Art. 20 
 
 
               Informazioni e documenti presso banche 
                        e istituti finanziari 
 
  1. L'ordine  di  indagine  che  ha  ad  oggetto  l'acquisizione  di
informazioni e documenti  presso  banche  e  istituti  finanziari  e'
eseguito con le modalita' stabilite dagli  articoli  255  e  256  del
codice di procedura penale. 
  2.  All'acquisizione  in  tempo  reale  dei  flussi  informatici  o
telematici provenienti o diretti a banche e istituti  finanziari,  il
procuratore  della  Repubblica  provvede,  se  necessario,   mediante
richiesta al giudice  per  le  indagini  preliminari  secondo  quanto
previsto dagli articoli  266  e  seguenti  del  codice  di  procedura
penale. 
  3. Quando l'ordine di indagine non illustra i motivi  per  i  quali
gli  atti  sono  rilevanti  nel  procedimento  il  procuratore  della
Repubblica  prima  di  darvi  esecuzione  richiede  all'autorita'  di
emissione  di  fornire  la  relativa   indicazione   e   ogni   altra
informazione utile ai fini della tempestiva  ed  efficace  esecuzione
dell'attivita' richiesta. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il  testo  dell'art.  255  del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art. 255 (Sequestro presso banche). -  1.  L'autorita'
          giudiziaria puo' procedere al sequestro  presso  banche  di
          documenti,  titoli,  valori,  somme  depositate  in   conto
          corrente e di  ogni  altra  cosa,  anche  se  contenuti  in
          cassette di  sicurezza,  quando  abbia  fondato  motivo  di
          ritenere che siano  pertinenti  al  reato,  quantunque  non
          appartengano all'imputato  o  non  siano  iscritti  al  suo
          nome.». 
              - Il  testo  dell'art.  256  del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art. 256 (Dovere di esibizione e  segreti).  -  1.  Le
          persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare
          immediatamente all'autorita'  giudiziaria,  che  ne  faccia
          richiesta, gli atti e i documenti, anche  in  originale  se
          cosi' e' ordinato, nonche' i  dati,  le  informazioni  e  i
          programmi informatici, anche  mediante  copia  di  essi  su
          adeguato supporto, e ogni altra cosa  esistente  presso  di
          esse per ragioni del  loro  ufficio,  incarico,  ministero,
          professione o arte, salvo che dichiarino per  iscritto  che
          si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al
          loro ufficio o professione. 
              2. Quando  la  dichiarazione  concerne  un  segreto  di
          ufficio o professionale,  l'autorita'  giudiziaria,  se  ha
          motivo di dubitare della fondatezza di essa  e  ritiene  di
          non potere procedere senza acquisire gli atti, i  documenti
          o le cose indicati nel comma 1, provvede agli  accertamenti
          necessari.   Se   la   dichiarazione   risulta   infondata,
          l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro. 
              3. Quando  la  dichiarazione  concerne  un  segreto  di
          Stato, l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del
          Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
          Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale
          per la definizione del processo, il  giudice  dichiara  non
          doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato. 
              4. Qualora, entro sessanta giorni  dalla  notificazione
          della richiesta, il Presidente del Consiglio  dei  ministri
          non  dia  conferma  del  segreto,  l'autorita'  giudiziaria
          dispone il sequestro. 
              5. Si applica la disposizione dell'art. 204.».