delle  norme  di
          legge che si assumono violate della data e  del  luogo  del
          fatto e con invito a esercitare la facolta' di nominare  un
          difensore di fiducia. 
              1-bis.  Il  pubblico  ministero  informa  altresi'   la
          persona sottoposta alle indagini e la  persona  offesa  del
          diritto alla comunicazione previsto dall'art. 335, comma 3. 
              2. Qualora ne ravvisi la  necessita'  ovvero  l'ufficio
          postale  restituisca  il  piego  per  irreperibilita'   del
          destinatario,  il  pubblico  ministero  puo'  disporre  che
          l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'art.
          151.». 
              - Il testo dell'art. 371-bis del codice  penale,  cosi'
          recita: 
              «Art.   371-bis   (Attivita'   di   coordinamento   del
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1.  Il
          procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo  esercita
          le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i  delitti
          indicati nell'art. 51 comma 3-bis e  comma  3-quater  e  in
          relazione  ai  procedimenti  di  prevenzione  antimafia   e
          antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i  delitti
          di cui all'art. 51, comma  3-bis  dispone  della  direzione
          investigativa  antimafia   e   dei   servizi   centrali   e
          interprovinciali  delle  forze  di  polizia  e   impartisce
          direttive   intese   a   regolarne   l'impiego    a    fini
          investigativi. In relazione ai procedimenti per  i  delitti
          di cui all'art. 51, comma 3-quater, si avvale altresi'  dei
          servizi centrali e interprovinciali delle forze di  polizia
          e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a  fini
          investigativi. 
              2. Il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo
          esercita funzioni di impulso nei confronti dei  procuratori
          distrettuali al fine di rendere effettivo il  coordinamento
          delle attivita' di indagine, di garantire la  funzionalita'
          dell'impiego della polizia giudiziaria  nelle  sue  diverse
          articolazioni   e   di   assicurare   la   completezza    e
          tempestivita' delle investigazioni. 
              3. Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  attribuitegli
          dalla  legge,  il   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo, in particolare: 
              a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati,
          assicura il collegamento investigativo anche per mezzo  dei
          magistrati   della   Direzione   nazionale   antimafia    e
          antiterrorismo; 
              b)   cura,   mediante   applicazioni   temporanee   dei
          magistrati   della   Direzione   nazionale   antimafia    e
          antiterrorismo e delle procure distrettuali, la  necessaria
          flessibilita'  e  mobilita'  che  soddisfino  specifiche  e
          contingenti esigenze investigative o processuali; 
              c) ai fini  del  coordinamento  investigativo  e  della
          repressione   dei   reati   provvede   all'acquisizione   e
          all'elaborazione di notizie, informazioni e dati  attinenti
          alla criminalita' organizzata e ai delitti  di  terrorismo,
          anche internazionale; 
              d-e); 
              f) impartisce ai  procuratori  distrettuali  specifiche
          direttive alle quali attenersi per  prevenire  o  risolvere
          contrasti  riguardanti  le  modalita'  secondo   le   quali
          realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine; 
              g) riunisce i procuratori distrettuali  interessati  al
          fine di risolvere i contrasti che,  malgrado  le  direttive
          specifiche impartite, sono  insorti  e  hanno  impedito  di
          promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; 
              h)  dispone  con  decreto  motivato,   reclamabile   al
          procuratore  generale  presso  la  Corte   di   cassazione,
          l'avocazione delle indagini preliminari relative  a  taluno
          dei delitti indicati  nell'art.  51  comma  3-bis  e  comma
          3-quater quando non hanno dato esito le  riunioni  disposte
          al fine di promuovere o rendere effettivo il  coordinamento
          e questo non e' stato possibile a causa della: 
              1) perdurante e ingiustificata inerzia nella  attivita'
          di indagine; 
              2) ingiustificata e  reiterata  violazione  dei  doveri
          previsti dall'art. 371  ai  fini  del  coordinamento  delle
          indagini; 
              3). 
              4. Il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo
          provvede alla avocazione dopo aver  assunto  sul  luogo  le
          necessarie  informazioni   personalmente   o   tramite   un
          magistrato   della   Direzione   nazionale   antimafia    e
          antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi  particolari,
          il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo  o  il
          magistrato da  lui  designato  non  puo'  delegare  per  il
          compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
          ministero.». 
              - Il testo  dell'art.  372  del  codice  penale,  cosi'
          recita: 
              «Art.  372  (Avocazione  delle  indagini).  -   1.   Il
          procuratore generale presso la corte di appello dispone con
          decreto motivato, e assunte, quando occorre, le  necessarie
          informazioni,  l'avocazione  delle   indagini   preliminari
          quando: 
              a)   in    conseguenza    dell'astensione    o    della
          incompatibilita' del magistrato designato non e'  possibile
          provvedere alla sua tempestiva sostituzione; 
              b) il  capo  dell'ufficio  del  pubblico  ministero  ha
          omesso  di  provvedere  alla  tempestiva  sostituzione  del
          magistrato designato per  le  indagini  nei  casi  previsti
          dall'art. 36 comma 1 lettere a), b), d), e). 
              1-bis. Il  procuratore  generale  presso  la  corte  di
          appello,  assunte  le  necessarie   informazioni,   dispone
          altresi' con decreto motivato l'avocazione  delle  indagini
          preliminari relative ai  delitti  previsti  dagli  articoli
          270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi  in
          cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice
          penale  quando,  trattandosi  di  indagini  collegate,  non
          risulta effettivo il coordinamento delle indagini  previste
          dall'art. 371 comma 1 e non hanno dato  esito  le  riunioni
          per il coordinamento disposte o  promosse  dal  procuratore
          generale anche  d'intesa  con  altri  procuratori  generali
          interessati.». 
              - Il testo  dell'art.  373  del  codice  penale,  cosi'
          recita: 
              «Art. 373  (Documentazione  degli  atti).  -  1.  Salvo
          quanto disposto in relazione a specifici atti,  e'  redatto
          verbale: 
              a) delle denunce, querele  e  istanze  di  procedimento
          presentate oralmente; 
              b) degli interrogatori e dei confronti con  la  persona
          sottoposta alle indagini; 
              c)  delle  ispezioni,   delle   perquisizioni   e   dei
          sequestri; 
              d)  delle  sommarie  informazioni   assunte   a   norma
          dell'art. 362; 
              d-bis) dell'interrogatorio assunto  a  norma  dell'art.
          363; 
              e)  degli  accertamenti  tecnici   compiuti   a   norma
          dell'art. 360. 
              2. Il verbale e' redatto secondo le modalita'  previste
          nel titolo III del libro II. 
              3. Alla  documentazione  delle  attivita'  di  indagine
          preliminare, diverse da quelle previste  dal  comma  1,  si
          procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma
          riassuntiva ovvero, quando si tratta di  atti  a  contenuto
          semplice o di limitata rilevanza, mediante  le  annotazioni
          ritenute necessarie. 
              4.  Gli  atti  sono  documentati  nel  corso  del  loro
          compimento  ovvero  immediatamente  dopo  quando  ricorrono
          insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente,  che
          impediscono la documentazione contestuale. 
              5.  L'atto  contenente  la  notizia  di  reato   e   la
          documentazione relativa alle indagini  sono  conservati  in
          apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico  ministero
          assieme agli atti trasmessi  dalla  polizia  giudiziaria  a
          norma dell'art. 357. 
              6. Alla  redazione  del  verbale  e  delle  annotazioni
          provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o  l'ausiliario
          che  assiste  il  pubblico   ministero.   Si   applica   la
          disposizione dell'art. 142.».