Art. 27 
 
 
                  Emissione dell'ordine di indagine 
 
  1. Nell'ambito di un procedimento penale o di un  procedimento  per
l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico
ministero e il giudice  che  procede  possono  emettere,  nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine  e  trasmetterlo
direttamente all'autorita' di esecuzione. Il giudice emette  l'ordine
di indagine sentite le parti. 
  2. Dell'emissione dell'ordine di indagine e' data  informazione  al
procuratore  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo,  ai  fini   del
coordinamento investigativo se si  tratta  di  indagini  relative  ai
delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per il testo dell'art. 51  del  codice  di  procedura
          penale si veda nelle note all'art. 4.