Art. 19 Audizione mediante teleconferenza 1. Su richiesta dell'autorita' di emissione, l'audizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato puo' essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non e' opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinnanzi all'autorita' di emissione. 2. Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini preliminari quando l'audizione davanti al giudice e' condizione della richiesta 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 in quanto compatibili.