Art. 22 
 
 
      Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro 
 
  1. Nei casi e con le  modalita'  stabilite  dall'articolo  9  della
legge 16 marzo 2006, n. 146, il procuratore della  Repubblica  presso
il tribunale del capoluogo  del  distretto  di  cui  all'articolo  4,
previo  accordo  con  l'autorita'  di  emissione,  puo'  omettere   o
ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o
del sequestro probatorio. 
  2. Si applica l'articolo 20, comma 3. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per il testo dell'art. 9 della legge 16  marzo  2006,
          n. 146 si veda nelle note all'art. 21.