Art. 27 Emissione dell'ordine di indagine 1. Nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all'autorita' di esecuzione. Il giudice emette l'ordine di indagine sentite le parti. 2. Dell'emissione dell'ordine di indagine e' data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
Note all'art. 27: - Per il testo dell'art. 51 del codice di procedura penale si veda nelle note all'art. 4.