Art. 29 
 
 
        Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine 
 
  1.  Il  pubblico  ministero,  previo  accordo  con  l'autorita'  di
esecuzione,  puo'  partecipare  direttamente,   o   far   partecipare
direttamente  uno  o   piu'   ufficiali   di   polizia   giudiziaria,
all'esecuzione dell'ordine di indagine. A  tal  fine  il  procuratore
della Repubblica puo'  promuovere  la  costituzione  di  una  squadra
investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni  del
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34. 
  2. Il giudice che ha emesso  l'ordine  di  indagine  puo'  chiedere
all'autorita'   di    esecuzione    di    partecipare    direttamente
all'esecuzione dell'ordine di indagine, previo accordo con la stessa. 
  3. Le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34,
relative alla responsabilita' per i danni si applicano anche al  caso
di  partecipazione  diretta  all'estero  senza  costituzione  di  una
squadra investigativa comune. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34  Norme
          di  attuazione  della  decisione  quadro  2002/465/GAI  del
          Consiglio,  del  13  giugno  2002,  relativa  alle  squadre
          investigative comuni e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          10 marzo 2016, n. 58.