Art. 19 
 
 
                  Audizione mediante teleconferenza 
 
  1.  Su  richiesta  dell'autorita'  di  emissione,  l'audizione  del
testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato puo'
essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non e' opportuno
o possibile che essi compaiano personalmente  dinnanzi  all'autorita'
di emissione. 
  2. Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini
preliminari quando l'audizione davanti al giudice e' condizione della
richiesta 
  3.  Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  18  in   quanto
compatibili.