Art. 29 Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine 1. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorita' di esecuzione, puo' partecipare direttamente, o far partecipare direttamente uno o piu' ufficiali di polizia giudiziaria, all'esecuzione dell'ordine di indagine. A tal fine il procuratore della Repubblica puo' promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34. 2. Il giudice che ha emesso l'ordine di indagine puo' chiedere all'autorita' di esecuzione di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine, previo accordo con la stessa. 3. Le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, relative alla responsabilita' per i danni si applicano anche al caso di partecipazione diretta all'estero senza costituzione di una squadra investigativa comune.
Note all'art. 29: - Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2016, n. 58.