Art. 21 Operazioni sotto copertura 1. L'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura e' riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. 2. Si applica l'articolo 20, comma 3. 3. Ai fini dell'esecuzione della richiesta puo' essere promossa la costituzione di una squadra investigativa comune. 4. Il funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle attivita' nel territorio dello Stato assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilita' di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. 5. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari dello Stato di emissione che partecipano alle attivita' nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2000, n. 132, cosi' recita: «Art. 9 (Corso per la nomina a vice commissario penitenziario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 7 sono nominati vice commissari penitenziari in prova. 2. I vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico-pratico della durata di dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere impiegati in servizi d'istituto. 3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso. 4. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. 5. I vice commissari penitenziari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo e' negativo, sono dimessi.».