Art. 21 
 
 
                     Operazioni sotto copertura 
 
  1. L'ordine di indagine  per  il  compimento  di  operazioni  sotto
copertura e' riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. 
  2. Si applica l'articolo 20, comma 3. 
  3. Ai fini dell'esecuzione della richiesta puo' essere promossa  la
costituzione di una squadra investigativa comune. 
  4. Il funzionario dello  Stato  di  emissione  che  partecipa  alle
attivita' nel territorio dello Stato assume, agli effetti della legge
penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei  suoi  confronti  si
applica la speciale causa di non punibilita' di  cui  all'articolo  9
della legge 16 marzo 2006, n. 146. 
  5. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi  dai
funzionari dello Stato di emissione che  partecipano  alle  attivita'
nel territorio nazionale salvo il diritto di  rivalsa  nei  confronti
dello Stato di emissione. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il testo dell'art. 9 della legge 16  marzo  2006,  n.
          146, recante adeguamento delle strutture e  degli  organici
          dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio  centrale
          per la giustizia minorile, nonche'  istituzione  dei  ruoli
          direttivi  ordinario  e  speciale  del  Corpo  di   polizia
          penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge  28  luglio
          1999, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  giugno
          2000, n. 132, cosi' recita: 
              «Art.  9  (Corso  per  la  nomina  a  vice  commissario
          penitenziario). -  1.  I  vincitori  del  concorso  di  cui
          all'art. 7 sono nominati vice  commissari  penitenziari  in
          prova. 
              2. I vice commissari penitenziari in prova frequentano,
          presso   l'Istituto   superiore   di   Studi   penitenziari
          dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di  formazione
          teorico-pratico della durata di  dodici  mesi.  Durante  il
          citato  corso  non  possono  essere  impiegati  in  servizi
          d'istituto. 
              3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo
          al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene  un
          esame finale sulle materie oggetto del corso. 
              4. I vice commissari penitenziari in  prova  che  hanno
          superato gli esami finali  del  corso  sono  nominati  vice
          commissari penitenziari. Essi prestano  giuramento  e  sono
          ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo  di  polizia
          penitenziaria secondo l'ordine  di  graduatoria  dell'esame
          finale. 
              5. I vice commissari  penitenziari  in  prova  che  non
          superano  l'esame  finale  possono  partecipare  al   corso
          successivo; se l'esito di quest'ultimo  e'  negativo,  sono
          dimessi.».